CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 febbraio 2026
Cassazione n. 13593/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rte d'appello di Milanodato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso presentato nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA],ritenuto che l’unico motivo di ricorso, che deduce il vizio di violazione di legge e il viziodi contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in ordine alla detenzione del beneoggetto del reato di cui all’art. 648 cod. pen., non è consentito perché fondato su motivimeramente reiterativi di doglianze già dedotte in appello (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019,Rovinelli, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01) e ivipuntualmente disattese con argomentazioni esaustive, complete ed esenti da vizi logici oltreche giuridicamente corretta (si veda, in particolare, pag. 3 della sentenza impugnata conriguardo all’illecita provenienza del bene e al dolo di ricettazione, ricavata dallo stessocertificato di garanzia prodotto dall’imputato, che indicava la vendita dell’orologio ad altrapersona accompagnata dalla mancata indicazione della provenienza del bene), risolvendosiin una proposta di lettura alternativa del merito, non consentita in questa sede (Sez. 3, n.18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv.275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01, Sez. 5, n. 48050 del02/07/2019, Ferri, Rv. 277758-01);rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condannadel ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favoredella Cassa delle ammende; P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 17/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONIO [OSCURATO:PERSONA]