CassazionedecretoSezione 1Decisione del 11 gennaio 2023
Cassazione n. 10804/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.9920/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, via Conca d’Oro n. 184/190, presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al ricorso -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] s.c. a r.l. in l.c.a., elettivamente domiciliata in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 21, presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA], che larappresenta e difende, unitamente all' A vvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale in calce al controricorso -controricorrente - avverso il decreto del Tribunale di Ancona n. 3052/2017 depositat o il14/2/2019; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/2/2023dal [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. Il commissario liquidatore di [OSCURATO:PERSONA] s.c. a r.l. in l.c.a. non provvedeva sulla domanda di rivendicazione formulata da [OSCURATO:PERSONA]. 2. Il Tribunale di Ancona, con decreto del 14 febbraio 2019, dichiarava l’inammissibilità dell’opposizione presentata a tal proposito dal Mellino. 3. Per la cassazione di questa decisione ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], affidato a tre motivi, cui [OSCURATO:PERSONA] s.c. a r.l. in l.c.a. ha resistito con controricorso. Considerato che: 4. Con atto depositato in data 11 gennaio 2023 il ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso. A detta rinuncia ha aderito la procedura controricorrente. Sussistendo i presupposti di legge, il processo deve essere dichiarato estinto per intervenuta rinuncia, con esclusione di ogni statuizione in merito alle spese, ai sensi dell'art. 391, c. 4, cod. proc. civ.. P.Q.M. La Corte dichiara estinto il processo di ca