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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 10177/2025

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/07/2024 del TRIBUNALE di BUSTO ARSIZIOdatc1--aAphiso-al-143--part4 udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con la quale il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] gli ha applicato la pena ex art. 444 cod. proc. pen. per i delitti di cui agli artt. 110, 624 bis, 625, comma 1, n. 5, cod. pen. (capi B e D), 110, 624, 625, comma 1, nn. 5 e 7, cod. pen. (capo C), commessi in esecuzione del medesimo disegno criminoso anche con i fatti per cui egli era stato già giudicato; considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale sono stati prospettati la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio, in particolare deducendo l'insussistenza dell'aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 5 cod. pen. e la conseguente illegalità della pena, è inammissibile perché: - contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta il ricorso per cassazione è previsto «solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione fra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto ed alla illegalità della pena o della misura di sicurezza» (art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen.); e «in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen. [...] l'erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza è limitata ai casi in cui tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, con conseguente inammissibilità dell'impugnazione che denunci errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dalla contestazione» (Sez. 5, n. 33145 del 08/10/2020, Cari, Rv. 279842 - 01); - nel caso in esame, il ricorrente ha fondato le proprie censure sull'assoluzione, per non aver commesso il fatto, all'esito del separato giudizio di [OSCURATO:PERSONA], originariamente imputato con il Sardelli e l'altro correo dai medesimi delitti; - tuttavia, la difesa si è limitata a far riferimento all'assoluzione (di cui ha connpiegato la pronuncia) senza argomentare in alcun modo in ordine ad essa e, in particolare, non ha neppure indicato in che termini quest'ultima contenga un accertamento inconciliabile con la sentenza di applicazione della pena nei confronti del Sardelli, che «è necessario [...] si riferisca ai fatti stabiliti a fondamento della sentenza di condanna e non già alla loro valutazione» (Sez. 5, n. 43631 del 05/10/2023, Riva, Rv. 285320 - 01), il che rende superfluo dilungarsi per evidenziare come la pronuncia liberatoria nei confronti del Narcisio sia stata resa ex art. 530, comma 2, cod. proc. pen. in quanto il Tribunale non ha ritenuto il compendio acquisito atto ad attribuirgli, al di là di ogni ragionevole dubbio, il concorso nei fatti in discorso; - di conseguenza, il motivo è manifestamente infondato nella parte in cui denuncia l'illegalità della pena solo nel presupposto dell'insussistenza della detta aggravante; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata «con ordinanza de plano ex art. 610, comma 5 -bis cod. proc. pen.» l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidenza dell'inammissibilità (cfr.

Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro quattromila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammen

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/07/2024 del TRIBUNALE di BUSTO ARSIZIOdatc1--aAphiso-al-143--part4 udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con la quale il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] gli ha applicato la pena ex art. 444 cod. proc. pen. per i delitti di cui agli artt. 110, 624 bis, 625, comma 1, n. 5, cod. pen. (capi B e D), 110, 624, 625, comma 1, nn. 5 e 7, cod. pen. (capo C), commessi in esecuzione del medesimo disegno criminoso anche con i fatti per cui egli era stato già giudicato; considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale sono stati prospettati la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio, in particolare deducendo l'insussistenza dell'aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 5 cod. pen. e la conseguente illegalità della pena, è inammissibile perché: - contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta il ricorso per cassazione è previsto «solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione fra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto ed alla illegalità della pena o della misura di sicurezza» (art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen.); e «in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen. [...] l'erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza è limitata ai casi in cui tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, con conseguente inammissibilità dell'impugnazione che denunci errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dalla contestazione» (Sez. 5, n. 33145 del 08/10/2020, Cari, Rv. 279842 - 01); - nel caso in esame, il ricorrente ha fondato le proprie censure sull'assoluzione, per non aver commesso il fatto, all'esito del separato giudizio di [OSCURATO:PERSONA], originariamente imputato con il Sardelli e l'altro correo dai medesimi delitti; - tuttavia, la difesa si è limitata a far riferimento all'assoluzione (di cui ha connpiegato la pronuncia) senza argomentare in alcun modo in ordine ad essa e, in particolare, non ha neppure indicato in che termini quest'ultima contenga un accertamento inconciliabile con la sentenza di applicazione della pena nei confronti del Sardelli, che «è necessario [...] si riferisca ai fatti stabiliti a fondamento della sentenza di condanna e non già alla loro valutazione» (Sez. 5, n. 43631 del 05/10/2023, Riva, Rv. 285320 - 01), il che rende superfluo dilungarsi per evidenziare come la pronuncia liberatoria nei confronti del Narcisio sia stata resa ex art. 530, comma 2, cod. proc. pen. in quanto il Tribunale non ha ritenuto il compendio acquisito atto ad attribuirgli, al di là di ogni ragionevole dubbio, il concorso nei fatti in discorso; - di conseguenza, il motivo è manifestamente infondato nella parte in cui denuncia l'illegalità della pena solo nel presupposto dell'insussistenza della detta aggravante; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata «con ordinanza de plano ex art. 610, comma 5 -bis cod. proc. pen.» l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidenza dell'inammissibilità (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro quattromila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammen
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