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CassazionedecretoSezione 5Decisione del 15 marzo 2023

Cassazione n. 47541/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 3 dicembre 1963; avverso la sentenza del 15 marzo 2023 della Corte d'appello di Palermo; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA], che si riporta ai motivi di ricorso e insiste per l'accoglimento degli stessi [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza del 15 marzo 2023, la Corte d'appello di Palermo, confermando la condanna pronunciata in primo grado, ha ritenuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di cui all'art. 220

I. fall. perché, nella qualità di liquidatore della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., avrebbe omesso di osservare gli obblighi imposti dall'articolo 16 numero 3) del regio decreto n. 267 del 1942, in particolare, perché avrebbe depositato il libro giornale e il libro inventari relativi all'anno 2013 solo il 20 luglio 2017, oltre il termine di tre giorni decorrente dal 29 settembre 2016, data in cui aveva avuto notizia certa del fallimento.

Propone ricorso per cassazione l'imputato articolando un unico motivo di impugnazione a mezzo del quale deduce, da un canto, la mancanza di offensività della condotta, atteso che la ritardata consegna delle scritture contabili non avrebbe ostacolato la ricostruzione del patrimonio (tanto più alla luce della pacifica circostanza per cui nel periodo di riferimento la società era rimasta inattiva); dall'altro, la non addebitabilità del ritardo al ricorrente, in considerazione del fatto che lo stesso Teresi avrebbe ricevuto le scritture contabili dal consulente (delegato alla relativa tenuta) solo il 18 luglio 2017 e le avrebbe consegnate il giorno immediatamente successivo. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato.

Va premesso, con riferimento al primo motivo di ricorso, che il reato di cui all'art. 220

I. fall. sanziona la violazione dell'obbligo imposto al fallito dall'art. 16, n. 3,

I. fall. nella parte in cui stabilisce che il Tribunale, nel dichiarare il fallimento, ordina al fallito il deposito, entro i successivi tre giorni (decorrenti dalla notifica della sentenza) dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori.

Il reato, di mera condotta, è finalizzato all'esatto adempimento degli obblighi imposti al curatore e diretti alla fedele ricostruzione della consistenza patrimoniale (attiva e passiva) del fallito, funzionale, essa stessa, alla successiva definizione dei rapporti economici e, con essi, alla soddisfazione delle pretese creditorie.

Permanendo anche oltre il termine indicato nella norma l'interesse della curatela all'acquisizione della detta documentazione, il reato si configura come un reato omissivo proprio (ad effetti solo eventualmente permanenti: Sez. 5, n. 12929 del 14/02/2020, Bonardi, Rv. 278807), la cui consumazione si risolve nell'inadempimento all'obbligo di legge.

Da ciò l'assoluta irrilevanza dell'eventuale ricostruzione, aliunde, dell'effettiva consistenza patrimoniale dell'imprenditore fallito e delle relative movimentazioni economiche.

Tanto più che l'oggettiva ristrettezza del termine imposto per l'adempimento trova la sua ragion d'essere negli adempimenti urgenti imposti al curatore (la redazione della relazione ex art. 33

I. fall., oggi 130 CCI; gli adempimenti connessi alla custodia e all'amministrazione dei beni da apprendere alla massa attiva; la valutazione connessa all'esperibilità della revocatoria fallimentare o alla gestione dei rapporti pendenti o ancora all'eventuale esercizio provvisorio dell'impresa), evidentemente compromessi da un tardivo adempimento degli obblighi di consegna incombenti sull'imprenditore fallito.

Ad identiche conclusioni deve giungersi anche con riferimento alla seconda censura.

Come correttamente evidenziato dalla Corte territoriale, il liquidatore non può andare esente da responsabilità adducendo il ritardo nella consegna della documentazione da parte del consulente contabile, non solo perché lo specifico obbligo di tenuta e conservazione della documentazione incombe sull'amministratore (e, quindi, sul liquidatore, nella diversa e successiva fase di vita dell'impresa), ma anche perché, comunque, a fronte di tale obbligo, sarebbe stato onere del ricorrente dimostrare di aver richiesto tempestivamente (ed invano) al consulente la documentazione contabile.

Circostanza neanche allegata.

In conclusione, il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese proc

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 3 dicembre 1963; avverso la sentenza del 15 marzo 2023 della Corte d'appello di Palermo; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA], che si riporta ai motivi di ricorso e insiste per l'accoglimento degli stessi [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza del 15 marzo 2023, la Corte d'appello di Palermo, confermando la condanna pronunciata in primo grado, ha ritenuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di cui all'art. 220 I. fall. perché, nella qualità di liquidatore della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., avrebbe omesso di osservare gli obblighi imposti dall'articolo 16 numero 3) del regio decreto n. 267 del 1942, in particolare, perché avrebbe depositato il libro giornale e il libro inventari relativi all'anno 2013 solo il 20 luglio 2017, oltre il termine di tre giorni decorrente dal 29 settembre 2016, data in cui aveva avuto notizia certa del fallimento. Propone ricorso per cassazione l'imputato articolando un unico motivo di impugnazione a mezzo del quale deduce, da un canto, la mancanza di offensività della condotta, atteso che la ritardata consegna delle scritture contabili non avrebbe ostacolato la ricostruzione del patrimonio (tanto più alla luce della pacifica circostanza per cui nel periodo di riferimento la società era rimasta inattiva); dall'altro, la non addebitabilità del ritardo al ricorrente, in considerazione del fatto che lo stesso Teresi avrebbe ricevuto le scritture contabili dal consulente (delegato alla relativa tenuta) solo il 18 luglio 2017 e le avrebbe consegnate il giorno immediatamente successivo. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato. Va premesso, con riferimento al primo motivo di ricorso, che il reato di cui all'art. 220 I. fall. sanziona la violazione dell'obbligo imposto al fallito dall'art. 16, n. 3, I. fall. nella parte in cui stabilisce che il Tribunale, nel dichiarare il fallimento, ordina al fallito il deposito, entro i successivi tre giorni (decorrenti dalla notifica della sentenza) dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori. Il reato, di mera condotta, è finalizzato all'esatto adempimento degli obblighi imposti al curatore e diretti alla fedele ricostruzione della consistenza patrimoniale (attiva e passiva) del fallito, funzionale, essa stessa, alla successiva definizione dei rapporti economici e, con essi, alla soddisfazione delle pretese creditorie. Permanendo anche oltre il termine indicato nella norma l'interesse della curatela all'acquisizione della detta documentazione, il reato si configura come un reato omissivo proprio (ad effetti solo eventualmente permanenti: Sez. 5, n. 12929 del 14/02/2020, Bonardi, Rv. 278807), la cui consumazione si risolve nell'inadempimento all'obbligo di legge. Da ciò l'assoluta irrilevanza dell'eventuale ricostruzione, aliunde, dell'effettiva consistenza patrimoniale dell'imprenditore fallito e delle relative movimentazioni economiche. Tanto più che l'oggettiva ristrettezza del termine imposto per l'adempimento trova la sua ragion d'essere negli adempimenti urgenti imposti al curatore (la redazione della relazione ex art. 33 I. fall., oggi 130 CCI; gli adempimenti connessi alla custodia e all'amministrazione dei beni da apprendere alla massa attiva; la valutazione connessa all'esperibilità della revocatoria fallimentare o alla gestione dei rapporti pendenti o ancora all'eventuale esercizio provvisorio dell'impresa), evidentemente compromessi da un tardivo adempimento degli obblighi di consegna incombenti sull'imprenditore fallito. Ad identiche conclusioni deve giungersi anche con riferimento alla seconda censura. Come correttamente evidenziato dalla Corte territoriale, il liquidatore non può andare esente da responsabilità adducendo il ritardo nella consegna della documentazione da parte del consulente contabile, non solo perché lo specifico obbligo di tenuta e conservazione della documentazione incombe sull'amministratore (e, quindi, sul liquidatore, nella diversa e successiva fase di vita dell'impresa), ma anche perché, comunque, a fronte di tale obbligo, sarebbe stato onere del ricorrente dimostrare di aver richiesto tempestivamente (ed invano) al consulente la documentazione contabile. Circostanza neanche allegata. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese proc