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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 luglio 2022

Cassazione n. 32675/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/05/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che, con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Palermo ha dichiarato inammissibile, per genericità dei motivi, l'impugnazione proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza di condanna nei confronti di costui pronunciata dal Tribunale di quella stessa città, in relazione al delitto di cui agli artt. 624 e 625, comma 1, n. 2, cod. pen.; - che avverso l'ordinanza illustrata ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, per il tramite del difensore, denunciando l'inosservanza di norme processuali, in relazione all'art. 581 lett. d) cod. proc. pen., e il vizio di motivazione, deducendo che, con l'atto di appello, risultavano adeguatamente sviluppati i profili di contestazione della sentenza di primo grado; - che il motivo di ricorso è generico e manifestamente infondato, posto che replica la medesima genericità riscontrata nei motivi di appello, dal momento che non si confronta con quanto puntualmente argomentato nella sentenza di primo grado e nella sentenza impugnata (segnatamente laddove evidenziano che l'aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 2, cod. pen. è compiutamente descritta nel capo di imputazione e che sussistevano una pluralità di elementi dai quali emergeva con evidenza che l'imputato abitasse nell'appartamento oggetto di controllo); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 13 luglio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/05/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che, con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Palermo ha dichiarato inammissibile, per genericità dei motivi, l'impugnazione proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza di condanna nei confronti di costui pronunciata dal Tribunale di quella stessa città, in relazione al delitto di cui agli artt. 624 e 625, comma 1, n. 2, cod. pen.; - che avverso l'ordinanza illustrata ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, per il tramite del difensore, denunciando l'inosservanza di norme processuali, in relazione all'art. 581 lett. d) cod. proc. pen., e il vizio di motivazione, deducendo che, con l'atto di appello, risultavano adeguatamente sviluppati i profili di contestazione della sentenza di primo grado; - che il motivo di ricorso è generico e manifestamente infondato, posto che replica la medesima genericità riscontrata nei motivi di appello, dal momento che non si confronta con quanto puntualmente argomentato nella sentenza di primo grado e nella sentenza impugnata (segnatamente laddove evidenziano che l'aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 2, cod. pen. è compiutamente descritta nel capo di imputazione e che sussistevano una pluralità di elementi dai quali emergeva con evidenza che l'imputato abitasse nell'appartamento oggetto di controllo); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 luglio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 32675/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris