CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 gennaio 2023
Cassazione n. 05470/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/03/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale [OSCURATO:PERSONA] - imputato del reato di cui all'art. 73, comma 5 d.P.R. 309/1990 - contesta la mancanza di motivazione in relazione all'eccessività del trattamento sanzionatorio, non è consentito dalla legge in sede di legittimità poiché inerente al trattamento punitivo benché sorretto da motivazione congrua ed esente da vizi logico-giuridici, essendo stato operato un richiamo non formale agli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (con specifico riguardo al numero di dosi accertate, ben oltre il centinaio tra marijuana e cocaina: cfr. pag. 3 della sentenza impugnata), ed essendo stata determinata una pena in misura ritenuta congrua, con la doppia riduzione di un terzo per la concessione delle attenuanti di cui all'art. 62 bis cod. pen. e la scelta del rito, sicché questa Corte non può, altrimenti, sindacare il giudizio di merito in tal modo compiuto; Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 27 gennaio 2023 Il consiglie ,,èstensore Il residente