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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 23 giugno 2022

Cassazione n. 35214/2022

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seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Marocco) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza 4 febbraio 2022 emessa dal Tribunale di Bergamo; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/1990 deve essere dichiarato inammissibile, con procedura semplificata e senza formalità, perché direttamente proposto e sottoscritto dal ricorrente in violazione di quanto disposto dall'art. 613, comma 1, cod. proc. pen. (come modificato dalla legge 103 del 2017).

Rilevato che alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. • vir Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 23 giugno 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Marocco) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza 4 febbraio 2022 emessa dal Tribunale di Bergamo; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/1990 deve essere dichiarato inammissibile, con procedura semplificata e senza formalità, perché direttamente proposto e sottoscritto dal ricorrente in violazione di quanto disposto dall'art. 613, comma 1, cod. proc. pen. (come modificato dalla legge 103 del 2017). Rilevato che alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. • vir Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23 giugno 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 35214/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris