CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 28660/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ino, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Rc) il 27 agosto 1975: avverso la ordinanza n. 270/2025 del Tribunale di Messina del 3 luglio 2025; letti gli atti di causa, la ordinanza impugnata e il ricorso introduttivo; sentita la relazione fatta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] GENTILI; sentito il PM, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso; si da atto che per il ricorrente, pur avendo l'avv. [OSCURATO:PERSONA], dei foro di [OSCURATO:PERSONA], fatto Istanza di trattazione orale, nessuno è comparso.[OSCURATO:PERSONA] Con ordinanza pronunziata in data 3 luglio 2025 il Tribunale di Messina, operando in qualità di giudice dell'appello cautelare avverso i provvedimenti incidenti sulla libertà personale degli indagati, ha rigetto il gravame presentato da [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento con il quale il Gip del Tribunale di Messina aveva a sua volta rigettato la istanza di modifica della misura cautelare della custodia in carcere, applicata a carico del [OSCURATO:PERSONA] a seguito di ordinanza del 30 maggio 2024 (già positivamente scrutinata in sede di riesame dal Tribunale peloritano in data 18 luglio 2024); il giudice del gravame cautelare ha osservato che né il periodo di tempo intercorso fra la esecuzione della misura e la richiesta di modifica della stessa formulata dall'indagato, nel frattempo sottoposto a giudizio in primo grado, definito con sentenza di condanna a carico del predetto, in relazione sia alla partecipazione ad un'associazione dedita alla commissione di reati in materia di stupefacenti sia in relazione a taluni reati fine a lui personalmente attribuiti, né gli altri elementi dedotti a sostegno della istanza, in particolare il fatto che il [OSCURATO:PERSONA] fosse indispensabile ai fini della assistenza che lo stesso avrebbe prestato al proprio nucleo familiare e che l'eventuale luogo ove applicare a carico del medesimo gli arresti domiciliari, erano fattori idonei a giustificare il suo accoglimento. Avverso la predetta ordinanza ha ora presentato ricorso per cassazione, tramite la difesa fiduciaria il [OSCURATO:PERSONA], articolando a sostegno della propria impugnazione i seguenti motivi. Il ricorrente ha, in prima battuta, lamentato come fosse errata la affermazione contenuta nel provvedimento in questione, secondo la quale l'appellante non avrebbe addotto alcun elemento di giudizio atto a superare la presunzione di esistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della misura custodiale. Infatti non solo il [OSCURATO:PERSONA], in relazione al quale già si è verificata, a seguito della celebrazione del processo in primo grado, il fenomeno della cristallizzazione della prova, ha reciso i suoi legami con la associazione criminosa di cui alla contestazione a lui mossa ma si è anche dedicato con stabilità ad una lecita attività lavorativa; in sede di appello cautelare, infatti, la difesa del ricorrente aveva segnalato sia il tempo trascorso dalla commissione dei fatti di cui alla imputazione, sia il fatto che il [OSCURATO:PERSONA] durante la sua cattività ha indubbiamente maturato una rivisitazione critica del suo passato; la ricorrente difesa aveva anche fatto rilevare che il luogo ove 2l'indagato sarebbe stato ristretto agli arresti domiciliari è distante dal luogo era lo stesso avrebbe commesso i reati a lui ascritti e che la giurisprudenza ha valorizzato le situazioni di indispensabilità della presenza dell'indagato per la cura e l'assistenza del proprio nucleo familiare; elementi tutti questi, presenti e riscontrabili quanto al caso del [OSCURATO:PERSONA], della cui esistenza e rilevanza il giudice dell'appello cautelare non si è gravato. Il ricorrente ha altresì segnalato come non sia stata considerata la possibilità di applicare al [OSCURATO:PERSONA] una misura meno afflittiva della custodia in carcere; la esistenza delle esigenze cautelari è stata argomentata solamente con mere formule di stile; altresì come non sia stata adeguatamente considerata la esistenza di circostanze personali e familiari dell'indagato che avrebbero dovuto indurre il giudicante a favorire il reinserimento sociale, lavorativo e familiare del [OSCURATO:PERSONA] nel proprio ambiente, in tal modo rispettando il criterio della proporzionalità della misura concretamente applicata. Sulla base di tali ragioni è stata formulata la richiesta di annullamento della ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso, risultati inammissibili o manifestamente infondati e motivi posti a suo sostegno, deve essere dichiarato a sua volta inammissibile. Deve rilevarsi, quanto al caso di specie, che lo stesso, relativo ad una ipotesi di impugnazione in sede non di riesame - essendo stato questo, per quanto emerge dalla ordinanza impugnata, già stato espletato a seguito di ricorso del [OSCURATO:PERSONA] ed esitato, con ordinanza del Tribunale messinese del 18 luglio 2024, nella conferma della misura cautelare applicata al medesimo - ma di appello cautelare avverso il rigetto della istanza di modifica della misura cautelare in atto, interviene dopo che lo stesso [OSCURATO:PERSONA] già è stato dichiarato responsabile in primo grado di giudizio dei reati a lui ascritti e condannato, con sentenza del 29 aprile 2025, alla pena, non certo trascurabile, di anni 10 di reclusione. I rilievi che sono stati dianzi brevemente formulati comportano, da un lato, la irrilevanza, stante l'avvenuta formazione del cosiddetto "giudicato cautelare" degli elementi che hanno determinato la applicazione originaria della misura a carico del [OSCURATO:PERSONA], e, da altro, lato, la evidente improponibilità 3di fattori incidenti sulla gravità indiziaria a carico del medesimo, essendo stata questa già adeguatamente scrutinata persino in fase di merito. Tanto premesso, rileva il Collegio, quanto agli argomenti dedotti dal ricorrente di fronte a questa Corte che il primo di essi - concernente la erroneità della motivazione della ordinanza impugnata nella parte in cui in essa si legge che la difesa ricorrente, allora, in appello non avesse prospettato elementi sintomatici della inesistenza delle esigenze cautelari o, quanto, meno, della adeguatezza di una misura cautelare meno afflittiva di quella, la custodia carceraria, in atto - è destituito di ogni fondamento. In disparte l'argomento avente ad oggetto la affermazione riguardante la avvenuta "cristallizzazione della prove" a seguito della celebrazione del primo grado del giudizio a carico del ricorrente, essendo questo, semmai, fattore che avrebbe potuto avere un qualche significato ove la esigenza cautelare da salvaguardare fosse stata quella della genuinità della prova dal rischio di "inquinamenti" e non, come invece nel caso, quella del pericolo di reiterazione criminosa, dato che rende, perciò, del tutto ultroneo il rilievo formalizzato dalla ricorrente difesa, osserva il Collegio che è, invero, del tutto inammissibile nella presente sede la argomentazione avente ad oggetto, quanto alla persistenza nel tempo delle esigenze cautelari che avevano condotto alla adozione della misura custodiale a carico del [OSCURATO:PERSONA], che questi avesse "dismesso spontaneamente ogni e qualunque forma di condotta delittuosa in tempi non sospetti" essendo ciò avvenuto "nella immediatezza della sua condotta delittuosa e comunque circa tre anni prima del suo arresto". Si tratta, infatti, all'evidenza di fattore che, se mai fosse stato rilevante, doveva esserlo per ciò che attiene alla adozione della misura e non per ciò che concerne il suo mantenimento, essendo quello prospettato non certo un elemento di giudizio di carattere sopravvenuto tale da incidere in sede di appello cautelare o, prima, di revoca o modifica della misura già in atto. Né ha un rilievo, atto a determinare il venir meno delle esigenze cautelari che avevano giustificato la adozione della misura, la durata del tempo nel quale la misura è stata concretamente applicata, posto che, per costante giurisprudenza di questa Corte, la rilevanza di tale spazio cronologico non incide di per sé su attualità e concretezza della esigenza cautelare, rilevando esclusivamente con riferimento alla disciplina di settore con la quale è autonomamente disciplinata la durata massima, in funzione della pena astrattamente comminata per i reati cui la misura si riferisce, appunto della 4applicabilità della misura cautelare custodiate (Corte di cassazione, Sezione IV penale, 30 aprile 2024, n. 17470, rv 286207). Lo stesso vale per ciò che attiene alla dichiarata illibatezza della condotta del ricorrente in epoca successiva alla adozione della misura, trattandosi anche in questo caso di fattore che doveva essere prospettato e valutato in sede di riesame e non in sede di appello cautelare. Quanto alle circostanze riferite alla pretesa presa dì distanza da parte del [OSCURATO:PERSONA] con il proprio vissuto delinquenziale ed alla lontananza geografica fra il luogo ove lo stesso aveva chiesto di essere assegnato agli arresti domiciliari, osserva il Collegio, quanto al primo rilievo, che si tratta di elemento meramente declamato dalla ricorrente difesa, ma che non ha trovato, alcun riscontro obbiettivo, mentre per ciò che attiene al secondo profilo, il [OSCURATO:PERSONA], il quale giova ricordarlo è imputato per une dei reati in relazione ai quali è prevista la presunzione, sia pure relativa, di adeguatezza della misura eterocustodiale, aveva prospettato la possibilità di essere sottoposto agli arresti domiciliari in Comune di [OSCURATO:PERSONA], luogo che, per essere sostanzialmente inserito nel medesimo contesto territoriale calabrese nel quale ha operato il sodalizio criminoso del quale lo stesso ha fatto parte, non è apparso idoneo, come plausibilmente ritenuto dal giudice dell'appello cautelare, ad adeguatamente salvaguardare dal pericolo di reiterazione delittuosa. Non ha rilievo il dato che non sia stata esaminata la possibilità di disporre una misura meno afflittiva, posto che il ricorrente non ha indicato alcuna valida ragione affinché sì debba procedere alla modifica della originaria misura, superando, peraltro, anche la già ricordata presunzione relativa di adeguatezza della misura segregativa. Del tutto generica l'affermazione che la presenza del [OSCURATO:PERSONA] presso il suo nucleo familiare abbia il carattere della indispensabilità - fattore che avrebbe potuto svolgere un qualche ruolo sotto il profilo della valutazione della proporzionalità della perdurante applicazione della misura - posto che il Tribunale peloritano ha in termini corretti esaminato il tema osservando che il nucleo familiare del [OSCURATO:PERSONA] è costituito dalla sola moglie, la quale ha una sua attività lavorativa presso la azienda agricola di pertinenza familiare, di tal che non si veda in che cosa consista la pretesa indispensabilità del [OSCURATO:PERSONA]. La circostanza che gli elementi evidenziati dal ricorrente siano tutti fattori o irrilevanti nella presente sede di impugnazione di un provvedimento 5reso in fase di appello cautelare ovvero già congruamente valutati dal giudice di tale fase del procedimento - il quale ha, in realtà, correttamente rilevato che non erano stati evidenziati dal ricorrente dati di fatto idonei a scalfire il decisum relativo al rigetto della istanza di modifica o revoca della misura a suo tempo applicata al [OSCURATO:PERSONA] - rende palesemente inammissibile il ricorso del predetto; questi, pertanto, visto l'art. 616 cod. proc. pen. va , altresì, condannato al pagamento derlle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Non derivando dal presente provvedimento la rimessione in libertà del ricorrente, la cancelleria provvederà alle comunicazioni di cui all'art. 94, comma 1 -ter, disp. att. cod. proc. pen. PQ P.Q.M9 rio ortun‘t eleinn 6