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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 34870/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del P.G., dotz. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza dell'Il novembre 2021, la Corte di appello di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, revocava nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] il beneficio dell'indulto concesso al predetto, con ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Cremona in data 24.11.2010, nella misura di anni tre di reclusione in relazione alla sentenza del G.U.P. del suddetto Tribunale del 14.4.2005, irrevocabile dal 23.3.2006; revocava, altresì, nei confronti del condannato il beneficio della sospensione condizionale della pena concessogli con sentenza del Giudice dell'udienza preliminare dei Tribunale di Brescia del 7.2.2006, irrevocabile dal 7.3.2006.

A ragione della decisione, riteneva che il beneficio dell'indulto andava revocato in quanto il Guaglione aveva riportato nel termine di cui all'art. 1 della legge n. 241 del 2006 una condanna per delitto non colposo a pena detentiva non inferiore ad anni due di reclusione, in particolare era stato condannato con sentenza della Corte di appello di Napoli del 23.5.2019 alla pena di anni tre, mesi sei di reclusione per i reati di cui agli artt. 416, comma 2, accertato dal 2009 e fino al marzo 2013 e 110, 640, comma 1 e 2, cod. pen. accertato in data 8.6.2012.

Riteneva, altresì, che il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso al Guaglione con sentenza del del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Brescia del 7.2.2006, irrevocabile dal 7.3.2006. andava revocato, ai sensi dell'art. 168, comma 1, n,. 1 cod. pen. per effetto della medesima condanna.

2. Avverso detta ordinanza, ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia del condannato, avvocato [OSCURATO:PERSONA]Alterio, formulando due distinti motivi di impugnazione.

2.1. Con il primo motivo, il ricorrente ha dedotto "violazione ed erronea applicazione degli artt. 168, comma 1, n. 1 cod. pen. e 1

I. 241/06 e illogicità e contraddittorietà della motivazione".

Secondo la difesa, le circostanze indicate nell'ordinanza impugnata (dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; rapporti di natura illecita nel settore assicurativo tra il Guaglione e il coimputato [OSCURATO:PERSONA], risalenti all'aprile 2011; controllo di polizia giudiziaria del Guaglione con altro coimputato, [OSCURATO:PERSONA], risalente al dicembre 2007; richiesta difensiva avanzata in sede di giudizio, volta all'applicazione della disciplina di cui all'art. 649 cod. proc. pen. in ordine ai fatti della stessa specie commessi dall'aprile al novembre 2011 di cui alla sentenza del Tribunale di Cremona del 9.5.2017) sarebbero assolutamente neutre rispetto alla collocazione temporale dell'associazione descritta nel capo di imputazione della sentenza in questione, in quanto la sola esistenza di rapporti pregressi tra il Guaglione con il Mallardo o con il Muto o, ancora, con il [OSCURATO:PERSONA], non implicherebbe automaticamente che vi fosse un legame che coinvolgesse tutti i predetti e gli altri imputati a quell'epoca, né tanto meno che gli stessi operassero in maniera unitaria al fine di commettere delitti; ciò sarebbe alquanto inverosimile anche in considerazione della circostanza che i contestati reati fine erano stati consumati tra il 2012 e il 2013; le captazioni che avevano a oggetto anche la persona del Guaglione erano state disposte nel 2012 e da quelle disposte nel 2009 in altro procedimento nulla sarebbe emerso in ordine alla posizione del condannato; l'indicazione dell'anno 2009 come momento iniziale dell'associazione di cui al capo di imputazione sarebbe derivata dalla contestata partecipazione alla stessa dei coniugi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che, però, erano stati assolti, non avendo il Tribunale ravvisato una unitarietà temporale di rapporti con il Mallardo rispetto a quelli con gli altri sodali indicati al capo B) della rubrica.

2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente ha dedotto "violazione del principio del favor rei anche in relazione all'art. 27 della Costituzione" e ha sostenuto che la collocazione in carcere del Guaglione conseguente alla revoca dei benefici in relazione a fatti posti in essere circa vent'anni orsono vanificherebbe quel percorso di reinserimento sociale cui la pena dovrebbe tendere.

3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale di questa Corte, dott. [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso non merita accoglimento per le ragioni di seguito illustrate.

Quanto al primo motivo di ricorso, occorre rilevare che il giudice dell'esecuzione nel ritenere fondata la richiesta di revoca dei benefici concessi al Guaglione, formulata dal pubblico ministero, ha ritenuto non meramente processuale, ma corrispondente all'accertamento sostanziale, la fissazione nella pronuncia di merito del tempo del commesso reato associativo nella rubrica della pronuncia di cui si tratta (accertato dal 2009 e fino al marzo 2013), evidenziando che tale profilo era stato oggetto di effettiva verifica da parte del giudice della cognizione.

In ogni caso, il giudice dell'esecuzione ha ritenuto che ciò risultasse dall'interpretazione del giudicato.

E in vero, la verifica dei presupposti temporali per la revoca dell'indulto, in precedenza applicato, è stata operata, a giudizio del Collegio, attraverso un percorso argomentativo logico, congruo e coerente con gli elementi indicati, che hanno consentito al Giudice 3 dell'esecuzione di evidenziare l'esistenza di un rapporto consolidato tra i correi, espressione di una partecipazione al sodalizio tale da potersi ritenere certamente già operante rispetto alla data delle intercettazioni; tale evenienza, inoltre, sempre secondo il Giudice dell'esecuzione era risultata riscontrata da una serie di ulteriori dati emergenti dalla lettura della sentenza di merito, dettagliatamente indicati (dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; rapporti di natura illecita nel settore assicurativo tra il Guaglione e il coimputato [OSCURATO:PERSONA], risalenti all'aprile 2011; controllo di polizia giudiziaria del Guaglione con altro coimputato, [OSCURATO:PERSONA], risalente al dicembre 2007).

2. Ebbene, così argomentando, il Giudice dell'esecuzione ha correttamente applicato il principio di diritto secondo cui "il giudice dell'esecuzione, quando sia richiesto dell'applicazione dell'indulto o, comunque, sia investito di un incidente di esecuzione, ha il compito di interpretare il giudicato, al fine di verificare la sussistenza delle condizioni di legge per l'accoglimento o meno della richiesta" (Cass. Sez. 1, n. 132 del 05/12/2012 (dep. 2013) Rv. 253860 - 01).

3. Ha, altresì, fatto corretta applicazione del principio di diritto secondo cui "ai fini della revoca dell'indulto elargito con d.P.R. 16 dicembre 1986 n. 865 per delitto non colposo commesso nel quinquennio successivo alla data di entrata in vigore del decreto di clemenza, in caso di reato permanente non può tenersi conto del solo momento di cessazione della permanenza, in difetto di individuazione, nel capo di imputazione, di quello iniziale della condotta criminosa, essendo sufficiente che, nel quinquennio in questione sia caduto un qualsiasi frammento della permanenza nel reato. (Fattispecie relativa ad istanza di applicazione dell'indulto relativamente a pena ritenuta non condonabile per la presenza di successiva condanna per partecipazione ad associazione per delinquere di stampo mafioso l'inizio della cui consumazione, protrattasi sino al 1996, il giudice dell'esecuzione aveva fatto risalire al 1990)" [Cass. Sez. 1, n. 1746 del 08/03/2000, Rv. 215824 - 01; cfr., anche Cass. Sez. 1, n. 42384 del 28/05/2016, Rv. 268274 - 01, che ha affermato che "ai fini della revoca dell'indulto, previsto dalla

I. 31 luglio 2006, n. 241, per delitto non colposo commesso nel quinquennio successivo alla data di entrata in vigore del decreto di clemenza, in caso di reato permanente è sufficiente che, nel quinquennio in questione, sia caduto un qualsiasi segmento della permanenza nel reato. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da vizi l'ordinanza di revoca del beneficio a seguito dell'intervenuta condanna per il reato di associazione di tipo mafioso commesso dal giugno 2003 fino al settembre 2011 con permanenza)].

4. A fronte di ciò, le censure difensive, in parte, riproducono, profili già vagliati e disattesi con corretti argomenti logico - giuridici, in parte, afferiscono ad asserito vizio di contraddittorietà e illogicità della motivazione che la lettura della stessa dimostra essere inesistente perché connotata da linearità e coerenza.

5. Manifestamente infondato è il secondo motivo di ricorso, dovendosi osservare che la questione sulla funzione della pena non riguarda la necessità di doverne stabilire l'esatta quantificazione, previo accertamento delle connotazioni del reato.

6. Al rigetto del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del P.G., dotz. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza dell'Il novembre 2021, la Corte di appello di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, revocava nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] il beneficio dell'indulto concesso al predetto, con ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Cremona in data 24.11.2010, nella misura di anni tre di reclusione in relazione alla sentenza del G.U.P. del suddetto Tribunale del 14.4.2005, irrevocabile dal 23.3.2006; revocava, altresì, nei confronti del condannato il beneficio della sospensione condizionale della pena concessogli con sentenza del Giudice dell'udienza preliminare dei Tribunale di Brescia del 7.2.2006, irrevocabile dal 7.3.2006. A ragione della decisione, riteneva che il beneficio dell'indulto andava revocato in quanto il Guaglione aveva riportato nel termine di cui all'art. 1 della legge n. 241 del 2006 una condanna per delitto non colposo a pena detentiva non inferiore ad anni due di reclusione, in particolare era stato condannato con sentenza della Corte di appello di Napoli del 23.5.2019 alla pena di anni tre, mesi sei di reclusione per i reati di cui agli artt. 416, comma 2, accertato dal 2009 e fino al marzo 2013 e 110, 640, comma 1 e 2, cod. pen. accertato in data 8.6.2012. Riteneva, altresì, che il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso al Guaglione con sentenza del del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Brescia del 7.2.2006, irrevocabile dal 7.3.2006. andava revocato, ai sensi dell'art. 168, comma 1, n,. 1 cod. pen. per effetto della medesima condanna. 2. Avverso detta ordinanza, ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia del condannato, avvocato [OSCURATO:PERSONA]Alterio, formulando due distinti motivi di impugnazione. 2.1. Con il primo motivo, il ricorrente ha dedotto "violazione ed erronea applicazione degli artt. 168, comma 1, n. 1 cod. pen. e 1 I. 241/06 e illogicità e contraddittorietà della motivazione". Secondo la difesa, le circostanze indicate nell'ordinanza impugnata (dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; rapporti di natura illecita nel settore assicurativo tra il Guaglione e il coimputato [OSCURATO:PERSONA], risalenti all'aprile 2011; controllo di polizia giudiziaria del Guaglione con altro coimputato, [OSCURATO:PERSONA], risalente al dicembre 2007; richiesta difensiva avanzata in sede di giudizio, volta all'applicazione della disciplina di cui all'art. 649 cod. proc. pen. in ordine ai fatti della stessa specie commessi dall'aprile al novembre 2011 di cui alla sentenza del Tribunale di Cremona del 9.5.2017) sarebbero assolutamente neutre rispetto alla collocazione temporale dell'associazione descritta nel capo di imputazione della sentenza in questione, in quanto la sola esistenza di rapporti pregressi tra il Guaglione con il Mallardo o con il Muto o, ancora, con il [OSCURATO:PERSONA], non implicherebbe automaticamente che vi fosse un legame che coinvolgesse tutti i predetti e gli altri imputati a quell'epoca, né tanto meno che gli stessi operassero in maniera unitaria al fine di commettere delitti; ciò sarebbe alquanto inverosimile anche in considerazione della circostanza che i contestati reati fine erano stati consumati tra il 2012 e il 2013; le captazioni che avevano a oggetto anche la persona del Guaglione erano state disposte nel 2012 e da quelle disposte nel 2009 in altro procedimento nulla sarebbe emerso in ordine alla posizione del condannato; l'indicazione dell'anno 2009 come momento iniziale dell'associazione di cui al capo di imputazione sarebbe derivata dalla contestata partecipazione alla stessa dei coniugi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che, però, erano stati assolti, non avendo il Tribunale ravvisato una unitarietà temporale di rapporti con il Mallardo rispetto a quelli con gli altri sodali indicati al capo B) della rubrica. 2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente ha dedotto "violazione del principio del favor rei anche in relazione all'art. 27 della Costituzione" e ha sostenuto che la collocazione in carcere del Guaglione conseguente alla revoca dei benefici in relazione a fatti posti in essere circa vent'anni orsono vanificherebbe quel percorso di reinserimento sociale cui la pena dovrebbe tendere. 3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale di questa Corte, dott. [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso non merita accoglimento per le ragioni di seguito illustrate. Quanto al primo motivo di ricorso, occorre rilevare che il giudice dell'esecuzione nel ritenere fondata la richiesta di revoca dei benefici concessi al Guaglione, formulata dal pubblico ministero, ha ritenuto non meramente processuale, ma corrispondente all'accertamento sostanziale, la fissazione nella pronuncia di merito del tempo del commesso reato associativo nella rubrica della pronuncia di cui si tratta (accertato dal 2009 e fino al marzo 2013), evidenziando che tale profilo era stato oggetto di effettiva verifica da parte del giudice della cognizione. In ogni caso, il giudice dell'esecuzione ha ritenuto che ciò risultasse dall'interpretazione del giudicato. E in vero, la verifica dei presupposti temporali per la revoca dell'indulto, in precedenza applicato, è stata operata, a giudizio del Collegio, attraverso un percorso argomentativo logico, congruo e coerente con gli elementi indicati, che hanno consentito al Giudice 3 dell'esecuzione di evidenziare l'esistenza di un rapporto consolidato tra i correi, espressione di una partecipazione al sodalizio tale da potersi ritenere certamente già operante rispetto alla data delle intercettazioni; tale evenienza, inoltre, sempre secondo il Giudice dell'esecuzione era risultata riscontrata da una serie di ulteriori dati emergenti dalla lettura della sentenza di merito, dettagliatamente indicati (dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; rapporti di natura illecita nel settore assicurativo tra il Guaglione e il coimputato [OSCURATO:PERSONA], risalenti all'aprile 2011; controllo di polizia giudiziaria del Guaglione con altro coimputato, [OSCURATO:PERSONA], risalente al dicembre 2007). 2. Ebbene, così argomentando, il Giudice dell'esecuzione ha correttamente applicato il principio di diritto secondo cui "il giudice dell'esecuzione, quando sia richiesto dell'applicazione dell'indulto o, comunque, sia investito di un incidente di esecuzione, ha il compito di interpretare il giudicato, al fine di verificare la sussistenza delle condizioni di legge per l'accoglimento o meno della richiesta" (Cass. Sez. 1, n. 132 del 05/12/2012 (dep. 2013) Rv. 253860 - 01). 3. Ha, altresì, fatto corretta applicazione del principio di diritto secondo cui "ai fini della revoca dell'indulto elargito con d.P.R. 16 dicembre 1986 n. 865 per delitto non colposo commesso nel quinquennio successivo alla data di entrata in vigore del decreto di clemenza, in caso di reato permanente non può tenersi conto del solo momento di cessazione della permanenza, in difetto di individuazione, nel capo di imputazione, di quello iniziale della condotta criminosa, essendo sufficiente che, nel quinquennio in questione sia caduto un qualsiasi frammento della permanenza nel reato. (Fattispecie relativa ad istanza di applicazione dell'indulto relativamente a pena ritenuta non condonabile per la presenza di successiva condanna per partecipazione ad associazione per delinquere di stampo mafioso l'inizio della cui consumazione, protrattasi sino al 1996, il giudice dell'esecuzione aveva fatto risalire al 1990)" [Cass. Sez. 1, n. 1746 del 08/03/2000, Rv. 215824 - 01; cfr., anche Cass. Sez. 1, n. 42384 del 28/05/2016, Rv. 268274 - 01, che ha affermato che "ai fini della revoca dell'indulto, previsto dalla I. 31 luglio 2006, n. 241, per delitto non colposo commesso nel quinquennio successivo alla data di entrata in vigore del decreto di clemenza, in caso di reato permanente è sufficiente che, nel quinquennio in questione, sia caduto un qualsiasi segmento della permanenza nel reato. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da vizi l'ordinanza di revoca del beneficio a seguito dell'intervenuta condanna per il reato di associazione di tipo mafioso commesso dal giugno 2003 fino al settembre 2011 con permanenza)]. 4. A fronte di ciò, le censure difensive, in parte, riproducono, profili già vagliati e disattesi con corretti argomenti logico - giuridici, in parte, afferiscono ad asserito vizio di contraddittorietà e illogicità della motivazione che la lettura della stessa dimostra essere inesistente perché connotata da linearità e coerenza. 5. Manifestamente infondato è il secondo motivo di ricorso, dovendosi osservare che la questione sulla funzione della pena non riguarda la necessità di doverne stabilire l'esatta quantificazione, previo accertamento delle connotazioni del reato. 6. Al rigetto del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
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