CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 01445/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 18500-2021 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1069/6/2020 della [OSCURATO:PERSONA] della TOSCANA, depositata il 28/12/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'08/11 /2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che la parte contribuente impugnava gli estratti di ruolo e le cartelle sottostanti deducendo la mancata notifica delle cartelle di pagamento; la [OSCURATO:PERSONA] accoglieva il ricorso della parte contribuente evidenziando l'inesistenza della notifica delle cartelle, avvalendosi delle poste private [OSCURATO:SOCIETA] . ; la [OSCURATO:PERSONA] dichiarava inammissibile l'appello dell'Ufficio affermando che l'appellante non ha depositato telematicamente la relata di notifica alla controparte dell'atto di appello, in tal modo non risultando la prova del rispetto del termine per la proposizione dell'appello né del termine di trenta giorni dalla notifica per la costituzione in giudizio e tale inammissibilità non è sanata dalla costituzione in giudizio dell'appellato. L'Agenzia delle entrate riscossione propone ricorso affidato ad un motivo di impugnazione mentre la parte contribuente si costituisce con controricorso. Considerato che Con il motivo d'impugnazione il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 22 e 53 del d.P.R. n. 131 del 1986 per avere la sentenza impugnata erroneamente dichiarato inammissibile l'appello, in assenza di contestazioni in tal senso Ric. 2021 n. 18500 sez. MT - ud. 08-11-2022 -2- dell'appellato, avendo il contribuente dichiarato nelle controdeduzioni che la notifica era avvenuta in data 10 febbraio 2019. Il motivo di impugnazione è infondato. Infatti, secondo questa Corte: il principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c. ha ad oggetto fatti storici sottesi a domande ed eccezioni e non può riguardare questioni che attengono allo svolgimento del processo (Cass. n. 21403 del 2022). La sentenza impugnata si è attenuta al suddetto principio laddove non ha attribuito rilevanza alla circostanza che il contribuente avesse dichiarato nelle controdeduzioni che la notifica era avvenuta in data 10 febbraio 2019, dal momento che il principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c. non può riguardare questioni che attengono allo svolgimento del processo, quale è la dichiarazione relativa a quando sia avvenuta la notifica. Pertanto, infondato l'unico motivo di impugnazione, il ricorso va conseguentemente rigettato; le spese seguono la soccombenza. Ai sensi del D.P.R. n. 115 dei 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto. P.Q.M. rigetta il ricorso. Ric. 2021 n. 18500 sez. MT - ud. 08-11-2022 -3- Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in euro 4.300,00 oltre ad euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso forfettario nella misura del 15% dei compensi e agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1- bis dello stesso articol