CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 21 luglio 2026
Cassazione n. 23659/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];-ricorrente-contro-controricorrente-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] di Roma n.3074/2020 depositata il 15/10/2020.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/07/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] (CTR) del Lazio rigettaval’appello proposto dal Comune di Ciampino avverso la sentenza di primogrado che aveva accolto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] con cui il contribuenteaveva impugnato l’avviso di accertamento per IMU relativo all’annualità2013, con cui gli veniva richiesto il pagamento di Euro 3.088,47 conriferimento all’immobile sito in Ciampino, alla via Riace n.118.2. In particolare, la CTR riteneva che al contribuente spettassel’esenzione per l’IMU 2013 in considerazione che lo stesso aveva la propriaNumero registro generale 11335/2021Numero sezionale 5472/2026Numero di raccolta generale 23659/2026Data pubblicazione 21/07/2026abitazione principale interamente nel Comune di Ciampino, non potendosifare carico al contribuente della circostanza per cui la sola via di accessoalla sua abitazione, ossia via Riace, fosse formalmente collocata nelterritorio di altro Comune, ossia quello di Roma.3. Ricorre per cassazione contro tale pronuncia il Comune di Ciampinoche si affida a due motivi di censura.4. Il contribuente resiste con controricorso.5. La difesa del controricorrente, nelle more del processo, hacomunicato il decesso del proprio assistito.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Preliminarmente occorre evidenziare che il decesso delcontroricorrente, comunicato dal difensore con atto depositato il 3 giugno2026, non comporta l’interruzione del processo, considerato che nelgiudizio di cassazione, dominato dall’impulso di ufficio, non trovaapplicazione l'istituto dell’interruzione del processo per il decesso dellaparte, anche se dichiarato dal difensore, il quale può continuaresuccessivamente nella sua attività difensiva (vedi fra le tanteCass.22624/2011, Cass.24635/2015).2. Ciò premesso, con il primo motivo, il ricorrente lamenta, sotto ilprofilo dell’art. 360, primo comma n. 3 c.p.c., la violazione e falsaapplicazione dell'art. 13, comma 2, del 6 dicembre 2011, n. 201,convertito dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214. Precisa che ilcontroricorrente aveva la residenza in Roma e la circostanza che solo lavia di accesso ricadesse in detto comune non gli impediva di iscriversiall'anagrafe del comune di Ciampino, in ragione di una delibera (la n. 489del 1986) con la quale l'ente locale aveva permesso a tutti gli abitanti diVia Riace che avessero l'abitazione situata entro i confini di Ciampino dieleggere la propria residenza all'interno di detto Comune, mediante ritualeiscrizione all'anagrafe. Osserva che l'iscrizione è a carico dellacontribuente, né l'ente locale può procedere ad una modifica d'ufficio dellaNumero registro generale 11335/2021Numero sezionale 5472/2026Numero di raccolta generale 23659/2026Data pubblicazione 21/07/2026residenza di un cittadino.3. Con il secondo motivo, il Comune si duole della nullità della sentenzaper error in procedendo per omesso esame da parte del giudice di 2°grado dell’eccezione formulata dall’ente con il secondo motivo di ricorso inappello, in relazione all’art.360 primo comma n.4 c.p.c., sostenendo che ilgiudice di appello non si fosse pronunciato sulla mancata indicazione daparte del giudice di prime cure delle norme di legge e regolamentariviolate dall’amministrazione comunale.3.1. Il primo motivo è fondato, con conseguente assorbimento delsecondo.3.2. Ai sensi dell'art. 13 del D.L. n. 201 del 2011, convertito dalla L. n.214 del 2011 "L' imposta municipale propria ha per presupposto ilpossesso di immobili (di cui all' articolo 2 del decreto legislativo 30dicembre 1992, n. 504) (ivi comprese l'abitazione principale e lepertinenze della stessa); restano ferme le definizioni di cui all'articolo 2del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 omissis. Per abitazioneprincipale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto ediliziourbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suonucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente".3.3. Il presupposto per il riconoscimento del beneficio per cui è causa è,dunque, la residenza anagrafica nel Comune in cui si trova l'immobilesoggetto ad imposizione. In tal senso è, del resto, unanime lagiurisprudenza di legittimità (Cass. Sez. Tributaria n.9792/2025, Sez. 6 -5, n. 32339/2022, Sez. 6 - 5, n. 21873/2020, Sez. 6 - 5, n. 4166/2020).3.4. Nel caso di specie non è stato mai contestato ed è stato riconosciutoanche nella stessa sentenza impugnata, che il controricorrente, all'epocadei fatti, risultava iscritto all'anagrafe del Comune di Roma. Non vi èdubbio, pertanto, che non sussistevano i presupposti per l'esenzione daltributo per cui è causa. L' iscrizione anagrafica è, poi, prevista dal nostroordinamento ad istanza di parte. L' art. 2 della L. n. 1228 del 1954,Numero registro generale 11335/2021Numero sezionale 5472/2026Numero di raccolta generale 23659/2026Data pubblicazione 21/07/2026prevede, infatti, che " È fatto obbligo ad ognuno di chiedere per sé e per lepersone sulle quali esercita la patria potestà o la tutela, la iscrizionenell'anagrafe del Comune di dimora abituale e di dichiarare alla stessa ifatti determinanti mutazione di posizioni anagrafiche, a norma delregolamento, fermo restando, agli effetti dell' art. 44 del Codice civile,l'obbligo di denuncia del trasferimento anche all'anagrafe del Comune diprecedente residenza". In fatto è emerso che la strada di accesso all'immobile del controricorrente ricade nel comune di Roma, ma ilcontroricorrente stesso, come ha affermato dal Comune, all'epoca dei fattidi causa non aveva ancora proposto istanza di iscrizione all'anagrafe delcomune di Ciampino.3.5. Né, come già osservato da questa Corte in una fattispecie avente adoggetto la medesima questione (nonché un'abitazione sita nella medesimavia Riace), "l'iscrizione avrebbe dovuto essere effettuata d’ufficio, pena ilsacrificio del diritto fondamentale alla libera circolazione e al liberosoggiorno sancito dall' art. 16 Cost. e dall' art. 45 della Carta dei dirittifondamentali dell'Unione europea" (Cass. Sez. Trib., n. 12614dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA]).3.6. A maggior ragione di quanto sin qui ritenuto, va poi osservato chele norme agevolative sono norme di stretta interpretazione (tra le molte,in tema di ICI, cfr. Cass. sez. 5, 11 ottobre 2017, n. 23833; Cass. sez. 6-5, ord. 3 febbraio 2017, n. 3011; Cass. n. 695 del 16/01/2015 , conorientamento condiviso anche dalla Corte Costituzionale, cfr. Corte Cost.20 novembre 2017, n. 242) e non possono essere interpretate in viaestensiva o analogica. Il che esclude in radice che il beneficio in questionepossa essere riconosciuto prescindendosi dallo specifico requisito richiestodalla norma di esenzione, ossia la residenza anagrafica del contribuentenel Comune in cui è situato l’immobile, valorizzando il solo requisito delladimora abituale, atteso che entrambi devono concorrere per larealizzazione della fattispecie di esenzione IMU per l’abitazione principale.Numero registro generale 11335/2021Numero sezionale 5472/2026Numero di raccolta generale 23659/2026Data pubblicazione 21/07/20264. In definitiva, va accolto il primo motivo, con conseguenteassorbimento del secondo, e la sentenza impugnata va, quindi, cassata.4.1. Non rappresentandosi la necessità di ulteriori accertamenti in fatto,la causa va decisa nel merito con il rigetto dell'originario ricorso.5. Le spese del merito sono compensate atteso il consolidarsi dellagiurisprudenza sul presupposto impositivo in corso di causa, mentre quelledi legittimità devono essere regolate secondo il principio dellasoccombenza e vengono liquidate come in dispositivo. P.Q.MLa Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito ilsecondo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e,decidendo nel merito, rigetta l’originario ricorso di parte contribuente.Compensa interamente tra le parti le spese dei gradi di merito econdanna il controricorrente al pagamento, in favore del ricorrente, dellespese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 1.200,00 percompenso, Euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso delle spese generalie agli accessori di legge.Così deciso a Roma, nella camera di consiglio della SezioneTributaria del 9/7/2026 .Il PresidenteGiacomo [OSCURATO:PERSONA]