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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 37351/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/04/2021 del GIP del Tribunale di Bergamo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], ex art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020, che ha concluso chiedendo che la sentenza impugnata sia annullata senza rinvio in punto di trattamento sanzionatorio. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], resa all'esito di giudizio abbreviato, il GIP del Tribunale di Bergamo ha dichiarato l'imputato responsabile dei reati a lui ascritti (due fattispecie ex art. 2 del d.lgs. n. 74 del 2000) e, ritenuta la recidiva ex art. 99, quarto comma, cod. pen. e la continuazione, lo ha condannato, con la v riduzione per il rito, alla pena di due anni e otto mesi di reclusione, oltre pene accessorie e confisca del profitto dei reati.

2. Avverso la sentenza l'imputato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, lamentando - in primo luogo - la violazione dell'art. 99, ultimo comma, cod. pen., sul rilievo che il giudice avrebbe ritenuto sussistente la recidiva reiterata specifica senza alcuna motivazione sul punto, aumentando la pena di un anno e quattro mesi di reclusione, in violazione del limite quantitativo imposto da detta disposizione.

La difesa afferma che a carico dell'imputato vi sono due sentenze di condanna: la prima del Tribunale di Bergamo, irrevocabile il 12 ottobre 1979, a mesi otto di reclusione; la seconda emessa a seguito di applicazione della pena su richiesta delle parti, irrevocabile il 27 aprile 2009, a tre mesi e quindici giorni di reclusione, sostituiti con la multa di euro 3990,00.

Con un secondo motivo di doglianza, si lamentano l'inosservanza dell'art. 99 cod. pen. e la mancanza di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza della recidiva, non essendo stati effettuati accertamenti sulla base dei quali individuare una maggiore pericolosità sociale del soggetto imputato, in collegamento alle pregresse condanne.

Si sostiene che il lasso di tempo trascorso, la natura dei reati e la tipologia delle condanne avrebbero potuto portare il giudice ad escludere una relazione qualificata tra i precedenti penali e gli illeciti per i quali si procede.

La difesa ha depositato memoria, con la quale insiste in conto già dedotto. [OSCURATO:PERSONA]

1. La seconda delle censure proposte, relativa alla ritenuta sussistenza della recidiva contestata, è fondata, con conseguente assorbimento fAella prima, la quale riguarda l'entità dell'aumento per la stessa recidiva.

1.1. Ai fini della rilevazione della recidiva, intesa quale elemento sintomatico di un'accentuata pericolosità sociale del prevenuto, e non come fattore meramente descrittivo dell'esistenza di precedenti penali per delitto a carico dell'imputato, la valutazione del giudice non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sun/arco temporale in cui questi risultano consumati, essendo egli tenuto ad esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se ed in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato sub iudice (ex multis, Sez. 3, n. 33299 del 16/11/2016, dep. 10/07/2017, Rv. 270419; Sez. 3, n. 19170 del 17/12/2014, dep. 08/05/2015, Rv. 263464).

Più in generale, in presenza di contestazione della • recidiva a norma di uno dei primi quattro commi dell'art. 99 cod. pen., è compito del giudice quello di verificare in concreto se la reiterazione dell'illecito sia sintomo effettivo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore, avuto riguardo alla natura dei reati, al tipo di devianza di cui essi sono il segno, alla qualità e al grado di offensività dei comportamenti, alla distanza temporale tra i fatti e al livello di omogeneità esistente tra loro, all'eventuale occasionalità della ricaduta e a ogni altro parametro individualizzante significativo della personalità del reo e del grado di colpevolezza, al di là del mero e indifferenziato riscontro formale dell'esistenza di precedenti penali (Sez.

U, n. 35738 del 27/05/2010, Rv. 247838).

1.2. I richiamati principi non sono stati correttamente applicati nel caso di specie, perché il giudice non ha fornito alcuna motivazione circa le concrete ragioni della ricorrenza della recidiva, essendosi limitato a determinare il relativo aumento, con riferimento alla gravità dei fatti per i quali si procede e all'esistenza di un precedente specifico. 2.

Per questi motivi, la sentenza impugnata deve essere annullata, limitatamente alla recidiva, con rinvio, per nuovo giudizio sul punto, alla Corte di appello di Brescia.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata, limitatamente alla recidiva, con rinvio, per nuovo giudizio, alla C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/04/2021 del GIP del Tribunale di Bergamo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], ex art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020, che ha concluso chiedendo che la sentenza impugnata sia annullata senza rinvio in punto di trattamento sanzionatorio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], resa all'esito di giudizio abbreviato, il GIP del Tribunale di Bergamo ha dichiarato l'imputato responsabile dei reati a lui ascritti (due fattispecie ex art. 2 del d.lgs. n. 74 del 2000) e, ritenuta la recidiva ex art. 99, quarto comma, cod. pen. e la continuazione, lo ha condannato, con la v riduzione per il rito, alla pena di due anni e otto mesi di reclusione, oltre pene accessorie e confisca del profitto dei reati. 2. Avverso la sentenza l'imputato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, lamentando - in primo luogo - la violazione dell'art. 99, ultimo comma, cod. pen., sul rilievo che il giudice avrebbe ritenuto sussistente la recidiva reiterata specifica senza alcuna motivazione sul punto, aumentando la pena di un anno e quattro mesi di reclusione, in violazione del limite quantitativo imposto da detta disposizione. La difesa afferma che a carico dell'imputato vi sono due sentenze di condanna: la prima del Tribunale di Bergamo, irrevocabile il 12 ottobre 1979, a mesi otto di reclusione; la seconda emessa a seguito di applicazione della pena su richiesta delle parti, irrevocabile il 27 aprile 2009, a tre mesi e quindici giorni di reclusione, sostituiti con la multa di euro 3990,00. Con un secondo motivo di doglianza, si lamentano l'inosservanza dell'art. 99 cod. pen. e la mancanza di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza della recidiva, non essendo stati effettuati accertamenti sulla base dei quali individuare una maggiore pericolosità sociale del soggetto imputato, in collegamento alle pregresse condanne. Si sostiene che il lasso di tempo trascorso, la natura dei reati e la tipologia delle condanne avrebbero potuto portare il giudice ad escludere una relazione qualificata tra i precedenti penali e gli illeciti per i quali si procede. La difesa ha depositato memoria, con la quale insiste in conto già dedotto. [OSCURATO:PERSONA] 1. La seconda delle censure proposte, relativa alla ritenuta sussistenza della recidiva contestata, è fondata, con conseguente assorbimento fAella prima, la quale riguarda l'entità dell'aumento per la stessa recidiva. 1.1. Ai fini della rilevazione della recidiva, intesa quale elemento sintomatico di un'accentuata pericolosità sociale del prevenuto, e non come fattore meramente descrittivo dell'esistenza di precedenti penali per delitto a carico dell'imputato, la valutazione del giudice non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sun/arco temporale in cui questi risultano consumati, essendo egli tenuto ad esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se ed in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato sub iudice (ex multis, Sez. 3, n. 33299 del 16/11/2016, dep. 10/07/2017, Rv. 270419; Sez. 3, n. 19170 del 17/12/2014, dep. 08/05/2015, Rv. 263464). Più in generale, in presenza di contestazione della • recidiva a norma di uno dei primi quattro commi dell'art. 99 cod. pen., è compito del giudice quello di verificare in concreto se la reiterazione dell'illecito sia sintomo effettivo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore, avuto riguardo alla natura dei reati, al tipo di devianza di cui essi sono il segno, alla qualità e al grado di offensività dei comportamenti, alla distanza temporale tra i fatti e al livello di omogeneità esistente tra loro, all'eventuale occasionalità della ricaduta e a ogni altro parametro individualizzante significativo della personalità del reo e del grado di colpevolezza, al di là del mero e indifferenziato riscontro formale dell'esistenza di precedenti penali (Sez. U, n. 35738 del 27/05/2010, Rv. 247838). 1.2. I richiamati principi non sono stati correttamente applicati nel caso di specie, perché il giudice non ha fornito alcuna motivazione circa le concrete ragioni della ricorrenza della recidiva, essendosi limitato a determinare il relativo aumento, con riferimento alla gravità dei fatti per i quali si procede e all'esistenza di un precedente specifico. 2. Per questi motivi, la sentenza impugnata deve essere annullata, limitatamente alla recidiva, con rinvio, per nuovo giudizio sul punto, alla Corte di appello di Brescia. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata, limitatamente alla recidiva, con rinvio, per nuovo giudizio, alla C
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