Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 05/2022
ECLI:EU:T:2022:403
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62020TJ0641_INF
Sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) del 29 giugno 2022 –
[OSCURATO:PERSONA] / Commissione
(causa T‑641/20) (
1
)
«Cultura – Programma “Europa creativa” (dal 2014 al 2020) – Sottoprogramma “Media” – Invito a presentare proposte EACEA/05/2018 – Decisione dell’EACEA che respinge la candidatura della ricorrente per inosservanza delle condizioni di ammissibilità – Decisione della Commissione recante rigetto del ricorso amministrativo concernente la decisione dell’EACEA – Nozione di impresa europea – Sostegno riservato ai candidati appartenenti, direttamente o tramite partecipazione maggioritaria, a cittadini di Stati membri dell’Unione o a cittadini di altri paesi europei partecipanti al sottoprogramma – Errori di valutazione – Mancato esame dei documenti allegati alla proposta – Proporzionalità»
1.
Cultura – Programmi dell’Unione – Programma MEDIA – Domanda di finanziamento per la distribuzione di film – Trattamento da parte dell’Agenzia esecutiva europea per l’istruzione e la cultura (EACEA) – Nozione di impresa europea – Portata – Limiti
(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1295/2013, art. 22, § 2; regolamenti del Consiglio nn. 58/2003 e 139/2004)
(v. punti 48-51, 61, 62, 70, 72, 93)
2.
Cultura – Programmi dell’Unione – Programma MEDIA – Domanda di finanziamento per la distribuzione di film – Obbligo per il richiedente di fornire informazioni complete – Portata
(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1295/2013; regolamenti del Consiglio nn. 58/2003 e 139/2004)
(v. punti 97-101)
Dispositivo
1)
Il ricorso è respinto.
2)
[OSCURATO:PERSONA] GmbH è condannata a farsi carico delle proprie spese nonché di quelle sostenute dalla Commissione europea.
3)
L’Agenzia esecutiva europea per l’istruzione e la cultura (EACEA) si farà carico delle proprie spese.
(
1
)
GU C 19 del 18.1.2021
.