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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 19 giugno 2026

Cassazione n. 24405/2026

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presso lostudio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difendeunitamente all’avv. [OSCURATO:PERSONA] ricorrente -controAGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliata in Roma, via deiPortoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato, chela rappresenta e difende ope legis- controricorrente -avverso la sentenza n. 24/2025 della Corte d’Appello di Brescia,depositata il 13.1.2025;udita la relazione svolta, all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA];Numero registro generale 3145/2025Numero sezionale 2740/2026Numero di raccolta generale 24405/2026Data pubblicazione 03/08/2026udito il Pubblico Ministero, nella persona del SostitutoProcuratore generale [OSCURATO:PERSONA];uditi gli avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e l’avv.dello [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] S.r.l. [[OSCURATO:SOCIETA].] venneammessa dal Tribunale di Cremona al concordato preventivo incontinuità indiretta, poi omologato a maggioranza delle classi incui erano stati suddivisi i creditori ammessi al voto, nonostanteil voto contrario e l’opposizione dell’Agenzia delle Entrate, laquale propose reclamo alla Corte d’appello di Brescia.Instauratosi nuovamente il contraddittorio, la cortedistrettuale accolse il reclamo, concentrandosi, in particolare,tra le plurime censure mosse dalla reclamante, sull’illegittimaformazione delle classi dei creditori, per essere state inserite inapposita classe le banche garantite dal [OSCURATO:PERSONA],alle quali era stato riservato un trattamento migliore di quelloContro la sentenza della corte bresciana [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso per cassazionearticolato in due motivi.L’Agenzia delle Entrate si è difesa con controricorso.Nei rispettivi termini di legge anteriori alla data fissata perl’udienza di discussione, il pubblico ministero ha depositatoconclusioni scritte per il rigetto del ricorso e la ricorrente hadepositato memoria illustrativa.La causa è stata quindi discussa in pubblica udienza, comeindicato in epigrafe.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Il primo motivo di ricorso denuncia «Violazione art.360, comma 1, n. 3, [c.p.c.] in relazione all’art. art. 9, commaNumero registro generale 3145/2025Numero sezionale 2740/2026Numero di raccolta generale 24405/2026Data pubblicazione 03/08/20265, d.lgs. n. 123/1998, d.l. n. 3 del 2015, convertito dalla leggen. 33 del 2015, comma 3, dell’art. 8-bis (sic)».La questione riguarda il trattamento, nel concordatopreventivo, dei crediti delle banche garantiti dal MediocreditoCentrale, il cui diritto di rivalsa verso l’impresa finanziata, unavolta intervenuta l’escussione della garanzia, è privilegiato aisensi dell’art. 9, comma 5, d.lgs. n. 123 del 1998 (vigenteratione temporis).

Si tratta di privilegio prevalente rispetto aquelli dei crediti fiscali, essendo preferito a ogni altro titolo diprelazione, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e diquelli previsti dall’art. 2751-bis c.c.La ricorrente sostiene – riproponendo una tesi giàcondivisa dal Tribunale di Cremona – che, nel concorso generatodalla crisi d’impresa, il privilegio spetti anche alla banca, primadell’escussione della garanzia, essendo quest’ultima un «eventodi quasi matematica e certa verificazione».

Per questo motivo,il trattamento riservato nella proposta di concordato di CantiniS.r.l. alle banche garantite è stato migliore (pagamento nellamisura del 36,71%) rispetto a quello attribuito ai creditiprivilegiati fiscali (10,5%).

Ciò sul presupposto che le risorsedisponibili per tutti questi pagamenti fossero risorse eccedenti ilvalore di liquidazione, con conseguente applicabilità della regoladella priorità relativa, dettata nell’art. 112, comma 2, lett. b,c.c.i.i. (aspetto, quello della distinzione tra valore di liquidazionee risorse eccedenti, di cui qui non ci si deve occupare, perché ladecisione della corte d’appello e, quindi, il ricorso per cassazionesono concentrati esclusivamente sul tema del contestatoprivilegio riconosciuto alle banche garantite).2.

Il motivo è infondato.Numero registro generale 3145/2025Numero sezionale 2740/2026Numero di raccolta generale 24405/2026Data pubblicazione 03/08/20262.1.

Non c’è dubbio che il privilegio introdotto dall’art. 9,comma 5, del d.lgs. n. 123 del 1998 riguarda i crediti dell’entepubblico o, per meglio dire, delle società cui la legge attribuisceil compito di gestire i fondi pubblici destinati agli interventi disostegno alle imprese.Tale privilegio spetta quale che sia la forma dell’interventopubblico e, quindi, anche nel caso in cui l’agevolazione consistain una garanzia prestata a favore della banca privata che siadisposta, anche grazie alla garanzia, a finanziare l’impresa, laquale è così la beneficiaria finale dell’intervento (art. 8-bis,comma 3, del d.l. n. 3 del 2015, conv. con modif. dalla legge n.33 del 2015; ex multis, Cass. nn. 28355/2025; 9657/2024).Sono ben note le difficoltà interpretative insorte, laddovesi verifichi l’insolvenza dell’impresa beneficiaria, per il fatto cheil credito della banca nei suoi confronti è (normalmente) uncredito chirografario, mentre invece, dopo l’escussione dellagaranzia, il credito di rivalsa del soggetto pubblico è un creditoprivilegiato (v., ad es., Cass. nn. 29599/2025; 18148/2023;13152/2023; 1453/2022).

In particolare, nel caso delconcordato preventivo è sorto il problema di come redigereproposte legittime e piani fattibili tenendo conto che, almomento della proposta (ed eventualmente dell’ammissione edell’omologa), i crediti delle banche sono chirografari, mentre,in un momento successivo, potrebbe subentrare il soggettopubblico escusso, il cui credito sarà privilegiato.La soluzione adottata dalla prassi e dalla giurisprudenzadi merito è stata solitamente quella ora fatta propria dallegislatore con il decreto legislativo correttivo n. 136 del 2024,che ha aggiunto nell’art. 87, comma 1, c.c.i.i. la lett. p-bis, inNumero registro generale 3145/2025Numero sezionale 2740/2026Numero di raccolta generale 24405/2026Data pubblicazione 03/08/2026forza della quale il piano deve contenere «l’indicazione, laddovenecessario, di fondi rischi, con specifico riferimento, per il casodi finanziamenti garantiti da misure di sostegno pubblico, aquanto necessario al pagamento dei relativi crediti nell’ipotesidi escussione della garanzia e nei limiti delle previsioni disoddisfacimento del credito».Diversa è stata, nel caso di specie, la soluzione adottatadall’attuale ricorrente nella proposta di concordato preventivorivolta ai suoi creditori: invece di predisporre un apposito fondorischi, si sono trattati i crediti delle banche come se fossero essistessi già privilegiati, in quanto (e nella misura in cui) risultanocoperti dalla garanzia pubblica alla quale la legge riconosce ilprivilegio.Sennonché, siffatta soluzione non ha alcun fondamentonormativo, né esso viene indicato dalla ricorrente, essendo deltutto chiaro che il credito privilegiato è previsto solo per ilsoggetto pubblico, in coerenza con lo scopo di facilitare ilrecupero delle risorse pubbliche, per destinarle ad altri (in thesi,di successo) interventi di sostegno alle imprese (Cass. nn.23411/2023; 15199/2020; 21841/2017)Invece di indicare un supporto normativo a favore dellapropria tesi, [OSCURATO:SOCIETA]. propone di valorizzare una sorta dimassima di comune esperienza secondo cui l’escussione dellagaranzia sarebbe «evento di “matematica certa verificazione”».Osserva il Collegio, per contro, che innanzitutto non sicapisce da dove scaturisca tale invocata «certezza», dalmomento che la fruttuosa escussione è condizionata alla verificadell’assenza delle cause di invalidità o di inefficacia dellagaranzia, che possono derivare dalla violazione delleNumero registro generale 3145/2025Numero sezionale 2740/2026Numero di raccolta generale 24405/2026Data pubblicazione 03/08/2026disposizioni di legge e regolamentari che disciplinano il suorilascio.

In secondo luogo, e in ogni caso, non potrebbe maiessere la «certezza di un evento», anche così intesa, adeterminarne una disciplina diversa da quella dettata dallenorme giuridiche.In definitiva, bene ha fatto la Corte d’appello di Brescia aravvisare un ostacolo insormontabile alla (conferma della)omologazione del concordato preventivo nella formazione di unaclasse di creditori in cui sono state riunite le banche per i creditiassistiti da garanzia pubblica e ciò al fine di riservare ai creditoriinseritivi, seppur degradati al chirografo, un trattamentomigliore di quello riservato ai crediti, anch’essi degradati,dell’Agenzia delle Entrate.A ben vedere, quindi, il vizio della proposta non èconsistito tanto nella scelta della formazione della classe in sé(essendo anzi obbligatorio il classamento dei «creditori titolaridi garanzie prestate da terzi»: art. 85, comma 2, c.c.i.i.), bensìnell’utilizzo della classe così formata al fine di attribuire ai creditidelle banche garantite, sebbene chirografari ab origine, untrattamento migliore di quello riservato ai crediti, ab origineprivilegiati, dell’Agenzie delle Entrate.

In tal modo, la propostadella ricorrente era in contrasto con l’art. 2741 c.c. e con gliartt. 112, comma 2, lett. a e b, e 84, comma 6, c.c.i.i., cheimpongono il rispetto della graduazione delle cause legittime diprelazione, con la sola attenuazione derivante dall’applicazionedella regola della priorità relativa nel concordato con continuitàe per la distribuzione del solo valore eccedente il valore diliquidazione.

Regola della priorità relativa che certo nonconsente il sovvertimento dell’ordine delle cause legittime diNumero registro generale 3145/2025Numero sezionale 2740/2026Numero di raccolta generale 24405/2026Data pubblicazione 03/08/2026prelazione contenuto nella proposta di concordato di CantiniS.r.l.3.

Il secondo motivo prospetta «Violazione art. 360,comma 1, n. 5, [c.p.c.] in relazione all’art. art. 9, comma 5,d.lgs. n. 123/1998, d.l. n. 3 del 2015, convertito dalla legge n.33 del 2015, comma 3, dell’art. 8-bis, in relazione all’art. 112d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14».La ricorrente attribuisce alla corte d’appello l’errorepercettivo di avere inteso che all’ordine numerico delle classi dicreditori, come riportato nel ricorso, corrispondesse un ordinedi priorità nel trattamento riservato ai creditori inseriti nellevarie classi.4.

Il motivo è inammissibile, perché l’ipotesi che la corted’appello sia incorsa nell’errore prospettato non trova alcunriscontro nella motivazione della sentenza impugnata e, in ognicaso, non avrebbe avuto alcuna rilevanza ai fini della decisioneadottata.L’unica questione affrontata e risolta dal giudice delreclamo è quella del classamento anomalo dei crediti dellebanche in rapporto al loro illegittimo trattamento preferenzialerispetto ai crediti fiscali.

E che tale fosse il contenuto dellaproposta di [OSCURATO:SOCIETA]. non è in discussione.

L’ordine numericodi elencazione delle classi non ha nulla a che vedere con quantocorrettamente motivato nella sentenza impugnata.5.

Rigettato il ricorso, le spese del giudizio di legittimitàseguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.5.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115del 2002, sussistono i presupposti per il versamentoNumero registro generale 3145/2025Numero sezionale 2740/2026Numero di raccolta generale 24405/2026Data pubblicazione 03/08/2026dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelloprevisto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente alpagamento delle spese di lite relative al presente giudizio dilegittimità, liquidate in € 10.000 per compensi, oltre alle spesegenerali al 15%, a € 200 per esborsi e agli accessori di legge;dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115del 2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento,da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a normadel comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della PrimaSezione civile della Corte di cassazione il giorno 19.6.2026.Il Consigliere estensoreAndrea ZulianiIl PresidenteMassimo Ferro

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
presso lostudio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difendeunitamente all’avv. [OSCURATO:PERSONA] ricorrente -controAGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliata in Roma, via deiPortoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato, chela rappresenta e difende ope legis- controricorrente -avverso la sentenza n. 24/2025 della Corte d’Appello di Brescia,depositata il 13.1.2025;udita la relazione svolta, all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA];Numero registro generale 3145/2025Numero sezionale 2740/2026Numero di raccolta generale 24405/2026Data pubblicazione 03/08/2026udito il Pubblico Ministero, nella persona del SostitutoProcuratore generale [OSCURATO:PERSONA];uditi gli avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e l’avv.dello [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] S.r.l. [[OSCURATO:SOCIETA].] venneammessa dal Tribunale di Cremona al concordato preventivo incontinuità indiretta, poi omologato a maggioranza delle classi incui erano stati suddivisi i creditori ammessi al voto, nonostanteil voto contrario e l’opposizione dell’Agenzia delle Entrate, laquale propose reclamo alla Corte d’appello di Brescia.Instauratosi nuovamente il contraddittorio, la cortedistrettuale accolse il reclamo, concentrandosi, in particolare,tra le plurime censure mosse dalla reclamante, sull’illegittimaformazione delle classi dei creditori, per essere state inserite inapposita classe le banche garantite dal [OSCURATO:PERSONA],alle quali era stato riservato un trattamento migliore di quelloContro la sentenza della corte bresciana [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso per cassazionearticolato in due motivi.L’Agenzia delle Entrate si è difesa con controricorso.Nei rispettivi termini di legge anteriori alla data fissata perl’udienza di discussione, il pubblico ministero ha depositatoconclusioni scritte per il rigetto del ricorso e la ricorrente hadepositato memoria illustrativa.La causa è stata quindi discussa in pubblica udienza, comeindicato in epigrafe.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il primo motivo di ricorso denuncia «Violazione art.360, comma 1, n. 3, [c.p.c.] in relazione all’art. art. 9, commaNumero registro generale 3145/2025Numero sezionale 2740/2026Numero di raccolta generale 24405/2026Data pubblicazione 03/08/20265, d.lgs. n. 123/1998, d.l. n. 3 del 2015, convertito dalla leggen. 33 del 2015, comma 3, dell’art. 8-bis (sic)».La questione riguarda il trattamento, nel concordatopreventivo, dei crediti delle banche garantiti dal MediocreditoCentrale, il cui diritto di rivalsa verso l’impresa finanziata, unavolta intervenuta l’escussione della garanzia, è privilegiato aisensi dell’art. 9, comma 5, d.lgs. n. 123 del 1998 (vigenteratione temporis). Si tratta di privilegio prevalente rispetto aquelli dei crediti fiscali, essendo preferito a ogni altro titolo diprelazione, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e diquelli previsti dall’art. 2751-bis c.c.La ricorrente sostiene – riproponendo una tesi giàcondivisa dal Tribunale di Cremona – che, nel concorso generatodalla crisi d’impresa, il privilegio spetti anche alla banca, primadell’escussione della garanzia, essendo quest’ultima un «eventodi quasi matematica e certa verificazione». Per questo motivo,il trattamento riservato nella proposta di concordato di CantiniS.r.l. alle banche garantite è stato migliore (pagamento nellamisura del 36,71%) rispetto a quello attribuito ai creditiprivilegiati fiscali (10,5%). Ciò sul presupposto che le risorsedisponibili per tutti questi pagamenti fossero risorse eccedenti ilvalore di liquidazione, con conseguente applicabilità della regoladella priorità relativa, dettata nell’art. 112, comma 2, lett. b,c.c.i.i. (aspetto, quello della distinzione tra valore di liquidazionee risorse eccedenti, di cui qui non ci si deve occupare, perché ladecisione della corte d’appello e, quindi, il ricorso per cassazionesono concentrati esclusivamente sul tema del contestatoprivilegio riconosciuto alle banche garantite).2. Il motivo è infondato.Numero registro generale 3145/2025Numero sezionale 2740/2026Numero di raccolta generale 24405/2026Data pubblicazione 03/08/20262.1. Non c’è dubbio che il privilegio introdotto dall’art. 9,comma 5, del d.lgs. n. 123 del 1998 riguarda i crediti dell’entepubblico o, per meglio dire, delle società cui la legge attribuisceil compito di gestire i fondi pubblici destinati agli interventi disostegno alle imprese.Tale privilegio spetta quale che sia la forma dell’interventopubblico e, quindi, anche nel caso in cui l’agevolazione consistain una garanzia prestata a favore della banca privata che siadisposta, anche grazie alla garanzia, a finanziare l’impresa, laquale è così la beneficiaria finale dell’intervento (art. 8-bis,comma 3, del d.l. n. 3 del 2015, conv. con modif. dalla legge n.33 del 2015; ex multis, Cass. nn. 28355/2025; 9657/2024).Sono ben note le difficoltà interpretative insorte, laddovesi verifichi l’insolvenza dell’impresa beneficiaria, per il fatto cheil credito della banca nei suoi confronti è (normalmente) uncredito chirografario, mentre invece, dopo l’escussione dellagaranzia, il credito di rivalsa del soggetto pubblico è un creditoprivilegiato (v., ad es., Cass. nn. 29599/2025; 18148/2023;13152/2023; 1453/2022). In particolare, nel caso delconcordato preventivo è sorto il problema di come redigereproposte legittime e piani fattibili tenendo conto che, almomento della proposta (ed eventualmente dell’ammissione edell’omologa), i crediti delle banche sono chirografari, mentre,in un momento successivo, potrebbe subentrare il soggettopubblico escusso, il cui credito sarà privilegiato.La soluzione adottata dalla prassi e dalla giurisprudenzadi merito è stata solitamente quella ora fatta propria dallegislatore con il decreto legislativo correttivo n. 136 del 2024,che ha aggiunto nell’art. 87, comma 1, c.c.i.i. la lett. p-bis, inNumero registro generale 3145/2025Numero sezionale 2740/2026Numero di raccolta generale 24405/2026Data pubblicazione 03/08/2026forza della quale il piano deve contenere «l’indicazione, laddovenecessario, di fondi rischi, con specifico riferimento, per il casodi finanziamenti garantiti da misure di sostegno pubblico, aquanto necessario al pagamento dei relativi crediti nell’ipotesidi escussione della garanzia e nei limiti delle previsioni disoddisfacimento del credito».Diversa è stata, nel caso di specie, la soluzione adottatadall’attuale ricorrente nella proposta di concordato preventivorivolta ai suoi creditori: invece di predisporre un apposito fondorischi, si sono trattati i crediti delle banche come se fossero essistessi già privilegiati, in quanto (e nella misura in cui) risultanocoperti dalla garanzia pubblica alla quale la legge riconosce ilprivilegio.Sennonché, siffatta soluzione non ha alcun fondamentonormativo, né esso viene indicato dalla ricorrente, essendo deltutto chiaro che il credito privilegiato è previsto solo per ilsoggetto pubblico, in coerenza con lo scopo di facilitare ilrecupero delle risorse pubbliche, per destinarle ad altri (in thesi,di successo) interventi di sostegno alle imprese (Cass. nn.23411/2023; 15199/2020; 21841/2017)Invece di indicare un supporto normativo a favore dellapropria tesi, [OSCURATO:SOCIETA]. propone di valorizzare una sorta dimassima di comune esperienza secondo cui l’escussione dellagaranzia sarebbe «evento di “matematica certa verificazione”».Osserva il Collegio, per contro, che innanzitutto non sicapisce da dove scaturisca tale invocata «certezza», dalmomento che la fruttuosa escussione è condizionata alla verificadell’assenza delle cause di invalidità o di inefficacia dellagaranzia, che possono derivare dalla violazione delleNumero registro generale 3145/2025Numero sezionale 2740/2026Numero di raccolta generale 24405/2026Data pubblicazione 03/08/2026disposizioni di legge e regolamentari che disciplinano il suorilascio. In secondo luogo, e in ogni caso, non potrebbe maiessere la «certezza di un evento», anche così intesa, adeterminarne una disciplina diversa da quella dettata dallenorme giuridiche.In definitiva, bene ha fatto la Corte d’appello di Brescia aravvisare un ostacolo insormontabile alla (conferma della)omologazione del concordato preventivo nella formazione di unaclasse di creditori in cui sono state riunite le banche per i creditiassistiti da garanzia pubblica e ciò al fine di riservare ai creditoriinseritivi, seppur degradati al chirografo, un trattamentomigliore di quello riservato ai crediti, anch’essi degradati,dell’Agenzia delle Entrate.A ben vedere, quindi, il vizio della proposta non èconsistito tanto nella scelta della formazione della classe in sé(essendo anzi obbligatorio il classamento dei «creditori titolaridi garanzie prestate da terzi»: art. 85, comma 2, c.c.i.i.), bensìnell’utilizzo della classe così formata al fine di attribuire ai creditidelle banche garantite, sebbene chirografari ab origine, untrattamento migliore di quello riservato ai crediti, ab origineprivilegiati, dell’Agenzie delle Entrate. In tal modo, la propostadella ricorrente era in contrasto con l’art. 2741 c.c. e con gliartt. 112, comma 2, lett. a e b, e 84, comma 6, c.c.i.i., cheimpongono il rispetto della graduazione delle cause legittime diprelazione, con la sola attenuazione derivante dall’applicazionedella regola della priorità relativa nel concordato con continuitàe per la distribuzione del solo valore eccedente il valore diliquidazione. Regola della priorità relativa che certo nonconsente il sovvertimento dell’ordine delle cause legittime diNumero registro generale 3145/2025Numero sezionale 2740/2026Numero di raccolta generale 24405/2026Data pubblicazione 03/08/2026prelazione contenuto nella proposta di concordato di CantiniS.r.l.3. Il secondo motivo prospetta «Violazione art. 360,comma 1, n. 5, [c.p.c.] in relazione all’art. art. 9, comma 5,d.lgs. n. 123/1998, d.l. n. 3 del 2015, convertito dalla legge n.33 del 2015, comma 3, dell’art. 8-bis, in relazione all’art. 112d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14».La ricorrente attribuisce alla corte d’appello l’errorepercettivo di avere inteso che all’ordine numerico delle classi dicreditori, come riportato nel ricorso, corrispondesse un ordinedi priorità nel trattamento riservato ai creditori inseriti nellevarie classi.4. Il motivo è inammissibile, perché l’ipotesi che la corted’appello sia incorsa nell’errore prospettato non trova alcunriscontro nella motivazione della sentenza impugnata e, in ognicaso, non avrebbe avuto alcuna rilevanza ai fini della decisioneadottata.L’unica questione affrontata e risolta dal giudice delreclamo è quella del classamento anomalo dei crediti dellebanche in rapporto al loro illegittimo trattamento preferenzialerispetto ai crediti fiscali. E che tale fosse il contenuto dellaproposta di [OSCURATO:SOCIETA]. non è in discussione. L’ordine numericodi elencazione delle classi non ha nulla a che vedere con quantocorrettamente motivato nella sentenza impugnata.5. Rigettato il ricorso, le spese del giudizio di legittimitàseguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.5. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115del 2002, sussistono i presupposti per il versamentoNumero registro generale 3145/2025Numero sezionale 2740/2026Numero di raccolta generale 24405/2026Data pubblicazione 03/08/2026dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelloprevisto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente alpagamento delle spese di lite relative al presente giudizio dilegittimità, liquidate in € 10.000 per compensi, oltre alle spesegenerali al 15%, a € 200 per esborsi e agli accessori di legge;dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115del 2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento,da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a normadel comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della PrimaSezione civile della Corte di cassazione il giorno 19.6.2026.Il Consigliere estensoreAndrea ZulianiIl PresidenteMassimo Ferro
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