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Corte di giustizia UEsentenza

Corte di giustizia UE/2020

ECLI:EU:C:2020:179
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62019CC0212

CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA]

presentate il 5 marzo 2020 ( 1 ) Causa C‑212/19 Ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation contro [OSCURATO:PERSONA] des pêches de Saint-Malo [domanda di pronuncia pregiudiziale presentata dal [OSCURATO:PERSONA] d’État (Consiglio di Stato, Francia)] «Rinvio pregiudiziale – Aiuti di Stato – Recupero di un aiuto illegale – Decisione 2005/239/CE – Acquacoltori e pescatori – Contribuzione sociale – Distinzione tra contributi a carico del datore di lavoro e contributi a carico dei dipendenti – Determinazione del soggetto su cui grava l’obbligo di restituzione – Restituzione da parte dei dipendenti dell’impresa»

1. Con la sua domanda di pronuncia pregiudiziale, il [OSCURATO:PERSONA] d’État (Consiglio di Stato, Francia) chiede alla Corte, da una parte, di interpretare la decisione 2005/239/CE della [OSCURATO:PERSONA], del 14 luglio 2004, riguardante certe misure di aiuto attuate dalla Francia a favore degli acquacoltori e dei pescatori ( 2 ) (in prosieguo: la «decisione controversa») e, dall’altra, di precisare la portata degli obblighi di recupero gravanti sulla Repubblica francese in esecuzione di detta decisione.

2. La suddetta domanda è stata presentata nell’ambito del procedimento d’impugnazione avviato dal ministre de l’agriculture et de l’alimentation ([OSCURATO:PERSONA] dell’Agricoltura e dell’Alimentazione, Francia; in prosieguo: il «[OSCURATO:PERSONA]») avverso una sentenza della Cour administrative [d’appel] de Nantes (Corte d’appello amministrativa di Nantes, Francia), con cui quest’ultima ha confermato l’annullamento di un ordine di recupero emesso dal directeur régional des finances publiques de Bretagne (direttore regionale dell’amministrazione tributaria della Bretagna; in prosieguo: l’«ordine di recupero controverso») nei confronti della società [OSCURATO:PERSONA] des pêches de Saint-Malo (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]»), per la riscossione di una somma di denaro a titolo di recupero di aiuti che detta società avrebbe percepito in applicazione di misure nazionali oggetto della decisione controversa.

I. Fatti

3. Con lettera del 21 giugno 2000, la Repubblica francese informava la [OSCURATO:PERSONA] europea in merito alle misure di indennizzo da essa adottate a favore dei pescatori e degli acquacoltori che avevano subito danni a seguito, da una parte, dell’inquinamento da idrocarburi provocato dal naufragio della nave Erika nel Golfo di Guascogna il 12 dicembre 1999 e, dall’altra, dalla violenta tempesta sopravvenuta il 27 e 28 dicembre 1999 ( 3 ).

Dette misure consistevano, da un lato, in un dispositivo di aiuti straordinari, adottato con circolare del 2 febbraio 2000, per prestare aiuto ai pescatori e agli acquacoltori di sei dipartimenti della Francia occidentale (Finistère, Morbihan, Loire-Atlantique, Vendée, Charente-Maritime e Gironde) che avevano subito danni in seguito a tali eventi e, dall’altro, in una riduzione del 50% degli oneri sociali di tre mesi per gli acquacoltori e di sei mesi per i pescatori, decisa con due nuove circolari del 15 aprile e del 13 luglio 2000.

Questa seconda misura si applicava all’insieme della Francia metropolitana e dei dipartimenti d’oltremare.

4. La maggior parte delle misure adottate con la circolare del 2 febbraio 2000 veniva considerata dalla [OSCURATO:PERSONA] compatibile con il mercato comune ( 4 ).

Per contro, con decisione comunicata alla Repubblica francese l’11 dicembre 2001, la [OSCURATO:PERSONA] avviava il procedimento previsto all’articolo 88, paragrafo 2, CE, con riferimento alle restanti misure, tra cui, in particolare, la «misura complementare di riduzione degli oneri fiscali» a favore dei pescatori, attuata nel periodo compreso tra il 15 aprile e il 15 ottobre 2000 ( 5 ).

5. Tale riduzione riguardava «i contributi a carico del datore di lavoro e dei dipendenti» ( 6 ) versati all’Établissement national des invalides de la marine (ENIM) ( 7 ).

Quanto alle modalità di riduzione, al punto 20 della decisione controversa, la [OSCURATO:PERSONA] spiega che «[p]er i contributi versati all’ENIM, il tasso di riduzione era pari al 50%, sia per i contributi dei dipendenti che per quelli del datore di lavoro.

Tuttavia, nel caso particolare delle navi per le quali non si applica la modalità di remunerazione a percentuale, l’assunzione a carico dei contributi versati dal datore di lavoro è stata portata al 75%.

Secondo la Francia questa diversa percentuale si spiega con il fatto che, nel caso di questo tipo di retribuzione, esiste una stretta solidarietà finanziaria fra l’impresa armatoriale e l’equipaggio per quanto riguarda le difficoltà incontrate nell’esercizio dell’attività di pesca, in particolare la riduzione del fatturato, mentre nelle imprese industriali in cui non esiste questo tipo di retribuzione gli armatori si sobbarcano, di fatto, la maggior parte delle difficoltà economiche».

6. La misura di riduzione degli oneri sociali a favore dei pescatori era destinata, con altre misure complementari, a tener conto, in particolare, del pregiudizio subito dalle imprese del settore della pesca a causa del degrado del mercato ( 8 ).

Secondo le autorità francesi, era stata in effetti constatata una flessione generalizzata del mercato dei prodotti del mare, con un calo duraturo della domanda, a motivo dell’inquietudine nutrita dai consumatori per l’impatto sanitario della marea nera ( 9 ).

Tuttavia, secondo la [OSCURATO:PERSONA], le informazioni comunicate dalla Repubblica francese erano contraddette da altre informazioni ufficiali di cui essa era venuta a conoscenza ( 10 ).

Alla luce di tali informazioni, la [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto che vi fossero seri dubbi circa la compatibilità di detta misura, avente carattere di aiuti al funzionamento, con il mercato comune.

7. Tali dubbi non potevano essere dissipati nel corso del procedimento formale di esame.

A seguito di un esame approfondito della situazione del mercato dei prodotti della pesca nel corso del primo trimestre dell’anno 2000 ( 11 ), la [OSCURATO:PERSONA] concludeva, infatti, al considerando 98 della decisione controversa, che, tenuto conto dei diversi elementi a sua disposizione, «la riduzione generale degli oneri sociali a favore dei pescatori per il periodo dal 15 aprile al 15 ottobre non [poteva] essere dichiarata compatibile con il mercato comune a norma dell’articolo 87, paragrafo 2, lettera b), [CE]».

Al considerando 99 della medesima decisione, essa stabiliva che, «[i]n quanto aiuto al funzionamento concesso all’insieme delle imprese di pesca senza esigere un qualsiasi obbligo in contropartita, la misura d’aiuto in questione [era] incompatibile con il mercato comune a norma del punto 1.2, quarto comma, terzo trattino, delle linee direttrici del 1997» ( 12 ).

8. Pertanto, l’articolo 3 della decisione controversa dichiarava «[l]a misura d’aiuto cui la Francia ha dato esecuzione a favore dei pescatori sotto forma di riduzione degli oneri sociali per il periodo dal 15 aprile al 15 ottobre 2000 (...) incompatibile con il mercato comune».

Ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, della medesima decisione, «[l]a Francia adotta tutte le misure necessarie a recuperare presso i beneficiari gli aiuti di cui [all’articolo] 3 e già messi illegalmente a loro disposizione».

Il paragrafo 2, dal canto suo, precisava che «[i]l recupero ha luogo senza indugio conformemente alle procedure del diritto nazionale, a condizione che esse permettano l’esecuzione immediata ed effettiva della presente decisione.

Gli aiuti da recuperare sono maggiorati degli interessi a decorrere dalla data alla quale sono stati messi a disposizione dei beneficiari fino alla data del loro recupero (…)».

9. La decisione controversa non veniva impugnata dinanzi al Tribunale.

10. Il 23 dicembre 2009, dopo aver invitato più volte la Repubblica francese a conformarsi alla decisione controversa, la [OSCURATO:PERSONA] avviava un ricorso per inadempimento ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 2, TFUE.

Con la sentenza del 20 ottobre 2011, [OSCURATO:PERSONA]/Francia ( 13 ) (in prosieguo: la «sentenza [OSCURATO:PERSONA]/Francia»), la Corte dichiarava che «[l]a Repubblica francese, non avendo dato esecuzione, entro il termine impartito, alla decisione [controversa], procedendo, presso i rispettivi beneficiari, al recupero degli aiuti dichiarati illegittimi ed incompatibili con il mercato comune [dall’articolo] 3 della decisione medesima, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti a norma degli articoli 288, quarto comma, TFUE e 4, della decisione stessa» ( 14 ).

Ai punti 42 e 43 di detta sentenza, la Corte respingeva l’argomento sollevato dalla Repubblica francese secondo cui le somme corrispondenti alle riduzioni degli oneri a carico dei dipendenti non dovrebbero essere oggetto di restituzione in quanto versati dalle imprese agli organismi competenti per conto dei dipendenti.

Al punto 42, essa osservava anzitutto che «detto argomento [equivaleva] in realtà a contestare la valutazione compiuta dalla [OSCURATO:PERSONA], nella decisione [controversa], della natura di aiuto di Stato, ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, della riduzione degli oneri sociali a carico sia del datore di lavoro che dei dipendenti».

Al punto 43, fondandosi su una giurisprudenza consolidata, essa stabiliva poi che «nell’ambito di [un] ricorso, avente ad oggetto l’inadempimento all’esecuzione di una decisione in materia di aiuti di Stato, decisione non contestata dinanzi alla Corte dallo Stato membro che ne è destinatario, lo Stato membro medesimo non può legittimamente contestare la legittimità di tale decisione» ( 15 ).

II. Controversia principale e procedimento dinanzi alla Corte

11. Il 22 febbraio 2013 veniva emesso un ordine di recupero nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] per un importo di EUR 84550,08, corrispondente alle riduzioni dei contributi a carico dei dipendenti dovuti nel periodo compreso tra il 15 aprile e il 15 luglio 2000, maggiorati degli interessi di mora.

Con decisione del 25 giugno 2015, il tribunal administratif de Rennes (Tribunale amministrativo di Rennes, Francia) annullava detto ordine di recupero.

Con sentenza del 14 aprile 2017, la Cour administrative d’appel de Nantes (Corte d’appello amministrativa di Nantes) respingeva l’appello proposto dal ministre de l’Environnement, de l’Énergie et de la Mer ([OSCURATO:PERSONA] dell’Ambiente, dell’Energia e delle Risorse marine, Francia) avverso tale decisione.

12. [OSCURATO:PERSONA] ricorreva in cassazione contro tale sentenza dinanzi al giudice del rinvio, sottolineando, in particolare, che il giudice d’appello, da una parte, aveva commesso un errore di diritto nello stabilire che le esenzioni per i contributi dei dipendenti non avevano avvantaggiato le imprese di pesca, benché tali esenzioni fossero state qualificate dalla [OSCURATO:PERSONA] come aiuti di Stato e, dall’altra, aveva snaturato gli atti del fascicolo di causa ad esso sottoposti ritenendo che dall’istruzione risultasse che la riduzione dei contributi dei dipendenti aveva meccanicamente avuto l’effetto di aumentare l’importo del salario netto versato ai dipendenti.

13. [OSCURATO:PERSONA] d’État (Consiglio di Stato), da un lato, annullava la sentenza della cour administrative d’appel de Nantes (Corte d’appello amministrativa di Nantes), nella parte in cui quest’ultima non aveva esaminato il motivo di annullamento concernente la mancata pronuncia del tribunal administratif de Rennes (Tribunale amministrativo di Rennes) sull’eccezione di irricevibilità sollevata dal [OSCURATO:PERSONA], concernente la tardività del previo reclamo della [OSCURATO:PERSONA] e, dall’altro, annullava la sentenza del tribunal administratif de Rennes (Tribunale amministrativo di Rennes) in ragione di detta omissione. [OSCURATO:PERSONA] d’État (Consiglio di Stato) decideva, quindi, di avocare a sé la causa e di pronunciarsi immediatamente sulla domanda presentata dalla [OSCURATO:PERSONA] dinanzi a detto Tribunale amministrativo.

14. Dopo aver respinto l’eccezione di irricevibilità sollevata dal [OSCURATO:PERSONA], il [OSCURATO:PERSONA] d’État (Consiglio di Stato) respingeva due dei motivi dedotti dalla [OSCURATO:PERSONA], concernenti, il primo, il fatto che l’ordine di recupero controverso nel procedimento principale avrebbe leso i principi del legittimo affidamento e della certezza del diritto e, il secondo, il ritardo dello Stato nel recuperare gli importi oggetto di detto ordine.

Successivamente, in applicazione della giurisprudenza della Corte avviata con la sentenza del 9 marzo 1994, TWD [OSCURATO:PERSONA] ( 16 )(in prosieguo: la «sentenza TWD»), respingeva la domanda della [OSCURATO:PERSONA] diretta a ottenere la proposizione dinanzi alla Corte, a norma dell’articolo 267 TFUE, di una questione pregiudiziale finalizzata ad esaminare la validità della decisione controversa.

Infatti, il [OSCURATO:PERSONA] d’État (Consiglio di Stato) riteneva che, in quanto beneficiaria effettiva di aiuti individuali concessi a titolo di regime d’aiuto di cui la [OSCURATO:PERSONA] aveva ordinato il recupero, la [OSCURATO:PERSONA] era, ai sensi dell’articolo 263 TFUE, direttamente e individualmente interessata dalla decisione controversa e, non avendola impugnata dinanzi al Tribunale, non poteva contestarne la validità nell’ambito di un ricorso giurisdizionale avverso i provvedimenti presi dalle autorità nazionali in sua esecuzione.

15. [OSCURATO:PERSONA] d’État (Consiglio di Stato), ricordava quindi che, in forza dell’articolo L. 741-9 del code rural et de la pêche maritime (codice rurale e della pesca marittima), nonché dell’articolo 4 del décret du 17 juin 1938 relatif à la réorganisation et à l’unification du régime d’assurance des marins (decreto del 17 giugno 1938, relativo alla riorganizzazione e all’unificazione del regime di assicurazione dei lavoratori marittimi) (JORF del 29 giugno 1938, pag. 7500), i contributi a carico dei datori di lavoro versati al regime dei dipendenti agricoli e a quello dei lavoratori marittimi sono dovuti dai datori di lavoro, mentre i contributi dei dipendenti sono dovuti dai dipendenti.

I contributi dei dipendenti non graverebbero sul datore di lavoro, bensì quest’ultimo si limiterebbe a detrarli dallo stipendio degli assicurati in occasione di ogni liquidazione e le riduzioni dei contributi dei dipendenti si ripercuoterebbero presso i dipendenti che riceverebbero un salario netto superiore e ne sarebbero i diretti beneficiari.

Tuttavia, secondo quanto osservato dal [OSCURATO:PERSONA] d’État (Consiglio di Stato), si potrebbe ritenere che tale riduzione dei contributi dei dipendenti abbia arrecato un vantaggio indiretto all’impresa, dato che, nel periodo di riferimento, la stessa ha beneficiato di una certa attrattiva, a motivo delle retribuzioni più elevate che i suoi dipendenti hanno percepito per sei mesi.

16. È in tale contesto che il [OSCURATO:PERSONA] d’État (Consiglio di Stato) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali: «1.

Se la decisione [controversa] debba essere interpretata nel senso che essa dichiara incompatibili con il mercato comune unicamente le riduzioni dei contributi dei datori di lavoro, posto che le riduzioni dei contributi dei dipendenti non portano un beneficio alle imprese e non possono quindi rientrare nell’ambito di applicazione dell’articolo 107 [TFUE], o se, invece, debba essere interpretata nel senso che essa dichiara incompatibili anche le riduzioni dei contributi dei dipendenti.

2. Nell’ipotesi in cui la Corte considerasse che la decisione della [OSCURATO:PERSONA] deve essere interpretata nel senso che essa dichiara incompatibili anche le riduzioni dei contributi dei dipendenti, se occorra ritenere che l’impresa abbia beneficiato di tali riduzioni interamente o soltanto in parte.

In quest’ultimo caso, come debba essere valutata tale parte.

Se lo Stato membro sia tenuto a ordinare ai dipendenti interessati la restituzione, totale o parziale, della parte di aiuto di cui avrebbero beneficiato».

17. Nella presente causa hanno presentato osservazioni scritte la [OSCURATO:PERSONA], il governo francese e la [OSCURATO:PERSONA].

All’udienza tenutasi dinanzi alla Corte il 20 novembre 2019 dette parti interessate hanno presentato le loro osservazioni orali.

III. Analisi A. Sulla ricevibilità del rinvio pregiudiziale

1. Sull’eccezione di irricevibilità sollevata dalla [OSCURATO:PERSONA]

18. [OSCURATO:PERSONA] chiede, in via principale, che la domanda di pronuncia pregiudiziale presentata dal [OSCURATO:PERSONA] d’État (Consiglio di Stato) sia dichiarata irricevibile.

Essa ritiene che le due questioni pregiudiziali sollevate, benché formulate come questioni interpretative, mirino in realtà a rimettere in discussione la validità della decisione controversa nella parte in cui ha qualificato come aiuto di Stato anche la riduzione dei contributi dei dipendenti e ha ordinato il recupero degli importi corrispondenti.

Tuttavia, trattandosi di questioni in ordine alla validità, esse sarebbero irricevibili in applicazione della giurisprudenza risultante dalla sentenza TWD. [OSCURATO:PERSONA] non sarebbe, infatti, legittimata a contestare la validità della decisione controversa nel quadro di un procedimento nazionale vertente sulla sua esecuzione, posto che essa non l’ha impugnata tempestivamente dinanzi al Tribunale, pur disponendo indubbiamente della legittimazione ad agire a norma dell’articolo 263, quarto comma, TFUE.

19. Direi subito che la lettura data dalla [OSCURATO:PERSONA] delle questioni pregiudiziali non mi sembra convincente.

20. È certamente vero che il testo della prima di dette questioni non si limita a chiedere alla Corte di chiarire se la riduzione dei contributi dei dipendenti sia toccata dalla dichiarazione di incompatibilità contenuta nella decisione controversa, ma suggerisce che un’interpretazione di quest’ultima in tal senso potrebbe contrastare con l’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, in quanto detta riduzione non andrebbe a beneficio delle imprese.

Tuttavia, il solo fatto che il giudice del rinvio abbia evocato la possibilità che una certa lettura della decisione controversa sia contraria a una disposizione di diritto primario non comporta una modifica della natura di detta domanda, con cui si chiede alla Corte di pronunciarsi sull’interpretazione di un atto di diritto derivato e non a giudicarne la validità.

Così, anche ipotizzando che la Corte giunga alla conclusione che sono possibili più interpretazioni della decisione controversa e che quella secondo cui la riduzione degli oneri a carico dei dipendenti rappresenta un aiuto di Stato deve essere scartata in ragione della sua contrarietà all’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, essa resterebbe nei limiti di una semplice interpretazione conforme che non comporterebbe una dichiarazione (parziale) di invalidità della decisione di cui trattasi.

21. L’intenzione del giudice del rinvio di attenersi a una domanda di interpretazione è peraltro confermata dal fatto che, come ho già illustrato al paragrafo 14 delle presenti conclusioni, detto giudice ha esplicitamente respinto la richiesta formulata dalla [OSCURATO:PERSONA] di sottoporre alla Corte una questione vertente sulla validità della decisione controversa e ciò sulla base dei medesimi motivi invocati dalla [OSCURATO:PERSONA] per sostenere l’irricevibilità del rinvio pregiudiziale.

22. Osservo inoltre che, anche ammettendo che, in considerazione della sua formulazione, la prima questione pregiudiziale debba essere intesa come vertente sulla validità della decisione controversa, la seconda questione implica, quanto ad essa, chiaramente una domanda d’interpretazione.

Ne consegue che, contrariamente a quanto sostenuto dalla [OSCURATO:PERSONA] e malgrado detta seconda questione sia sollevata solo per l’eventualità che si risponda alla prima questione nel senso che la decisione controversa si riferisce anche alla riduzione degli oneri a carico dei dipendenti, il rinvio non potrebbe, in nessun caso, essere dichiarato irricevibile nel suo complesso.

23. Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, propongo alla Corte di respingere l’eccezione di irricevibilità sollevata dalla [OSCURATO:PERSONA].

24. Ciò detto, non è escluso che la Corte possa sollevare d’ufficio una questione vertente sulla validità della decisione controversa.

Esaminerò quindi in prosieguo se, nella presente causa, siano soddisfatte le condizioni per un siffatto rilievo.

2. Sulla possibilità di rilevare d’ufficio una questione vertente sulla validità della decisione controversa

25. In passato, la Corte è già stata chiamata a rilevare d’ufficio questioni vertenti sulla validità, aggiungendo una siffatta questione alle questioni interpretative sollevate dal giudice del rinvio ( 17 ), o riformulando una questione interpretativa e intendendola come questione di validità ( 18 ).

26. Già nel 1965, la Corte rivendicava la competenza a compiere un siffatto rilievo d’ufficio, stabilendo, nella sentenza Schwarze ( 19 ), che «qualora risulti che le questioni deferite da un giudice nazionale abbiano in realtà ad oggetto la validità di atti comunitari, la Corte è tenuta a pronunciarsi, senza imporre al giudice proponente un formalismo che servirebbe unicamente a ritardare il procedimento a norma dell’articolo 177 [del Trattato CEE] e che sarebbe incompatibile con lo spirito dello stesso» ( 20 ).

27. Tuttavia, al fine di non violare il principio secondo cui incombe soltanto al giudice del rinvio definire l’oggetto delle questioni che intende sottoporre, la Corte tende a non avvalersi di detta competenza ove il giudice nazionale miri unicamente a ottenere l’interpretazione di un atto di diritto derivato dell’Unione, senza mostrare di nutrire dubbi circa la validità di tale atto o indicare che essa è stata messa in discussione nella causa principale ( 21 ).

28. Inoltre, la Corte ha affermato che è importante che il giudice nazionale indichi, in particolare, i motivi precisi che l’hanno indotto a interrogarsi sulla validità di determinate disposizioni del diritto dell’Unione e fornisca la motivazione dell’invalidità che gli appare contemplabile ( 22 ).

Pertanto, la contestazione della validità di un atto dell’Unione dinanzi al giudice nazionale non basta, da sola, a giustificare il rinvio di una questione pregiudiziale alla Corte ( 23 ).

29. Nel caso di specie, dalla decisione di rinvio e dal fascicolo nazionale depositato nella cancelleria dalla Corte emerge che il ricorso proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] dinanzi al tribunal administratif de Rennes (Tribunale di Rennes) metteva direttamente in discussione la validità della decisione controversa nella parte in cui essa dichiarava incompatibile con il mercato comune anche la riduzione dei contributi dei dipendenti. [OSCURATO:PERSONA] d’État (Consiglio di Stato), muovendo dalla premessa che la [OSCURATO:PERSONA] fosse decaduta dal diritto di contestare la validità della decisione controversa, non ha preso posizione espressamente su questo aspetto.

Tuttavia, nel sottolineare che una riduzione concernente detti contributi non avvantaggia direttamente le imprese e non è pertanto idonea a ricadere nel campo di applicazione dell’articolo 107 TFUE, detto giudice solleva indirettamente dubbi sulla validità della decisione controversa.

30. Orbene, seppur in un contesto diverso, dette circostanze sono state valutate dalla Corte anche di recente come sufficienti per sollevare d’ufficio la questione della validità di un atto di cui il giudice del rinvio aveva chiesto soltanto l’interpretazione ( 24 ).

31. Pertanto, alla luce delle considerazioni che precedono, ritengo soddisfatte le condizioni che consentono alla Corte di sollevare d’ufficio l’eccezione di invalidità della decisione controversa dibattuta nell’ambito del presente procedimento.

32. Tuttavia, nelle circostanze del caso di specie, un siffatto rilievo d’ufficio è possibile solo laddove, contrariamente a quanto sostenuto dalla [OSCURATO:PERSONA] e stabilito dal [OSCURATO:PERSONA] d’État (Consiglio di Stato), l’effetto di decadenza previsto dalla giurisprudenza risultante dalla sentenza TWD non sia opponibile alla [OSCURATO:PERSONA] ( 25 ), aspetto questo che andrò a esaminare qui in prosieguo.

3. Sull’applicabilità dalla giurisprudenza risultante dalla sentenza TWD alle circostanze del procedimento principale

33. Al punto 17 della sentenza TWD, in particolare per considerazioni attinenti alla certezza del diritto, la Corte ha escluso che il beneficiario di un aiuto di Stato oggetto di una decisione della [OSCURATO:PERSONA] adottata direttamente soltanto nei confronti dello Stato membro del beneficiario, il quale avrebbe potuto impugnare tale decisione sulla base dell’articolo 263 TFUE e ha lasciato decorrere il termine imperativo previsto al sesto comma della medesima disposizione, possa contestare utilmente la legittimità della decisione in parola dinanzi ai giudici nazionali nell’ambito di un ricorso avverso i provvedimenti interni di esecuzione della decisione stessa ( 26 ).

Infatti, secondo la Corte, ammettere che in circostanze del genere il beneficiario dell’aiuto possa, dinanzi al giudice nazionale, opporsi all’esecuzione di una decisione siffatta eccependo l’illegittimità di quest’ultima equivarrebbe a riconoscergli la possibilità di eludere il carattere definitivo della decisione de qua nei suoi confronti dopo la scadenza dei termini di ricorso ( 27 ).

34. La Corte ha ricordato e confermato in più occasioni i principi sanciti nella sentenza TWD ( 28 ), anche in contesti giuridici e di fatto molto diversi da quelli che caratterizzavano il procedimento principale sfociato in detta sentenza ( 29 ).

Tuttavia, solo in un numero limitato di casi la Corte ha riconosciuto l’irricevibilità di un rinvio vertente sulla validità sulla base di detti principi ( 30 ).

35. L’effetto di decadenza collegato, ai sensi della giurisprudenza TWD, allo scadere dei termini di ricorso previsti dall’articolo 263, sesto comma, TFUE, senza che sia stato presentato un ricorso di annullamento ai sensi di detto articolo dinanzi al giudice competente a pronunciarsi su di esso (il Tribunale), si applica, infatti, solo quando la persona fisica o giuridica che invoca l’illegittimità di un atto dell’Unione dinanzi a un giudice nazionale al fine di indurlo a sollevare dinanzi alla Corte una domanda di esame della sua validità, aveva «senza alcun dubbio» e, quindi, «chiaramente e indiscutibilmente» ( 31 ), la legittimazione per agire avverso detto atto nel quadro di un ricorso siffatto ( 32 ).

36. Occorre quindi verificare se tale condizione è soddisfatta nel caso della [OSCURATO:PERSONA], che, non essendo destinataria della decisione controversa, avrebbe potuto trarre la propria legittimazione ad agire nei confronti di essa soltanto in forza dell’attuale articolo 263, quarto comma, seconda parte della frase, TFUE (già articolo 230, quarto comma, CE), vale a dire unicamente ove avesse potuto dimostrare che la decisione di cui trattasi la riguardava direttamente e individualmente.

37. A tal riguardo, da una parte, ricordo che, secondo costante giurisprudenza della Corte, il requisito secondo cui una persona fisica o giuridica dev’essere direttamente interessata dalla decisione oggetto del ricorso, requisito previsto all’articolo 263, quarto comma, TFUE, richiede la compresenza di due criteri cumulativi, ossia che la misura contestata, da un lato, produca direttamente effetti sulla situazione giuridica del singolo e, dall’altro, non lasci alcun potere discrezionale ai destinatari incaricati della sua attuazione, la quale deve avere carattere meramente automatico e derivare dalla sola normativa dell’Unione, senza intervento di altre norme intermedie ( 33 ).

La Corte ha così stabilito che una decisione della [OSCURATO:PERSONA] che impone il recupero di aiuti di Stato incide direttamente sui beneficiari benché necessiti ancora di un atto di esecuzione delle autorità nazionali ( 34 ).

38. D’altra parte, sempre secondo una giurisprudenza costante, i soggetti diversi dai destinatari di una decisione possono sostenere che essa li riguarda individualmente solo se detta decisione li concerne a causa di determinate qualità loro personali o di una situazione di fatto che li caratterizzi rispetto a chiunque altro e, quindi, li distingua in modo analogo ai destinatari ( 35 ).

39. La Corte ha ripetutamente dichiarato, nel settore degli aiuti di Stato, che le decisioni della [OSCURATO:PERSONA] volte ad autorizzare o vietare un regime nazionale hanno portata generale risultante dal fatto che simili decisioni si applicano a situazioni determinate obiettivamente e producono effetti giuridici nei confronti di una categoria di persone considerate in maniera generale e astratta ( 36 ).

La Corte ha così dichiarato che un’impresa non può in via di principio impugnare una decisione della [OSCURATO:PERSONA] che vieta un regime di aiuti settoriale se è interessata da questa decisione solo a causa della sua appartenenza al settore di cui trattasi e della sua qualità di beneficiario potenziale di tale regime ( 37 ).

40. Tuttavia, secondo una giurisprudenza parimenti ben consolidata, i beneficiari effettivi di aiuti individuali concessi in base ad un regime di aiuti di Stato di cui la [OSCURATO:PERSONA] ha ordinato il recupero ( 38 ) sono, per tale ragione, individualmente interessati ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE ( 39 ), anche se il recupero è attuato soltanto in una fase successiva, nella quale si dovrà dimostrare se le agevolazioni ottenute costituiscano effettivamente aiuti di Stato che devono essere rimborsati ( 40 ).

Infatti, secondo la Corte, già l’ordine di recupero riguarda individualmente tutti i beneficiari del regime di cui trattasi «in quanto costoro sono esposti, fin dall’adozione della decisione [della [OSCURATO:PERSONA]], al rischio che le agevolazioni che hanno ottenuto siano recuperate, e vedono così lesa la loro posizione giuridica» ( 41 ).

Pertanto, tali beneficiari fanno parte di una cerchia ristretta ai sensi della giurisprudenza tratta dalla sentenza del 17 gennaio 1985, Piraiki‑Patraiki e a./[OSCURATO:PERSONA] ( 42 ).

La sola eventualità che, successivamente, le agevolazioni dichiarate illegittime non siano recuperate presso i beneficiari «non esclude che questi siano considerati individualmente interessati» ( 43 ).

Nella sentenza [OSCURATO:PERSONA] «Venezia vuole vivere», la Corte ha anche respinto espressamente l’argomento sollevato dalla [OSCURATO:PERSONA], secondo cui il riconoscimento della ricevibilità di un ricorso contro una sua decisione che ordina il recupero degli aiuti di Stato produrrebbe l’«effetto paradossale e perverso» di costringere i relativi beneficiari ad impugnare immediatamente la suddetta decisione, prima ancora di sapere se essa sfocerà in un ordine di recupero che li riguardi ( 44 ).

Detta giurisprudenza è stata recentemente confermata, nel quadro dell’applicazione della causa di decadenza tratta dalla sentenza TWD, dalla sentenza Georgsmarienhütte ( 45 ), su cui il giudice del rinvio si è basato per respingere la richiesta della [OSCURATO:PERSONA] di sottoporre alla Corte un rinvio concernente la validità della decisione controversa.

41. Benché la giurisprudenza ricordata al paragrafo che precede sia stata precisata dopo la scadenza del termine per proporre ricorso avverso la decisione controversa ( 46 ), i suoi principi erano già affermati nelle sentenze Italia e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ( 47 ) e Italia/[OSCURATO:PERSONA] ( 48 ), cosicché si può facilmente affermare che il Tribunale avrebbe molto probabilmente riconosciuto la ricevibilità di un eventuale ricorso della [OSCURATO:PERSONA] introdotto nel 2004 avverso la decisione controversa.

42. Certamente, il regime di aiuti oggetto della decisione controversa differisce da quelli dibattuti nelle cause sfociate nelle sentenze Italia e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] e Italia/[OSCURATO:PERSONA].

Infatti, i regimi controversi in dette cause erano stati attuati mediante diversi provvedimenti amministrativi, implicanti l’esercizio di una certa discrezionalità, grazie ai quali i beneficiari si erano visti erogare sovvenzioni concrete ( 49 ), mentre gli aiuti dichiarati incompatibili dalla decisione controversa consistono in esenzioni da oneri sociali direttamente applicabili a tutti gli operatori del settore.

43. Tuttavia, da una parte, le caratteristiche dei regimi di cui trattasi non sembrano essere state prese in considerazione specificamente dalla Corte nelle sentenze Italia e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], e Italia/[OSCURATO:PERSONA].

Dall’altra, nella sentenza del 28 novembre 2008, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA] ( 50 ), avente ad oggetto dei ricorsi introdotti nel 2000, la rilevanza del criterio di valutazione dell’interesse individuale fondato sulle modalità di applicazione del regime di aiuti, all’epoca sostenuta con forza dalla [OSCURATO:PERSONA], è stata espressamente negata ( 51 ).

44. Allo stesso modo, benché al punto 39 della sentenza Italia/[OSCURATO:PERSONA] la Corte abbia menzionato la circostanza che il numero delle domande accolte e l’importo dei finanziamenti previsti per gli aiuti controversi nella causa che ha dato luogo a tale sentenza erano stati precisati nella decisione impugnata, cosicché «la [OSCURATO:PERSONA] non poteva (...) ignorare l’esistenza [di] beneficiari effettivi» di detti aiuti, l’idea che per valutare la portata individuale non sia fondamentale il numero e nemmeno l’identità dei soggetti di diritto cui l’atto impugnato si applica, ma il fatto che essi appartengano a una cerchia ristretta, come i beneficiari effettivi di un regime di aiuti dopo che quest’ultimo ha smesso di essere applicato, era già ben radicata nella giurisprudenza ( 52 ).

Così, il fatto che gli aiuti oggetto della decisione controversa consistono in una riduzione generalizzata degli oneri sociali prevista a favore dei pescatori dell’insieme della Francia metropolitana e dei dipartimenti d’oltremare e che detta decisione non contiene, quindi, indicazioni precise concernenti il numero di beneficiari né l’importo esatto degli aiuti ( 53 ), non avrebbe verosimilmente, rappresentato di per sé per il Tribunale motivo sufficiente per discostarsi dalle sentenze Italia e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] e Italia/[OSCURATO:PERSONA].

Questa conclusione è, del resto, corroborata dalla sentenza [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA] ( 54 ).

45. Tuttavia, a mio parere, le considerazioni che precedono non sono sufficienti per concludere nel senso dell’opponibilità alla [OSCURATO:PERSONA] dell’effetto di decadenza previsto dalla giurisprudenza tratta dalla sentenza TWD.

46. Infatti, da una parte, non sono del tutto certo che, nel 2005, la [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stata «senza alcun dubbio» riconosciuta legittimata a impugnare la decisione controversa dinanzi al Tribunale.

All’epoca, la giurisprudenza citata al paragrafo 40 delle presenti conclusioni non era ancora sufficientemente consolidata per poter giungere a una siffatta conclusione.

47. Dall’altra, osservo che nel settore degli aiuti di Stato, fatta eccezione per la sentenza Georgsmarienhütte, la Corte ha riconosciuto detto effetto di decadenza unicamente rispetto a beneficiari di aiuti individuali ( 55 ).

Nella sentenza del 23 febbraio 2006, Atzeni e a. ( 56 ), con riferimento a una decisione vertente su regimi di aiuti destinati a categorie di persone definite in maniera generale, la Corte ha, per contro, stabilito che non era manifesto che un ricorso di annullamento proposto da detti beneficiari sarebbe stato ricevibile ( 57 ).

48. Per quanto attiene alla sentenza Georgsmarienhütte, occorre sottolineare che le circostanze della causa sottostante erano oltremodo peculiari.

Infatti, i beneficiari effettivi degli aiuti concessi dalle autorità tedesche sotto forma di riduzione di una sovrattassa nel settore dell’energia avevano impugnato la decisione della [OSCURATO:PERSONA] di avviare il procedimento d’indagine formale in relazione a detto regime.

Nell’ambito di detti ricorsi, essi erano venuti a conoscenza del contenuto della decisione finale che dichiarava detto regime incompatibile con il mercato interno e ordinava la restituzione degli aiuti concessi ( 58 ).

Diversamente dal resto delle imprese interessate dagli aiuti di cui trattasi, invece di presentare un ricorso distinto avverso detta decisione, nella pendenza del termine per la proposizione di un siffatto ricorso esse avevano impugnato gli ordini di recupero degli aiuti di cui avevano beneficiato e che le autorità tedesche avevano comunicato loro qualche giorno dopo l’adozione della decisione de qua ( 59 ).

49. Infine, viste le caratteristiche del regime oggetto della decisione controversa, e tenuto conto del fatto che detta decisione è intervenuta a distanza di quattro anni dalla concessione degli aiuti e che, alla data di scadenza del termine per la proposizione del ricorso avverso di essa, la Repubblica francese non aveva ancora avviato le operazioni di identificazione dei beneficiari di detti aiuti ( 60 ), non è escluso che avrebbero potuto porsi dinanzi al Tribunale questioni concernenti l’inclusione della [OSCURATO:PERSONA] nella procedura di recupero, idonee a indurre quest’ultimo a dubitare dell’esistenza di un interesse ad agire reale ed attuale della ricorrente, come nel caso delle ricorrenti nelle cause alla base dell’ordinanza del 10 marzo 2005, Gruppo ormeggiatori del porto di Venezia e a./[OSCURATO:PERSONA] ( 61 ).

50. Per tutte le ragioni che precedono, ritengo che il [OSCURATO:PERSONA] d’État (Consiglio di Stato) abbia errato nel ritenere che l’effetto di decadenza previsto dalla giurisprudenza tratta dalla sentenza TWD possa essere opposto alla [OSCURATO:PERSONA].

Pertanto, ove, contrariamente alla posizione da me espressa ai paragrafi da 18 a 23 delle presenti conclusioni, la Corte dovesse interpretare la prima questione pregiudiziale sottoposta dal giudice del rinvio come vertente sulla validità della decisione controversa, tale questione dovrebbe, a mio avviso, essere considerata ricevibile.

Parimenti, ove la Corte dovesse decidere di valutare d’ufficio la validità della decisione controversa, la sentenza TWD non vi osterebbe.

B. Nel merito

51. Esaminerò anzitutto la prima questione pregiudiziale in quanto vertente sull’interpretazione della decisione controversa e, quindi, dal punto di vista logico, preliminare.

Analizzerò poi la validità di detta decisione, nella misura in cui la Corte dovesse interpretarla come diretta a dichiarare incompatibile con il mercato comune anche la riduzione dei contributi a carico dei dipendenti.

Risponderò infine alla seconda questione pregiudiziale.

1. Sulla prima questione pregiudiziale

52. Con la prima questione pregiudiziale, che, ricordo, a mio parere, solleva unicamente una questione interpretativa della decisione controversa ( 62 ), il giudice del rinvio chiede, essenzialmente, alla Corte se detta decisione debba essere interpretata come diretta a dichiarare incompatibile con il mercato comune unicamente la riduzione dei contributi a carico del datore di lavoro. [OSCURATO:PERSONA] ritiene che occorra rispondere in senso affermativo a detta questione, in considerazione sia del testo della decisione controversa sia della prassi decisionale della [OSCURATO:PERSONA].

Una siffatta lettura si imporrebbe, inoltre, al fine di garantire un’interpretazione conforme all’articolo 87, paragrafo 1, CE (divenuto articolo 107, paragrafo 1, TFUE).

Per contro, il governo francese e la [OSCURATO:PERSONA], fondandosi su una lettura essenzialmente sistematica della decisione controversa, ritengono che quest’ultima debba essere interpretata come riferita alle riduzioni sia dei contributi a carico del datore di lavoro sia dei contributi dei dipendenti.

Dette parti interessate affermano che la Corte si sarebbe già pronunciata in tal senso nella sentenza [OSCURATO:PERSONA]/Francia.

53. Occorre, in via preliminare, respingere fin da subito quest’ultimo argomento.

Infatti, a mio avviso, è chiaro che nella sentenza [OSCURATO:PERSONA]/Francia, la Corte non solo non si è minimamente pronunciata sulla validità della decisione controversa ( 63 ), ma non ha neppure preso posizione sull’interpretazione di quest’ultima, almeno in merito all’aspetto sollevato nella prima questione pregiudiziale.

Dal punto 23 di detta sentenza, e dal fascicolo della causa sottostante, emerge che, con l’argomento da essa dedotto, la Repubblica francese intendeva contestare l’obbligo di restituzione delle somme corrispondenti alla riduzione dei contributi dei dipendenti e non chiedere alla Corte di precisare se l’ordine di recupero enunciato all’interno di detta decisione riguardasse anche detta riduzione ( 64 ).

È vero che, al punto 42 della sentenza [OSCURATO:PERSONA]/Francia, la Corte ha affermato che l’«argomento» della Francia concernente «il recupero degli oneri a carico dei dipendenti» equivaleva «a contestare la valutazione compiuta dalla [OSCURATO:PERSONA], nella decisione [controversa], della natura di aiuto di Stato, ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, della riduzione degli oneri sociali a carico sia del datore di lavoro che dei dipendenti».

Tuttavia, a prescindere dalla sua formulazione, e tenuto conto del contesto in cui si inserisce, detto punto può, a mio avviso, essere inteso solo come una presa di posizione sulla qualificazione dell’argomento sollevato dalla Repubblica francese quale censura vertente sulla validità della decisione controversa.

Non mi sembra invece corretto leggerlo come una presa di posizione della Corte, apodittica e non argomentata, sull’interpretazione della decisione controversa, che è oltretutto definitiva.

54. Ciò detto, in linea con tutte le parti interessate che hanno depositato osservazioni scritte dinanzi alla Corte, osservo che il dispositivo della decisione controversa non consente, da solo, di affermare con certezza che «la misura d’aiuto cui la Francia ha dato esecuzione a favore dei pescatori sotto forma di riduzione degli oneri sociali», di cui agli articoli 3 e 4 di detta decisione, copra sia lo sgravio dei contributi a carico del datore di lavoro sia quello dei contributi a carico dei dipendenti.

Come osservato correttamente dal governo francese, il dispositivo di un atto è indissociabile dalla sua motivazione e va pertanto interpretato, se necessario, tenendo conto dei motivi che hanno portato alla sua adozione ( 65 ).

55. Orbene, benché la parte II della decisione controversa, dal titolo «Descrizione», non rientri stricto sensu nei motivi su cui si fonda il dispositivo di detta decisione, occorre tuttavia riferirsi ad essa per stabilire a quali misure si riferisca in concreto il dispositivo de quo.

Al considerando 4 della decisione controversa, la [OSCURATO:PERSONA] elenca le misure «interessate dall’avvio del procedimento formale di esame».

Tra queste, il punto 2 di detto considerando 4 comprende le «misure complementari a favore degli acquacoltori e dei pescatori della Francia nel suo insieme».

Il primo trattino del succitato punto 2 menziona la « misura [complementare] di riduzione degli oneri fiscali per l’insieme (...) dei pescatori della Francia metropolitana e dei dipartimenti d’oltremare (periodo dal 15 aprile al 15 ottobre 2000)» ( 66 ).

Nella sezione II.B. della decisione controversa sono illustrate le misure complementari di cui al suo considerando 4, punto

2. Il considerando 17 della decisione di cui trattasi, inserito al punto 2 di detta sezione, dal titolo «Riduzione degli oneri sociali a favore degli acquacoltori e dei pescatori», stabilisce che «[c]on due circolari (…) il [M]inistro (…) ha deciso di far beneficiare l’insieme delle imprese del settore di una riduzione del 50% degli oneri sociali relativamente al periodo (...) dal 15 aprile 2000 al 15 ottobre 2000 per i pescatori» ( 67 ).

Il considerando 18 precisa, dal canto suo, che « [t]ale riduzione ha riguardato i contributi a carico del datore di lavoro e dei dipendenti (…)» ( 68 ).

Infine, il considerando 20 enuncia che «[p]er i contributi versati all’ENIM, il tasso di riduzione era pari al 50%, sia per i contributi dei dipendenti che per quelli del datore di lavoro».

In seguito, la decisione controversa non menziona più i contributi a carico del datore di lavoro o i contributi dei dipendenti separatamente, ma si riferisce unicamente agli «oneri sociali».

56. Dai passaggi ripresi sopra emerge che la decisione controversa descrive la «misura complementare di riduzione degli oneri fiscali» a favore dei pescatori come riguardante allo stesso tempo sia i contributi a carico del datore di lavoro che i contributi dei dipendenti.

Tale descrizione, che contribuisce a definire l’oggetto del procedimento formale di esame, non è mai stata rimessa in discussione nella decisione controversa.

Pertanto, nella sistematica di detto atto, la definizione di «oneri sociali» copre quindi anche i contributi versati dai dipendenti.

L’argomento in senso opposto dedotto dalla [OSCURATO:PERSONA] non convince.

Infatti, anche ammettendo che esista, come afferma detta parte interessata, una prassi decisionale della [OSCURATO:PERSONA] (e della Corte) secondo cui la nozione di «oneri sociali» comprende unicamente i contributi a carico del datore di lavoro, essa non rimetterebbe in discussione la diversa indicazione tratta dalla lettura della decisione controversa stessa.

57. Se si passa ad esaminare la parte IV di detta decisione, dedicata alla valutazione delle misure oggetto del procedimento formale di esame, si deve constatare che nessun elemento di tale valutazione consente di ritenere che la [OSCURATO:PERSONA] abbia inteso escludere dalla sua analisi la parte della misura di riduzione degli oneri sociali concernente i contributi a carico dei dipendenti.

58. Dalle considerazioni che precedono emerge che, letto alla luce dei suoi motivi, il dispositivo della decisione controversa deve essere inteso come riguardante sia la riduzione dei contributi a carico del datore di lavoro che la riduzione dei contributi a carico dei dipendenti.

Una lettura della decisione de qua secondo cui lo sgravio di questi ultimi contributi sarebbe escluso dalla dichiarazione di incompatibilità e dall’ordine di recupero sanciti in detto dispositivo contrasterebbe con il tenore letterale e con l’economia di detta decisione.

Per questo solo motivo, deve essere respinto l’argomento dedotto dalla [OSCURATO:PERSONA] fondato sull’esigenza di pervenire a un’interpretazione della decisione controversa conforme all’articolo 87, paragrafo 1, CE (divenuto l’articolo 107, paragrafo 1, TFUE).

59. Alla luce di quanto precede, occorre, a mio avviso, rispondere alla prima questione pregiudiziale sollevata dal [OSCURATO:PERSONA] d’État (Consiglio di Stato) che l’articolo 3 della decisione controversa deve essere interpretato nel senso che è qualificata come aiuto di Stato incompatibile con il mercato comune e soggetto all’ordine di recupero sancito al punto 4 di detta decisione, anche la riduzione dei contributi a carico dei dipendenti cui la Repubblica francese ha dato attuazione a favore dei pescatori per il periodo dal 15 aprile al 15 ottobre 2000.

2. Sulla validità della decisione controversa nella parte in cui qualifica come aiuto di Stato la misura di riduzione degli oneri a carico dei dipendenti

60. Affinché un intervento statale possa rientrare nell’ambito di applicazione dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, lo si deve poter considerare come un vantaggio concesso all’impresa beneficiaria ( 69 ).

61. Sono considerati aiuti gli interventi che, sotto qualsiasi forma, sono atti a favorire direttamente o indirettamente determinate imprese ( 70 ) o che devono ritenersi un vantaggio economico che l’impresa beneficiaria non avrebbe ottenuto in condizioni normali di mercato ( 71 ).

In tal senso, secondo una giurisprudenza constante, la nozione di «aiuto» ricomprendere le agevolazioni concesse dalle autorità pubbliche che, sotto varie forme, alleviano gli oneri che normalmente gravano sul bilancio di un’impresa e che, di conseguenza, senza essere sovvenzioni nel senso stretto del termine, hanno rispetto a queste uguale natura e producono identici effetti ( 72 ).

62. Inoltre, sempre secondo una giurisprudenza consolidata, uno sgravio parziale degli oneri sociali che gravano sulle imprese di un particolare settore industriale costituisce un aiuto ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE se tale misura è diretta ad esentare parzialmente tali imprese dagli oneri pecuniari derivanti dalla normale applicazione del sistema generale di previdenza sociale, senza che questo esonero sia giustificato dalla natura o dalla struttura di tale sistema ( 73 ).

63. Per quanto attiene alla nozione di «onere normalmente gravante sul bilancio dell’impresa», la Corte ha ritenuto che l’esistenza di un vantaggio non possa essere esclusa nel caso in cui lo Stato finanzi un’integrazione retributiva che l’impresa non è giuridicamente tenuta a versare ai suoi dipendenti ( 74 ).

A tal riguardo, nella sentenza del 12 dicembre 2002, Belgio/[OSCURATO:PERSONA] ( 75 ), la Corte ha sostenuto che «i costi legati alla retribuzione dei loro dipendenti gravano, per loro natura, sul bilancio delle imprese, indipendentemente dal fatto che detti costi derivino o meno da obblighi di legge o di accordi o contratti collettivi» e che il fatto che l’intervento pubblico avesse escluso ipso facto qualsiasi aumento dei costi salariali sostenuti dall’impresa «non priva l’integrazione [controversa] della sua natura di costo salariale normalmente a carico di [quest’ultima]».

64. Dalla giurisprudenza risulta altresì che un beneficio economico, idoneo ad integrare un aiuto di Stato, può essere accordato anche indirettamente attraverso una misura che va a diretto vantaggio di altre imprese o di altri soggetti, comprese persone fisiche o giuridiche che non esercitano alcuna attività economica ( 76 ).

Così, il fatto che i beneficiari diretti dell’aiuto alla persona siano i dipendenti non è sufficiente a dimostrare la mancanza di un aiuto a favore del loro datore di lavoro ( 77 ).

65. È alla luce di questi principi che occorre valutare se, nel ritenere che la riduzione dei contributi dei dipendenti concessa dalla Repubblica francese ai pescatori nel periodo compreso tra il 15 aprile e il 15 ottobre 2000 abbia comportato una riduzione dell’onere abitualmente gravante sul loro bilancio, la [OSCURATO:PERSONA] abbia commesso nella decisione controversa, quale interpretata ai paragrafi da 18 a 23 delle presenti conclusioni, un errore di diritto, come affermano la [OSCURATO:PERSONA] e, indirettamente, il giudice del rinvio.

66. Gli oneri sociali a carico dei dipendenti, come quelli a carico dei datori di lavoro contribuiscono a determinare il costo del lavoro (o costo salariale) di un’impresa, che comprende tutte le spese sostenute da quest’ultima a fronte dell’attività lavorativa prestata da un lavoratore.

Mentre i primi sono versati dal lavoratore e imputati al suo stipendio lordo dal datore di lavoro, i secondi sono a carico di quest’ultimo.

Il datore di lavoro è responsabile del versamento ai competenti enti di previdenza sociale delle somme corrispondenti sia ai contributi a carico del datore di lavoro sia a quelli a carico dei dipendenti.

Se uno sgravio degli oneri sociali a carico dei datori di lavoro può conferire direttamente un vantaggio economico alle imprese che ne beneficiano, in quanto riduce in misura corrispondente a detto sgravio un onere gravante su di esse in forza della normativa in materia di sicurezza sociale ( 78 ), si pone la questione se lo stesso possa dirsi per la riduzione dei contributi a carico dei dipendenti.

67. Una risposta affermativa alla suddetta questione non può, a mio avviso, trarsi dalla sola affermazione che una siffatta riduzione riduce i costi del lavoro e, quindi, un onere gravante sul bilancio dell’impresa.

Né il governo francese, né la [OSCURATO:PERSONA] si limitano a dedurre un siffatto argomento a sostegno della posizione da loro assunta.

Infatti, tali parti interessate affermano che la circostanza che i contributi a carico dei dipendenti siano versati dal datore di lavoro «per conto» del lavoratore non consente di escludere che una riduzione di detti contributi conferisca un vantaggio diretto all’impresa che ne beneficia, posto che, anzitutto, è quest’ultima ad essere tenuta a versare agli organismi competenti gli importi corrispondenti a detti contributi; poi, detta riduzione non ha un impatto automatico sullo stipendio del lavoratore, poiché non gli consente, in quanto tale, di percepire l’equivalente del suo stipendio lordo, a monte della trattenuta dei contributi a carico dei dipendenti o diminuito di un importo inferiore a tale titolo; infine, il fatto di trasferire, in tutto o in parte, una riduzione dei contributi a carico dei dipendenti è necessariamente frutto di una decisione di gestione aziendale e non può avere per effetto quello di sostituire all’impresa i suoi dipendenti quali beneficiari effettivi della misura di aiuto.

68. A questo proposito, osservo, in primo luogo, che le imprese interessate dalle riduzioni di cui al procedimento principale, benché tenute a versare agli organismi competenti le somme trattenute sugli stipendi dei loro dipendenti a titolo di oneri sociali a carico di questi ultimi, non erano per questo debitrici di dette prestazioni, posto che queste ultime – come sostiene il giudice del rinvio e come pacifico tra le parti del procedimento principale – sono a carico dei dipendenti.

Da questo punto di vista, la situazione di tali imprese si discosta da quella del beneficiario di una riduzione fiscale concernente un’accisa, controversa nelle cause che hanno dato luogo alla sentenza del 21 dicembre 2016, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: la «sentenza [OSCURATO:PERSONA]») ( 79 ), cui rinvia il governo francese.

Infatti, un diritto siffatto, benché destinato a essere trasferito in capo ai consumatori che ne sopportano l’onere economico, grava sul bilancio di un’impresa che ne è direttamente debitrice ( 80 ).

69. In secondo luogo, l’esistenza di un obbligo di versamento agli enti competenti delle somme corrispondenti ai contributi a carico dei lavoratori non consente, di per sé, di dedurre che la riduzione di detti contributi conferisca all’impresa un vantaggio diretto in misura equivalente a tale riduzione, come emerge, seppure in un contesto diverso, dalla sentenza dell’11 settembre 2014, Grecia/[OSCURATO:PERSONA] ( 81 ).

70. In terzo luogo, a mio avviso, nemmeno il fatto che la riduzione dei contributi sociali a carico del lavoratore non incida direttamente sulle retribuzioni dei dipendenti dell’impresa, perché è solo attraverso il meccanismo della ritenuta di tali oneri, da parte del datore di lavoro, che detta riduzione può ripercuotersi sul livello delle retribuzioni, riveste importanza dirimente, quanto meno se e nella misura in cui un siffatto trasferimento deve essere considerato obbligatorio.

71. Orbene, nella presente causa, l’obbligo giuridico eventualmente gravante sulle imprese di pesca di imputare i contributi a carico dei dipendenti tenendo conto della riduzione accordata dalle misure oggetto della decisione controversa, è fortemente controverso.

Mentre la [OSCURATO:PERSONA] afferma che il mancato trasferimento sugli stipendi di detta riduzione avrebbe esposto il datore di lavoro a sanzioni penali ( 82 ), il governo francese, fondandosi sulla sentenza [OSCURATO:PERSONA], sostiene che una siffatta ripercussione è frutto di una decisione aziendale.

Anche il giudice del rinvio afferma che detto trasferimento è oggetto di un obbligo di legge conformemente alle disposizioni del regime di sicurezza sociale dei marinai-pescatori.

72. Si tratta di un aspetto cruciale.

Infatti, se le imprese interessate dalla riduzione di cui al procedimento principale non avevano altra possibilità che trasferirla sugli stipendi dei loro dipendenti esse non potrebbero, a mio avviso, essere considerate beneficiarie dirette di detta riduzione.

73. La sentenza [OSCURATO:PERSONA], su cui si fonda il governo francese, non consente di rimettere in discussione questa conclusione, ma, al contrario, la corrobora.

Anzitutto, in via preliminare, occorre osservare che detta sentenza rileva ai fini della questione qui controversa solo in misura limitata, posto che la causa in oggetto verteva sulla portata dell’obbligo di recupero e non sull’esistenza di un aiuto ( 83 ).

Inoltre, ricordo che nell’ambito di detta causa si discuteva se le operazioni di quantificazione e di recupero di un aiuto consistente nella riduzione, per determinate compagnie aree, di un’accisa percepita dall’Irlanda per tutti i passeggeri imbarcati su un volo in partenza da un aeroporto irlandese dovessero tener conto del fatto che la tassa e, quindi, il beneficio derivante da detta riduzione era di norma trasferito sui passeggeri.

La Corte ha risposto in senso negativo a tale questione, senza prendere posizione sull’esistenza di un obbligo giuridico di trasferimento della tassa di cui trattasi ( 84 ).

Per farlo, essa si è fondata, in particolare, sulla possibilità riconosciuta alle compagnie aree che effettuavano detto trasferimento di trarre vantaggio dalla riduzione della tassa aumentando il prezzo al netto delle tasse dei biglietti dei voli assoggettati al tasso ridotto ( 85 ).

Pertanto, trasferire economicamente l’aiuto, mantenendo inalterato il prezzo dei biglietti, o conservarlo, in tutto o in parte, aumentando il suddetto prezzo, rientrava in una decisione della compagnia aerea sulle modalità con cui essa intendeva sfruttare il beneficio che le era stato riconosciuto ( 86 ).

74. Orbene, ammettendo, come sostiene la [OSCURATO:PERSONA] e come afferma il giudice del rinvio, che le imprese interessate dalle riduzioni dei contributi dei dipendenti controverse nel procedimento principale fossero giuridicamente tenute a trasferire, anche retroattivamente ( 87 ), detta riduzione sugli stipendi dei loro dipendenti, la situazione di dette imprese si distinguerebbe nettamente da quella delle compagnie aeree nella causa [OSCURATO:PERSONA].

75. Certo, le suddette riduzioni potevano fornire alle imprese di cui trattasi l’occasione per rinegoziare gli stipendi netti dei loro dipendenti, come sostiene il governo francese.

Tuttavia, non credo si possa seriamente sostenere che il margine di manovra di cui un’impresa, anche se soggetta ai vincoli di un mercato altamente concorrenziale, dispone nell’aumentare i propri prezzi sia comparabile con il margine di manovra che ha un datore di lavoro nel modificare, riducendolo, lo stipendio lordo dei suoi dipendenti al fine di beneficiare di una riduzione dei contributi a carico di questi ultimi, tanto più in circostanze come quelle del procedimento principale, in cui la riduzione è concessa solo per un periodo di sei mesi.

76. In ogni caso, nella decisione controversa, per riconoscere l’esistenza di un aiuto avente ad oggetto detta riduzione a diretto vantaggio delle imprese succitate, la [OSCURATO:PERSONA] non ha preso in considerazione né la sussistenza di un siffatto margine di manovra, né, a monte, l’esistenza di un obbligo giuridico di ripercuotere, anche retroattivamente, la riduzione dei contributi a carico del dipendente sulle retribuzioni dei lavoratori dell’impresa di pesca.

Orbene, a mio avviso, la [OSCURATO:PERSONA] non poteva pervenire a una siffatta conclusione senza tener conto, quanto meno, di questi due fattori.

77. Anche se, nel corso del procedimento formale di esame sfociato nella decisione controversa, né la Repubblica francese, né alcuna delle parti interessate ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 2, TFUE ha contestato la natura di aiuto delle riduzioni di cui al procedimento principale, è pur vero che spetta alla [OSCURATO:PERSONA] fornire la prova dell’esistenza di un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE.

In particolare, dalla giurisprudenza della Corte relativa ai principi di produzione della prova nel settore degli aiuti di Stato emerge che la [OSCURATO:PERSONA] è tenuta a condurre il procedimento di indagine sulle misure interessate in modo diligente ed imparziale, per poter disporre, all’atto dell’adozione della decisione finale sull’esistenza e, se del caso, sull’incompatibilità o sull’illegittimità dell’aiuto, degli elementi il più possibile completi e affidabili a tale scopo ( 88 ).

78. Occorre sottolineare che le considerazioni che precedono non escludono che la riduzione dei contributi a carico dei dipendenti di cui al procedimento principale abbia conferito un vantaggio indiretto alle imprese oggetto di dette misure, sotto forma – come osserva il [OSCURATO:PERSONA] d’État (Consiglio di Stato) – di una maggiore attrattiva in ragione delle retribuzioni più elevate percepite dai loro dipendenti nel corso di sei mesi o ancora, a fronte dell’eventuale possibilità di procedere, durante tale periodo, ad assunzioni a stipendi lordi più elevati e, più in generale, di una riduzione dei costi di produzione e/o un incremento della produttività.

79. Tuttavia, a mio parere, emerge chiaramente dalla decisione controversa, in particolare dal suo considerando 55, e trova altresì conferma nelle osservazioni, sia scritte che orali, della [OSCURATO:PERSONA] dinanzi alla Corte che il vantaggio individuato non consisteva in un beneficio indiretto, ma nel fatto che dette imprese erano esentate da oneri che esse avrebbero di norma dovuto sostenere, dal momento che erano tenute a versare contributi a carico dei dipendenti di ammontare ridotto ( 89 ).

In caso contrario, gravava sulla [OSCURATO:PERSONA] l’onere di precisare quantomeno la natura di un siffatto vantaggio indiretto ( 90 ).

80. Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, propongo alla Corte di dichiarare invalida la decisione controversa nella misura in cui qualifica come aiuti di Stato la riduzione dei contributi a carico dei dipendenti riconosciuta dalla Repubblica francese a favore dei pescatori nel periodo compreso tra il 15 aprile e il 15 ottobre 2000.

C. Sulla seconda questione pregiudiziale

81. Ove la Corte, come propongo, decida di dichiarare l’invalidità parziale della decisione controversa, non si renderà necessario rispondere alla seconda questione pregiudiziale.

È quindi in via subordinata che affronterò brevemente detta questione, nell’eventualità che la mia proposta non sia accolta.

82. Come ho già osservato al paragrafo 79 delle presenti conclusioni, il vantaggio identificato dalla [OSCURATO:PERSONA] nella decisione controversa consiste nel fatto che le imprese interessate devono versare agli organismi competenti un importo inferiore a titolo di contributi a carico dei dipendenti.

Pertanto, il recupero deve riferirsi logicamente a un importo corrispondente alla differenza tra i contributi al tasso normale e quelli a tasso ridotto.

83. Pertanto, a mio avviso, la Corte, ove decida di non affrontare la questione della validità della decisione controversa, discussa ai paragrafi da 60 a 80 delle presenti conclusioni o se, dopo averla sollevata d’ufficio, si pronunci a favore della validità di tale decisione, dovrebbe necessariamente riconoscere che le imprese interessate delle riduzioni di cui al procedimento principale devono restituire integralmente dette riduzioni.

84. In tale contesto, venendo presa in considerazione unicamente la questione del recupero, sarebbe irrilevante, in linea con gli insegnamenti della sentenza [OSCURATO:PERSONA] ( 91 ), stabilire se e in quale misura detta riduzione sia stata trasferita dalle imprese beneficiarie sui propri dipendenti.

85. Parimenti irrilevante sarebbe la sentenza del 13 febbraio 2014, Mediaset ( 92 ), su cui la [OSCURATO:PERSONA] si basa.

In tale sentenza, la Corte ha affermato, da una parte, che, quando posta di fronte ad un regime di aiuti, la [OSCURATO:PERSONA] non è in grado di identificare con precisione l’importo dell’aiuto percepito dai singoli beneficiari, le circostanze particolari proprie di ciascuno dei beneficiari di un regime di aiuti possono essere valutate solo nella fase del recupero dell’aiuto, e, dall’altra, che spetta al giudice nazionale, qualora sia investito della questione, pronunciarsi sull’importo dell’aiuto da recuperare prendendo in considerazione l’insieme degli elementi rilevanti portati a sua conoscenza e non si può escludere che, tenuto conto dell’insieme di tali elementi, i calcoli effettuati da detto giudice nazionale abbiano come risultato un importo pari a zero.

86. Orbene, nella causa che ha dato luogo alla suddetta sentenza si discuteva del recupero di un aiuto sotto forma di un contributo all’acquisto di determinati beni che andava indirettamente a vantaggio degli operatori economici attivi nella prestazione di servizi legati all’utilizzo dei beni sovvenzionati.

La quantificazione implicava quindi calcoli complessi diretti a individuare il vantaggio indiretto di cui detti operatori avevano beneficiato in forza dell’incremento delle vendite di beni sovvenzionati.

87. Per contro, come ho già osservato, la decisione controversa identifica un vantaggio diretto a favore delle imprese destinatarie delle riduzioni di cui al procedimento principale, consistente nell’esenzione dal pagamento di oneri che esse avrebbero dovuto di norma sopportare.

Orbene, come statuito dalla Corte nella sentenza del 13 febbraio 2014, Mediaset ( 93 ), al fine di garantire l’esecuzione di una decisione della [OSCURATO:PERSONA] che dichiara un regime di aiuti illegale e incompatibile con il mercato interno e ne ingiunge il recupero, il giudice nazionale si trova vincolato da tale decisione.

88. Infine, qualunque sia la conclusione accolta dalla Corte, in nessun caso la restituzione degli aiuti oggetto del procedimento principale potrà essere chiesta ai dipendenti delle imprese considerate nella decisione controversa.

89. Sulla base di tutte le considerazioni che precedono, ove la Corte dovesse non aderire alla mia proposta di dichiarare la decisione controversa invalida, suggerisco di rispondere alla seconda questione pregiudiziale nel senso che le imprese beneficiarie delle riduzioni dei contributi a carico dei dipendenti dichiarate incompatibili con il mercato comune dalla decisione controversa devono essere considerate beneficiarie della totalità di dette riduzioni.

IV. Conclusione

90. Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, propongo di rispondere alle questioni pregiudiziali sollevate dal [OSCURATO:PERSONA] d’État (Consiglio di Stato, Francia) come segue: L’articolo 3 della decisione 2005/239/CE della [OSCURATO:PERSONA], del 14 luglio 2004, riguardante certe misure di aiuto attuate dalla Francia a favore degli acquacoltori e dei pescatori deve essere interpretato nel senso che è qualificata come aiuto di Stato incompatibile con il mercato comune, soggetto all’ordine di recupero sancito al punto 4 di detta decisione, anche la riduzione dei contributi a carico dei dipendenti concessa dalla Repubblica francese a favore dei pescatori per il periodo dal 15 aprile al 15 ottobre 2000.

Tale decisione è invalida nella misura in cui qualifica la suddetta riduzione come aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE. ( 1 ) Lingua originale: il francese. ( 2 ) GU 2005, L 74, pag. 49 . ( 3 ) Poiché tali misure erano state attuate prima che la [OSCURATO:PERSONA] avesse potuto pronunciarsi in merito alla loro compatibilità con il mercato comune, il fascicolo è stato registrato come regime di aiuti non notificato (v. considerando 1 della decisione controversa). ( 4 ) Quanto alle misure a favore dei pescatori, si trattava di un aiuto alla ricostituzione dei pescherecci e dei materiali da pesca perduti o danneggiati durante la tempesta, di anticipi sugli indennizzi del Fondo internazionale di indennizzo per i danni dovuti all’inquinamento da idrocarburi (FIPOL) e di un aiuto forfettario per le perdite di reddito dovute ai danni subiti nel corso della tempesta (v. considerando 5 della decisione controversa. ( 5 )

V. la decisione di apertura del procedimento di indagine formale [aiuto C 91/2001, indennità agli acquacoltori ed ai pescatori vittime della marea nera e della tempesta (dicembre 1999)], riprodotta nell’invito a presentare osservazioni a norma dell’articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE e dell’articolo 6 del regolamento (CE) n. 659/199[9] del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità d’applicazione dell’articolo [93] del trattato CE ( GU 2002, C 39, pag. 6 , punto 1, in prosieguo: la «decisione di avvio»). [OSCURATO:PERSONA] non ha ricevuto osservazioni; v. considerando 3 della decisione controversa. ( 6 )

V. considerando 18 della decisione controversa. ( 7 ) L’ENIM è un organismo pubblico. ( 8 )

V. considerando 12 della decisione controversa. ( 9 )

V. considerando 38 della decisione controversa. ( 10 )

V. considerando 39 della decisione controversa. ( 11 )

V. considerando da 84 a 97 della decisione controversa. ( 12 ) Linee direttrici per l’esame degli aiuti nazionali nel settore della pesca e dell’acquacultura ( GU 1997, C 100, pag. 12 ). ( 13 ) C‑549/09 , non pubblicata, EU:C:2011:672 . ( 14 )

V. punto 1 del dispositivo della sentenza [OSCURATO:PERSONA]/Francia. ( 15 ) Il punto 43 della sentenza [OSCURATO:PERSONA]/Francia rinvia alla sentenza del 12 maggio 2005, [OSCURATO:PERSONA]/Grecia ( C‑415/03 , EU:C:2005:287 , punto 38 e giurisprudenza citata). ( 16 ) C‑188/92 , EU:C:1994:90 . ( 17 )

V. sentenze del 2 giugno 1976, Milch-, Fett- und Eier-Kontor ( 125/75 , EU:C:1976:81 , punto 7 ) e del 13 dicembre 1979, Hauer ( 44/79 , EU:C:1979:290 , punti da 13 a 16 ), in cui l’esame della questione da parte della Corte non è sfociato in una dichiarazione d’invalidità; del 3 febbraio 1977, Strehl ( 62/76 , EU:C:1977:18 , punto 10 ), del 7 giugno 1988, Roviello ( 20/85 , EU:C:1988:283 ) e del 14 giugno 1990, Weiser ( C‑37/89 , EU:C:1990:254 , punto 17 e dispositivo), in cui, per contro, la Corte ha dichiarato invalidi i controversi atti di diritto derivato, e del 7 settembre 1999, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑61/98 , EU:C:1999:393 , punto 47 ), in cui è stata dichiarata l’invalidità di una decisione della [OSCURATO:PERSONA] che non era oggetto delle questioni interpretative sottoposte dal giudice del rinvio (v. punto 3 del dispositivo). ( 18 )

V. sentenze del 1o dicembre 1965, Schwarze ( 16/65 , EU:C:1965:117 , pag. 1095); del 15 ottobre 1980, [OSCURATO:PERSONA] ( 145/79 , EU:C:1980:234 , punto 6 ); del 13 dicembre 1989, Paris ( C‑204/88 , EU:C:1989:643 , punto 8 ), in cui la Corte ha giustificato come segue il rilievo d’ufficio della questione della validità: «Emerge dal fascicolo che se la questione sollevata verte formalmente solo sull’interpretazione dell’articolo 15 del regolamento litigioso il giudice a quo nutre dubbi circa la validità di detta disposizione (...)»; dell’11 ottobre 2001, Khalil e a. ( da C‑95/99 a C‑98/99 e C‑180/99 , EU:C:2001:532 , punto 29 ), e del 12 dicembre 2002, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑395/00 , EU:C:2002:751 , punto 50 e dispositivo). ( 19 ) Sentenza del 1o dicembre 1965 ( 16/65 , EU:C:1965:117 , pag. 1094). ( 20 ) Occorre osservare che, nella causa che ha dato luogo a detta sentenza, le questioni molto articolare sollevate dall’[OSCURATO:PERSONA] (Tribunale tributario dell’Assia, Germania) erano in parte fondate sulla premessa dell’invalidità della decisione della [OSCURATO:PERSONA] controversa nel procedimento principale. ( 21 ) V., in particolare, sentenza del 30 novembre 2006, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ( C‑376/05 e C‑377/05 , EU:C:2006:753 , punti da 25 a 29 ).

Secondo una giurisprudenza ben consolidata, l’articolo 267 TFUE non costituisce un rimedio giurisdizionale esperibile dalle parti di una controversia pendente dinanzi ad un giudice nazionale e la Corte non può essere tenuta a valutare la validità del diritto dell’Unione per il solo fatto che tale questione sia stata sollevata dinanzi ad essa da una delle dette parti nelle proprie osservazioni scritte [v., in particolare, sentenze del 4 settembre 2014, Simon, Evers & Co. ( C‑21/13 , EU:C:2014:2154 , punto 27 ), e del 28 gennaio 2016, CM Eurologistik e GLS ( C‑283/14 e C‑284/14 , EU:C:2016:57 , punti da 44 a 46 )]. ( 22 ) Le informazioni contenute nelle decisioni di rinvio servono non solo a consentire alla Corte di fornire risposte utili, ma anche a offrire ai governi degli Stati membri e alle altre parti interessate la possibilità di presentare osservazioni ai sensi dell’articolo 23 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea (v., segnatamente, sentenza del 20 giugno 2019, K.P., C‑458/15 , EU:C:2019:522 , punti 36 e 37 , e giurisprudenza citata). ( 23 ) V., in particolare, ordinanza del 18 aprile 2013, Adiamix ( C‑368/12 , non pubblicata, EU:C:2013:257 , punti da 16 a 25 ), in cui la Corte ha dichiarato irricevibile il rinvio pregiudiziale diretto all’accertamento dell’invalidità in assenza di indicazioni minime da parte del giudice nazionale quanto alle ragioni che lo hanno indotto a ritenere potenzialmente fondati gli argomenti sollevati dal ricorrente nel procedimento principale ( 24 )

V. sentenza del 6 ottobre 2015, Schrems ( C‑362/14 , EU:C:2015:650 , punto 67 ); v. anche conclusioni dell’avvocato generale Bot nella causa Schrems ( C‑362/14 , EU:C:2015:627 , paragrafi da 121 a 128 ). ( 25 ) V., in tal senso, sentenza del 18 luglio 2007, Lucchini ( C‑119/05 , EU:C:2007:434 , punto 56 ). ( 26 ) Nella sua giurisprudenza anteriore, la Corte aveva già affermato che una decisione adottata dalle istituzioni comunitarie che non sia stata impugnata dal destinatario entro il termine stabilito diviene definitiva nei suoi confronti fondandosi sul rilievo che i termini di ricorso sono intesi a preservare la certezza del diritto, evitando che atti comunitari produttivi di effetti giuridici vengano rimessi in questione all’infinito (v., in particolare, sentenze del 17 novembre 1965, Collotti/Corte di giustizia, 20/65 , EU:C:1965:115 , pag. 874, e del 12 ottobre 1978, [OSCURATO:PERSONA]/Belgio, 156/77 , EU:C:1978:180 , punti da 20 a 24 ). ( 27 ) Punto 18 della sentenza TWD.

Come già illustrato nelle mie conclusioni nella causa [OSCURATO:PERSONA] ( C‑251/18 , EU:C:2019:295 , paragrafi 21 e 25 ), la giurisprudenza TWD prevede un’eccezione al principio generale secondo cui, nell’ambito di un procedimento nazionale ogni parte ha il diritto di eccepire l’invalidità di disposizioni contenute in atti dell’Unione su cui si basa una decisione o un provvedimento nazionale adottato nei suoi confronti e di chiedere al giudice nazionale di sottoporre in via pregiudiziale tale questione alla Corte.

Detta deroga trova la sua ragion d’essere nell’esigenza sia di preservare la certezza del diritto sia di impedire l’abuso dei mezzi di ricorso che il diritto dell’Unione mette a disposizione dei singoli. ( 28 ) V., in particolare, sentenze del 30 gennaio 1997, Wiljo ( C‑178/95 , EU:C:1997:46 , punti da 15 a 25 ); del 17 luglio 2007, Lucchini ( C‑119/05 , ( EU:C:2007:434 , punti 55 e 56 ); del 5 marzo 2015, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] do [OSCURATO:PERSONA] ( C‑667/13 , EU:C:2015:151 , punto 28 ), e del 25 luglio 2018, Georgsmarienhütte e a. (C‑135/16; in prosieguo: la «sentenza Georgsmarienhütte EU:C:2018:582 , punto 14 ). ( 29 ) V., segnatamente, sentenze del 15 febbraio 2001, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑239/99 , EU:C:2001:101 , punti da 29 a 40 ); del 22 ottobre 2002, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑241/01 , EU:C:2002:604 , punti da 34 a 39 ), in cui la decadenza è stata opposta a uno Stato membro; del 29 giugno 2010, E e F ( C‑550/09 , EU:C:2010:382 , punti 37 a 52 ); del 17 febbraio 2011, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑494/09 , EU:C:2011:87 , punti da 20 a 24 ), e del 27 novembre 2012, Pringle (C‑370/12, EU:C:2012/756,punto 41).

Ricordo che il dispositivo della sentenza TWD rimandava espressamente a decisioni adottate dalla [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell’articolo 93, paragrafo 2, del Trattato CEE, e alla circostanza che la società ricorrente dinanzi al giudice del rinvio era stata messa a conoscenza di detta decisione per iscritto dallo Stato membro (che evidenziava la possibilità ad essa riconosciuta di proporre ricorso di annullamento dinanzi al Tribunale).

Ricordo, inoltre, che l’aiuto controverso nel procedimento principale sfociato nella sentenza TWD era un aiuto individuale. ( 30 ) V., in tal senso, in particolare, sentenze del 30 gennaio 1997, Wiljo, ( C‑178/95 , EU:C:1997:46 , punti da 15 a 25 ); del 15 febbraio 2001, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑239/99 , EU:C:2001:101 , punti da 29 a 40 ); del 22 ottobre 2002, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑241/01 , EU:C:2002:604 , punti da 34 a 39 ); del 18 luglio 2007, Lucchini ( C‑119/05 , EU:C:2007:434 , punti 55 e 56 );e della sentenza Georgsmarienhütte, punto

14. ( 31 ) V., in tal senso, conclusioni dell’avvocato generale [OSCURATO:PERSONA]‑Bordona nella causa Georgsmarienhütte e a. ( C‑135/16 , EU:C:2018:120 , paragrafo 38 ). ( 32 ) In una serie di casi, la Corte ha così concluso che il carattere manifesto di una siffatta legittimazione ad agire non era stato dimostrato (v., segnatamente in tal senso, sentenze del 23 febbraio 2006, Atzeni e a., C‑346/03 e C‑529/03 , EU:C:2006:130 , punti da 30 a 34 ; dell’8 marzo 2007, [OSCURATO:PERSONA], C‑441/05 , EU:C:2007:150 , punti da 35 a 48 ; del 17 febbraio 2011, [OSCURATO:PERSONA], C‑494/09 , EU:C:2011:87 , punti da 20 a 24 ; del 18 settembre 2014, Valimar, C‑374/12 , EU:C:2014:2231 , punti da 24 a 38 ; del 5 marzo 2015, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] do [OSCURATO:PERSONA], C‑667/13 , EU:C:2015:151 , punti da 27 a 32 ; del 16 aprile 2015, TMK [OSCURATO:PERSONA], C‑143/14 , EU:C:2015:236 , punto 26 ; del 14 marzo 2017, A e a., C‑158/14 , EU:C:2017:202 , e del 19 settembre 2019, [OSCURATO:PERSONA], C‑251/18 , EU:C:2019:766 , punti da 28 a 44 ). ( 33 ) V., in particolare, sentenza del 4 dicembre 2019, [OSCURATO:PERSONA] i Gazownictwo/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑342/18 P , non pubblicata, EU:C:2019:1043 , punto 66 ). ( 34 ) V., in particolare, sentenze del 19 ottobre 2000, Italia e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (C‑15/98 e C‑105/99, in prosieguo: la «sentenza Italia e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], EU:C:2000:570 , punto 36 ), e sentenza Georgsmarienhütte, punto

30. ( 35 )

V. sentenza del 15 luglio 1963, Plaumann/[OSCURATO:PERSONA] ( 25/62 , EU:C:1963:17 , pag. 220), e, in particolare, sentenza del 9 giugno 2011, [OSCURATO:PERSONA] «Venezia vuole vivere» e a./[OSCURATO:PERSONA] (C‑71/09 P, C‑73/09 P e C‑76/09 P; in prosieguo: la «sentenza [OSCURATO:PERSONA] vuole vivere, EU:C:2011:368 , punto 52 ). ( 36 ) V., in particolare, sentenza del 6 novembre 2018, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/Ferracci ( da C‑622/16 P a C‑624/16 P , EU:C:2018:873 , punto 31 e giurisprudenza citata). ( 37 )

V. sentenza del 2 febbraio 1988, Kwekerij van der Kooy e a./[OSCURATO:PERSONA] ( 67/85, 68/85 e 70/85 , EU:C:1988:38 , punto 15 ). ( 38 ) Un siffatto recupero non era stato disposto nella causa sfociata nella sentenza del 2 febbraio 1988, Kwekerij van der Kooy e a./[OSCURATO:PERSONA] ( 67/85, 68/85 e 70/85 , EU:C:1988:38 ), come risulta, in particolare, dalle conclusioni dell’avvocato generale Slynn in dette cause riunite (non pubblicate, EU:C:1987:177 , pag. 240). ( 39 ) V., segnatamente, sentenza [OSCURATO:PERSONA] «Venezia vuole vivere», punto 53 e giurisprudenza citata.

V., per una conferma recente di detta giurisprudenza, sentenza del 28 giugno 2018, Andres (curatore fallimentare della Heitkamp BauHolding)/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑203/16 P , EU:C:2018:505 , punto 45 ). ( 40 )

V. sentenza [OSCURATO:PERSONA] «Venezia vuole vivere», punto 55, dove la Corte respinge le argomentazioni dedotte dalla [OSCURATO:PERSONA], la quale affermava che, al momento dell’adozione della decisione controversa nella causa sfociata nella sentenza de qua, i beneficiari tenuti a restituire gli aiuti in forza della medesima non erano ancora identificabili. ( 41 )

V. sentenza [OSCURATO:PERSONA] «Venezia vuole vivere», punto 56 (il corsivo è mio). ( 42 ) 11/82 , EU:C:1985:18 , punto 31 .

Nella sentenza de qua la Corte ha stabilito che, qualora l’atto impugnato riguardi un gruppo di soggetti che erano individuati o individuabili nel momento in cui l’atto è stato adottato, in base a criteri tipici dei membri di tale gruppo, tali soggetti possono essere individualmente interessati da tale atto, in quanto facenti parte di un gruppo ristretto di operatori economici [v. anche ordinanza del 17 gennaio 1992, Sofrimport/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑152/88 , EU:C:1992:21 , punto 11 ), e sentenza del 17 settembre 2009, [OSCURATO:PERSONA]/Koninklijke FrieslandCampina ( C‑519/07 P , EU:C:2009:556 , punto 54 e giurisprudenza citata). ( 43 )

V. sentenza [OSCURATO:PERSONA] «Venezia vuole vivere», punto

56. ( 44 )

V. sentenza [OSCURATO:PERSONA] «Venezia vuole vivere», punto

57. Lo stesso argomento era stato dedotto dalla [OSCURATO:PERSONA], senza essere accolto dalla Corte, nella sentenza del 29 aprile 2004, Italia/[OSCURATO:PERSONA] (C‑298/00 P, in prosieguo: la «sentenza Italia/[OSCURATO:PERSONA], EU:C:2004:240 , punto 31 ). ( 45 )

V. punti da 31 a 37 di detta sentenza. ( 46 ) La decisione controversa è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale il 19 marzo 2005.

In mancanza di elementi indicanti che la [OSCURATO:PERSONA] abbia avuto conoscenza della decisione di cui trattasi prima di detta data (in udienza il rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] ha sostenuto di esserne venuto a conoscenza consultando la Gazzetta ufficiale), occorre ritenere che il termine per impugnare detta decisione abbia iniziato a decorrere, per detta impresa, dalla suddetta data di pubblicazione. ( 47 )

V. punti 34 e 35 di detta sentenza. ( 48 )

V. punto 39 della sentenza de qua, concernente un’impugnazione della [OSCURATO:PERSONA] in cui quest’ultima faceva valere, in particolare, l’irricevibilità del ricorso proposto avverso la sua decisione che dichiarava incompatibile con il mercato comune un regime di aiuti concesso dalla regione [OSCURATO:PERSONA] (Italia) ai trasportatori di merci su strada della regione, presentato dinanzi al Tribunale da imprese beneficiarie di detto regime.

Occorre osservare che, in detta sentenza, la Corte ha respinto i medesimi argomenti che la [OSCURATO:PERSONA] ha ribadito, ancora una volta senza successo, nella causa sfociata nella sentenza [OSCURATO:PERSONA] «Venezia vuole vivere».

In particolare, la [OSCURATO:PERSONA] aveva sostenuto che la sentenza Italia e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] non era pertinente poiché il regime di aiuti oggetto della causa alla base di detta sentenza riguardava soltanto pochissimi operatori economici e poiché la situazione della ricorrente, la [OSCURATO:PERSONA], era stata specificamente esaminata dalla [OSCURATO:PERSONA] nell’ambito del procedimento formale di esame vertente su detto regime di aiuti [v. anche, su detto punto, conclusioni dell’avvocato generale Alber nella causa Italia/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑298/00 P , EU:C:2003:278 , paragrafo 33 )]. ( 49 ) V., in particolare, conclusioni dell’avvocato generale Alber nella causa Italia/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑298/00 P , EU:C:2003:278 , paragrafo 70 ) ( 50 ) T‑254/00, T‑270/00 e T‑277/00, in prosieguo: la «sentenza [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], EU:T:2008:537 . ( 51 )

V. punti da 76 a 92 della sentenza [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], la cui analisi è stata confermata, in sede di impugnazione, dalla sentenza [OSCURATO:PERSONA] «Venezia vuole vivere», punto 60; v. anche sentenza del 21 dicembre 2011, A2A/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑320/09 P , non pubblicata, EU:C:2011:858 , punti da 55 a 61 ), che conferma, su impugnazione, la ricevibilità dei ricorsi introdotti dinanzi al Tribunale nel 2002.

Nella sentenza del 29 settembre 2000, CETM/[OSCURATO:PERSONA] ( T‑55/99 , EU:T:2000:223 ), il Tribunale aveva già dichiarato ricevibile il ricorso proposto da un’associazione incaricata di difendere gli interessi collettivi delle imprese beneficiarie di un regime di aiuti consistente in un bonifico di interessi destinato ad applicarsi automaticamente a ogni impresa che soddisfacesse i criteri di concessione. ( 52 ) V., a tal riguardo, per una panoramica sullo stato della giurisprudenza nel 2003, le conclusioni dell’avvocato generale Alber nella causa Italia/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑298/00 P , EU:C:2003:278 , paragrafi da 73 a 85 ). ( 53 ) La decisione controversa si limita a indicare, al considerando 22, che gli esoneri dagli oneri sociali riguardanti i pescatori e gli acquacoltori hanno rappresentato un importo totale di EUR 18,2 milioni (i dati contenuti nei considerando 45 e 67 della decisione controversa, cui si riferisce la [OSCURATO:PERSONA] nelle sue osservazioni, riguardano solo gli acquacoltori).

Dal fascicolo del procedimento per inadempimento che ha dato luogo alla sentenza [OSCURATO:PERSONA]/Francia, emerge che, tenuto conto del meccanismo di esonero dagli oneri sociali attuato dal regime di aiuti di cui trattasi, le autorità francesi ritenevano fosse particolarmente difficile valutare l’importo totale degli aiuti e il numero dei pescatori interessati, potendo arrivare questi ultimi a un numero totale di 28000 persone. ( 54 )

V. punti da 76 a 92 di detta sentenza.

V. anche la sentenza del 12 settembre 2007, Italia/[OSCURATO:PERSONA] ( T‑239/04 e T‑323/04 , EU:T:2007:260 , punti da 36 a 44 ), in cui il Tribunale ha respinto l’argomento della [OSCURATO:PERSONA], secondo cui dalla sentenza Italia e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] non emergeva che tutti i beneficiari di aiuti accordati nell’ambito di un regime di aiuti sono individualmente interessati dalla decisione della [OSCURATO:PERSONA] che dichiara detto regime incompatibile con il mercato comune, posto che questa ha valutato in tale occasione una normativa nazionale generale ed astratta, senza esaminare i casi individuali. ( 55 ) V., oltre alla sentenza TWD, sentenza del 18 luglio 2007, Lucchini, ( C‑119/05 , EU:C:2007:434 , punti 55 e 56 ). ( 56 ) C‑346/03 e C‑529/03 , EU:C:2006:130 . ( 57 )

V. anche le conclusioni dell’avvocato generale Ruiz‑[OSCURATO:PERSONA] nelle cause riunite Atzeni e a. ( C‑346/03 e C‑529/03 , EU:C:2005:256 , paragrafi da 61 a 99 ). ( 58 ) Sottolineo che, nella sentenza del 23 febbraio 2006, Atzeni e a. ( C‑346/03 e C‑529/03 , EU:C:2006:130 ), al fine di escludere l’applicazione della sentenza TWD, la Corte aveva, in particolare, sottolineato che la decisione in esame non era stata notificata dallo Stato membro interessato ai beneficiari effettivi degli aiuti di cui trattasi.

Sull’importanza, ai fini dell’opponibilità dell’effetto di decadenza, delle informazioni di cui il beneficiario effettivo degli aiuti concessi nel quadro di un regime generale ha potuto disporre in merito alla decisione che ne ordina la restituzione, si vedano le conclusioni dell’avvocato generale Ruiz‑[OSCURATO:PERSONA] nelle cause riunite Atzeni e a. ( C‑346/03 e C‑529/03 , EU:C:2005:256 , paragrafo 98 ). ( 59 )

V. conclusioni dell’avvocato generale [OSCURATO:PERSONA]‑Bordona nella causa Georgsmarienhütte e a. ( C‑135/16 , EU:C:2018:120 , paragrafi 59 e 60 ). ( 60 ) Come risulta dal fascicolo del ricorso per inadempimento che ha dato luogo alla sentenza [OSCURATO:PERSONA]/Francia. ( 61 ) T‑228/00, T‑229/00, T‑242/00, T‑243/00, da T‑245/00 a T‑248/00, T‑250/00, T‑252/00, da T‑256/00 a T‑259/00, T‑265/00, T‑267/00, T‑268/00, T‑271/00, da T‑274/00 a T‑276/00, T‑281/00, T‑287/00 e T‑296/00 , EU:T:2005:90 .

Sulla pertinenza di una siffatta circostanza per escludere l’applicazione della causa di decadenza prevista dalla sentenza TWD, v. sentenza [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], punto

90. ( 62 )

V. paragrafi da 18 a 22 delle presenti conclusioni. ( 63 ) Secondo una giurisprudenza constante, ricordata al punto 43 della sentenza [OSCURATO:PERSONA]/Francia, uno Stato membro destinatario di una decisione in materia di aiuti che non l’ha contestata dinanzi alla Corte non può legittimamente contestarne la legittimità nel quadro di un ricorso avente ad oggetto un inadempimento alla sua esecuzione [v. in particolare, sentenza del 12 maggio 2005, [OSCURATO:PERSONA]/Grecia ( C‑415/03 , EU:C:2005:287 , punto 38 e giurisprudenza citata)]. ( 64 ) È quindi sulla questione della validità di detto obbligo e non su quella della sua esistenza che la [OSCURATO:PERSONA] ha risposto nella sua memoria di replica all’argomento addotto dalla Repubblica francese. ( 65 ) V., in particolare, sentenza TWD, punto

21. ( 66 ) Il corsivo è mio. ( 67 ) Il corsivo è mio. ( 68 ) Il corsivo è mio. ( 69 ) V., in particolare, sentenza del 24 luglio 2003, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ( C‑280/00 , EU:C:2003:415 , punto 83 ).

Secondo una giurisprudenza costante della Corte, la qualificazione di una misura nazionale come «aiuto di Stato», ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, esige che siano interamente soddisfatte le seguenti condizioni.

In primo luogo, deve trattarsi di un intervento dello Stato o mediante risorse statali.

In secondo luogo, tale intervento deve essere idoneo a incidere sugli scambi tra gli Stati membri.

In terzo luogo, esso deve concedere un vantaggio selettivo al suo beneficiario.

In quarto luogo, esso deve falsare o minacciare di falsare la concorrenza [v., in particolare, sentenza del 28 giugno 2018, Andres (curatore fallimentare della Heitkamp BauHolding)/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑203/16 P , EU:C:2018:505 , punto 82 e giurisprudenza citata)]. ( 70 ) V., in particolare, sentenze del 15 luglio 1964, Costa ( 6/64 , EU:C:1964:66 , pag. 1161); del 24 luglio 2003, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ( C‑280/00 , EU:C:2003:415 , punto 84 ), e del 27 giugno 2017, Congregación de [OSCURATO:PERSONA] ( C‑74/16 , EU:C:2017:496 , punto 65 e giurisprudenza citata). ( 71 )

V. sentenze dell’11 luglio 1996, SFEI e a. ( C‑39/94 , EU:C:1996:285 , punto 60 ) e del 29 aprile 1999, Spagna/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑342/96 , EU:C:1999:210 , punto 41 ). ( 72 ) V., in particolare, sentenze del 23 febbraio 1961, [OSCURATO:PERSONA] in Limburg/[OSCURATO:PERSONA] ( 30/59 , EU:C:1961:2 , pag. 39), e del 27 giugno 2017, Congregación de [OSCURATO:PERSONA] ( C‑74/16 , EU:C:2017:496 , punto 66 e giurisprudenza citata). ( 73 ) V., segnatamente, sentenze del 2 luglio 1974, Italia/[OSCURATO:PERSONA] ( 173/73 , EU:C:1974:71 , punto 33 ); del 26 settembre 1996, Francia/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑241/94 , EU:C:1996:353 , punti da 20 a 24 ); del 5 ottobre 1999, Francia/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑251/97 , EU:C:1999:480 , punto 36 ), e del 7 marzo 2002, Italia/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑310/99 , EU:C:2002:143 , punto 51 ). ( 74 )

V. sentenze del 12 dicembre 2002, Belgio/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑5/01 , EU:C:2002:754 , punti da 38 a 40 ), e dell’11 settembre 2012, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ( T‑565/08 , EU:T:2012:415 , punto 137 ), in cui il Tribunale ha sostenuto che «la nozione di aiuto non implica necessariamente l’accollo di un obbligo legale, ma piuttosto che l’impresa sia alleviata da oneri che generalmente gravano sul suo bilancio». ( 75 ) C‑5/01 , EU:C:2002:754 , punti 39 e 40 .

Nella sentenza del 23 febbraio 1961, [OSCURATO:PERSONA] in Limburg/[OSCURATO:PERSONA] ( 30/59 , EU:C:1961:2 , pag. 51), la Corte aveva già stabilito che il finanziamento con pubblico denaro di un premio di squadra versato a taluni lavoratori dell’industria carboniera comportava un aumento della loro retribuzione che diminuiva artificiosamente i costi di produzione delle imprese interessate e che il suddetto premio doveva, di conseguenza, essere considerato come un aiuto. ( 76 )

V. sentenze del 19 settembre 2000, Germania/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑156/98 , EU:C:2000:467 , punti 26 e 27 ); del 13 giugno 2002, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑382/99 , EU:C:2002:363 , punti da 62 a 67 ), del 28 luglio 2011, Mediaset/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑403/10 P , non pubblicata, EU:C:2011:533 , punto 81 ), e del 4 marzo 2009, Italia/[OSCURATO:PERSONA] ( T‑424/05 , non pubblicata, EU:T:2009:49 , punti da 132 a 139 ).

V., inoltre, articolo 107, paragrafo 2, lettera a), TFUE. ( 77 ) Sentenza dell’11 settembre 2012, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ( T‑565/08 , EU:T:2012:415 , punto 137 ). ( 78 ) V., in questo senso, segnatamente, sentenza del 5 ottobre 1999, Francia/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑251/97 , EU:C:1999:480 , punto 38 ). ( 79 ) C‑164/15 P e C‑165/15 P , EU:C:2016:990 . ( 80 )

V. sentenza [OSCURATO:PERSONA], punto 98.

V. anche conclusioni dell’avvocato generale Mengozzi nelle cause riunite [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ( C‑164/15 P e C‑165/15 P , EU:C:2016:515 , paragrafo 74 ). ( 81 ) T‑425/11 , EU:T:2014:768 , punti da 49 a 58 , specialmente punto 57), confermata in appello con ordinanza del 22 ottobre 2015, [OSCURATO:PERSONA]/Grecia ( C‑530/14 P , non pubblicata, EU:C:2015:727 ). ( 82 ) [OSCURATO:PERSONA] richiama, in particolare, la sentenza della Cour de cassation (Corte di cassazione, Francia), sezione sociale, del 4 dicembre 2013, n. 12-18.301 e 12-18.302, in cui, fondandosi sul principio sancito da detto giudice nel 1990, secondo cui «le trattenute operate dal datore di lavoro sulla retribuzione dei suoi dipendenti a titolo di contributi previdenziali non possono essere superiori all’importo dei contributi effettivamente versati», detto giudice aveva respinto l’impugnazione di un’impresa di pesca che aveva trattenuto dagli stipendi dei marinai determinate somme a titolo di oneri a carico dei dipendenti, benché tali trattenute non fossero state mai richieste dall’ENIM (in ragione di una riduzione dei contributi dei dipendenti decisa con circolare ministeriale a seguito delle difficoltà incontrate dal settore della pesca a causa dell’aumento del prezzo del petrolio), decidendo che il datore di lavoro era tenuto a restituirle ai marinai. ( 83 ) La Corte ha espressamente limitato la sua valutazione alla sola questione del recupero, dal momento che le ricorrenti non erano state in grado di dimostrare l’illegittimità della decisione della [OSCURATO:PERSONA] di accertamento dell’aiuto; v., in particolare, punti 94, 98 e 99 della sentenza [OSCURATO:PERSONA]. ( 84 ) La questione è stata affrontata nelle conclusioni dell’avvocato generale Mengozzi nelle cause riunite [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ( C‑164/15 P e C‑165/15 P , EU:C:2016:515 , paragrafo 72 ). ( 85 )

V. punto 104 della sentenza [OSCURATO:PERSONA]. ( 86 ) V., segnatamente, punti 101 e 102 della sentenza [OSCURATO:PERSONA]. ( 87 ) Occorre osservare che non è escluso che le riduzioni di cui trattasi abbiano riguardato, almeno in parte, somme che erano già state trattenute dalle imprese sugli stipendi dei loro dipendenti ad aliquota piena e che dovevano ancora essere versate agli enti competenti (ricordo che le circolari che hanno previsto le riduzioni recavano la data del 15 aprile e del 13 luglio 2000 e riguardavano il periodo dal 15 aprile al 15 ottobre 2000).

In tal caso, le misure avrebbero riguardato, almeno formalmente, il debito delle imprese nei confronti degli enti di sicurezza sociale e non i contributi dei dipendenti in sé.

Orbene, anche ammettendo che una siffatta situazione abbia potuto escludere un obbligo per il datore di lavoro di trasferire retroattivamente la riduzione sui propri dipendenti, né la Repubblica francese, né la [OSCURATO:PERSONA] hanno sostenuto che le misure di cui trattasi avessero tale natura.

In ogni caso, ciò non emerge dalla decisione controversa. ( 88 ) V., in particolare, sentenze del 3 aprile 2014, Francia/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑559/12 P , EU:C:2014:217 , punto 63 ), e del 19 settembre 2018, [OSCURATO:PERSONA]/Francia e IFP Énergies nouvelles ( C‑438/16 P , EU:C:2018:737 , punto 110 ). ( 89 ) Per tale ragione, reputo non pertinenti i precedenti citati in udienza dalla [OSCURATO:PERSONA], riferendosi tutti a situazioni in cui le imprese interessate erano state riconosciute come beneficiarie indirette di misure adottate a favore dei loro dipendenti.

Quanto alla decisione citata nelle osservazioni scritte della [OSCURATO:PERSONA], anch’essa è irrilevante, posto che l’aiuto ivi riconosciuto consisteva nella riduzione del debito IVA dovuto da un’impresa che aveva esentato in maniera irregolare dette operazioni dall’imposta di cui trattasi. ( 90 ) Come ha precisato la [OSCURATO:PERSONA] nelle cause che hanno dato luogo alle sentenze del 19 settembre 2000, Germania/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑156/98 , EU:C:2000:467 ) [v. anche le conclusioni dell’avvocato generale Saggio in tale causa ( C‑156/98 , EU:C:2000:47 , paragrafo 22 )]; del 13 giugno 2002, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (C‑382/99, punto 63); del 28 luglio 2011, Mediaset/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑403/10 P , non pubblicata, EU:C:2011:533 , punto 63 ) e del 4 marzo 2009, Italia/[OSCURATO:PERSONA] ( T‑424/05 , non pubblicata, EU:T:2009:49 , punto 136 ).

V. anche sentenza dell’11 settembre 2012, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ( T‑565/08 , EU:T:2012:415 , punti 137 e segg.), in cui il Tribunale, censurando la [OSCURATO:PERSONA] per non aver qualificato come aiuto un intervento pubblico a favore di ex dipendenti di determinate imprese, si sforza di individuare l’esistenza di un vantaggio economico indiretto per dette imprese. ( 91 )

V. punto 99 della sentenza [OSCURATO:PERSONA]. ( 92 ) C‑69/13 , EU:C:2014:71 , punti 22 e da 35 a

37. ( 93 ) C‑69/13 , EU:C:2014:71 , punto 32 e punto 1 del dispositivo.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62019CC0212 CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA] presentate il 5 marzo 2020 ( 1 ) Causa C‑212/19 Ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation contro [OSCURATO:PERSONA] des pêches de Saint-Malo [domanda di pronuncia pregiudiziale presentata dal [OSCURATO:PERSONA] d’État (Consiglio di Stato, Francia)] «Rinvio pregiudiziale – Aiuti di Stato – Recupero di un aiuto illegale – Decisione 2005/239/CE – Acquacoltori e pescatori – Contribuzione sociale – Distinzione tra contributi a carico del datore di lavoro e contributi a carico dei dipendenti – Determinazione del soggetto su cui grava l’obbligo di restituzione – Restituzione da parte dei dipendenti dell’impresa» 1. Con la sua domanda di pronuncia pregiudiziale, il [OSCURATO:PERSONA] d’État (Consiglio di Stato, Francia) chiede alla Corte, da una parte, di interpretare la decisione 2005/239/CE della [OSCURATO:PERSONA], del 14 luglio 2004, riguardante certe misure di aiuto attuate dalla Francia a favore degli acquacoltori e dei pescatori ( 2 ) (in prosieguo: la «decisione controversa») e, dall’altra, di precisare la portata degli obblighi di recupero gravanti sulla Repubblica francese in esecuzione di detta decisione. 2. La suddetta domanda è stata presentata nell’ambito del procedimento d’impugnazione avviato dal ministre de l’agriculture et de l’alimentation ([OSCURATO:PERSONA] dell’Agricoltura e dell’Alimentazione, Francia; in prosieguo: il «[OSCURATO:PERSONA]») avverso una sentenza della Cour administrative [d’appel] de Nantes (Corte d’appello amministrativa di Nantes, Francia), con cui quest’ultima ha confermato l’annullamento di un ordine di recupero emesso dal directeur régional des finances publiques de Bretagne (direttore regionale dell’amministrazione tributaria della Bretagna; in prosieguo: l’«ordine di recupero controverso») nei confronti della società [OSCURATO:PERSONA] des pêches de Saint-Malo (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]»), per la riscossione di una somma di denaro a titolo di recupero di aiuti che detta società avrebbe percepito in applicazione di misure nazionali oggetto della decisione controversa. I. Fatti 3. Con lettera del 21 giugno 2000, la Repubblica francese informava la [OSCURATO:PERSONA] europea in merito alle misure di indennizzo da essa adottate a favore dei pescatori e degli acquacoltori che avevano subito danni a seguito, da una parte, dell’inquinamento da idrocarburi provocato dal naufragio della nave Erika nel Golfo di Guascogna il 12 dicembre 1999 e, dall’altra, dalla violenta tempesta sopravvenuta il 27 e 28 dicembre 1999 ( 3 ). Dette misure consistevano, da un lato, in un dispositivo di aiuti straordinari, adottato con circolare del 2 febbraio 2000, per prestare aiuto ai pescatori e agli acquacoltori di sei dipartimenti della Francia occidentale (Finistère, Morbihan, Loire-Atlantique, Vendée, Charente-Maritime e Gironde) che avevano subito danni in seguito a tali eventi e, dall’altro, in una riduzione del 50% degli oneri sociali di tre mesi per gli acquacoltori e di sei mesi per i pescatori, decisa con due nuove circolari del 15 aprile e del 13 luglio 2000. Questa seconda misura si applicava all’insieme della Francia metropolitana e dei dipartimenti d’oltremare. 4. La maggior parte delle misure adottate con la circolare del 2 febbraio 2000 veniva considerata dalla [OSCURATO:PERSONA] compatibile con il mercato comune ( 4 ). Per contro, con decisione comunicata alla Repubblica francese l’11 dicembre 2001, la [OSCURATO:PERSONA] avviava il procedimento previsto all’articolo 88, paragrafo 2, CE, con riferimento alle restanti misure, tra cui, in particolare, la «misura complementare di riduzione degli oneri fiscali» a favore dei pescatori, attuata nel periodo compreso tra il 15 aprile e il 15 ottobre 2000 ( 5 ). 5. Tale riduzione riguardava «i contributi a carico del datore di lavoro e dei dipendenti» ( 6 ) versati all’Établissement national des invalides de la marine (ENIM) ( 7 ). Quanto alle modalità di riduzione, al punto 20 della decisione controversa, la [OSCURATO:PERSONA] spiega che «[p]er i contributi versati all’ENIM, il tasso di riduzione era pari al 50%, sia per i contributi dei dipendenti che per quelli del datore di lavoro. Tuttavia, nel caso particolare delle navi per le quali non si applica la modalità di remunerazione a percentuale, l’assunzione a carico dei contributi versati dal datore di lavoro è stata portata al 75%. Secondo la Francia questa diversa percentuale si spiega con il fatto che, nel caso di questo tipo di retribuzione, esiste una stretta solidarietà finanziaria fra l’impresa armatoriale e l’equipaggio per quanto riguarda le difficoltà incontrate nell’esercizio dell’attività di pesca, in particolare la riduzione del fatturato, mentre nelle imprese industriali in cui non esiste questo tipo di retribuzione gli armatori si sobbarcano, di fatto, la maggior parte delle difficoltà economiche». 6. La misura di riduzione degli oneri sociali a favore dei pescatori era destinata, con altre misure complementari, a tener conto, in particolare, del pregiudizio subito dalle imprese del settore della pesca a causa del degrado del mercato ( 8 ). Secondo le autorità francesi, era stata in effetti constatata una flessione generalizzata del mercato dei prodotti del mare, con un calo duraturo della domanda, a motivo dell’inquietudine nutrita dai consumatori per l’impatto sanitario della marea nera ( 9 ). Tuttavia, secondo la [OSCURATO:PERSONA], le informazioni comunicate dalla Repubblica francese erano contraddette da altre informazioni ufficiali di cui essa era venuta a conoscenza ( 10 ). Alla luce di tali informazioni, la [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto che vi fossero seri dubbi circa la compatibilità di detta misura, avente carattere di aiuti al funzionamento, con il mercato comune. 7. Tali dubbi non potevano essere dissipati nel corso del procedimento formale di esame. A seguito di un esame approfondito della situazione del mercato dei prodotti della pesca nel corso del primo trimestre dell’anno 2000 ( 11 ), la [OSCURATO:PERSONA] concludeva, infatti, al considerando 98 della decisione controversa, che, tenuto conto dei diversi elementi a sua disposizione, «la riduzione generale degli oneri sociali a favore dei pescatori per il periodo dal 15 aprile al 15 ottobre non [poteva] essere dichiarata compatibile con il mercato comune a norma dell’articolo 87, paragrafo 2, lettera b), [CE]». Al considerando 99 della medesima decisione, essa stabiliva che, «[i]n quanto aiuto al funzionamento concesso all’insieme delle imprese di pesca senza esigere un qualsiasi obbligo in contropartita, la misura d’aiuto in questione [era] incompatibile con il mercato comune a norma del punto 1.2, quarto comma, terzo trattino, delle linee direttrici del 1997» ( 12 ). 8. Pertanto, l’articolo 3 della decisione controversa dichiarava «[l]a misura d’aiuto cui la Francia ha dato esecuzione a favore dei pescatori sotto forma di riduzione degli oneri sociali per il periodo dal 15 aprile al 15 ottobre 2000 (...) incompatibile con il mercato comune». Ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, della medesima decisione, «[l]a Francia adotta tutte le misure necessarie a recuperare presso i beneficiari gli aiuti di cui [all’articolo] 3 e già messi illegalmente a loro disposizione». Il paragrafo 2, dal canto suo, precisava che «[i]l recupero ha luogo senza indugio conformemente alle procedure del diritto nazionale, a condizione che esse permettano l’esecuzione immediata ed effettiva della presente decisione. Gli aiuti da recuperare sono maggiorati degli interessi a decorrere dalla data alla quale sono stati messi a disposizione dei beneficiari fino alla data del loro recupero (…)». 9. La decisione controversa non veniva impugnata dinanzi al Tribunale. 10. Il 23 dicembre 2009, dopo aver invitato più volte la Repubblica francese a conformarsi alla decisione controversa, la [OSCURATO:PERSONA] avviava un ricorso per inadempimento ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 2, TFUE. Con la sentenza del 20 ottobre 2011, [OSCURATO:PERSONA]/Francia ( 13 ) (in prosieguo: la «sentenza [OSCURATO:PERSONA]/Francia»), la Corte dichiarava che «[l]a Repubblica francese, non avendo dato esecuzione, entro il termine impartito, alla decisione [controversa], procedendo, presso i rispettivi beneficiari, al recupero degli aiuti dichiarati illegittimi ed incompatibili con il mercato comune [dall’articolo] 3 della decisione medesima, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti a norma degli articoli 288, quarto comma, TFUE e 4, della decisione stessa» ( 14 ). Ai punti 42 e 43 di detta sentenza, la Corte respingeva l’argomento sollevato dalla Repubblica francese secondo cui le somme corrispondenti alle riduzioni degli oneri a carico dei dipendenti non dovrebbero essere oggetto di restituzione in quanto versati dalle imprese agli organismi competenti per conto dei dipendenti. Al punto 42, essa osservava anzitutto che «detto argomento [equivaleva] in realtà a contestare la valutazione compiuta dalla [OSCURATO:PERSONA], nella decisione [controversa], della natura di aiuto di Stato, ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, della riduzione degli oneri sociali a carico sia del datore di lavoro che dei dipendenti». Al punto 43, fondandosi su una giurisprudenza consolidata, essa stabiliva poi che «nell’ambito di [un] ricorso, avente ad oggetto l’inadempimento all’esecuzione di una decisione in materia di aiuti di Stato, decisione non contestata dinanzi alla Corte dallo Stato membro che ne è destinatario, lo Stato membro medesimo non può legittimamente contestare la legittimità di tale decisione» ( 15 ). II. Controversia principale e procedimento dinanzi alla Corte 11. Il 22 febbraio 2013 veniva emesso un ordine di recupero nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] per un importo di EUR 84550,08, corrispondente alle riduzioni dei contributi a carico dei dipendenti dovuti nel periodo compreso tra il 15 aprile e il 15 luglio 2000, maggiorati degli interessi di mora. Con decisione del 25 giugno 2015, il tribunal administratif de Rennes (Tribunale amministrativo di Rennes, Francia) annullava detto ordine di recupero. Con sentenza del 14 aprile 2017, la Cour administrative d’appel de Nantes (Corte d’appello amministrativa di Nantes) respingeva l’appello proposto dal ministre de l’Environnement, de l’Énergie et de la Mer ([OSCURATO:PERSONA] dell’Ambiente, dell’Energia e delle Risorse marine, Francia) avverso tale decisione. 12. [OSCURATO:PERSONA] ricorreva in cassazione contro tale sentenza dinanzi al giudice del rinvio, sottolineando, in particolare, che il giudice d’appello, da una parte, aveva commesso un errore di diritto nello stabilire che le esenzioni per i contributi dei dipendenti non avevano avvantaggiato le imprese di pesca, benché tali esenzioni fossero state qualificate dalla [OSCURATO:PERSONA] come aiuti di Stato e, dall’altra, aveva snaturato gli atti del fascicolo di causa ad esso sottoposti ritenendo che dall’istruzione risultasse che la riduzione dei contributi dei dipendenti aveva meccanicamente avuto l’effetto di aumentare l’importo del salario netto versato ai dipendenti. 13. [OSCURATO:PERSONA] d’État (Consiglio di Stato), da un lato, annullava la sentenza della cour administrative d’appel de Nantes (Corte d’appello amministrativa di Nantes), nella parte in cui quest’ultima non aveva esaminato il motivo di annullamento concernente la mancata pronuncia del tribunal administratif de Rennes (Tribunale amministrativo di Rennes) sull’eccezione di irricevibilità sollevata dal [OSCURATO:PERSONA], concernente la tardività del previo reclamo della [OSCURATO:PERSONA] e, dall’altro, annullava la sentenza del tribunal administratif de Rennes (Tribunale amministrativo di Rennes) in ragione di detta omissione. [OSCURATO:PERSONA] d’État (Consiglio di Stato) decideva, quindi, di avocare a sé la causa e di pronunciarsi immediatamente sulla domanda presentata dalla [OSCURATO:PERSONA] dinanzi a detto Tribunale amministrativo. 14. Dopo aver respinto l’eccezione di irricevibilità sollevata dal [OSCURATO:PERSONA], il [OSCURATO:PERSONA] d’État (Consiglio di Stato) respingeva due dei motivi dedotti dalla [OSCURATO:PERSONA], concernenti, il primo, il fatto che l’ordine di recupero controverso nel procedimento principale avrebbe leso i principi del legittimo affidamento e della certezza del diritto e, il secondo, il ritardo dello Stato nel recuperare gli importi oggetto di detto ordine. Successivamente, in applicazione della giurisprudenza della Corte avviata con la sentenza del 9 marzo 1994, TWD [OSCURATO:PERSONA] ( 16 )(in prosieguo: la «sentenza TWD»), respingeva la domanda della [OSCURATO:PERSONA] diretta a ottenere la proposizione dinanzi alla Corte, a norma dell’articolo 267 TFUE, di una questione pregiudiziale finalizzata ad esaminare la validità della decisione controversa. Infatti, il [OSCURATO:PERSONA] d’État (Consiglio di Stato) riteneva che, in quanto beneficiaria effettiva di aiuti individuali concessi a titolo di regime d’aiuto di cui la [OSCURATO:PERSONA] aveva ordinato il recupero, la [OSCURATO:PERSONA] era, ai sensi dell’articolo 263 TFUE, direttamente e individualmente interessata dalla decisione controversa e, non avendola impugnata dinanzi al Tribunale, non poteva contestarne la validità nell’ambito di un ricorso giurisdizionale avverso i provvedimenti presi dalle autorità nazionali in sua esecuzione. 15. [OSCURATO:PERSONA] d’État (Consiglio di Stato), ricordava quindi che, in forza dell’articolo L. 741-9 del code rural et de la pêche maritime (codice rurale e della pesca marittima), nonché dell’articolo 4 del décret du 17 juin 1938 relatif à la réorganisation et à l’unification du régime d’assurance des marins (decreto del 17 giugno 1938, relativo alla riorganizzazione e all’unificazione del regime di assicurazione dei lavoratori marittimi) (JORF del 29 giugno 1938, pag. 7500), i contributi a carico dei datori di lavoro versati al regime dei dipendenti agricoli e a quello dei lavoratori marittimi sono dovuti dai datori di lavoro, mentre i contributi dei dipendenti sono dovuti dai dipendenti. I contributi dei dipendenti non graverebbero sul datore di lavoro, bensì quest’ultimo si limiterebbe a detrarli dallo stipendio degli assicurati in occasione di ogni liquidazione e le riduzioni dei contributi dei dipendenti si ripercuoterebbero presso i dipendenti che riceverebbero un salario netto superiore e ne sarebbero i diretti beneficiari. Tuttavia, secondo quanto osservato dal [OSCURATO:PERSONA] d’État (Consiglio di Stato), si potrebbe ritenere che tale riduzione dei contributi dei dipendenti abbia arrecato un vantaggio indiretto all’impresa, dato che, nel periodo di riferimento, la stessa ha beneficiato di una certa attrattiva, a motivo delle retribuzioni più elevate che i suoi dipendenti hanno percepito per sei mesi. 16. È in tale contesto che il [OSCURATO:PERSONA] d’État (Consiglio di Stato) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali: «1. Se la decisione [controversa] debba essere interpretata nel senso che essa dichiara incompatibili con il mercato comune unicamente le riduzioni dei contributi dei datori di lavoro, posto che le riduzioni dei contributi dei dipendenti non portano un beneficio alle imprese e non possono quindi rientrare nell’ambito di applicazione dell’articolo 107 [TFUE], o se, invece, debba essere interpretata nel senso che essa dichiara incompatibili anche le riduzioni dei contributi dei dipendenti. 2. Nell’ipotesi in cui la Corte considerasse che la decisione della [OSCURATO:PERSONA] deve essere interpretata nel senso che essa dichiara incompatibili anche le riduzioni dei contributi dei dipendenti, se occorra ritenere che l’impresa abbia beneficiato di tali riduzioni interamente o soltanto in parte. In quest’ultimo caso, come debba essere valutata tale parte. Se lo Stato membro sia tenuto a ordinare ai dipendenti interessati la restituzione, totale o parziale, della parte di aiuto di cui avrebbero beneficiato». 17. Nella presente causa hanno presentato osservazioni scritte la [OSCURATO:PERSONA], il governo francese e la [OSCURATO:PERSONA]. All’udienza tenutasi dinanzi alla Corte il 20 novembre 2019 dette parti interessate hanno presentato le loro osservazioni orali. III. Analisi A. Sulla ricevibilità del rinvio pregiudiziale 1. Sull’eccezione di irricevibilità sollevata dalla [OSCURATO:PERSONA] 18. [OSCURATO:PERSONA] chiede, in via principale, che la domanda di pronuncia pregiudiziale presentata dal [OSCURATO:PERSONA] d’État (Consiglio di Stato) sia dichiarata irricevibile. Essa ritiene che le due questioni pregiudiziali sollevate, benché formulate come questioni interpretative, mirino in realtà a rimettere in discussione la validità della decisione controversa nella parte in cui ha qualificato come aiuto di Stato anche la riduzione dei contributi dei dipendenti e ha ordinato il recupero degli importi corrispondenti. Tuttavia, trattandosi di questioni in ordine alla validità, esse sarebbero irricevibili in applicazione della giurisprudenza risultante dalla sentenza TWD. [OSCURATO:PERSONA] non sarebbe, infatti, legittimata a contestare la validità della decisione controversa nel quadro di un procedimento nazionale vertente sulla sua esecuzione, posto che essa non l’ha impugnata tempestivamente dinanzi al Tribunale, pur disponendo indubbiamente della legittimazione ad agire a norma dell’articolo 263, quarto comma, TFUE. 19. Direi subito che la lettura data dalla [OSCURATO:PERSONA] delle questioni pregiudiziali non mi sembra convincente. 20. È certamente vero che il testo della prima di dette questioni non si limita a chiedere alla Corte di chiarire se la riduzione dei contributi dei dipendenti sia toccata dalla dichiarazione di incompatibilità contenuta nella decisione controversa, ma suggerisce che un’interpretazione di quest’ultima in tal senso potrebbe contrastare con l’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, in quanto detta riduzione non andrebbe a beneficio delle imprese. Tuttavia, il solo fatto che il giudice del rinvio abbia evocato la possibilità che una certa lettura della decisione controversa sia contraria a una disposizione di diritto primario non comporta una modifica della natura di detta domanda, con cui si chiede alla Corte di pronunciarsi sull’interpretazione di un atto di diritto derivato e non a giudicarne la validità. Così, anche ipotizzando che la Corte giunga alla conclusione che sono possibili più interpretazioni della decisione controversa e che quella secondo cui la riduzione degli oneri a carico dei dipendenti rappresenta un aiuto di Stato deve essere scartata in ragione della sua contrarietà all’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, essa resterebbe nei limiti di una semplice interpretazione conforme che non comporterebbe una dichiarazione (parziale) di invalidità della decisione di cui trattasi. 21. L’intenzione del giudice del rinvio di attenersi a una domanda di interpretazione è peraltro confermata dal fatto che, come ho già illustrato al paragrafo 14 delle presenti conclusioni, detto giudice ha esplicitamente respinto la richiesta formulata dalla [OSCURATO:PERSONA] di sottoporre alla Corte una questione vertente sulla validità della decisione controversa e ciò sulla base dei medesimi motivi invocati dalla [OSCURATO:PERSONA] per sostenere l’irricevibilità del rinvio pregiudiziale. 22. Osservo inoltre che, anche ammettendo che, in considerazione della sua formulazione, la prima questione pregiudiziale debba essere intesa come vertente sulla validità della decisione controversa, la seconda questione implica, quanto ad essa, chiaramente una domanda d’interpretazione. Ne consegue che, contrariamente a quanto sostenuto dalla [OSCURATO:PERSONA] e malgrado detta seconda questione sia sollevata solo per l’eventualità che si risponda alla prima questione nel senso che la decisione controversa si riferisce anche alla riduzione degli oneri a carico dei dipendenti, il rinvio non potrebbe, in nessun caso, essere dichiarato irricevibile nel suo complesso. 23. Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, propongo alla Corte di respingere l’eccezione di irricevibilità sollevata dalla [OSCURATO:PERSONA]. 24. Ciò detto, non è escluso che la Corte possa sollevare d’ufficio una questione vertente sulla validità della decisione controversa. Esaminerò quindi in prosieguo se, nella presente causa, siano soddisfatte le condizioni per un siffatto rilievo. 2. Sulla possibilità di rilevare d’ufficio una questione vertente sulla validità della decisione controversa 25. In passato, la Corte è già stata chiamata a rilevare d’ufficio questioni vertenti sulla validità, aggiungendo una siffatta questione alle questioni interpretative sollevate dal giudice del rinvio ( 17 ), o riformulando una questione interpretativa e intendendola come questione di validità ( 18 ). 26. Già nel 1965, la Corte rivendicava la competenza a compiere un siffatto rilievo d’ufficio, stabilendo, nella sentenza Schwarze ( 19 ), che «qualora risulti che le questioni deferite da un giudice nazionale abbiano in realtà ad oggetto la validità di atti comunitari, la Corte è tenuta a pronunciarsi, senza imporre al giudice proponente un formalismo che servirebbe unicamente a ritardare il procedimento a norma dell’articolo 177 [del Trattato CEE] e che sarebbe incompatibile con lo spirito dello stesso» ( 20 ). 27. Tuttavia, al fine di non violare il principio secondo cui incombe soltanto al giudice del rinvio definire l’oggetto delle questioni che intende sottoporre, la Corte tende a non avvalersi di detta competenza ove il giudice nazionale miri unicamente a ottenere l’interpretazione di un atto di diritto derivato dell’Unione, senza mostrare di nutrire dubbi circa la validità di tale atto o indicare che essa è stata messa in discussione nella causa principale ( 21 ). 28. Inoltre, la Corte ha affermato che è importante che il giudice nazionale indichi, in particolare, i motivi precisi che l’hanno indotto a interrogarsi sulla validità di determinate disposizioni del diritto dell’Unione e fornisca la motivazione dell’invalidità che gli appare contemplabile ( 22 ). Pertanto, la contestazione della validità di un atto dell’Unione dinanzi al giudice nazionale non basta, da sola, a giustificare il rinvio di una questione pregiudiziale alla Corte ( 23 ). 29. Nel caso di specie, dalla decisione di rinvio e dal fascicolo nazionale depositato nella cancelleria dalla Corte emerge che il ricorso proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] dinanzi al tribunal administratif de Rennes (Tribunale di Rennes) metteva direttamente in discussione la validità della decisione controversa nella parte in cui essa dichiarava incompatibile con il mercato comune anche la riduzione dei contributi dei dipendenti. [OSCURATO:PERSONA] d’État (Consiglio di Stato), muovendo dalla premessa che la [OSCURATO:PERSONA] fosse decaduta dal diritto di contestare la validità della decisione controversa, non ha preso posizione espressamente su questo aspetto. Tuttavia, nel sottolineare che una riduzione concernente detti contributi non avvantaggia direttamente le imprese e non è pertanto idonea a ricadere nel campo di applicazione dell’articolo 107 TFUE, detto giudice solleva indirettamente dubbi sulla validità della decisione controversa. 30. Orbene, seppur in un contesto diverso, dette circostanze sono state valutate dalla Corte anche di recente come sufficienti per sollevare d’ufficio la questione della validità di un atto di cui il giudice del rinvio aveva chiesto soltanto l’interpretazione ( 24 ). 31. Pertanto, alla luce delle considerazioni che precedono, ritengo soddisfatte le condizioni che consentono alla Corte di sollevare d’ufficio l’eccezione di invalidità della decisione controversa dibattuta nell’ambito del presente procedimento. 32. Tuttavia, nelle circostanze del caso di specie, un siffatto rilievo d’ufficio è possibile solo laddove, contrariamente a quanto sostenuto dalla [OSCURATO:PERSONA] e stabilito dal [OSCURATO:PERSONA] d’État (Consiglio di Stato), l’effetto di decadenza previsto dalla giurisprudenza risultante dalla sentenza TWD non sia opponibile alla [OSCURATO:PERSONA] ( 25 ), aspetto questo che andrò a esaminare qui in prosieguo. 3. Sull’applicabilità dalla giurisprudenza risultante dalla sentenza TWD alle circostanze del procedimento principale 33. Al punto 17 della sentenza TWD, in particolare per considerazioni attinenti alla certezza del diritto, la Corte ha escluso che il beneficiario di un aiuto di Stato oggetto di una decisione della [OSCURATO:PERSONA] adottata direttamente soltanto nei confronti dello Stato membro del beneficiario, il quale avrebbe potuto impugnare tale decisione sulla base dell’articolo 263 TFUE e ha lasciato decorrere il termine imperativo previsto al sesto comma della medesima disposizione, possa contestare utilmente la legittimità della decisione in parola dinanzi ai giudici nazionali nell’ambito di un ricorso avverso i provvedimenti interni di esecuzione della decisione stessa ( 26 ). Infatti, secondo la Corte, ammettere che in circostanze del genere il beneficiario dell’aiuto possa, dinanzi al giudice nazionale, opporsi all’esecuzione di una decisione siffatta eccependo l’illegittimità di quest’ultima equivarrebbe a riconoscergli la possibilità di eludere il carattere definitivo della decisione de qua nei suoi confronti dopo la scadenza dei termini di ricorso ( 27 ). 34. La Corte ha ricordato e confermato in più occasioni i principi sanciti nella sentenza TWD ( 28 ), anche in contesti giuridici e di fatto molto diversi da quelli che caratterizzavano il procedimento principale sfociato in detta sentenza ( 29 ). Tuttavia, solo in un numero limitato di casi la Corte ha riconosciuto l’irricevibilità di un rinvio vertente sulla validità sulla base di detti principi ( 30 ). 35. L’effetto di decadenza collegato, ai sensi della giurisprudenza TWD, allo scadere dei termini di ricorso previsti dall’articolo 263, sesto comma, TFUE, senza che sia stato presentato un ricorso di annullamento ai sensi di detto articolo dinanzi al giudice competente a pronunciarsi su di esso (il Tribunale), si applica, infatti, solo quando la persona fisica o giuridica che invoca l’illegittimità di un atto dell’Unione dinanzi a un giudice nazionale al fine di indurlo a sollevare dinanzi alla Corte una domanda di esame della sua validità, aveva «senza alcun dubbio» e, quindi, «chiaramente e indiscutibilmente» ( 31 ), la legittimazione per agire avverso detto atto nel quadro di un ricorso siffatto ( 32 ). 36. Occorre quindi verificare se tale condizione è soddisfatta nel caso della [OSCURATO:PERSONA], che, non essendo destinataria della decisione controversa, avrebbe potuto trarre la propria legittimazione ad agire nei confronti di essa soltanto in forza dell’attuale articolo 263, quarto comma, seconda parte della frase, TFUE (già articolo 230, quarto comma, CE), vale a dire unicamente ove avesse potuto dimostrare che la decisione di cui trattasi la riguardava direttamente e individualmente. 37. A tal riguardo, da una parte, ricordo che, secondo costante giurisprudenza della Corte, il requisito secondo cui una persona fisica o giuridica dev’essere direttamente interessata dalla decisione oggetto del ricorso, requisito previsto all’articolo 263, quarto comma, TFUE, richiede la compresenza di due criteri cumulativi, ossia che la misura contestata, da un lato, produca direttamente effetti sulla situazione giuridica del singolo e, dall’altro, non lasci alcun potere discrezionale ai destinatari incaricati della sua attuazione, la quale deve avere carattere meramente automatico e derivare dalla sola normativa dell’Unione, senza intervento di altre norme intermedie ( 33 ). La Corte ha così stabilito che una decisione della [OSCURATO:PERSONA] che impone il recupero di aiuti di Stato incide direttamente sui beneficiari benché necessiti ancora di un atto di esecuzione delle autorità nazionali ( 34 ). 38. D’altra parte, sempre secondo una giurisprudenza costante, i soggetti diversi dai destinatari di una decisione possono sostenere che essa li riguarda individualmente solo se detta decisione li concerne a causa di determinate qualità loro personali o di una situazione di fatto che li caratterizzi rispetto a chiunque altro e, quindi, li distingua in modo analogo ai destinatari ( 35 ). 39. La Corte ha ripetutamente dichiarato, nel settore degli aiuti di Stato, che le decisioni della [OSCURATO:PERSONA] volte ad autorizzare o vietare un regime nazionale hanno portata generale risultante dal fatto che simili decisioni si applicano a situazioni determinate obiettivamente e producono effetti giuridici nei confronti di una categoria di persone considerate in maniera generale e astratta ( 36 ). La Corte ha così dichiarato che un’impresa non può in via di principio impugnare una decisione della [OSCURATO:PERSONA] che vieta un regime di aiuti settoriale se è interessata da questa decisione solo a causa della sua appartenenza al settore di cui trattasi e della sua qualità di beneficiario potenziale di tale regime ( 37 ). 40. Tuttavia, secondo una giurisprudenza parimenti ben consolidata, i beneficiari effettivi di aiuti individuali concessi in base ad un regime di aiuti di Stato di cui la [OSCURATO:PERSONA] ha ordinato il recupero ( 38 ) sono, per tale ragione, individualmente interessati ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE ( 39 ), anche se il recupero è attuato soltanto in una fase successiva, nella quale si dovrà dimostrare se le agevolazioni ottenute costituiscano effettivamente aiuti di Stato che devono essere rimborsati ( 40 ). Infatti, secondo la Corte, già l’ordine di recupero riguarda individualmente tutti i beneficiari del regime di cui trattasi «in quanto costoro sono esposti, fin dall’adozione della decisione [della [OSCURATO:PERSONA]], al rischio che le agevolazioni che hanno ottenuto siano recuperate, e vedono così lesa la loro posizione giuridica» ( 41 ). Pertanto, tali beneficiari fanno parte di una cerchia ristretta ai sensi della giurisprudenza tratta dalla sentenza del 17 gennaio 1985, Piraiki‑Patraiki e a./[OSCURATO:PERSONA] ( 42 ). La sola eventualità che, successivamente, le agevolazioni dichiarate illegittime non siano recuperate presso i beneficiari «non esclude che questi siano considerati individualmente interessati» ( 43 ). Nella sentenza [OSCURATO:PERSONA] «Venezia vuole vivere», la Corte ha anche respinto espressamente l’argomento sollevato dalla [OSCURATO:PERSONA], secondo cui il riconoscimento della ricevibilità di un ricorso contro una sua decisione che ordina il recupero degli aiuti di Stato produrrebbe l’«effetto paradossale e perverso» di costringere i relativi beneficiari ad impugnare immediatamente la suddetta decisione, prima ancora di sapere se essa sfocerà in un ordine di recupero che li riguardi ( 44 ). Detta giurisprudenza è stata recentemente confermata, nel quadro dell’applicazione della causa di decadenza tratta dalla sentenza TWD, dalla sentenza Georgsmarienhütte ( 45 ), su cui il giudice del rinvio si è basato per respingere la richiesta della [OSCURATO:PERSONA] di sottoporre alla Corte un rinvio concernente la validità della decisione controversa. 41. Benché la giurisprudenza ricordata al paragrafo che precede sia stata precisata dopo la scadenza del termine per proporre ricorso avverso la decisione controversa ( 46 ), i suoi principi erano già affermati nelle sentenze Italia e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ( 47 ) e Italia/[OSCURATO:PERSONA] ( 48 ), cosicché si può facilmente affermare che il Tribunale avrebbe molto probabilmente riconosciuto la ricevibilità di un eventuale ricorso della [OSCURATO:PERSONA] introdotto nel 2004 avverso la decisione controversa. 42. Certamente, il regime di aiuti oggetto della decisione controversa differisce da quelli dibattuti nelle cause sfociate nelle sentenze Italia e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] e Italia/[OSCURATO:PERSONA]. Infatti, i regimi controversi in dette cause erano stati attuati mediante diversi provvedimenti amministrativi, implicanti l’esercizio di una certa discrezionalità, grazie ai quali i beneficiari si erano visti erogare sovvenzioni concrete ( 49 ), mentre gli aiuti dichiarati incompatibili dalla decisione controversa consistono in esenzioni da oneri sociali direttamente applicabili a tutti gli operatori del settore. 43. Tuttavia, da una parte, le caratteristiche dei regimi di cui trattasi non sembrano essere state prese in considerazione specificamente dalla Corte nelle sentenze Italia e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], e Italia/[OSCURATO:PERSONA]. Dall’altra, nella sentenza del 28 novembre 2008, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA] ( 50 ), avente ad oggetto dei ricorsi introdotti nel 2000, la rilevanza del criterio di valutazione dell’interesse individuale fondato sulle modalità di applicazione del regime di aiuti, all’epoca sostenuta con forza dalla [OSCURATO:PERSONA], è stata espressamente negata ( 51 ). 44. Allo stesso modo, benché al punto 39 della sentenza Italia/[OSCURATO:PERSONA] la Corte abbia menzionato la circostanza che il numero delle domande accolte e l’importo dei finanziamenti previsti per gli aiuti controversi nella causa che ha dato luogo a tale sentenza erano stati precisati nella decisione impugnata, cosicché «la [OSCURATO:PERSONA] non poteva (...) ignorare l’esistenza [di] beneficiari effettivi» di detti aiuti, l’idea che per valutare la portata individuale non sia fondamentale il numero e nemmeno l’identità dei soggetti di diritto cui l’atto impugnato si applica, ma il fatto che essi appartengano a una cerchia ristretta, come i beneficiari effettivi di un regime di aiuti dopo che quest’ultimo ha smesso di essere applicato, era già ben radicata nella giurisprudenza ( 52 ). Così, il fatto che gli aiuti oggetto della decisione controversa consistono in una riduzione generalizzata degli oneri sociali prevista a favore dei pescatori dell’insieme della Francia metropolitana e dei dipartimenti d’oltremare e che detta decisione non contiene, quindi, indicazioni precise concernenti il numero di beneficiari né l’importo esatto degli aiuti ( 53 ), non avrebbe verosimilmente, rappresentato di per sé per il Tribunale motivo sufficiente per discostarsi dalle sentenze Italia e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] e Italia/[OSCURATO:PERSONA]. Questa conclusione è, del resto, corroborata dalla sentenza [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA] ( 54 ). 45. Tuttavia, a mio parere, le considerazioni che precedono non sono sufficienti per concludere nel senso dell’opponibilità alla [OSCURATO:PERSONA] dell’effetto di decadenza previsto dalla giurisprudenza tratta dalla sentenza TWD. 46. Infatti, da una parte, non sono del tutto certo che, nel 2005, la [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stata «senza alcun dubbio» riconosciuta legittimata a impugnare la decisione controversa dinanzi al Tribunale. All’epoca, la giurisprudenza citata al paragrafo 40 delle presenti conclusioni non era ancora sufficientemente consolidata per poter giungere a una siffatta conclusione. 47. Dall’altra, osservo che nel settore degli aiuti di Stato, fatta eccezione per la sentenza Georgsmarienhütte, la Corte ha riconosciuto detto effetto di decadenza unicamente rispetto a beneficiari di aiuti individuali ( 55 ). Nella sentenza del 23 febbraio 2006, Atzeni e a. ( 56 ), con riferimento a una decisione vertente su regimi di aiuti destinati a categorie di persone definite in maniera generale, la Corte ha, per contro, stabilito che non era manifesto che un ricorso di annullamento proposto da detti beneficiari sarebbe stato ricevibile ( 57 ). 48. Per quanto attiene alla sentenza Georgsmarienhütte, occorre sottolineare che le circostanze della causa sottostante erano oltremodo peculiari. Infatti, i beneficiari effettivi degli aiuti concessi dalle autorità tedesche sotto forma di riduzione di una sovrattassa nel settore dell’energia avevano impugnato la decisione della [OSCURATO:PERSONA] di avviare il procedimento d’indagine formale in relazione a detto regime. Nell’ambito di detti ricorsi, essi erano venuti a conoscenza del contenuto della decisione finale che dichiarava detto regime incompatibile con il mercato interno e ordinava la restituzione degli aiuti concessi ( 58 ). Diversamente dal resto delle imprese interessate dagli aiuti di cui trattasi, invece di presentare un ricorso distinto avverso detta decisione, nella pendenza del termine per la proposizione di un siffatto ricorso esse avevano impugnato gli ordini di recupero degli aiuti di cui avevano beneficiato e che le autorità tedesche avevano comunicato loro qualche giorno dopo l’adozione della decisione de qua ( 59 ). 49. Infine, viste le caratteristiche del regime oggetto della decisione controversa, e tenuto conto del fatto che detta decisione è intervenuta a distanza di quattro anni dalla concessione degli aiuti e che, alla data di scadenza del termine per la proposizione del ricorso avverso di essa, la Repubblica francese non aveva ancora avviato le operazioni di identificazione dei beneficiari di detti aiuti ( 60 ), non è escluso che avrebbero potuto porsi dinanzi al Tribunale questioni concernenti l’inclusione della [OSCURATO:PERSONA] nella procedura di recupero, idonee a indurre quest’ultimo a dubitare dell’esistenza di un interesse ad agire reale ed attuale della ricorrente, come nel caso delle ricorrenti nelle cause alla base dell’ordinanza del 10 marzo 2005, Gruppo ormeggiatori del porto di Venezia e a./[OSCURATO:PERSONA] ( 61 ). 50. Per tutte le ragioni che precedono, ritengo che il [OSCURATO:PERSONA] d’État (Consiglio di Stato) abbia errato nel ritenere che l’effetto di decadenza previsto dalla giurisprudenza tratta dalla sentenza TWD possa essere opposto alla [OSCURATO:PERSONA]. Pertanto, ove, contrariamente alla posizione da me espressa ai paragrafi da 18 a 23 delle presenti conclusioni, la Corte dovesse interpretare la prima questione pregiudiziale sottoposta dal giudice del rinvio come vertente sulla validità della decisione controversa, tale questione dovrebbe, a mio avviso, essere considerata ricevibile. Parimenti, ove la Corte dovesse decidere di valutare d’ufficio la validità della decisione controversa, la sentenza TWD non vi osterebbe. B. Nel merito 51. Esaminerò anzitutto la prima questione pregiudiziale in quanto vertente sull’interpretazione della decisione controversa e, quindi, dal punto di vista logico, preliminare. Analizzerò poi la validità di detta decisione, nella misura in cui la Corte dovesse interpretarla come diretta a dichiarare incompatibile con il mercato comune anche la riduzione dei contributi a carico dei dipendenti. Risponderò infine alla seconda questione pregiudiziale. 1. Sulla prima questione pregiudiziale 52. Con la prima questione pregiudiziale, che, ricordo, a mio parere, solleva unicamente una questione interpretativa della decisione controversa ( 62 ), il giudice del rinvio chiede, essenzialmente, alla Corte se detta decisione debba essere interpretata come diretta a dichiarare incompatibile con il mercato comune unicamente la riduzione dei contributi a carico del datore di lavoro. [OSCURATO:PERSONA] ritiene che occorra rispondere in senso affermativo a detta questione, in considerazione sia del testo della decisione controversa sia della prassi decisionale della [OSCURATO:PERSONA]. Una siffatta lettura si imporrebbe, inoltre, al fine di garantire un’interpretazione conforme all’articolo 87, paragrafo 1, CE (divenuto articolo 107, paragrafo 1, TFUE). Per contro, il governo francese e la [OSCURATO:PERSONA], fondandosi su una lettura essenzialmente sistematica della decisione controversa, ritengono che quest’ultima debba essere interpretata come riferita alle riduzioni sia dei contributi a carico del datore di lavoro sia dei contributi dei dipendenti. Dette parti interessate affermano che la Corte si sarebbe già pronunciata in tal senso nella sentenza [OSCURATO:PERSONA]/Francia. 53. Occorre, in via preliminare, respingere fin da subito quest’ultimo argomento. Infatti, a mio avviso, è chiaro che nella sentenza [OSCURATO:PERSONA]/Francia, la Corte non solo non si è minimamente pronunciata sulla validità della decisione controversa ( 63 ), ma non ha neppure preso posizione sull’interpretazione di quest’ultima, almeno in merito all’aspetto sollevato nella prima questione pregiudiziale. Dal punto 23 di detta sentenza, e dal fascicolo della causa sottostante, emerge che, con l’argomento da essa dedotto, la Repubblica francese intendeva contestare l’obbligo di restituzione delle somme corrispondenti alla riduzione dei contributi dei dipendenti e non chiedere alla Corte di precisare se l’ordine di recupero enunciato all’interno di detta decisione riguardasse anche detta riduzione ( 64 ). È vero che, al punto 42 della sentenza [OSCURATO:PERSONA]/Francia, la Corte ha affermato che l’«argomento» della Francia concernente «il recupero degli oneri a carico dei dipendenti» equivaleva «a contestare la valutazione compiuta dalla [OSCURATO:PERSONA], nella decisione [controversa], della natura di aiuto di Stato, ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, della riduzione degli oneri sociali a carico sia del datore di lavoro che dei dipendenti». Tuttavia, a prescindere dalla sua formulazione, e tenuto conto del contesto in cui si inserisce, detto punto può, a mio avviso, essere inteso solo come una presa di posizione sulla qualificazione dell’argomento sollevato dalla Repubblica francese quale censura vertente sulla validità della decisione controversa. Non mi sembra invece corretto leggerlo come una presa di posizione della Corte, apodittica e non argomentata, sull’interpretazione della decisione controversa, che è oltretutto definitiva. 54. Ciò detto, in linea con tutte le parti interessate che hanno depositato osservazioni scritte dinanzi alla Corte, osservo che il dispositivo della decisione controversa non consente, da solo, di affermare con certezza che «la misura d’aiuto cui la Francia ha dato esecuzione a favore dei pescatori sotto forma di riduzione degli oneri sociali», di cui agli articoli 3 e 4 di detta decisione, copra sia lo sgravio dei contributi a carico del datore di lavoro sia quello dei contributi a carico dei dipendenti. Come osservato correttamente dal governo francese, il dispositivo di un atto è indissociabile dalla sua motivazione e va pertanto interpretato, se necessario, tenendo conto dei motivi che hanno portato alla sua adozione ( 65 ). 55. Orbene, benché la parte II della decisione controversa, dal titolo «Descrizione», non rientri stricto sensu nei motivi su cui si fonda il dispositivo di detta decisione, occorre tuttavia riferirsi ad essa per stabilire a quali misure si riferisca in concreto il dispositivo de quo. Al considerando 4 della decisione controversa, la [OSCURATO:PERSONA] elenca le misure «interessate dall’avvio del procedimento formale di esame». Tra queste, il punto 2 di detto considerando 4 comprende le «misure complementari a favore degli acquacoltori e dei pescatori della Francia nel suo insieme». Il primo trattino del succitato punto 2 menziona la « misura [complementare] di riduzione degli oneri fiscali per l’insieme (...) dei pescatori della Francia metropolitana e dei dipartimenti d’oltremare (periodo dal 15 aprile al 15 ottobre 2000)» ( 66 ). Nella sezione II.B. della decisione controversa sono illustrate le misure complementari di cui al suo considerando 4, punto 2. Il considerando 17 della decisione di cui trattasi, inserito al punto 2 di detta sezione, dal titolo «Riduzione degli oneri sociali a favore degli acquacoltori e dei pescatori», stabilisce che «[c]on due circolari (…) il [M]inistro (…) ha deciso di far beneficiare l’insieme delle imprese del settore di una riduzione del 50% degli oneri sociali relativamente al periodo (...) dal 15 aprile 2000 al 15 ottobre 2000 per i pescatori» ( 67 ). Il considerando 18 precisa, dal canto suo, che « [t]ale riduzione ha riguardato i contributi a carico del datore di lavoro e dei dipendenti (…)» ( 68 ). Infine, il considerando 20 enuncia che «[p]er i contributi versati all’ENIM, il tasso di riduzione era pari al 50%, sia per i contributi dei dipendenti che per quelli del datore di lavoro». In seguito, la decisione controversa non menziona più i contributi a carico del datore di lavoro o i contributi dei dipendenti separatamente, ma si riferisce unicamente agli «oneri sociali». 56. Dai passaggi ripresi sopra emerge che la decisione controversa descrive la «misura complementare di riduzione degli oneri fiscali» a favore dei pescatori come riguardante allo stesso tempo sia i contributi a carico del datore di lavoro che i contributi dei dipendenti. Tale descrizione, che contribuisce a definire l’oggetto del procedimento formale di esame, non è mai stata rimessa in discussione nella decisione controversa. Pertanto, nella sistematica di detto atto, la definizione di «oneri sociali» copre quindi anche i contributi versati dai dipendenti. L’argomento in senso opposto dedotto dalla [OSCURATO:PERSONA] non convince. Infatti, anche ammettendo che esista, come afferma detta parte interessata, una prassi decisionale della [OSCURATO:PERSONA] (e della Corte) secondo cui la nozione di «oneri sociali» comprende unicamente i contributi a carico del datore di lavoro, essa non rimetterebbe in discussione la diversa indicazione tratta dalla lettura della decisione controversa stessa. 57. Se si passa ad esaminare la parte IV di detta decisione, dedicata alla valutazione delle misure oggetto del procedimento formale di esame, si deve constatare che nessun elemento di tale valutazione consente di ritenere che la [OSCURATO:PERSONA] abbia inteso escludere dalla sua analisi la parte della misura di riduzione degli oneri sociali concernente i contributi a carico dei dipendenti. 58. Dalle considerazioni che precedono emerge che, letto alla luce dei suoi motivi, il dispositivo della decisione controversa deve essere inteso come riguardante sia la riduzione dei contributi a carico del datore di lavoro che la riduzione dei contributi a carico dei dipendenti. Una lettura della decisione de qua secondo cui lo sgravio di questi ultimi contributi sarebbe escluso dalla dichiarazione di incompatibilità e dall’ordine di recupero sanciti in detto dispositivo contrasterebbe con il tenore letterale e con l’economia di detta decisione. Per questo solo motivo, deve essere respinto l’argomento dedotto dalla [OSCURATO:PERSONA] fondato sull’esigenza di pervenire a un’interpretazione della decisione controversa conforme all’articolo 87, paragrafo 1, CE (divenuto l’articolo 107, paragrafo 1, TFUE). 59. Alla luce di quanto precede, occorre, a mio avviso, rispondere alla prima questione pregiudiziale sollevata dal [OSCURATO:PERSONA] d’État (Consiglio di Stato) che l’articolo 3 della decisione controversa deve essere interpretato nel senso che è qualificata come aiuto di Stato incompatibile con il mercato comune e soggetto all’ordine di recupero sancito al punto 4 di detta decisione, anche la riduzione dei contributi a carico dei dipendenti cui la Repubblica francese ha dato attuazione a favore dei pescatori per il periodo dal 15 aprile al 15 ottobre 2000. 2. Sulla validità della decisione controversa nella parte in cui qualifica come aiuto di Stato la misura di riduzione degli oneri a carico dei dipendenti 60. Affinché un intervento statale possa rientrare nell’ambito di applicazione dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, lo si deve poter considerare come un vantaggio concesso all’impresa beneficiaria ( 69 ). 61. Sono considerati aiuti gli interventi che, sotto qualsiasi forma, sono atti a favorire direttamente o indirettamente determinate imprese ( 70 ) o che devono ritenersi un vantaggio economico che l’impresa beneficiaria non avrebbe ottenuto in condizioni normali di mercato ( 71 ). In tal senso, secondo una giurisprudenza constante, la nozione di «aiuto» ricomprendere le agevolazioni concesse dalle autorità pubbliche che, sotto varie forme, alleviano gli oneri che normalmente gravano sul bilancio di un’impresa e che, di conseguenza, senza essere sovvenzioni nel senso stretto del termine, hanno rispetto a queste uguale natura e producono identici effetti ( 72 ). 62. Inoltre, sempre secondo una giurisprudenza consolidata, uno sgravio parziale degli oneri sociali che gravano sulle imprese di un particolare settore industriale costituisce un aiuto ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE se tale misura è diretta ad esentare parzialmente tali imprese dagli oneri pecuniari derivanti dalla normale applicazione del sistema generale di previdenza sociale, senza che questo esonero sia giustificato dalla natura o dalla struttura di tale sistema ( 73 ). 63. Per quanto attiene alla nozione di «onere normalmente gravante sul bilancio dell’impresa», la Corte ha ritenuto che l’esistenza di un vantaggio non possa essere esclusa nel caso in cui lo Stato finanzi un’integrazione retributiva che l’impresa non è giuridicamente tenuta a versare ai suoi dipendenti ( 74 ). A tal riguardo, nella sentenza del 12 dicembre 2002, Belgio/[OSCURATO:PERSONA] ( 75 ), la Corte ha sostenuto che «i costi legati alla retribuzione dei loro dipendenti gravano, per loro natura, sul bilancio delle imprese, indipendentemente dal fatto che detti costi derivino o meno da obblighi di legge o di accordi o contratti collettivi» e che il fatto che l’intervento pubblico avesse escluso ipso facto qualsiasi aumento dei costi salariali sostenuti dall’impresa «non priva l’integrazione [controversa] della sua natura di costo salariale normalmente a carico di [quest’ultima]». 64. Dalla giurisprudenza risulta altresì che un beneficio economico, idoneo ad integrare un aiuto di Stato, può essere accordato anche indirettamente attraverso una misura che va a diretto vantaggio di altre imprese o di altri soggetti, comprese persone fisiche o giuridiche che non esercitano alcuna attività economica ( 76 ). Così, il fatto che i beneficiari diretti dell’aiuto alla persona siano i dipendenti non è sufficiente a dimostrare la mancanza di un aiuto a favore del loro datore di lavoro ( 77 ). 65. È alla luce di questi principi che occorre valutare se, nel ritenere che la riduzione dei contributi dei dipendenti concessa dalla Repubblica francese ai pescatori nel periodo compreso tra il 15 aprile e il 15 ottobre 2000 abbia comportato una riduzione dell’onere abitualmente gravante sul loro bilancio, la [OSCURATO:PERSONA] abbia commesso nella decisione controversa, quale interpretata ai paragrafi da 18 a 23 delle presenti conclusioni, un errore di diritto, come affermano la [OSCURATO:PERSONA] e, indirettamente, il giudice del rinvio. 66. Gli oneri sociali a carico dei dipendenti, come quelli a carico dei datori di lavoro contribuiscono a determinare il costo del lavoro (o costo salariale) di un’impresa, che comprende tutte le spese sostenute da quest’ultima a fronte dell’attività lavorativa prestata da un lavoratore. Mentre i primi sono versati dal lavoratore e imputati al suo stipendio lordo dal datore di lavoro, i secondi sono a carico di quest’ultimo. Il datore di lavoro è responsabile del versamento ai competenti enti di previdenza sociale delle somme corrispondenti sia ai contributi a carico del datore di lavoro sia a quelli a carico dei dipendenti. Se uno sgravio degli oneri sociali a carico dei datori di lavoro può conferire direttamente un vantaggio economico alle imprese che ne beneficiano, in quanto riduce in misura corrispondente a detto sgravio un onere gravante su di esse in forza della normativa in materia di sicurezza sociale ( 78 ), si pone la questione se lo stesso possa dirsi per la riduzione dei contributi a carico dei dipendenti. 67. Una risposta affermativa alla suddetta questione non può, a mio avviso, trarsi dalla sola affermazione che una siffatta riduzione riduce i costi del lavoro e, quindi, un onere gravante sul bilancio dell’impresa. Né il governo francese, né la [OSCURATO:PERSONA] si limitano a dedurre un siffatto argomento a sostegno della posizione da loro assunta. Infatti, tali parti interessate affermano che la circostanza che i contributi a carico dei dipendenti siano versati dal datore di lavoro «per conto» del lavoratore non consente di escludere che una riduzione di detti contributi conferisca un vantaggio diretto all’impresa che ne beneficia, posto che, anzitutto, è quest’ultima ad essere tenuta a versare agli organismi competenti gli importi corrispondenti a detti contributi; poi, detta riduzione non ha un impatto automatico sullo stipendio del lavoratore, poiché non gli consente, in quanto tale, di percepire l’equivalente del suo stipendio lordo, a monte della trattenuta dei contributi a carico dei dipendenti o diminuito di un importo inferiore a tale titolo; infine, il fatto di trasferire, in tutto o in parte, una riduzione dei contributi a carico dei dipendenti è necessariamente frutto di una decisione di gestione aziendale e non può avere per effetto quello di sostituire all’impresa i suoi dipendenti quali beneficiari effettivi della misura di aiuto. 68. A questo proposito, osservo, in primo luogo, che le imprese interessate dalle riduzioni di cui al procedimento principale, benché tenute a versare agli organismi competenti le somme trattenute sugli stipendi dei loro dipendenti a titolo di oneri sociali a carico di questi ultimi, non erano per questo debitrici di dette prestazioni, posto che queste ultime – come sostiene il giudice del rinvio e come pacifico tra le parti del procedimento principale – sono a carico dei dipendenti. Da questo punto di vista, la situazione di tali imprese si discosta da quella del beneficiario di una riduzione fiscale concernente un’accisa, controversa nelle cause che hanno dato luogo alla sentenza del 21 dicembre 2016, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: la «sentenza [OSCURATO:PERSONA]») ( 79 ), cui rinvia il governo francese. Infatti, un diritto siffatto, benché destinato a essere trasferito in capo ai consumatori che ne sopportano l’onere economico, grava sul bilancio di un’impresa che ne è direttamente debitrice ( 80 ). 69. In secondo luogo, l’esistenza di un obbligo di versamento agli enti competenti delle somme corrispondenti ai contributi a carico dei lavoratori non consente, di per sé, di dedurre che la riduzione di detti contributi conferisca all’impresa un vantaggio diretto in misura equivalente a tale riduzione, come emerge, seppure in un contesto diverso, dalla sentenza dell’11 settembre 2014, Grecia/[OSCURATO:PERSONA] ( 81 ). 70. In terzo luogo, a mio avviso, nemmeno il fatto che la riduzione dei contributi sociali a carico del lavoratore non incida direttamente sulle retribuzioni dei dipendenti dell’impresa, perché è solo attraverso il meccanismo della ritenuta di tali oneri, da parte del datore di lavoro, che detta riduzione può ripercuotersi sul livello delle retribuzioni, riveste importanza dirimente, quanto meno se e nella misura in cui un siffatto trasferimento deve essere considerato obbligatorio. 71. Orbene, nella presente causa, l’obbligo giuridico eventualmente gravante sulle imprese di pesca di imputare i contributi a carico dei dipendenti tenendo conto della riduzione accordata dalle misure oggetto della decisione controversa, è fortemente controverso. Mentre la [OSCURATO:PERSONA] afferma che il mancato trasferimento sugli stipendi di detta riduzione avrebbe esposto il datore di lavoro a sanzioni penali ( 82 ), il governo francese, fondandosi sulla sentenza [OSCURATO:PERSONA], sostiene che una siffatta ripercussione è frutto di una decisione aziendale. Anche il giudice del rinvio afferma che detto trasferimento è oggetto di un obbligo di legge conformemente alle disposizioni del regime di sicurezza sociale dei marinai-pescatori. 72. Si tratta di un aspetto cruciale. Infatti, se le imprese interessate dalla riduzione di cui al procedimento principale non avevano altra possibilità che trasferirla sugli stipendi dei loro dipendenti esse non potrebbero, a mio avviso, essere considerate beneficiarie dirette di detta riduzione. 73. La sentenza [OSCURATO:PERSONA], su cui si fonda il governo francese, non consente di rimettere in discussione questa conclusione, ma, al contrario, la corrobora. Anzitutto, in via preliminare, occorre osservare che detta sentenza rileva ai fini della questione qui controversa solo in misura limitata, posto che la causa in oggetto verteva sulla portata dell’obbligo di recupero e non sull’esistenza di un aiuto ( 83 ). Inoltre, ricordo che nell’ambito di detta causa si discuteva se le operazioni di quantificazione e di recupero di un aiuto consistente nella riduzione, per determinate compagnie aree, di un’accisa percepita dall’Irlanda per tutti i passeggeri imbarcati su un volo in partenza da un aeroporto irlandese dovessero tener conto del fatto che la tassa e, quindi, il beneficio derivante da detta riduzione era di norma trasferito sui passeggeri. La Corte ha risposto in senso negativo a tale questione, senza prendere posizione sull’esistenza di un obbligo giuridico di trasferimento della tassa di cui trattasi ( 84 ). Per farlo, essa si è fondata, in particolare, sulla possibilità riconosciuta alle compagnie aree che effettuavano detto trasferimento di trarre vantaggio dalla riduzione della tassa aumentando il prezzo al netto delle tasse dei biglietti dei voli assoggettati al tasso ridotto ( 85 ). Pertanto, trasferire economicamente l’aiuto, mantenendo inalterato il prezzo dei biglietti, o conservarlo, in tutto o in parte, aumentando il suddetto prezzo, rientrava in una decisione della compagnia aerea sulle modalità con cui essa intendeva sfruttare il beneficio che le era stato riconosciuto ( 86 ). 74. Orbene, ammettendo, come sostiene la [OSCURATO:PERSONA] e come afferma il giudice del rinvio, che le imprese interessate dalle riduzioni dei contributi dei dipendenti controverse nel procedimento principale fossero giuridicamente tenute a trasferire, anche retroattivamente ( 87 ), detta riduzione sugli stipendi dei loro dipendenti, la situazione di dette imprese si distinguerebbe nettamente da quella delle compagnie aeree nella causa [OSCURATO:PERSONA]. 75. Certo, le suddette riduzioni potevano fornire alle imprese di cui trattasi l’occasione per rinegoziare gli stipendi netti dei loro dipendenti, come sostiene il governo francese. Tuttavia, non credo si possa seriamente sostenere che il margine di manovra di cui un’impresa, anche se soggetta ai vincoli di un mercato altamente concorrenziale, dispone nell’aumentare i propri prezzi sia comparabile con il margine di manovra che ha un datore di lavoro nel modificare, riducendolo, lo stipendio lordo dei suoi dipendenti al fine di beneficiare di una riduzione dei contributi a carico di questi ultimi, tanto più in circostanze come quelle del procedimento principale, in cui la riduzione è concessa solo per un periodo di sei mesi. 76. In ogni caso, nella decisione controversa, per riconoscere l’esistenza di un aiuto avente ad oggetto detta riduzione a diretto vantaggio delle imprese succitate, la [OSCURATO:PERSONA] non ha preso in considerazione né la sussistenza di un siffatto margine di manovra, né, a monte, l’esistenza di un obbligo giuridico di ripercuotere, anche retroattivamente, la riduzione dei contributi a carico del dipendente sulle retribuzioni dei lavoratori dell’impresa di pesca. Orbene, a mio avviso, la [OSCURATO:PERSONA] non poteva pervenire a una siffatta conclusione senza tener conto, quanto meno, di questi due fattori. 77. Anche se, nel corso del procedimento formale di esame sfociato nella decisione controversa, né la Repubblica francese, né alcuna delle parti interessate ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 2, TFUE ha contestato la natura di aiuto delle riduzioni di cui al procedimento principale, è pur vero che spetta alla [OSCURATO:PERSONA] fornire la prova dell’esistenza di un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE. In particolare, dalla giurisprudenza della Corte relativa ai principi di produzione della prova nel settore degli aiuti di Stato emerge che la [OSCURATO:PERSONA] è tenuta a condurre il procedimento di indagine sulle misure interessate in modo diligente ed imparziale, per poter disporre, all’atto dell’adozione della decisione finale sull’esistenza e, se del caso, sull’incompatibilità o sull’illegittimità dell’aiuto, degli elementi il più possibile completi e affidabili a tale scopo ( 88 ). 78. Occorre sottolineare che le considerazioni che precedono non escludono che la riduzione dei contributi a carico dei dipendenti di cui al procedimento principale abbia conferito un vantaggio indiretto alle imprese oggetto di dette misure, sotto forma – come osserva il [OSCURATO:PERSONA] d’État (Consiglio di Stato) – di una maggiore attrattiva in ragione delle retribuzioni più elevate percepite dai loro dipendenti nel corso di sei mesi o ancora, a fronte dell’eventuale possibilità di procedere, durante tale periodo, ad assunzioni a stipendi lordi più elevati e, più in generale, di una riduzione dei costi di produzione e/o un incremento della produttività. 79. Tuttavia, a mio parere, emerge chiaramente dalla decisione controversa, in particolare dal suo considerando 55, e trova altresì conferma nelle osservazioni, sia scritte che orali, della [OSCURATO:PERSONA] dinanzi alla Corte che il vantaggio individuato non consisteva in un beneficio indiretto, ma nel fatto che dette imprese erano esentate da oneri che esse avrebbero di norma dovuto sostenere, dal momento che erano tenute a versare contributi a carico dei dipendenti di ammontare ridotto ( 89 ). In caso contrario, gravava sulla [OSCURATO:PERSONA] l’onere di precisare quantomeno la natura di un siffatto vantaggio indiretto ( 90 ). 80. Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, propongo alla Corte di dichiarare invalida la decisione controversa nella misura in cui qualifica come aiuti di Stato la riduzione dei contributi a carico dei dipendenti riconosciuta dalla Repubblica francese a favore dei pescatori nel periodo compreso tra il 15 aprile e il 15 ottobre 2000. C. Sulla seconda questione pregiudiziale 81. Ove la Corte, come propongo, decida di dichiarare l’invalidità parziale della decisione controversa, non si renderà necessario rispondere alla seconda questione pregiudiziale. È quindi in via subordinata che affronterò brevemente detta questione, nell’eventualità che la mia proposta non sia accolta. 82. Come ho già osservato al paragrafo 79 delle presenti conclusioni, il vantaggio identificato dalla [OSCURATO:PERSONA] nella decisione controversa consiste nel fatto che le imprese interessate devono versare agli organismi competenti un importo inferiore a titolo di contributi a carico dei dipendenti. Pertanto, il recupero deve riferirsi logicamente a un importo corrispondente alla differenza tra i contributi al tasso normale e quelli a tasso ridotto. 83. Pertanto, a mio avviso, la Corte, ove decida di non affrontare la questione della validità della decisione controversa, discussa ai paragrafi da 60 a 80 delle presenti conclusioni o se, dopo averla sollevata d’ufficio, si pronunci a favore della validità di tale decisione, dovrebbe necessariamente riconoscere che le imprese interessate delle riduzioni di cui al procedimento principale devono restituire integralmente dette riduzioni. 84. In tale contesto, venendo presa in considerazione unicamente la questione del recupero, sarebbe irrilevante, in linea con gli insegnamenti della sentenza [OSCURATO:PERSONA] ( 91 ), stabilire se e in quale misura detta riduzione sia stata trasferita dalle imprese beneficiarie sui propri dipendenti. 85. Parimenti irrilevante sarebbe la sentenza del 13 febbraio 2014, Mediaset ( 92 ), su cui la [OSCURATO:PERSONA] si basa. In tale sentenza, la Corte ha affermato, da una parte, che, quando posta di fronte ad un regime di aiuti, la [OSCURATO:PERSONA] non è in grado di identificare con precisione l’importo dell’aiuto percepito dai singoli beneficiari, le circostanze particolari proprie di ciascuno dei beneficiari di un regime di aiuti possono essere valutate solo nella fase del recupero dell’aiuto, e, dall’altra, che spetta al giudice nazionale, qualora sia investito della questione, pronunciarsi sull’importo dell’aiuto da recuperare prendendo in considerazione l’insieme degli elementi rilevanti portati a sua conoscenza e non si può escludere che, tenuto conto dell’insieme di tali elementi, i calcoli effettuati da detto giudice nazionale abbiano come risultato un importo pari a zero. 86. Orbene, nella causa che ha dato luogo alla suddetta sentenza si discuteva del recupero di un aiuto sotto forma di un contributo all’acquisto di determinati beni che andava indirettamente a vantaggio degli operatori economici attivi nella prestazione di servizi legati all’utilizzo dei beni sovvenzionati. La quantificazione implicava quindi calcoli complessi diretti a individuare il vantaggio indiretto di cui detti operatori avevano beneficiato in forza dell’incremento delle vendite di beni sovvenzionati. 87. Per contro, come ho già osservato, la decisione controversa identifica un vantaggio diretto a favore delle imprese destinatarie delle riduzioni di cui al procedimento principale, consistente nell’esenzione dal pagamento di oneri che esse avrebbero dovuto di norma sopportare. Orbene, come statuito dalla Corte nella sentenza del 13 febbraio 2014, Mediaset ( 93 ), al fine di garantire l’esecuzione di una decisione della [OSCURATO:PERSONA] che dichiara un regime di aiuti illegale e incompatibile con il mercato interno e ne ingiunge il recupero, il giudice nazionale si trova vincolato da tale decisione. 88. Infine, qualunque sia la conclusione accolta dalla Corte, in nessun caso la restituzione degli aiuti oggetto del procedimento principale potrà essere chiesta ai dipendenti delle imprese considerate nella decisione controversa. 89. Sulla base di tutte le considerazioni che precedono, ove la Corte dovesse non aderire alla mia proposta di dichiarare la decisione controversa invalida, suggerisco di rispondere alla seconda questione pregiudiziale nel senso che le imprese beneficiarie delle riduzioni dei contributi a carico dei dipendenti dichiarate incompatibili con il mercato comune dalla decisione controversa devono essere considerate beneficiarie della totalità di dette riduzioni. IV. Conclusione 90. Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, propongo di rispondere alle questioni pregiudiziali sollevate dal [OSCURATO:PERSONA] d’État (Consiglio di Stato, Francia) come segue: L’articolo 3 della decisione 2005/239/CE della [OSCURATO:PERSONA], del 14 luglio 2004, riguardante certe misure di aiuto attuate dalla Francia a favore degli acquacoltori e dei pescatori deve essere interpretato nel senso che è qualificata come aiuto di Stato incompatibile con il mercato comune, soggetto all’ordine di recupero sancito al punto 4 di detta decisione, anche la riduzione dei contributi a carico dei dipendenti concessa dalla Repubblica francese a favore dei pescatori per il periodo dal 15 aprile al 15 ottobre 2000. Tale decisione è invalida nella misura in cui qualifica la suddetta riduzione come aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE. ( 1 ) Lingua originale: il francese. ( 2 ) GU 2005, L 74, pag. 49 . ( 3 ) Poiché tali misure erano state attuate prima che la [OSCURATO:PERSONA] avesse potuto pronunciarsi in merito alla loro compatibilità con il mercato comune, il fascicolo è stato registrato come regime di aiuti non notificato (v. considerando 1 della decisione controversa). ( 4 ) Quanto alle misure a favore dei pescatori, si trattava di un aiuto alla ricostituzione dei pescherecci e dei materiali da pesca perduti o danneggiati durante la tempesta, di anticipi sugli indennizzi del Fondo internazionale di indennizzo per i danni dovuti all’inquinamento da idrocarburi (FIPOL) e di un aiuto forfettario per le perdite di reddito dovute ai danni subiti nel corso della tempesta (v. considerando 5 della decisione controversa. ( 5 ) V. la decisione di apertura del procedimento di indagine formale [aiuto C 91/2001, indennità agli acquacoltori ed ai pescatori vittime della marea nera e della tempesta (dicembre 1999)], riprodotta nell’invito a presentare osservazioni a norma dell’articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE e dell’articolo 6 del regolamento (CE) n. 659/199[9] del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità d’applicazione dell’articolo [93] del trattato CE ( GU 2002, C 39, pag. 6 , punto 1, in prosieguo: la «decisione di avvio»). [OSCURATO:PERSONA] non ha ricevuto osservazioni; v. considerando 3 della decisione controversa. ( 6 ) V. considerando 18 della decisione controversa. ( 7 ) L’ENIM è un organismo pubblico. ( 8 ) V. considerando 12 della decisione controversa. ( 9 ) V. considerando 38 della decisione controversa. ( 10 ) V. considerando 39 della decisione controversa. ( 11 ) V. considerando da 84 a 97 della decisione controversa. ( 12 ) Linee direttrici per l’esame degli aiuti nazionali nel settore della pesca e dell’acquacultura ( GU 1997, C 100, pag. 12 ). ( 13 ) C‑549/09 , non pubblicata, EU:C:2011:672 . ( 14 ) V. punto 1 del dispositivo della sentenza [OSCURATO:PERSONA]/Francia. ( 15 ) Il punto 43 della sentenza [OSCURATO:PERSONA]/Francia rinvia alla sentenza del 12 maggio 2005, [OSCURATO:PERSONA]/Grecia ( C‑415/03 , EU:C:2005:287 , punto 38 e giurisprudenza citata). ( 16 ) C‑188/92 , EU:C:1994:90 . ( 17 ) V. sentenze del 2 giugno 1976, Milch-, Fett- und Eier-Kontor ( 125/75 , EU:C:1976:81 , punto 7 ) e del 13 dicembre 1979, Hauer ( 44/79 , EU:C:1979:290 , punti da 13 a 16 ), in cui l’esame della questione da parte della Corte non è sfociato in una dichiarazione d’invalidità; del 3 febbraio 1977, Strehl ( 62/76 , EU:C:1977:18 , punto 10 ), del 7 giugno 1988, Roviello ( 20/85 , EU:C:1988:283 ) e del 14 giugno 1990, Weiser ( C‑37/89 , EU:C:1990:254 , punto 17 e dispositivo), in cui, per contro, la Corte ha dichiarato invalidi i controversi atti di diritto derivato, e del 7 settembre 1999, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑61/98 , EU:C:1999:393 , punto 47 ), in cui è stata dichiarata l’invalidità di una decisione della [OSCURATO:PERSONA] che non era oggetto delle questioni interpretative sottoposte dal giudice del rinvio (v. punto 3 del dispositivo). ( 18 ) V. sentenze del 1o dicembre 1965, Schwarze ( 16/65 , EU:C:1965:117 , pag. 1095); del 15 ottobre 1980, [OSCURATO:PERSONA] ( 145/79 , EU:C:1980:234 , punto 6 ); del 13 dicembre 1989, Paris ( C‑204/88 , EU:C:1989:643 , punto 8 ), in cui la Corte ha giustificato come segue il rilievo d’ufficio della questione della validità: «Emerge dal fascicolo che se la questione sollevata verte formalmente solo sull’interpretazione dell’articolo 15 del regolamento litigioso il giudice a quo nutre dubbi circa la validità di detta disposizione (...)»; dell’11 ottobre 2001, Khalil e a. ( da C‑95/99 a C‑98/99 e C‑180/99 , EU:C:2001:532 , punto 29 ), e del 12 dicembre 2002, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑395/00 , EU:C:2002:751 , punto 50 e dispositivo). ( 19 ) Sentenza del 1o dicembre 1965 ( 16/65 , EU:C:1965:117 , pag. 1094). ( 20 ) Occorre osservare che, nella causa che ha dato luogo a detta sentenza, le questioni molto articolare sollevate dall’[OSCURATO:PERSONA] (Tribunale tributario dell’Assia, Germania) erano in parte fondate sulla premessa dell’invalidità della decisione della [OSCURATO:PERSONA] controversa nel procedimento principale. ( 21 ) V., in particolare, sentenza del 30 novembre 2006, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ( C‑376/05 e C‑377/05 , EU:C:2006:753 , punti da 25 a 29 ). Secondo una giurisprudenza ben consolidata, l’articolo 267 TFUE non costituisce un rimedio giurisdizionale esperibile dalle parti di una controversia pendente dinanzi ad un giudice nazionale e la Corte non può essere tenuta a valutare la validità del diritto dell’Unione per il solo fatto che tale questione sia stata sollevata dinanzi ad essa da una delle dette parti nelle proprie osservazioni scritte [v., in particolare, sentenze del 4 settembre 2014, Simon, Evers & Co. ( C‑21/13 , EU:C:2014:2154 , punto 27 ), e del 28 gennaio 2016, CM Eurologistik e GLS ( C‑283/14 e C‑284/14 , EU:C:2016:57 , punti da 44 a 46 )]. ( 22 ) Le informazioni contenute nelle decisioni di rinvio servono non solo a consentire alla Corte di fornire risposte utili, ma anche a offrire ai governi degli Stati membri e alle altre parti interessate la possibilità di presentare osservazioni ai sensi dell’articolo 23 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea (v., segnatamente, sentenza del 20 giugno 2019, K.P., C‑458/15 , EU:C:2019:522 , punti 36 e 37 , e giurisprudenza citata). ( 23 ) V., in particolare, ordinanza del 18 aprile 2013, Adiamix ( C‑368/12 , non pubblicata, EU:C:2013:257 , punti da 16 a 25 ), in cui la Corte ha dichiarato irricevibile il rinvio pregiudiziale diretto all’accertamento dell’invalidità in assenza di indicazioni minime da parte del giudice nazionale quanto alle ragioni che lo hanno indotto a ritenere potenzialmente fondati gli argomenti sollevati dal ricorrente nel procedimento principale ( 24 ) V. sentenza del 6 ottobre 2015, Schrems ( C‑362/14 , EU:C:2015:650 , punto 67 ); v. anche conclusioni dell’avvocato generale Bot nella causa Schrems ( C‑362/14 , EU:C:2015:627 , paragrafi da 121 a 128 ). ( 25 ) V., in tal senso, sentenza del 18 luglio 2007, Lucchini ( C‑119/05 , EU:C:2007:434 , punto 56 ). ( 26 ) Nella sua giurisprudenza anteriore, la Corte aveva già affermato che una decisione adottata dalle istituzioni comunitarie che non sia stata impugnata dal destinatario entro il termine stabilito diviene definitiva nei suoi confronti fondandosi sul rilievo che i termini di ricorso sono intesi a preservare la certezza del diritto, evitando che atti comunitari produttivi di effetti giuridici vengano rimessi in questione all’infinito (v., in particolare, sentenze del 17 novembre 1965, Collotti/Corte di giustizia, 20/65 , EU:C:1965:115 , pag. 874, e del 12 ottobre 1978, [OSCURATO:PERSONA]/Belgio, 156/77 , EU:C:1978:180 , punti da 20 a 24 ). ( 27 ) Punto 18 della sentenza TWD. Come già illustrato nelle mie conclusioni nella causa [OSCURATO:PERSONA] ( C‑251/18 , EU:C:2019:295 , paragrafi 21 e 25 ), la giurisprudenza TWD prevede un’eccezione al principio generale secondo cui, nell’ambito di un procedimento nazionale ogni parte ha il diritto di eccepire l’invalidità di disposizioni contenute in atti dell’Unione su cui si basa una decisione o un provvedimento nazionale adottato nei suoi confronti e di chiedere al giudice nazionale di sottoporre in via pregiudiziale tale questione alla Corte. Detta deroga trova la sua ragion d’essere nell’esigenza sia di preservare la certezza del diritto sia di impedire l’abuso dei mezzi di ricorso che il diritto dell’Unione mette a disposizione dei singoli. ( 28 ) V., in particolare, sentenze del 30 gennaio 1997, Wiljo ( C‑178/95 , EU:C:1997:46 , punti da 15 a 25 ); del 17 luglio 2007, Lucchini ( C‑119/05 , ( EU:C:2007:434 , punti 55 e 56 ); del 5 marzo 2015, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] do [OSCURATO:PERSONA] ( C‑667/13 , EU:C:2015:151 , punto 28 ), e del 25 luglio 2018, Georgsmarienhütte e a. (C‑135/16; in prosieguo: la «sentenza Georgsmarienhütte EU:C:2018:582 , punto 14 ). ( 29 ) V., segnatamente, sentenze del 15 febbraio 2001, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑239/99 , EU:C:2001:101 , punti da 29 a 40 ); del 22 ottobre 2002, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑241/01 , EU:C:2002:604 , punti da 34 a 39 ), in cui la decadenza è stata opposta a uno Stato membro; del 29 giugno 2010, E e F ( C‑550/09 , EU:C:2010:382 , punti 37 a 52 ); del 17 febbraio 2011, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑494/09 , EU:C:2011:87 , punti da 20 a 24 ), e del 27 novembre 2012, Pringle (C‑370/12, EU:C:2012/756,punto 41). Ricordo che il dispositivo della sentenza TWD rimandava espressamente a decisioni adottate dalla [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell’articolo 93, paragrafo 2, del Trattato CEE, e alla circostanza che la società ricorrente dinanzi al giudice del rinvio era stata messa a conoscenza di detta decisione per iscritto dallo Stato membro (che evidenziava la possibilità ad essa riconosciuta di proporre ricorso di annullamento dinanzi al Tribunale). Ricordo, inoltre, che l’aiuto controverso nel procedimento principale sfociato nella sentenza TWD era un aiuto individuale. ( 30 ) V., in tal senso, in particolare, sentenze del 30 gennaio 1997, Wiljo, ( C‑178/95 , EU:C:1997:46 , punti da 15 a 25 ); del 15 febbraio 2001, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑239/99 , EU:C:2001:101 , punti da 29 a 40 ); del 22 ottobre 2002, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑241/01 , EU:C:2002:604 , punti da 34 a 39 ); del 18 luglio 2007, Lucchini ( C‑119/05 , EU:C:2007:434 , punti 55 e 56 );e della sentenza Georgsmarienhütte, punto 14. ( 31 ) V., in tal senso, conclusioni dell’avvocato generale [OSCURATO:PERSONA]‑Bordona nella causa Georgsmarienhütte e a. ( C‑135/16 , EU:C:2018:120 , paragrafo 38 ). ( 32 ) In una serie di casi, la Corte ha così concluso che il carattere manifesto di una siffatta legittimazione ad agire non era stato dimostrato (v., segnatamente in tal senso, sentenze del 23 febbraio 2006, Atzeni e a., C‑346/03 e C‑529/03 , EU:C:2006:130 , punti da 30 a 34 ; dell’8 marzo 2007, [OSCURATO:PERSONA], C‑441/05 , EU:C:2007:150 , punti da 35 a 48 ; del 17 febbraio 2011, [OSCURATO:PERSONA], C‑494/09 , EU:C:2011:87 , punti da 20 a 24 ; del 18 settembre 2014, Valimar, C‑374/12 , EU:C:2014:2231 , punti da 24 a 38 ; del 5 marzo 2015, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] do [OSCURATO:PERSONA], C‑667/13 , EU:C:2015:151 , punti da 27 a 32 ; del 16 aprile 2015, TMK [OSCURATO:PERSONA], C‑143/14 , EU:C:2015:236 , punto 26 ; del 14 marzo 2017, A e a., C‑158/14 , EU:C:2017:202 , e del 19 settembre 2019, [OSCURATO:PERSONA], C‑251/18 , EU:C:2019:766 , punti da 28 a 44 ). ( 33 ) V., in particolare, sentenza del 4 dicembre 2019, [OSCURATO:PERSONA] i Gazownictwo/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑342/18 P , non pubblicata, EU:C:2019:1043 , punto 66 ). ( 34 ) V., in particolare, sentenze del 19 ottobre 2000, Italia e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (C‑15/98 e C‑105/99, in prosieguo: la «sentenza Italia e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], EU:C:2000:570 , punto 36 ), e sentenza Georgsmarienhütte, punto 30. ( 35 ) V. sentenza del 15 luglio 1963, Plaumann/[OSCURATO:PERSONA] ( 25/62 , EU:C:1963:17 , pag. 220), e, in particolare, sentenza del 9 giugno 2011, [OSCURATO:PERSONA] «Venezia vuole vivere» e a./[OSCURATO:PERSONA] (C‑71/09 P, C‑73/09 P e C‑76/09 P; in prosieguo: la «sentenza [OSCURATO:PERSONA] vuole vivere, EU:C:2011:368 , punto 52 ). ( 36 ) V., in particolare, sentenza del 6 novembre 2018, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/Ferracci ( da C‑622/16 P a C‑624/16 P , EU:C:2018:873 , punto 31 e giurisprudenza citata). ( 37 ) V. sentenza del 2 febbraio 1988, Kwekerij van der Kooy e a./[OSCURATO:PERSONA] ( 67/85, 68/85 e 70/85 , EU:C:1988:38 , punto 15 ). ( 38 ) Un siffatto recupero non era stato disposto nella causa sfociata nella sentenza del 2 febbraio 1988, Kwekerij van der Kooy e a./[OSCURATO:PERSONA] ( 67/85, 68/85 e 70/85 , EU:C:1988:38 ), come risulta, in particolare, dalle conclusioni dell’avvocato generale Slynn in dette cause riunite (non pubblicate, EU:C:1987:177 , pag. 240). ( 39 ) V., segnatamente, sentenza [OSCURATO:PERSONA] «Venezia vuole vivere», punto 53 e giurisprudenza citata. V., per una conferma recente di detta giurisprudenza, sentenza del 28 giugno 2018, Andres (curatore fallimentare della Heitkamp BauHolding)/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑203/16 P , EU:C:2018:505 , punto 45 ). ( 40 ) V. sentenza [OSCURATO:PERSONA] «Venezia vuole vivere», punto 55, dove la Corte respinge le argomentazioni dedotte dalla [OSCURATO:PERSONA], la quale affermava che, al momento dell’adozione della decisione controversa nella causa sfociata nella sentenza de qua, i beneficiari tenuti a restituire gli aiuti in forza della medesima non erano ancora identificabili. ( 41 ) V. sentenza [OSCURATO:PERSONA] «Venezia vuole vivere», punto 56 (il corsivo è mio). ( 42 ) 11/82 , EU:C:1985:18 , punto 31 . Nella sentenza de qua la Corte ha stabilito che, qualora l’atto impugnato riguardi un gruppo di soggetti che erano individuati o individuabili nel momento in cui l’atto è stato adottato, in base a criteri tipici dei membri di tale gruppo, tali soggetti possono essere individualmente interessati da tale atto, in quanto facenti parte di un gruppo ristretto di operatori economici [v. anche ordinanza del 17 gennaio 1992, Sofrimport/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑152/88 , EU:C:1992:21 , punto 11 ), e sentenza del 17 settembre 2009, [OSCURATO:PERSONA]/Koninklijke FrieslandCampina ( C‑519/07 P , EU:C:2009:556 , punto 54 e giurisprudenza citata). ( 43 ) V. sentenza [OSCURATO:PERSONA] «Venezia vuole vivere», punto 56. ( 44 ) V. sentenza [OSCURATO:PERSONA] «Venezia vuole vivere», punto 57. Lo stesso argomento era stato dedotto dalla [OSCURATO:PERSONA], senza essere accolto dalla Corte, nella sentenza del 29 aprile 2004, Italia/[OSCURATO:PERSONA] (C‑298/00 P, in prosieguo: la «sentenza Italia/[OSCURATO:PERSONA], EU:C:2004:240 , punto 31 ). ( 45 ) V. punti da 31 a 37 di detta sentenza. ( 46 ) La decisione controversa è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale il 19 marzo 2005. In mancanza di elementi indicanti che la [OSCURATO:PERSONA] abbia avuto conoscenza della decisione di cui trattasi prima di detta data (in udienza il rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] ha sostenuto di esserne venuto a conoscenza consultando la Gazzetta ufficiale), occorre ritenere che il termine per impugnare detta decisione abbia iniziato a decorrere, per detta impresa, dalla suddetta data di pubblicazione. ( 47 ) V. punti 34 e 35 di detta sentenza. ( 48 ) V. punto 39 della sentenza de qua, concernente un’impugnazione della [OSCURATO:PERSONA] in cui quest’ultima faceva valere, in particolare, l’irricevibilità del ricorso proposto avverso la sua decisione che dichiarava incompatibile con il mercato comune un regime di aiuti concesso dalla regione [OSCURATO:PERSONA] (Italia) ai trasportatori di merci su strada della regione, presentato dinanzi al Tribunale da imprese beneficiarie di detto regime. Occorre osservare che, in detta sentenza, la Corte ha respinto i medesimi argomenti che la [OSCURATO:PERSONA] ha ribadito, ancora una volta senza successo, nella causa sfociata nella sentenza [OSCURATO:PERSONA] «Venezia vuole vivere». In particolare, la [OSCURATO:PERSONA] aveva sostenuto che la sentenza Italia e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] non era pertinente poiché il regime di aiuti oggetto della causa alla base di detta sentenza riguardava soltanto pochissimi operatori economici e poiché la situazione della ricorrente, la [OSCURATO:PERSONA], era stata specificamente esaminata dalla [OSCURATO:PERSONA] nell’ambito del procedimento formale di esame vertente su detto regime di aiuti [v. anche, su detto punto, conclusioni dell’avvocato generale Alber nella causa Italia/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑298/00 P , EU:C:2003:278 , paragrafo 33 )]. ( 49 ) V., in particolare, conclusioni dell’avvocato generale Alber nella causa Italia/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑298/00 P , EU:C:2003:278 , paragrafo 70 ) ( 50 ) T‑254/00, T‑270/00 e T‑277/00, in prosieguo: la «sentenza [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], EU:T:2008:537 . ( 51 ) V. punti da 76 a 92 della sentenza [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], la cui analisi è stata confermata, in sede di impugnazione, dalla sentenza [OSCURATO:PERSONA] «Venezia vuole vivere», punto 60; v. anche sentenza del 21 dicembre 2011, A2A/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑320/09 P , non pubblicata, EU:C:2011:858 , punti da 55 a 61 ), che conferma, su impugnazione, la ricevibilità dei ricorsi introdotti dinanzi al Tribunale nel 2002. Nella sentenza del 29 settembre 2000, CETM/[OSCURATO:PERSONA] ( T‑55/99 , EU:T:2000:223 ), il Tribunale aveva già dichiarato ricevibile il ricorso proposto da un’associazione incaricata di difendere gli interessi collettivi delle imprese beneficiarie di un regime di aiuti consistente in un bonifico di interessi destinato ad applicarsi automaticamente a ogni impresa che soddisfacesse i criteri di concessione. ( 52 ) V., a tal riguardo, per una panoramica sullo stato della giurisprudenza nel 2003, le conclusioni dell’avvocato generale Alber nella causa Italia/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑298/00 P , EU:C:2003:278 , paragrafi da 73 a 85 ). ( 53 ) La decisione controversa si limita a indicare, al considerando 22, che gli esoneri dagli oneri sociali riguardanti i pescatori e gli acquacoltori hanno rappresentato un importo totale di EUR 18,2 milioni (i dati contenuti nei considerando 45 e 67 della decisione controversa, cui si riferisce la [OSCURATO:PERSONA] nelle sue osservazioni, riguardano solo gli acquacoltori). Dal fascicolo del procedimento per inadempimento che ha dato luogo alla sentenza [OSCURATO:PERSONA]/Francia, emerge che, tenuto conto del meccanismo di esonero dagli oneri sociali attuato dal regime di aiuti di cui trattasi, le autorità francesi ritenevano fosse particolarmente difficile valutare l’importo totale degli aiuti e il numero dei pescatori interessati, potendo arrivare questi ultimi a un numero totale di 28000 persone. ( 54 ) V. punti da 76 a 92 di detta sentenza. V. anche la sentenza del 12 settembre 2007, Italia/[OSCURATO:PERSONA] ( T‑239/04 e T‑323/04 , EU:T:2007:260 , punti da 36 a 44 ), in cui il Tribunale ha respinto l’argomento della [OSCURATO:PERSONA], secondo cui dalla sentenza Italia e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] non emergeva che tutti i beneficiari di aiuti accordati nell’ambito di un regime di aiuti sono individualmente interessati dalla decisione della [OSCURATO:PERSONA] che dichiara detto regime incompatibile con il mercato comune, posto che questa ha valutato in tale occasione una normativa nazionale generale ed astratta, senza esaminare i casi individuali. ( 55 ) V., oltre alla sentenza TWD, sentenza del 18 luglio 2007, Lucchini, ( C‑119/05 , EU:C:2007:434 , punti 55 e 56 ). ( 56 ) C‑346/03 e C‑529/03 , EU:C:2006:130 . ( 57 ) V. anche le conclusioni dell’avvocato generale Ruiz‑[OSCURATO:PERSONA] nelle cause riunite Atzeni e a. ( C‑346/03 e C‑529/03 , EU:C:2005:256 , paragrafi da 61 a 99 ). ( 58 ) Sottolineo che, nella sentenza del 23 febbraio 2006, Atzeni e a. ( C‑346/03 e C‑529/03 , EU:C:2006:130 ), al fine di escludere l’applicazione della sentenza TWD, la Corte aveva, in particolare, sottolineato che la decisione in esame non era stata notificata dallo Stato membro interessato ai beneficiari effettivi degli aiuti di cui trattasi. Sull’importanza, ai fini dell’opponibilità dell’effetto di decadenza, delle informazioni di cui il beneficiario effettivo degli aiuti concessi nel quadro di un regime generale ha potuto disporre in merito alla decisione che ne ordina la restituzione, si vedano le conclusioni dell’avvocato generale Ruiz‑[OSCURATO:PERSONA] nelle cause riunite Atzeni e a. ( C‑346/03 e C‑529/03 , EU:C:2005:256 , paragrafo 98 ). ( 59 ) V. conclusioni dell’avvocato generale [OSCURATO:PERSONA]‑Bordona nella causa Georgsmarienhütte e a. ( C‑135/16 , EU:C:2018:120 , paragrafi 59 e 60 ). ( 60 ) Come risulta dal fascicolo del ricorso per inadempimento che ha dato luogo alla sentenza [OSCURATO:PERSONA]/Francia. ( 61 ) T‑228/00, T‑229/00, T‑242/00, T‑243/00, da T‑245/00 a T‑248/00, T‑250/00, T‑252/00, da T‑256/00 a T‑259/00, T‑265/00, T‑267/00, T‑268/00, T‑271/00, da T‑274/00 a T‑276/00, T‑281/00, T‑287/00 e T‑296/00 , EU:T:2005:90 . Sulla pertinenza di una siffatta circostanza per escludere l’applicazione della causa di decadenza prevista dalla sentenza TWD, v. sentenza [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], punto 90. ( 62 ) V. paragrafi da 18 a 22 delle presenti conclusioni. ( 63 ) Secondo una giurisprudenza constante, ricordata al punto 43 della sentenza [OSCURATO:PERSONA]/Francia, uno Stato membro destinatario di una decisione in materia di aiuti che non l’ha contestata dinanzi alla Corte non può legittimamente contestarne la legittimità nel quadro di un ricorso avente ad oggetto un inadempimento alla sua esecuzione [v. in particolare, sentenza del 12 maggio 2005, [OSCURATO:PERSONA]/Grecia ( C‑415/03 , EU:C:2005:287 , punto 38 e giurisprudenza citata)]. ( 64 ) È quindi sulla questione della validità di detto obbligo e non su quella della sua esistenza che la [OSCURATO:PERSONA] ha risposto nella sua memoria di replica all’argomento addotto dalla Repubblica francese. ( 65 ) V., in particolare, sentenza TWD, punto 21. ( 66 ) Il corsivo è mio. ( 67 ) Il corsivo è mio. ( 68 ) Il corsivo è mio. ( 69 ) V., in particolare, sentenza del 24 luglio 2003, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ( C‑280/00 , EU:C:2003:415 , punto 83 ). Secondo una giurisprudenza costante della Corte, la qualificazione di una misura nazionale come «aiuto di Stato», ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, esige che siano interamente soddisfatte le seguenti condizioni. In primo luogo, deve trattarsi di un intervento dello Stato o mediante risorse statali. In secondo luogo, tale intervento deve essere idoneo a incidere sugli scambi tra gli Stati membri. In terzo luogo, esso deve concedere un vantaggio selettivo al suo beneficiario. In quarto luogo, esso deve falsare o minacciare di falsare la concorrenza [v., in particolare, sentenza del 28 giugno 2018, Andres (curatore fallimentare della Heitkamp BauHolding)/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑203/16 P , EU:C:2018:505 , punto 82 e giurisprudenza citata)]. ( 70 ) V., in particolare, sentenze del 15 luglio 1964, Costa ( 6/64 , EU:C:1964:66 , pag. 1161); del 24 luglio 2003, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ( C‑280/00 , EU:C:2003:415 , punto 84 ), e del 27 giugno 2017, Congregación de [OSCURATO:PERSONA] ( C‑74/16 , EU:C:2017:496 , punto 65 e giurisprudenza citata). ( 71 ) V. sentenze dell’11 luglio 1996, SFEI e a. ( C‑39/94 , EU:C:1996:285 , punto 60 ) e del 29 aprile 1999, Spagna/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑342/96 , EU:C:1999:210 , punto 41 ). ( 72 ) V., in particolare, sentenze del 23 febbraio 1961, [OSCURATO:PERSONA] in Limburg/[OSCURATO:PERSONA] ( 30/59 , EU:C:1961:2 , pag. 39), e del 27 giugno 2017, Congregación de [OSCURATO:PERSONA] ( C‑74/16 , EU:C:2017:496 , punto 66 e giurisprudenza citata). ( 73 ) V., segnatamente, sentenze del 2 luglio 1974, Italia/[OSCURATO:PERSONA] ( 173/73 , EU:C:1974:71 , punto 33 ); del 26 settembre 1996, Francia/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑241/94 , EU:C:1996:353 , punti da 20 a 24 ); del 5 ottobre 1999, Francia/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑251/97 , EU:C:1999:480 , punto 36 ), e del 7 marzo 2002, Italia/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑310/99 , EU:C:2002:143 , punto 51 ). ( 74 ) V. sentenze del 12 dicembre 2002, Belgio/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑5/01 , EU:C:2002:754 , punti da 38 a 40 ), e dell’11 settembre 2012, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ( T‑565/08 , EU:T:2012:415 , punto 137 ), in cui il Tribunale ha sostenuto che «la nozione di aiuto non implica necessariamente l’accollo di un obbligo legale, ma piuttosto che l’impresa sia alleviata da oneri che generalmente gravano sul suo bilancio». ( 75 ) C‑5/01 , EU:C:2002:754 , punti 39 e 40 . Nella sentenza del 23 febbraio 1961, [OSCURATO:PERSONA] in Limburg/[OSCURATO:PERSONA] ( 30/59 , EU:C:1961:2 , pag. 51), la Corte aveva già stabilito che il finanziamento con pubblico denaro di un premio di squadra versato a taluni lavoratori dell’industria carboniera comportava un aumento della loro retribuzione che diminuiva artificiosamente i costi di produzione delle imprese interessate e che il suddetto premio doveva, di conseguenza, essere considerato come un aiuto. ( 76 ) V. sentenze del 19 settembre 2000, Germania/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑156/98 , EU:C:2000:467 , punti 26 e 27 ); del 13 giugno 2002, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑382/99 , EU:C:2002:363 , punti da 62 a 67 ), del 28 luglio 2011, Mediaset/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑403/10 P , non pubblicata, EU:C:2011:533 , punto 81 ), e del 4 marzo 2009, Italia/[OSCURATO:PERSONA] ( T‑424/05 , non pubblicata, EU:T:2009:49 , punti da 132 a 139 ). V., inoltre, articolo 107, paragrafo 2, lettera a), TFUE. ( 77 ) Sentenza dell’11 settembre 2012, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ( T‑565/08 , EU:T:2012:415 , punto 137 ). ( 78 ) V., in questo senso, segnatamente, sentenza del 5 ottobre 1999, Francia/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑251/97 , EU:C:1999:480 , punto 38 ). ( 79 ) C‑164/15 P e C‑165/15 P , EU:C:2016:990 . ( 80 ) V. sentenza [OSCURATO:PERSONA], punto 98. V. anche conclusioni dell’avvocato generale Mengozzi nelle cause riunite [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ( C‑164/15 P e C‑165/15 P , EU:C:2016:515 , paragrafo 74 ). ( 81 ) T‑425/11 , EU:T:2014:768 , punti da 49 a 58 , specialmente punto 57), confermata in appello con ordinanza del 22 ottobre 2015, [OSCURATO:PERSONA]/Grecia ( C‑530/14 P , non pubblicata, EU:C:2015:727 ). ( 82 ) [OSCURATO:PERSONA] richiama, in particolare, la sentenza della Cour de cassation (Corte di cassazione, Francia), sezione sociale, del 4 dicembre 2013, n. 12-18.301 e 12-18.302, in cui, fondandosi sul principio sancito da detto giudice nel 1990, secondo cui «le trattenute operate dal datore di lavoro sulla retribuzione dei suoi dipendenti a titolo di contributi previdenziali non possono essere superiori all’importo dei contributi effettivamente versati», detto giudice aveva respinto l’impugnazione di un’impresa di pesca che aveva trattenuto dagli stipendi dei marinai determinate somme a titolo di oneri a carico dei dipendenti, benché tali trattenute non fossero state mai richieste dall’ENIM (in ragione di una riduzione dei contributi dei dipendenti decisa con circolare ministeriale a seguito delle difficoltà incontrate dal settore della pesca a causa dell’aumento del prezzo del petrolio), decidendo che il datore di lavoro era tenuto a restituirle ai marinai. ( 83 ) La Corte ha espressamente limitato la sua valutazione alla sola questione del recupero, dal momento che le ricorrenti non erano state in grado di dimostrare l’illegittimità della decisione della [OSCURATO:PERSONA] di accertamento dell’aiuto; v., in particolare, punti 94, 98 e 99 della sentenza [OSCURATO:PERSONA]. ( 84 ) La questione è stata affrontata nelle conclusioni dell’avvocato generale Mengozzi nelle cause riunite [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ( C‑164/15 P e C‑165/15 P , EU:C:2016:515 , paragrafo 72 ). ( 85 ) V. punto 104 della sentenza [OSCURATO:PERSONA]. ( 86 ) V., segnatamente, punti 101 e 102 della sentenza [OSCURATO:PERSONA]. ( 87 ) Occorre osservare che non è escluso che le riduzioni di cui trattasi abbiano riguardato, almeno in parte, somme che erano già state trattenute dalle imprese sugli stipendi dei loro dipendenti ad aliquota piena e che dovevano ancora essere versate agli enti competenti (ricordo che le circolari che hanno previsto le riduzioni recavano la data del 15 aprile e del 13 luglio 2000 e riguardavano il periodo dal 15 aprile al 15 ottobre 2000). In tal caso, le misure avrebbero riguardato, almeno formalmente, il debito delle imprese nei confronti degli enti di sicurezza sociale e non i contributi dei dipendenti in sé. Orbene, anche ammettendo che una siffatta situazione abbia potuto escludere un obbligo per il datore di lavoro di trasferire retroattivamente la riduzione sui propri dipendenti, né la Repubblica francese, né la [OSCURATO:PERSONA] hanno sostenuto che le misure di cui trattasi avessero tale natura. In ogni caso, ciò non emerge dalla decisione controversa. ( 88 ) V., in particolare, sentenze del 3 aprile 2014, Francia/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑559/12 P , EU:C:2014:217 , punto 63 ), e del 19 settembre 2018, [OSCURATO:PERSONA]/Francia e IFP Énergies nouvelles ( C‑438/16 P , EU:C:2018:737 , punto 110 ). ( 89 ) Per tale ragione, reputo non pertinenti i precedenti citati in udienza dalla [OSCURATO:PERSONA], riferendosi tutti a situazioni in cui le imprese interessate erano state riconosciute come beneficiarie indirette di misure adottate a favore dei loro dipendenti. Quanto alla decisione citata nelle osservazioni scritte della [OSCURATO:PERSONA], anch’essa è irrilevante, posto che l’aiuto ivi riconosciuto consisteva nella riduzione del debito IVA dovuto da un’impresa che aveva esentato in maniera irregolare dette operazioni dall’imposta di cui trattasi. ( 90 ) Come ha precisato la [OSCURATO:PERSONA] nelle cause che hanno dato luogo alle sentenze del 19 settembre 2000, Germania/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑156/98 , EU:C:2000:467 ) [v. anche le conclusioni dell’avvocato generale Saggio in tale causa ( C‑156/98 , EU:C:2000:47 , paragrafo 22 )]; del 13 giugno 2002, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (C‑382/99, punto 63); del 28 luglio 2011, Mediaset/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑403/10 P , non pubblicata, EU:C:2011:533 , punto 63 ) e del 4 marzo 2009, Italia/[OSCURATO:PERSONA] ( T‑424/05 , non pubblicata, EU:T:2009:49 , punto 136 ). V. anche sentenza dell’11 settembre 2012, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ( T‑565/08 , EU:T:2012:415 , punti 137 e segg.), in cui il Tribunale, censurando la [OSCURATO:PERSONA] per non aver qualificato come aiuto un intervento pubblico a favore di ex dipendenti di determinate imprese, si sforza di individuare l’esistenza di un vantaggio economico indiretto per dette imprese. ( 91 ) V. punto 99 della sentenza [OSCURATO:PERSONA]. ( 92 ) C‑69/13 , EU:C:2014:71 , punti 22 e da 35 a 37. ( 93 ) C‑69/13 , EU:C:2014:71 , punto 32 e punto 1 del dispositivo.
Sentenza Corte di giustizia UE/2020 — Fons Iuris — Fons Iuris