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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 05/2022

ECLI:EU:T:2022:403
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62020TJ0641_INF

Sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) del 29 giugno 2022 – [OSCURATO:PERSONA] / Commissione (causa T‑641/20) ( 1 ) «Cultura – Programma “Europa creativa” (dal 2014 al 2020) – Sottoprogramma “Media” – Invito a presentare proposte EACEA/05/2018 – Decisione dell’EACEA che respinge la candidatura della ricorrente per inosservanza delle condizioni di ammissibilità – Decisione della Commissione recante rigetto del ricorso amministrativo concernente la decisione dell’EACEA – Nozione di impresa europea – Sostegno riservato ai candidati appartenenti, direttamente o tramite partecipazione maggioritaria, a cittadini di Stati membri dell’Unione o a cittadini di altri paesi europei partecipanti al sottoprogramma – Errori di valutazione – Mancato esame dei documenti allegati alla proposta – Proporzionalità»

1. Cultura – Programmi dell’Unione – Programma MEDIA – Domanda di finanziamento per la distribuzione di film – Trattamento da parte dell’Agenzia esecutiva europea per l’istruzione e la cultura (EACEA) – Nozione di impresa europea – Portata – Limiti (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1295/2013, art. 22, § 2; regolamenti del Consiglio nn. 58/2003 e 139/2004) (v. punti 48-51, 61, 62, 70, 72, 93)

2. Cultura – Programmi dell’Unione – Programma MEDIA – Domanda di finanziamento per la distribuzione di film – Obbligo per il richiedente di fornire informazioni complete – Portata (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1295/2013; regolamenti del Consiglio nn. 58/2003 e 139/2004) (v. punti 97-101) Dispositivo 1) Il ricorso è respinto. 2) [OSCURATO:PERSONA] GmbH è condannata a farsi carico delle proprie spese nonché di quelle sostenute dalla Commissione europea. 3) L’Agenzia esecutiva europea per l’istruzione e la cultura (EACEA) si farà carico delle proprie spese. ( 1 ) GU C 19 del 18.1.2021 .

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62020TJ0641_INF Sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) del 29 giugno 2022 – [OSCURATO:PERSONA] / Commissione (causa T‑641/20) ( 1 ) «Cultura – Programma “Europa creativa” (dal 2014 al 2020) – Sottoprogramma “Media” – Invito a presentare proposte EACEA/05/2018 – Decisione dell’EACEA che respinge la candidatura della ricorrente per inosservanza delle condizioni di ammissibilità – Decisione della Commissione recante rigetto del ricorso amministrativo concernente la decisione dell’EACEA – Nozione di impresa europea – Sostegno riservato ai candidati appartenenti, direttamente o tramite partecipazione maggioritaria, a cittadini di Stati membri dell’Unione o a cittadini di altri paesi europei partecipanti al sottoprogramma – Errori di valutazione – Mancato esame dei documenti allegati alla proposta – Proporzionalità» 1. Cultura – Programmi dell’Unione – Programma MEDIA – Domanda di finanziamento per la distribuzione di film – Trattamento da parte dell’Agenzia esecutiva europea per l’istruzione e la cultura (EACEA) – Nozione di impresa europea – Portata – Limiti (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1295/2013, art. 22, § 2; regolamenti del Consiglio nn. 58/2003 e 139/2004) (v. punti 48-51, 61, 62, 70, 72, 93) 2. Cultura – Programmi dell’Unione – Programma MEDIA – Domanda di finanziamento per la distribuzione di film – Obbligo per il richiedente di fornire informazioni complete – Portata (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1295/2013; regolamenti del Consiglio nn. 58/2003 e 139/2004) (v. punti 97-101) Dispositivo 1) Il ricorso è respinto. 2) [OSCURATO:PERSONA] GmbH è condannata a farsi carico delle proprie spese nonché di quelle sostenute dalla Commissione europea. 3) L’Agenzia esecutiva europea per l’istruzione e la cultura (EACEA) si farà carico delle proprie spese. ( 1 ) GU C 19 del 18.1.2021 .
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