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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 2327/2023

ECLI:EU:C:2023:601
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62023CO0093 ORDINANZA DELLA CORTE (Sezione ammissione delle impugnazioni) 11 luglio 2023 ( *1 ) «Impugnazione – Marchio dell’Unione europea – Ammissione delle impugnazioni – Articolo 170 ter del regolamento di procedura della Corte – Domanda che dimostra l’importanza di una questione per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione – Ammissione dell’impugnazione» Nella causa C‑93/23 P, avente ad oggetto l’impugnazione, ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, proposta il 17 febbraio 2023, Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) , rappresentato da D. Hanf, T. Klee e E. Markakis, in qualità di agenti, ricorrente, procedimento in cui l’altra parte è: Neoperl AG , con sede a Reinach (Svizzera), rappresentata da U. Kaufmann, Rechtsanwältin, ricorrente in primo grado, LA CORTE (Sezione ammissione delle impugnazioni), composta da L. [OSCURATO:PERSONA], vicepresidente della Corte, M. Ilešič (relatore) e

I. Jarukaitis, giudici, cancelliere: A. [OSCURATO:PERSONA] vista la proposta del giudice relatore e sentito l’avvocato generale P. Pikamäe, ha emesso la seguente Ordinanza 1 Con la sua impugnazione, l’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) chiede l’annullamento della sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 7 dicembre 2022, Neoperl/EUIPO (Raffigurazione di un inserto sanitario cilindrico) ( T‑487/21 ; in prosieguo: la sentenza impugnata, EU:T:2022:780 ), con la quale quest’ultimo ha annullato la decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 3 giugno 2021 (procedimento R 2327/2019-5), relativa alla registrazione come marchio dell’Unione europea di un marchio tattile di posizione raffigurante un inserto sanitario cilindrico (in prosieguo: la «decisione controversa»).

Sulla domanda di ammissione dell’impugnazione 2 A norma dell’articolo 58 bis, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, l’esame delle impugnazioni proposte contro le decisioni del Tribunale aventi ad oggetto una decisione di una commissione di ricorso indipendente dell’EUIPO è subordinato alla loro ammissione preventiva da parte della Corte. 3 Conformemente all’articolo 58 bis, terzo comma, di tale Statuto, l’impugnazione è ammessa, in tutto o in parte, in osservanza delle modalità precisate nel regolamento di procedura della Corte, quando essa solleva una questione importante per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione. 4 Ai sensi dell’articolo 170 bis, paragrafo 1, del regolamento di procedura, nei casi di cui all’articolo 58 bis, primo comma, di detto Statuto, il ricorrente allega al proprio ricorso una domanda di ammissione dell’impugnazione in cui espone la questione importante che l’impugnazione solleva per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione e che contiene tutti gli elementi necessari per consentire alla Corte di statuire su tale domanda. 5 Conformemente all’articolo 170 ter, paragrafi 1 e 3, del regolamento di procedura, la Corte statuisce sulla domanda di ammissione dell’impugnazione nel più breve termine possibile con ordinanza motivata.

Argomenti del ricorrente 6 A sostegno della sua domanda di ammissione dell’impugnazione, l’EUIPO afferma che il suo motivo unico solleva una questione importante per l’unità, la coerenza e lo sviluppo del diritto dell’Unione. 7 In primo luogo, con tale motivo unico, l’EUIPO addebita al Tribunale, sotto un primo profilo, di aver violato l’articolo 72, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sul marchio dell’Unione europea ( GU 2017, L 154, pag. 1 ).

Più precisamente, il Tribunale, ai punti 47, 48 e da 50 a 61 della sentenza impugnata, sarebbe incorso in un errore di diritto nel ritenere che l’esame nel merito, da esso effettuato, del combinato disposto dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), e dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio dell’Unione europea ( GU 2009, L 78, pag. 1 ), costituisse una questione giuridica necessaria preliminare all’esame del ricorso di annullamento proposto dalla ricorrente in primo grado.

In tal modo, il Tribunale non avrebbe tenuto conto del fatto che, da un lato, esso non era competente ratione materiae ad effettuare un simile esame e che, dall’altro, l’esame effettuato non era necessario per controllare la legittimità della decisione controversa, dato che un siffatto controllo poteva già essere pienamente garantito dall’esame della questione se, omettendo di esaminare il combinato disposto dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), e dell’articolo 4 del regolamento n. 207/2009, la commissione di ricorso avesse violato le disposizioni invocate dalla ricorrente in primo grado, vale a dire l’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 e l’articolo 71, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001. 8 Tale rilievo d’ufficio del motivo vertente sulla violazione dell’ambito di applicazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 costituirebbe, pertanto, un’illecita elusione della regola di competenza enunciata dal legislatore dell’Unione europea all’articolo 72 del regolamento 2017/1001. 9 Sotto un secondo profilo, l’EUIPO afferma che la violazione dell’articolo 72, paragrafo 3, del regolamento 2017/1001 ha la conseguenza di privare definitivamente la commissione di ricorso dell’EUIPO delle sue competenze di esame e di decisione tanto originarie quanto specifiche, nonché di ledere l’indipendenza dei suoi membri nell’esercizio di tale competenza. 10 Sotto un terzo profilo, l’EUIPO sostiene che tale violazione pregiudica la tutela giuridica completa garantita a vari livelli nei confronti delle decisioni dell’EUIPO.

Più precisamente, tale tutela sarebbe garantita dalle commissioni di ricorso dell’EUIPO relativamente alle decisioni dell’esaminatrice dell’EUIPO e dal Tribunale che controlla la legittimità delle decisioni delle commissioni di ricorso. 11 In secondo luogo, l’EUIPO sostiene che la sua impugnazione solleva la questione della portata e delle condizioni di esercizio del potere di riforma conferito al Tribunale dall’articolo 72, paragrafo 3, del regolamento 2017/1001, questione che è importante per l’unità, la coerenza e lo sviluppo del diritto dell’Unione, ai sensi dell’articolo 58 bis, terzo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea. 12 A tale riguardo, sotto un primo profilo, l’EUIPO afferma che l’impugnazione solleva una questione orizzontale di natura procedurale, vale a dire se il Tribunale, esaminando un motivo rilevato d’ufficio, abbia oltrepassato i limiti della sua competenza quali stabiliti dal legislatore dell’Unione.

Inoltre, tale questione sarebbe importante per tutti i procedimenti in cui le decisioni delle commissioni di ricorso dell’EUIPO in materia di marchi e disegni o modelli sono oggetto di un controllo di legittimità da parte del Tribunale. 13 Sotto un secondo profilo, l’EUIPO sostiene che la questione sollevata dall’impugnazione verte sull’attribuzione di competenze, che è di natura costituzionale.

Infatti, il Tribunale, nell’esercizio delle competenze che gli sono attribuite in forza dell’articolo 13, paragrafo 2, TUE, sarebbe giuridicamente tenuto ad agire nei limiti delle attribuzioni che gli sono conferite dall’articolo 263 TFUE e dall’articolo 72 del regolamento 2017/1001. 14 Sotto un terzo profilo, l’EUIPO ritiene che la questione sollevata dall’impugnazione riguardi il sistema di tutela giuridica completa, adeguata, effettiva e multilivello nei confronti delle decisioni dell’EUIPO istituito dal legislatore dell’Unione.

In particolare, tale questione verterebbe sul ruolo specifico attribuito in detto sistema alle commissioni di ricorso indipendenti. 15 Sotto un quarto profilo, l’EUIPO afferma che detta questione riveste una particolare importanza strutturale per il sistema specifico di tutela giuridica nei confronti delle decisioni dell’EUIPO.

Infatti, anzitutto, il superamento del potere di riforma del Tribunale violerebbe la competenza originaria esclusiva delle commissioni di ricorso dell’EUIPO in materia di controllo delle decisioni dell’EUIPO.

Inoltre, esso ridurrebbe la tutela giuridica degli individui interessati dalle decisioni dell’EUIPO, tanto sul piano «quantitativo» quanto su quello «qualitativo».

Infine, un simile superamento comporterebbe anche una riduzione della tutela giurisdizionale. 16 Sotto un quinto profilo, l’EUIPO ritiene che l’approccio del Tribunale nella sentenza impugnata comporti un rischio di incertezza del diritto quanto alle condizioni di applicazione dell’articolo 72, paragrafo 3, del regolamento 2017/1001, in assenza di qualsiasi spiegazione a tale riguardo.

Infatti, una simile spiegazione sarebbe necessaria, dato che il Tribunale non avrebbe seguito né le conclusioni della ricorrente in primo grado, né la giurisprudenza della Corte applicabile nel caso di specie. 17 Sotto un sesto profilo, l’EUIPO afferma che la questione sollevata è importante in relazione alla tutela giuridica nei confronti delle decisioni di altre agenzie dell’Unione per le quali il legislatore dell’Unione, ai sensi dell’articolo 263, paragrafo 5, TFUE, ha imperativamente previsto un controllo specifico, completo e preventivo da parte di una commissione di ricorso indipendente, decisioni che devono a loro volta essere soggette al controllo di legittimità esercitato dal giudice dell’Unione.

Giudizio della Corte 18 In via preliminare, occorre rilevare che spetta al ricorrente dimostrare che le questioni sollevate dalla sua impugnazione sono importanti per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione (ordinanze del 10 dicembre 2021, EUIPO/The KaiKai [OSCURATO:PERSONA], C‑382/21 P , EU:C:2021:1050 , punto 20 , e del 30 gennaio 2023, bonnanwalt/EUIPO, C‑580/22 P , EU:C:2023:126 , punto 10 ). 19 Inoltre, come risulta dall’articolo 58 bis, terzo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, in combinato disposto con l’articolo 170 bis, paragrafo 1, e con l’articolo 170 ter, paragrafo 4, del regolamento di procedura, la domanda di ammissione dell’impugnazione deve contenere tutti gli elementi necessari per consentire alla Corte di statuire sull’ammissione dell’impugnazione e di determinare, in caso di ammissione parziale di quest’ultima, i motivi o le parti dell’impugnazione sui quali deve vertere la comparsa di risposta.

Infatti, considerato che il meccanismo di ammissione preliminare delle impugnazioni di cui all’articolo 58 bis di tale Statuto mira a limitare il controllo della Corte alle questioni importanti per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione, soltanto i motivi che sollevano simili questioni formulati dal ricorrente devono essere esaminati dalla Corte nel contesto dell’impugnazione (ordinanze del 10 dicembre 2021, EUIPO/The KaiKai [OSCURATO:PERSONA], C‑382/21 P , EU:C:2021:1050 , punto 21 , e del 30 gennaio 2023, bonnanwalt/EUIPO, C‑580/22 P , EU:C:2023:126 , punto 11 ). 20 Pertanto, una domanda di ammissione dell’impugnazione deve, in ogni caso, enunciare in maniera chiara e precisa i motivi sui quali l’impugnazione si fonda, individuare con la stessa precisione e chiarezza la questione di diritto sollevata da ciascun motivo, precisare se tale questione è importante per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione ed esporre in maniera specifica le ragioni per le quali detta questione è importante alla luce del criterio fatto valere.

Per quanto concerne, in particolare, i motivi di impugnazione, la domanda di ammissione dell’impugnazione deve precisare la disposizione del diritto dell’Unione o la giurisprudenza che sarebbe stata violata dalla sentenza o dall’ordinanza impugnata, esporre succintamente in che cosa consista il presunto errore di diritto commesso dal Tribunale ed indicare in che misura tale errore abbia influito sull’esito della sentenza o dell’ordinanza impugnata.

Se l’errore di diritto lamentato discende dalla violazione della giurisprudenza, la domanda di ammissione dell’impugnazione deve illustrare, succintamente ma in maniera chiara e precisa, in primo luogo, in che cosa consiste l’asserita contraddizione, individuando tanto i punti della sentenza o dell’ordinanza impugnata che il ricorrente pone in discussione quanto quelli della decisione della Corte o del Tribunale che sarebbero stati violati, e, in secondo luogo, le ragioni concrete per le quali una simile contraddizione solleva una questione importante per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione (ordinanze del 10 dicembre 2021, EUIPO/The KaiKai [OSCURATO:PERSONA], C‑382/21 P , EU:C:2021:1050 , punto 22 , e del 30 gennaio 2023, bonnanwalt/EUIPO, C‑580/22 P , EU:C:2023:126 , punto 12 ). 21 Nel caso di specie, dai punti 47 e 48 della sentenza impugnata risulta che il Tribunale ha individuato, come questione preliminare la cui risoluzione era necessaria per procedere all’esame dei motivi di ricorso vertenti sulla violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), e dell’articolo 95, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009, quella di stabilire se il segno di cui si chiedeva la registrazione come marchio dell’Unione europea soddisfacesse le condizioni enunciate all’articolo 4 del regolamento n. 207/2009 e potesse costituire un marchio.

Il Tribunale ha infatti ritenuto che esso sarebbe venuto meno alla sua funzione di giudice qualora, da un lato, si fosse astenuto dal rilevare, anche in assenza di contestazioni delle parti sul punto, che la decisione controversa era stata adottata sulla base di una norma, ossia l’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009, che avrebbe potuto rivelarsi inapplicabile nel caso di specie nell’ipotesi – non verificata dalla commissione di ricorso – in cui il segno di cui si chiedeva la registrazione non costituisse un marchio ai sensi dell’articolo 4 del medesimo regolamento e qualora, dall’altro lato, avesse statuito sulla controversia di cui era investito applicando a sua volta tale norma. 22 Occorre rilevare, in primo luogo, che l’EUIPO descrive con precisione e chiarezza il suo motivo unico di impugnazione, vertente sulla violazione dell’articolo 72, paragrafo 3, del regolamento 2017/1001.

In particolare, con tale motivo, l’EUIPO addebita al Tribunale di aver esaminato d’ufficio l’applicabilità nel merito del combinato disposto dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), e dell’articolo 4 del regolamento n. 207/2009. 23 L’EUIPO spiega inoltre in che cosa consista l’errore di diritto asseritamente commesso dal Tribunale. 24 Infatti, esso sostiene che il Tribunale ha oltrepassato i limiti della sua competenza quale prevista dal legislatore dell’Unione in quanto si è arrogato la competenza originaria delle commissioni di ricorso dell’EUIPO a controllare le decisioni dell’esaminatrice. 25 In tal senso, nella sua domanda di ammissione dell’impugnazione, l’EUIPO individua sia i punti della sentenza impugnata che esso contesta, sia la disposizione del diritto dell’Unione asseritamente violata. 26 In secondo luogo, dalla domanda di ammissione dell’impugnazione risulta che l’errore di diritto asseritamente commesso dal Tribunale, che ha indotto quest’ultimo ad annullare la decisione controversa con la quale la commissione di ricorso ha respinto il ricorso sulla base dell’impedimento alla registrazione di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009, sta a fondamento della sentenza impugnata nel suo complesso. 27 Inoltre, occorre sottolineare che l’EUIPO afferma che il controllo della legittimità della decisione controversa non richiedeva l’esame nel merito del combinato disposto dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), e dell’articolo 4 del regolamento n. 207/2009, ma poteva già essere pienamente garantito dall’esame della questione se, omettendo di esaminare detto combinato disposto, la commissione di ricorso avesse violato le disposizioni invocate dalla ricorrente in primo grado, vale a dire l’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 e l’articolo 71, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001.

Tuttavia, l’EUIPO non sostiene che un simile controllo di legittimità non avrebbe portato all’annullamento della decisione controversa. 28 Orbene, anche supponendo che detto controllo di legittimità avrebbe portato all’annullamento della decisione controversa, dalla tesi sostenuta dall’EUIPO risulta che un siffatto annullamento non avrebbe privato definitivamente la commissione di ricorso dell’EUIPO della sua competenza a controllare la decisione dell’esaminatrice. 29 Alla luce delle considerazioni che precedono, risulta quindi che l’asserito errore commesso dal Tribunale ha influito sull’esito della sentenza impugnata. 30 In terzo luogo, conformemente all’onere della prova gravante sull’autore di una domanda di ammissione di impugnazione, il ricorrente deve dimostrare che, indipendentemente dalle questioni di diritto dedotte nella sua impugnazione, quest’ultima solleva una o più questioni importanti per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione, posto che la portata di tale criterio va al di là del contesto della sentenza impugnata e, in definitiva, di quello della sua impugnazione (ordinanze del 10 dicembre 2021, EUIPO/The KaiKai [OSCURATO:PERSONA], C‑382/21 P , EU:C:2021:1050 , punto 27 , e del 30 gennaio 2023, bonnanwalt/EUIPO, C‑580/22 P , EU:C:2023:126 , punto 15 ). 31 Tale dimostrazione consiste a sua volta nel provare tanto l’esistenza quanto l’importanza di tali questioni, mediante elementi concreti e pertinenti al caso di specie e non semplicemente con argomenti di ordine generale (ordinanze del 10 dicembre 2021, EUIPO/The KaiKai [OSCURATO:PERSONA], C‑382/21 P , EU:C:2021:1050 , punto 28 , e del 30 gennaio 2023, bonnanwalt/EUIPO, C‑580/22 P , EU:C:2023:126 , punto 16 ). 32 Orbene, nel caso di specie, l’EUIPO individua la questione sollevata con il suo motivo unico, che consiste, in sostanza, nel determinare la portata e le condizioni di esercizio del potere di riforma conferito al Tribunale dall’articolo 72, paragrafo 3, del regolamento 2017/1001.

Più in generale, tale questione riguarda, secondo l’EUIPO, la competenza e l’intensità del controllo esercitato dal giudice dell’Unione. 33 Peraltro, l’EUIPO espone le ragioni concrete per le quali esso ritiene che la questione di diritto sollevata dalla sua impugnazione sia importante per l’unità, per la coerenza e per lo sviluppo del diritto dell’Unione. 34 In particolare, anzitutto, l’EUIPO sottolinea il carattere orizzontale della questione se il Tribunale abbia oltrepassato i limiti assegnati alla sua competenza riformando de facto la decisione della commissione di ricorso dopo aver esaminato un motivo rilevato d’ufficio. 35 Poi, esso rileva che la questione dell’attribuzione delle competenze costituisce una questione importante di natura costituzionale, in quanto il Tribunale è giuridicamente tenuto ad agire nei limiti delle attribuzioni che gli sono conferite. 36 Inoltre, esso precisa che la questione delle condizioni e della portata del potere di riforma conferito al Tribunale riveste un’importanza particolare, poiché il superamento di tale potere incide sulla competenza esclusiva delle commissioni di ricorso, sulla tutela giuridica degli individui interessati dalla decisione dell’EUIPO e, in generale, sulla tutela giurisdizionale effettiva. 37 Infine, l’EUIPO sottolinea che la questione delle condizioni e della portata del potere di riforma conferito al Tribunale costituisce una questione importante in quanto essa non è limitata al diritto della proprietà intellettuale, ma può riguardare anche le decisioni di altre agenzie dell’Unione, soggette al controllo di legittimità del giudice dell’Unione. 38 Pertanto, dalla domanda di ammissione risulta che la questione sollevata dalla presente impugnazione oltrepassa l’ambito della sentenza impugnata e, in definitiva, quello di detta impugnazione. 39 Tenuto conto degli elementi esposti dall’EUIPO, la presente domanda di ammissione dell’impugnazione dimostra sufficientemente che tale impugnazione solleva una questione importante per l’unità, la coerenza e lo sviluppo del diritto dell’Unione. 40 Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre ammettere l’impugnazione.

Sulle spese 41 Ai sensi dell’articolo 170 ter, paragrafo 4, del regolamento di procedura, qualora l’impugnazione sia ammessa, in tutto o in parte, in base ai criteri sanciti dall’articolo 58 bis, terzo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, il procedimento prosegue conformemente agli articoli da 171 a 190 bis di tale regolamento. 42 A norma dell’articolo 137 di detto regolamento, applicabile al procedimento di impugnazione in forza dell’articolo 184, paragrafo 1, del medesimo regolamento, si provvede sulle spese con la sentenza o con l’ordinanza che definisce la causa. 43 Pertanto, poiché la domanda di ammissione dell’impugnazione è accolta, occorre riservare le spese.

Per questi motivi, la Corte (Sezione ammissione delle impugnazioni) così provvede: 1) L’impugnazione è ammessa. 2) Le spese sono riservate.

Firme ( *1 ) Lingua di procedura: il tedesco.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62023CO0093 ORDINANZA DELLA CORTE (Sezione ammissione delle impugnazioni) 11 luglio 2023 ( *1 ) «Impugnazione – Marchio dell’Unione europea – Ammissione delle impugnazioni – Articolo 170 ter del regolamento di procedura della Corte – Domanda che dimostra l’importanza di una questione per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione – Ammissione dell’impugnazione» Nella causa C‑93/23 P, avente ad oggetto l’impugnazione, ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, proposta il 17 febbraio 2023, Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) , rappresentato da D. Hanf, T. Klee e E. Markakis, in qualità di agenti, ricorrente, procedimento in cui l’altra parte è: Neoperl AG , con sede a Reinach (Svizzera), rappresentata da U. Kaufmann, Rechtsanwältin, ricorrente in primo grado, LA CORTE (Sezione ammissione delle impugnazioni), composta da L. [OSCURATO:PERSONA], vicepresidente della Corte, M. Ilešič (relatore) e I. Jarukaitis, giudici, cancelliere: A. [OSCURATO:PERSONA] vista la proposta del giudice relatore e sentito l’avvocato generale P. Pikamäe, ha emesso la seguente Ordinanza 1 Con la sua impugnazione, l’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) chiede l’annullamento della sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 7 dicembre 2022, Neoperl/EUIPO (Raffigurazione di un inserto sanitario cilindrico) ( T‑487/21 ; in prosieguo: la sentenza impugnata, EU:T:2022:780 ), con la quale quest’ultimo ha annullato la decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 3 giugno 2021 (procedimento R 2327/2019-5), relativa alla registrazione come marchio dell’Unione europea di un marchio tattile di posizione raffigurante un inserto sanitario cilindrico (in prosieguo: la «decisione controversa»). Sulla domanda di ammissione dell’impugnazione 2 A norma dell’articolo 58 bis, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, l’esame delle impugnazioni proposte contro le decisioni del Tribunale aventi ad oggetto una decisione di una commissione di ricorso indipendente dell’EUIPO è subordinato alla loro ammissione preventiva da parte della Corte. 3 Conformemente all’articolo 58 bis, terzo comma, di tale Statuto, l’impugnazione è ammessa, in tutto o in parte, in osservanza delle modalità precisate nel regolamento di procedura della Corte, quando essa solleva una questione importante per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione. 4 Ai sensi dell’articolo 170 bis, paragrafo 1, del regolamento di procedura, nei casi di cui all’articolo 58 bis, primo comma, di detto Statuto, il ricorrente allega al proprio ricorso una domanda di ammissione dell’impugnazione in cui espone la questione importante che l’impugnazione solleva per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione e che contiene tutti gli elementi necessari per consentire alla Corte di statuire su tale domanda. 5 Conformemente all’articolo 170 ter, paragrafi 1 e 3, del regolamento di procedura, la Corte statuisce sulla domanda di ammissione dell’impugnazione nel più breve termine possibile con ordinanza motivata. Argomenti del ricorrente 6 A sostegno della sua domanda di ammissione dell’impugnazione, l’EUIPO afferma che il suo motivo unico solleva una questione importante per l’unità, la coerenza e lo sviluppo del diritto dell’Unione. 7 In primo luogo, con tale motivo unico, l’EUIPO addebita al Tribunale, sotto un primo profilo, di aver violato l’articolo 72, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sul marchio dell’Unione europea ( GU 2017, L 154, pag. 1 ). Più precisamente, il Tribunale, ai punti 47, 48 e da 50 a 61 della sentenza impugnata, sarebbe incorso in un errore di diritto nel ritenere che l’esame nel merito, da esso effettuato, del combinato disposto dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), e dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio dell’Unione europea ( GU 2009, L 78, pag. 1 ), costituisse una questione giuridica necessaria preliminare all’esame del ricorso di annullamento proposto dalla ricorrente in primo grado. In tal modo, il Tribunale non avrebbe tenuto conto del fatto che, da un lato, esso non era competente ratione materiae ad effettuare un simile esame e che, dall’altro, l’esame effettuato non era necessario per controllare la legittimità della decisione controversa, dato che un siffatto controllo poteva già essere pienamente garantito dall’esame della questione se, omettendo di esaminare il combinato disposto dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), e dell’articolo 4 del regolamento n. 207/2009, la commissione di ricorso avesse violato le disposizioni invocate dalla ricorrente in primo grado, vale a dire l’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 e l’articolo 71, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001. 8 Tale rilievo d’ufficio del motivo vertente sulla violazione dell’ambito di applicazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 costituirebbe, pertanto, un’illecita elusione della regola di competenza enunciata dal legislatore dell’Unione europea all’articolo 72 del regolamento 2017/1001. 9 Sotto un secondo profilo, l’EUIPO afferma che la violazione dell’articolo 72, paragrafo 3, del regolamento 2017/1001 ha la conseguenza di privare definitivamente la commissione di ricorso dell’EUIPO delle sue competenze di esame e di decisione tanto originarie quanto specifiche, nonché di ledere l’indipendenza dei suoi membri nell’esercizio di tale competenza. 10 Sotto un terzo profilo, l’EUIPO sostiene che tale violazione pregiudica la tutela giuridica completa garantita a vari livelli nei confronti delle decisioni dell’EUIPO. Più precisamente, tale tutela sarebbe garantita dalle commissioni di ricorso dell’EUIPO relativamente alle decisioni dell’esaminatrice dell’EUIPO e dal Tribunale che controlla la legittimità delle decisioni delle commissioni di ricorso. 11 In secondo luogo, l’EUIPO sostiene che la sua impugnazione solleva la questione della portata e delle condizioni di esercizio del potere di riforma conferito al Tribunale dall’articolo 72, paragrafo 3, del regolamento 2017/1001, questione che è importante per l’unità, la coerenza e lo sviluppo del diritto dell’Unione, ai sensi dell’articolo 58 bis, terzo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea. 12 A tale riguardo, sotto un primo profilo, l’EUIPO afferma che l’impugnazione solleva una questione orizzontale di natura procedurale, vale a dire se il Tribunale, esaminando un motivo rilevato d’ufficio, abbia oltrepassato i limiti della sua competenza quali stabiliti dal legislatore dell’Unione. Inoltre, tale questione sarebbe importante per tutti i procedimenti in cui le decisioni delle commissioni di ricorso dell’EUIPO in materia di marchi e disegni o modelli sono oggetto di un controllo di legittimità da parte del Tribunale. 13 Sotto un secondo profilo, l’EUIPO sostiene che la questione sollevata dall’impugnazione verte sull’attribuzione di competenze, che è di natura costituzionale. Infatti, il Tribunale, nell’esercizio delle competenze che gli sono attribuite in forza dell’articolo 13, paragrafo 2, TUE, sarebbe giuridicamente tenuto ad agire nei limiti delle attribuzioni che gli sono conferite dall’articolo 263 TFUE e dall’articolo 72 del regolamento 2017/1001. 14 Sotto un terzo profilo, l’EUIPO ritiene che la questione sollevata dall’impugnazione riguardi il sistema di tutela giuridica completa, adeguata, effettiva e multilivello nei confronti delle decisioni dell’EUIPO istituito dal legislatore dell’Unione. In particolare, tale questione verterebbe sul ruolo specifico attribuito in detto sistema alle commissioni di ricorso indipendenti. 15 Sotto un quarto profilo, l’EUIPO afferma che detta questione riveste una particolare importanza strutturale per il sistema specifico di tutela giuridica nei confronti delle decisioni dell’EUIPO. Infatti, anzitutto, il superamento del potere di riforma del Tribunale violerebbe la competenza originaria esclusiva delle commissioni di ricorso dell’EUIPO in materia di controllo delle decisioni dell’EUIPO. Inoltre, esso ridurrebbe la tutela giuridica degli individui interessati dalle decisioni dell’EUIPO, tanto sul piano «quantitativo» quanto su quello «qualitativo». Infine, un simile superamento comporterebbe anche una riduzione della tutela giurisdizionale. 16 Sotto un quinto profilo, l’EUIPO ritiene che l’approccio del Tribunale nella sentenza impugnata comporti un rischio di incertezza del diritto quanto alle condizioni di applicazione dell’articolo 72, paragrafo 3, del regolamento 2017/1001, in assenza di qualsiasi spiegazione a tale riguardo. Infatti, una simile spiegazione sarebbe necessaria, dato che il Tribunale non avrebbe seguito né le conclusioni della ricorrente in primo grado, né la giurisprudenza della Corte applicabile nel caso di specie. 17 Sotto un sesto profilo, l’EUIPO afferma che la questione sollevata è importante in relazione alla tutela giuridica nei confronti delle decisioni di altre agenzie dell’Unione per le quali il legislatore dell’Unione, ai sensi dell’articolo 263, paragrafo 5, TFUE, ha imperativamente previsto un controllo specifico, completo e preventivo da parte di una commissione di ricorso indipendente, decisioni che devono a loro volta essere soggette al controllo di legittimità esercitato dal giudice dell’Unione. Giudizio della Corte 18 In via preliminare, occorre rilevare che spetta al ricorrente dimostrare che le questioni sollevate dalla sua impugnazione sono importanti per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione (ordinanze del 10 dicembre 2021, EUIPO/The KaiKai [OSCURATO:PERSONA], C‑382/21 P , EU:C:2021:1050 , punto 20 , e del 30 gennaio 2023, bonnanwalt/EUIPO, C‑580/22 P , EU:C:2023:126 , punto 10 ). 19 Inoltre, come risulta dall’articolo 58 bis, terzo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, in combinato disposto con l’articolo 170 bis, paragrafo 1, e con l’articolo 170 ter, paragrafo 4, del regolamento di procedura, la domanda di ammissione dell’impugnazione deve contenere tutti gli elementi necessari per consentire alla Corte di statuire sull’ammissione dell’impugnazione e di determinare, in caso di ammissione parziale di quest’ultima, i motivi o le parti dell’impugnazione sui quali deve vertere la comparsa di risposta. Infatti, considerato che il meccanismo di ammissione preliminare delle impugnazioni di cui all’articolo 58 bis di tale Statuto mira a limitare il controllo della Corte alle questioni importanti per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione, soltanto i motivi che sollevano simili questioni formulati dal ricorrente devono essere esaminati dalla Corte nel contesto dell’impugnazione (ordinanze del 10 dicembre 2021, EUIPO/The KaiKai [OSCURATO:PERSONA], C‑382/21 P , EU:C:2021:1050 , punto 21 , e del 30 gennaio 2023, bonnanwalt/EUIPO, C‑580/22 P , EU:C:2023:126 , punto 11 ). 20 Pertanto, una domanda di ammissione dell’impugnazione deve, in ogni caso, enunciare in maniera chiara e precisa i motivi sui quali l’impugnazione si fonda, individuare con la stessa precisione e chiarezza la questione di diritto sollevata da ciascun motivo, precisare se tale questione è importante per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione ed esporre in maniera specifica le ragioni per le quali detta questione è importante alla luce del criterio fatto valere. Per quanto concerne, in particolare, i motivi di impugnazione, la domanda di ammissione dell’impugnazione deve precisare la disposizione del diritto dell’Unione o la giurisprudenza che sarebbe stata violata dalla sentenza o dall’ordinanza impugnata, esporre succintamente in che cosa consista il presunto errore di diritto commesso dal Tribunale ed indicare in che misura tale errore abbia influito sull’esito della sentenza o dell’ordinanza impugnata. Se l’errore di diritto lamentato discende dalla violazione della giurisprudenza, la domanda di ammissione dell’impugnazione deve illustrare, succintamente ma in maniera chiara e precisa, in primo luogo, in che cosa consiste l’asserita contraddizione, individuando tanto i punti della sentenza o dell’ordinanza impugnata che il ricorrente pone in discussione quanto quelli della decisione della Corte o del Tribunale che sarebbero stati violati, e, in secondo luogo, le ragioni concrete per le quali una simile contraddizione solleva una questione importante per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione (ordinanze del 10 dicembre 2021, EUIPO/The KaiKai [OSCURATO:PERSONA], C‑382/21 P , EU:C:2021:1050 , punto 22 , e del 30 gennaio 2023, bonnanwalt/EUIPO, C‑580/22 P , EU:C:2023:126 , punto 12 ). 21 Nel caso di specie, dai punti 47 e 48 della sentenza impugnata risulta che il Tribunale ha individuato, come questione preliminare la cui risoluzione era necessaria per procedere all’esame dei motivi di ricorso vertenti sulla violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), e dell’articolo 95, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009, quella di stabilire se il segno di cui si chiedeva la registrazione come marchio dell’Unione europea soddisfacesse le condizioni enunciate all’articolo 4 del regolamento n. 207/2009 e potesse costituire un marchio. Il Tribunale ha infatti ritenuto che esso sarebbe venuto meno alla sua funzione di giudice qualora, da un lato, si fosse astenuto dal rilevare, anche in assenza di contestazioni delle parti sul punto, che la decisione controversa era stata adottata sulla base di una norma, ossia l’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009, che avrebbe potuto rivelarsi inapplicabile nel caso di specie nell’ipotesi – non verificata dalla commissione di ricorso – in cui il segno di cui si chiedeva la registrazione non costituisse un marchio ai sensi dell’articolo 4 del medesimo regolamento e qualora, dall’altro lato, avesse statuito sulla controversia di cui era investito applicando a sua volta tale norma. 22 Occorre rilevare, in primo luogo, che l’EUIPO descrive con precisione e chiarezza il suo motivo unico di impugnazione, vertente sulla violazione dell’articolo 72, paragrafo 3, del regolamento 2017/1001. In particolare, con tale motivo, l’EUIPO addebita al Tribunale di aver esaminato d’ufficio l’applicabilità nel merito del combinato disposto dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), e dell’articolo 4 del regolamento n. 207/2009. 23 L’EUIPO spiega inoltre in che cosa consista l’errore di diritto asseritamente commesso dal Tribunale. 24 Infatti, esso sostiene che il Tribunale ha oltrepassato i limiti della sua competenza quale prevista dal legislatore dell’Unione in quanto si è arrogato la competenza originaria delle commissioni di ricorso dell’EUIPO a controllare le decisioni dell’esaminatrice. 25 In tal senso, nella sua domanda di ammissione dell’impugnazione, l’EUIPO individua sia i punti della sentenza impugnata che esso contesta, sia la disposizione del diritto dell’Unione asseritamente violata. 26 In secondo luogo, dalla domanda di ammissione dell’impugnazione risulta che l’errore di diritto asseritamente commesso dal Tribunale, che ha indotto quest’ultimo ad annullare la decisione controversa con la quale la commissione di ricorso ha respinto il ricorso sulla base dell’impedimento alla registrazione di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009, sta a fondamento della sentenza impugnata nel suo complesso. 27 Inoltre, occorre sottolineare che l’EUIPO afferma che il controllo della legittimità della decisione controversa non richiedeva l’esame nel merito del combinato disposto dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), e dell’articolo 4 del regolamento n. 207/2009, ma poteva già essere pienamente garantito dall’esame della questione se, omettendo di esaminare detto combinato disposto, la commissione di ricorso avesse violato le disposizioni invocate dalla ricorrente in primo grado, vale a dire l’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 e l’articolo 71, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001. Tuttavia, l’EUIPO non sostiene che un simile controllo di legittimità non avrebbe portato all’annullamento della decisione controversa. 28 Orbene, anche supponendo che detto controllo di legittimità avrebbe portato all’annullamento della decisione controversa, dalla tesi sostenuta dall’EUIPO risulta che un siffatto annullamento non avrebbe privato definitivamente la commissione di ricorso dell’EUIPO della sua competenza a controllare la decisione dell’esaminatrice. 29 Alla luce delle considerazioni che precedono, risulta quindi che l’asserito errore commesso dal Tribunale ha influito sull’esito della sentenza impugnata. 30 In terzo luogo, conformemente all’onere della prova gravante sull’autore di una domanda di ammissione di impugnazione, il ricorrente deve dimostrare che, indipendentemente dalle questioni di diritto dedotte nella sua impugnazione, quest’ultima solleva una o più questioni importanti per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione, posto che la portata di tale criterio va al di là del contesto della sentenza impugnata e, in definitiva, di quello della sua impugnazione (ordinanze del 10 dicembre 2021, EUIPO/The KaiKai [OSCURATO:PERSONA], C‑382/21 P , EU:C:2021:1050 , punto 27 , e del 30 gennaio 2023, bonnanwalt/EUIPO, C‑580/22 P , EU:C:2023:126 , punto 15 ). 31 Tale dimostrazione consiste a sua volta nel provare tanto l’esistenza quanto l’importanza di tali questioni, mediante elementi concreti e pertinenti al caso di specie e non semplicemente con argomenti di ordine generale (ordinanze del 10 dicembre 2021, EUIPO/The KaiKai [OSCURATO:PERSONA], C‑382/21 P , EU:C:2021:1050 , punto 28 , e del 30 gennaio 2023, bonnanwalt/EUIPO, C‑580/22 P , EU:C:2023:126 , punto 16 ). 32 Orbene, nel caso di specie, l’EUIPO individua la questione sollevata con il suo motivo unico, che consiste, in sostanza, nel determinare la portata e le condizioni di esercizio del potere di riforma conferito al Tribunale dall’articolo 72, paragrafo 3, del regolamento 2017/1001. Più in generale, tale questione riguarda, secondo l’EUIPO, la competenza e l’intensità del controllo esercitato dal giudice dell’Unione. 33 Peraltro, l’EUIPO espone le ragioni concrete per le quali esso ritiene che la questione di diritto sollevata dalla sua impugnazione sia importante per l’unità, per la coerenza e per lo sviluppo del diritto dell’Unione. 34 In particolare, anzitutto, l’EUIPO sottolinea il carattere orizzontale della questione se il Tribunale abbia oltrepassato i limiti assegnati alla sua competenza riformando de facto la decisione della commissione di ricorso dopo aver esaminato un motivo rilevato d’ufficio. 35 Poi, esso rileva che la questione dell’attribuzione delle competenze costituisce una questione importante di natura costituzionale, in quanto il Tribunale è giuridicamente tenuto ad agire nei limiti delle attribuzioni che gli sono conferite. 36 Inoltre, esso precisa che la questione delle condizioni e della portata del potere di riforma conferito al Tribunale riveste un’importanza particolare, poiché il superamento di tale potere incide sulla competenza esclusiva delle commissioni di ricorso, sulla tutela giuridica degli individui interessati dalla decisione dell’EUIPO e, in generale, sulla tutela giurisdizionale effettiva. 37 Infine, l’EUIPO sottolinea che la questione delle condizioni e della portata del potere di riforma conferito al Tribunale costituisce una questione importante in quanto essa non è limitata al diritto della proprietà intellettuale, ma può riguardare anche le decisioni di altre agenzie dell’Unione, soggette al controllo di legittimità del giudice dell’Unione. 38 Pertanto, dalla domanda di ammissione risulta che la questione sollevata dalla presente impugnazione oltrepassa l’ambito della sentenza impugnata e, in definitiva, quello di detta impugnazione. 39 Tenuto conto degli elementi esposti dall’EUIPO, la presente domanda di ammissione dell’impugnazione dimostra sufficientemente che tale impugnazione solleva una questione importante per l’unità, la coerenza e lo sviluppo del diritto dell’Unione. 40 Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre ammettere l’impugnazione. Sulle spese 41 Ai sensi dell’articolo 170 ter, paragrafo 4, del regolamento di procedura, qualora l’impugnazione sia ammessa, in tutto o in parte, in base ai criteri sanciti dall’articolo 58 bis, terzo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, il procedimento prosegue conformemente agli articoli da 171 a 190 bis di tale regolamento. 42 A norma dell’articolo 137 di detto regolamento, applicabile al procedimento di impugnazione in forza dell’articolo 184, paragrafo 1, del medesimo regolamento, si provvede sulle spese con la sentenza o con l’ordinanza che definisce la causa. 43 Pertanto, poiché la domanda di ammissione dell’impugnazione è accolta, occorre riservare le spese. Per questi motivi, la Corte (Sezione ammissione delle impugnazioni) così provvede: 1) L’impugnazione è ammessa. 2) Le spese sono riservate. Firme ( *1 ) Lingua di procedura: il tedesco.
Sentenza Corte di giustizia UE n. 2327/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris