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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 885/2019

ECLI:EU:T:2019:157
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62015TJ0156_INF

Sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 12 marzo 2019 – Francia / [OSCURATO:PERSONA] (causa T‑156/15) «FEAGA e FEASR – Spese escluse dal finanziamento – Spese sostenute dalla Francia – Regime degli aiuti connessi alla superficie – Garanzie procedurali – Regolamento (CE) n. 885/2006 – Nozione di “pascolo permanente” – Regolamento (CE) n. 1120/2009 – Sistema di controllo nazionale basato su una definizione non conforme delle superfici foraggere – Esclusione della totalità delle spese – Proporzionalità – Programma di sviluppo rurale esagonale – Misure di sostegno allo sviluppo rurale – Zone con svantaggi naturali – Regolamento (CE) n. 1975/2006 – Regolamento (UE) n. 65/2011 – Rettifica finanziaria forfettaria – Controlli in loco – Criterio di carico – Conteggio degli animali – Regime temporaneo per la ristrutturazione dell’industria dello zucchero – Regolamento (CE) n. 320/2006 – Regolamento (CE) n. 968/2006 – Condizioni per la concessione dell’aiuto alla ristrutturazione – Nozione di “impianto di produzione” – Valutazione dell’utilizzo dei silos alla data della domanda di concessione dell’aiuto – Nozione di “smantellamento totale” – Proporzionalità – Parità di trattamento – Allegato 2 del documento VI/5330/97»

1. Agricoltura – Finanziamento da parte del FEAGA e del FEASR – Liquidazione dei conti – Rifiuto definitivo di imputare al Fondo talune spese – Necessità di un previo procedimento contraddittorio – Comunicazione da parte della [OSCURATO:PERSONA] dei risultati delle verifiche – Obbligo di identificare in maniera precisa le irregolarità contestate allo Stato membro interessato – Portata (Regolamento del Consiglio n. 1290/2005, art. 31; regolamento della [OSCURATO:PERSONA] n. 885/2006, art. 11, § 1) (v. punti 92‑96, 108, 123)

2. Procedimento giurisdizionale – Atto introduttivo del giudizio – Requisiti di forma – Individuazione dell’oggetto della controversia – Esposizione sommaria dei motivi dedotti – Formulazione non equivoca delle conclusioni del ricorrente (Statuto della Corte di giustizia, artt. 21 e 53; regolamento di procedura del Tribunale, art. 76) (v. punto 144)

3. Agricoltura – Finanziamento da parte del FEASR – Concessione di aiuti e di premi – Obbligo degli Stati membri di istituire un sistema efficace di controlli amministrativi e di controlli in loco – Necessità di un censimento degli animali – Criterio del carico di bestiame – Modalità di calcolo – Verifica di tale criterio all’atto dei controlli a titolo dell’identificazione degli animali o dei premi per animali – Ammissibilità – Presupposti (Regolamenti della [OSCURATO:PERSONA] n. 1975/2006, artt. 5, § 2, 12, 14, § 2, e 15, § 3, e n. 65/2011, artt. 4, § 4, 12 e 14, § 2) (v. punti 159, 161, 164, 165, 168, 174, 176, 178, 180, 188)

4. Agricoltura – Organizzazione comune dei mercati – Zucchero – Regime temporaneo per la ristrutturazione dell’industria dello zucchero – Aiuti alla ristrutturazione – Nozione di impianti di produzione – Silos destinati allo stoccaggio dello zucchero del beneficiario dell’aiuto – Inclusione – Silos utilizzati anche per altri usi – Irrilevanza – Silos utilizzati esclusivamente per lo stoccaggio dello zucchero, prodotto entro la quota, depositato da altri produttori o acquistato presso questi ultimi – Silos utilizzati esclusivamente per il confezionamento o l’imballaggio dello zucchero ai fini della sua commercializzazione – Esclusione (Regolamento del Consiglio n. 320/2006, artt. 3 e 4; regolamento della [OSCURATO:PERSONA] n. 968/2006, art. 4) (v. punti 200, 201)

5. Agricoltura – Organizzazione comune dei mercati – Zucchero – Regime temporaneo per la ristrutturazione dell’industria dello zucchero – Aiuti alla ristrutturazione – Presupposti per la concessione – Smantellamento degli impianti di produzione – Smantellamento completo o parziale – Nozioni – Scelta che deve essere effettuata alla data della domanda di aiuto – Obbligo di individuare tutti gli impianti di produzione da smantellare a quella stessa data [Regolamento del Consiglio n. 320/2006, artt. 3, § 1, 4 e 5, e art. 4, §§ 2 e 3; regolamento della [OSCURATO:PERSONA] n. 968/2006, artt. 4, § 1, b), e § 2, e 9, § 2, a) e c)] (v. punti 206‑218, 222, 227‑229, 244, 245, 255, 256)

6. Agricoltura – Organizzazione comune dei mercati – Zucchero – Regime temporaneo per la ristrutturazione dell’industria dello zucchero – Aiuti alla ristrutturazione – Nozione di impianti di produzione – Smantellamento di detti impianti – Applicazione di una rettifica finanziaria del 25% agli aiuti versati ai produttori che hanno beneficiato di un aiuto per lo smantellamento totale mantenendo taluni silos di stoccaggio – Violazione dei principi di proporzionalità e di parità di trattamento – Insussistenza (Regolamento del Consiglio n. 320/2006, artt. 3 e 4; regolamento della [OSCURATO:PERSONA] n. 968/2006, art. 4) (v. punti 263‑265, 273, 274) [OSCURATO:PERSONA] fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento parziale della decisione di esecuzione (UE) 2015/103 della [OSCURATO:PERSONA], del 16 gennaio 2015, recante esclusione dal finanziamento dell’Unione europea di alcune spese sostenute dagli Stati membri nell’ambito del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) ( GU 2015, L 16, pag. 33 ).

Dispositivo 1) La decisione di esecuzione (UE) 2015/103 della [OSCURATO:PERSONA], del 16 gennaio 2015, recante esclusione dal finanziamento dell’Unione europea di alcune spese sostenute dagli Stati membri nell’ambito del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), è annullata nella parte in cui esclude dal finanziamento dell’Unione europea tutte le spese sostenute dalla Repubblica francese in [OSCURATO:PERSONA] a titolo degli aiuti diretti per superficie del primo pilastro relativi agli anni di domanda 2011 e 2012. 2) Il ricorso è respinto quanto al resto. 3) [OSCURATO:PERSONA] europea e la Repubblica francese sopporteranno ciascuna le proprie spese. 4) La Repubblica italiana e l’Ungheria sopporteranno ciascuna le proprie spese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62015TJ0156_INF Sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 12 marzo 2019 – Francia / [OSCURATO:PERSONA] (causa T‑156/15) «FEAGA e FEASR – Spese escluse dal finanziamento – Spese sostenute dalla Francia – Regime degli aiuti connessi alla superficie – Garanzie procedurali – Regolamento (CE) n. 885/2006 – Nozione di “pascolo permanente” – Regolamento (CE) n. 1120/2009 – Sistema di controllo nazionale basato su una definizione non conforme delle superfici foraggere – Esclusione della totalità delle spese – Proporzionalità – Programma di sviluppo rurale esagonale – Misure di sostegno allo sviluppo rurale – Zone con svantaggi naturali – Regolamento (CE) n. 1975/2006 – Regolamento (UE) n. 65/2011 – Rettifica finanziaria forfettaria – Controlli in loco – Criterio di carico – Conteggio degli animali – Regime temporaneo per la ristrutturazione dell’industria dello zucchero – Regolamento (CE) n. 320/2006 – Regolamento (CE) n. 968/2006 – Condizioni per la concessione dell’aiuto alla ristrutturazione – Nozione di “impianto di produzione” – Valutazione dell’utilizzo dei silos alla data della domanda di concessione dell’aiuto – Nozione di “smantellamento totale” – Proporzionalità – Parità di trattamento – Allegato 2 del documento VI/5330/97» 1. Agricoltura – Finanziamento da parte del FEAGA e del FEASR – Liquidazione dei conti – Rifiuto definitivo di imputare al Fondo talune spese – Necessità di un previo procedimento contraddittorio – Comunicazione da parte della [OSCURATO:PERSONA] dei risultati delle verifiche – Obbligo di identificare in maniera precisa le irregolarità contestate allo Stato membro interessato – Portata (Regolamento del Consiglio n. 1290/2005, art. 31; regolamento della [OSCURATO:PERSONA] n. 885/2006, art. 11, § 1) (v. punti 92‑96, 108, 123) 2. Procedimento giurisdizionale – Atto introduttivo del giudizio – Requisiti di forma – Individuazione dell’oggetto della controversia – Esposizione sommaria dei motivi dedotti – Formulazione non equivoca delle conclusioni del ricorrente (Statuto della Corte di giustizia, artt. 21 e 53; regolamento di procedura del Tribunale, art. 76) (v. punto 144) 3. Agricoltura – Finanziamento da parte del FEASR – Concessione di aiuti e di premi – Obbligo degli Stati membri di istituire un sistema efficace di controlli amministrativi e di controlli in loco – Necessità di un censimento degli animali – Criterio del carico di bestiame – Modalità di calcolo – Verifica di tale criterio all’atto dei controlli a titolo dell’identificazione degli animali o dei premi per animali – Ammissibilità – Presupposti (Regolamenti della [OSCURATO:PERSONA] n. 1975/2006, artt. 5, § 2, 12, 14, § 2, e 15, § 3, e n. 65/2011, artt. 4, § 4, 12 e 14, § 2) (v. punti 159, 161, 164, 165, 168, 174, 176, 178, 180, 188) 4. Agricoltura – Organizzazione comune dei mercati – Zucchero – Regime temporaneo per la ristrutturazione dell’industria dello zucchero – Aiuti alla ristrutturazione – Nozione di impianti di produzione – Silos destinati allo stoccaggio dello zucchero del beneficiario dell’aiuto – Inclusione – Silos utilizzati anche per altri usi – Irrilevanza – Silos utilizzati esclusivamente per lo stoccaggio dello zucchero, prodotto entro la quota, depositato da altri produttori o acquistato presso questi ultimi – Silos utilizzati esclusivamente per il confezionamento o l’imballaggio dello zucchero ai fini della sua commercializzazione – Esclusione (Regolamento del Consiglio n. 320/2006, artt. 3 e 4; regolamento della [OSCURATO:PERSONA] n. 968/2006, art. 4) (v. punti 200, 201) 5. Agricoltura – Organizzazione comune dei mercati – Zucchero – Regime temporaneo per la ristrutturazione dell’industria dello zucchero – Aiuti alla ristrutturazione – Presupposti per la concessione – Smantellamento degli impianti di produzione – Smantellamento completo o parziale – Nozioni – Scelta che deve essere effettuata alla data della domanda di aiuto – Obbligo di individuare tutti gli impianti di produzione da smantellare a quella stessa data [Regolamento del Consiglio n. 320/2006, artt. 3, § 1, 4 e 5, e art. 4, §§ 2 e 3; regolamento della [OSCURATO:PERSONA] n. 968/2006, artt. 4, § 1, b), e § 2, e 9, § 2, a) e c)] (v. punti 206‑218, 222, 227‑229, 244, 245, 255, 256) 6. Agricoltura – Organizzazione comune dei mercati – Zucchero – Regime temporaneo per la ristrutturazione dell’industria dello zucchero – Aiuti alla ristrutturazione – Nozione di impianti di produzione – Smantellamento di detti impianti – Applicazione di una rettifica finanziaria del 25% agli aiuti versati ai produttori che hanno beneficiato di un aiuto per lo smantellamento totale mantenendo taluni silos di stoccaggio – Violazione dei principi di proporzionalità e di parità di trattamento – Insussistenza (Regolamento del Consiglio n. 320/2006, artt. 3 e 4; regolamento della [OSCURATO:PERSONA] n. 968/2006, art. 4) (v. punti 263‑265, 273, 274) [OSCURATO:PERSONA] fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento parziale della decisione di esecuzione (UE) 2015/103 della [OSCURATO:PERSONA], del 16 gennaio 2015, recante esclusione dal finanziamento dell’Unione europea di alcune spese sostenute dagli Stati membri nell’ambito del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) ( GU 2015, L 16, pag. 33 ). Dispositivo 1) La decisione di esecuzione (UE) 2015/103 della [OSCURATO:PERSONA], del 16 gennaio 2015, recante esclusione dal finanziamento dell’Unione europea di alcune spese sostenute dagli Stati membri nell’ambito del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), è annullata nella parte in cui esclude dal finanziamento dell’Unione europea tutte le spese sostenute dalla Repubblica francese in [OSCURATO:PERSONA] a titolo degli aiuti diretti per superficie del primo pilastro relativi agli anni di domanda 2011 e 2012. 2) Il ricorso è respinto quanto al resto. 3) [OSCURATO:PERSONA] europea e la Repubblica francese sopporteranno ciascuna le proprie spese. 4) La Repubblica italiana e l’Ungheria sopporteranno ciascuna le proprie spese.
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