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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 23 ottobre 2023

Cassazione n. 21918/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] TRIBUNALE DI PAVIAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/10/2023 del GIP TRIBUNALE di PAVIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, G. Pratola, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. Con sentenza emessa in data 23 ottobre 2023 il GIP del Tribunale di Pavia, investito della richiesta di emissione di decreto penale di condanna, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato loro ascritto perché il fatto non è punibile ai sensi dell'art. 131 bis cod.pen..

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cessazione il Pubblico Ministero territoriale, deducendo erronea applicazione di legge e abnormità della decisione. 2.1 Richiamando arresti di questa Corte di legittimità, il PM ricorrente evidenzia che l'applicazione della speciale causa di non punibilità di cui all'art.131 bis cod.pen. non può avvenire in sede di delibazione (senza contraddittorio) della richiesta di emissione di decreto penale di condanna.

3. Il ricorso è fondato. 3.1 II Collegio condivide e fa proprio il principio di diritto espresso da Sez.

Un.n.20569 del 18.1.2018, rv 272715, secondo cui la eventuale applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, nel rito monitorio, va realizzata tramite la trasmissione degli atti dal GIP al Pubblico Ministero affinchè costui valuti la possibilità di chiedere l'archiviazione del procedimento.

Va pertanto disposto l'annullamento della decisione impugnata, come da dispositivo.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata.

Dispone trasmettersi gli atti al Giudice per le [OSCURATO:PERSONA] del Tribunale di Pavia per l'ulteriore corso.

Così deciso il 27 febbraio 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]\ent-9

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] TRIBUNALE DI PAVIAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/10/2023 del GIP TRIBUNALE di PAVIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, G. Pratola, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con sentenza emessa in data 23 ottobre 2023 il GIP del Tribunale di Pavia, investito della richiesta di emissione di decreto penale di condanna, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato loro ascritto perché il fatto non è punibile ai sensi dell'art. 131 bis cod.pen.. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cessazione il Pubblico Ministero territoriale, deducendo erronea applicazione di legge e abnormità della decisione. 2.1 Richiamando arresti di questa Corte di legittimità, il PM ricorrente evidenzia che l'applicazione della speciale causa di non punibilità di cui all'art.131 bis cod.pen. non può avvenire in sede di delibazione (senza contraddittorio) della richiesta di emissione di decreto penale di condanna. 3. Il ricorso è fondato. 3.1 II Collegio condivide e fa proprio il principio di diritto espresso da Sez. Un.n.20569 del 18.1.2018, rv 272715, secondo cui la eventuale applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, nel rito monitorio, va realizzata tramite la trasmissione degli atti dal GIP al Pubblico Ministero affinchè costui valuti la possibilità di chiedere l'archiviazione del procedimento. Va pertanto disposto l'annullamento della decisione impugnata, come da dispositivo. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata. Dispone trasmettersi gli atti al Giudice per le [OSCURATO:PERSONA] del Tribunale di Pavia per l'ulteriore corso. Così deciso il 27 febbraio 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]\ent-9
Decreto Cassazione n. 21918/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris