CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 aprile 2022
Cassazione n. 19810/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/03/2021 del GIP TRIBUNALE di BERGAMO1/2=322:212-2M udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che il ricorrente deduce il vizio di mancanza della motivazione con riguardo alla descrizione del fatto di reato ed alle modalità della condotta, in sentenza di applicazione pena emessa su richiesta delle parti; Considerato che il ricorso è stato proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen., che lo consente «solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza»; Rilevato, pertanto, che, ai sensi dell'art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen., il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile, con condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 1'8 aprile 2022. i Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] idente [OSCURATO:PERSONA] 9-P [OSCURATO:PERSONA] N RIA 19