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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 05337/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] emessa dal Tribunale di Napoli visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per la inammissibilità del ricorso; udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale del riesame di Napoli ha confermato l'ordinanza con la quale [OSCURATO:PERSONA] è stato sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere, in quanto indiziato sia del reato di cui all'art. 416-bis cod. pen., essendo stato ritenuto partecipe dell'associazione di stampo camorristico denominata "clan Gallo-Cavalieri", sia del reato di detenzione illecita di armi da fuoco. 2.

Avverso tale ordinanza, ha proposto ricorso la difesa dell'indagato formulando un unico motivo di ricorso, con il quale ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione, con esclusivo riferimento al reato di cui all'art. 416-bis cod. pen.

Al ricorrente si contesta la partecipazione al sodalizio sostenendo che avrebbe avuto il compito di custodire le armi in uso al gruppo.

Tale condotta, tuttavia, ad avviso della difesa, non troverebbe adeguati elementi di conferma.

In particolare, le dichiarazioni rese dai collaboratori, valorizzate dal Tribunale, riguarderebbero condotte risalenti nel tempo (2013) e, peraltro, all'epoca in cui tali dichiarazioni accusatorie furono rese, non vennero neppure ritenute specifiche e riscontrate, tant'è che nel procedimento che ne scaturì Visciano non venne in alcun modo coinvolto.

Gli ulteriori elementi indiziari sono stati desunti da poche e generiche conversazioni intercettate, nelle quali si fa riferimento alla disponibilità di armi da parte di un soggetto indicato quale "il genero di 41".

Secondo la difesa, tuttavia, dall'unica conversazione alla quale ebbe a partecipare direttamente l'indagato, non emergerebbe l'effettivo ruolo di custode delle armi del sodalizio, quanto il timore che Visciano potesse essere individuato quale destinatario di condotte violente da parte di appartenenti al clan rivale denominato "IV° sistema"; le altre intercettazioni, di contro, metterebbero gravemente in dubbio la valutazione resa dai giudici della cautela perché dirette a smentire il profilo della disponibilità mostrata dal ricorrente rispetto alle esigenze dei sodali.

In definitiva, le scarne risultanze investigative non consentirebbero di delineare una stabile e organica partecipazione del ricorrente all'associazione camorristica, non unicamente ricavabile dalla detenzione delle armi allo stesso ascritta [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile perché ripercorre gli elementi indiziari valorizzati dal Tribunale del riesame fornendone una lettura alternativa e parziale, finendo per sollecitare una rivalutazione in punto di merito, non consentita in questa sede.

2. In primo luogo, deve evidenziarsi come il Tribunale abbia ampiamente motivato sulle ragioni per cui le dichiarazioni rese dai collaboratori - pur se riferite ad un periodo notevolmente antecedente rispetto ai fatti oggetto di accertamento - forniscano un primo elemento a carico dell'indagato.

I collaboratori, infatti, hanno concordemente descritto l'indagato quale un soggetto stabilmente inserito nelle dinamiche associative, al quale era affidato il compito di occultare e custodire le armi del gruppo.

3. Tale dato recupera attualità grazie al portato delle intercettazioni valorizzate dal provvedimento gravato, tutte inerenti a colloqui captati in epoca recente.

Da tali captazioni emerge l'attività di custode delle armi svolta in continuità dal Visciano nel comune interesse sotteso all'azione criminale del gruppo associativo contestato al capo 1), in linea con le convergenti propalazioni dei collaboranti, pur se riferite ad altro contesto temporale; ma emerge anche il pieno ed integrale coinvolgimento del ricorrente nei momenti di conflittualità con il gruppo antagonista, denominato "IV° sistema".

In parte qua, il tenore delle dette conversazioni risulta letto e interpretato dal Tribunale senza incorrere in vizi di manifesta illogicità o contraddittorietà intrinseca del relativo argomentare o estrinseca, rispetto al portato immediato del dato da interpretare, in assenza dei quali la relativa valutazione di merito resta estranea al sindacato di legittimità.

Vizi non adeguatamente puntualizzati, del resto, dal ricorso, il cui tenore si sostanzia, piuttosto, in una non consentita lettura alternativa del relativo dato indiziario, peraltro smentita dal portato dei colloqui trascritti nel provvedimento impugnato.

Tra gli elementi valorizzati dal provvedimento gravato, assume un rilievo decisivo l'intercettazione riportata alla pagina 7, che vede il ricorrente quale immediato protagonista della conversazione captata, letta dalla difesa in termini riduttivi, poco coerenti allo stesso portato letterale della relativa trascrizione.

Di contro, in linea con le indicazioni argomentative tracciate dal Tribunale, nel corso del relativo colloquio Visciano ebbe a mostrarsi pienamente coinvolto nelle dinamiche associative, interloquendo apertamente sul rischio che, appartenenti al "clan" rivale, potessero ordire azioni violente a suoi danni (sintomo logico della consapevolezza del suo ruolo anche in capo al gruppo associativo contrapposto).

In tale senso si rivela emblematico il passaggio, sottolineato nell'ordinanza cautelare, nel quale l'indagato ebbe ad affermare che per fronteggiare il "clan" rivale sarebbe stato pronto a "buttare a terra" la palazzina di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto il vertice dell'associazione antagonista.

4. In conclusione, il quadro indiziario delineato dal provvedimento impugnato -vieppiù corroborato dalla assenza di rilievi prospettati dall'impugnazione che occupa in direzione del reato di detenzione di armi da fuoco contestato al capo 24) della rubrica provvisoria- descrive Visciano quale soggetto all'evidenza inserito nel contesto associativo di riferimento, immediatamente coinvolto nelle relative dinamiche criminali anche alla luce del ruolo di custode delle armi del sodalizio dallo stesso assunto.

Compito, questo, di strategica importanza all'interno della relativa struttura criminale (ancor di più alla luce del rimarcato livello di contingente conflittualità che impegnava in quel frangente il gruppo di interesse nella lotta relativa al controllo del territorio), che suggella definitivamente il giudizio di gravità indiziaria perchè presuppone un grado non indifferente di fiducia conferita dai sodali, nel caso coerente anche ai legami di affinità che legano l'indagato ai vertici del clan "[OSCURATO:PERSONA]" ( per essere il cognato di [OSCURATO:PERSONA] perché marito della sorella, a sua volta figlia di [OSCURATO:PERSONA], indicato dai collaboranti escussi, in termini di reciproca conferma, quale originario referente dell'indagato con riguardo, per l'appunto, ad identiche incombenze).

5. Alla inammissibilità del ricorso seguono le pronunce di cui all'art 616 cod. proc. pen. definite come da dispositivo.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art 94 comma I- ter disp. att. cod. proc. pen

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] emessa dal Tribunale di Napoli visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per la inammissibilità del ricorso; udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale del riesame di Napoli ha confermato l'ordinanza con la quale [OSCURATO:PERSONA] è stato sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere, in quanto indiziato sia del reato di cui all'art. 416-bis cod. pen., essendo stato ritenuto partecipe dell'associazione di stampo camorristico denominata "clan Gallo-Cavalieri", sia del reato di detenzione illecita di armi da fuoco. 2. Avverso tale ordinanza, ha proposto ricorso la difesa dell'indagato formulando un unico motivo di ricorso, con il quale ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione, con esclusivo riferimento al reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. Al ricorrente si contesta la partecipazione al sodalizio sostenendo che avrebbe avuto il compito di custodire le armi in uso al gruppo. Tale condotta, tuttavia, ad avviso della difesa, non troverebbe adeguati elementi di conferma. In particolare, le dichiarazioni rese dai collaboratori, valorizzate dal Tribunale, riguarderebbero condotte risalenti nel tempo (2013) e, peraltro, all'epoca in cui tali dichiarazioni accusatorie furono rese, non vennero neppure ritenute specifiche e riscontrate, tant'è che nel procedimento che ne scaturì Visciano non venne in alcun modo coinvolto. Gli ulteriori elementi indiziari sono stati desunti da poche e generiche conversazioni intercettate, nelle quali si fa riferimento alla disponibilità di armi da parte di un soggetto indicato quale "il genero di 41". Secondo la difesa, tuttavia, dall'unica conversazione alla quale ebbe a partecipare direttamente l'indagato, non emergerebbe l'effettivo ruolo di custode delle armi del sodalizio, quanto il timore che Visciano potesse essere individuato quale destinatario di condotte violente da parte di appartenenti al clan rivale denominato "IV° sistema"; le altre intercettazioni, di contro, metterebbero gravemente in dubbio la valutazione resa dai giudici della cautela perché dirette a smentire il profilo della disponibilità mostrata dal ricorrente rispetto alle esigenze dei sodali. In definitiva, le scarne risultanze investigative non consentirebbero di delineare una stabile e organica partecipazione del ricorrente all'associazione camorristica, non unicamente ricavabile dalla detenzione delle armi allo stesso ascritta [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile perché ripercorre gli elementi indiziari valorizzati dal Tribunale del riesame fornendone una lettura alternativa e parziale, finendo per sollecitare una rivalutazione in punto di merito, non consentita in questa sede. 2. In primo luogo, deve evidenziarsi come il Tribunale abbia ampiamente motivato sulle ragioni per cui le dichiarazioni rese dai collaboratori - pur se riferite ad un periodo notevolmente antecedente rispetto ai fatti oggetto di accertamento - forniscano un primo elemento a carico dell'indagato. I collaboratori, infatti, hanno concordemente descritto l'indagato quale un soggetto stabilmente inserito nelle dinamiche associative, al quale era affidato il compito di occultare e custodire le armi del gruppo. 3. Tale dato recupera attualità grazie al portato delle intercettazioni valorizzate dal provvedimento gravato, tutte inerenti a colloqui captati in epoca recente. Da tali captazioni emerge l'attività di custode delle armi svolta in continuità dal Visciano nel comune interesse sotteso all'azione criminale del gruppo associativo contestato al capo 1), in linea con le convergenti propalazioni dei collaboranti, pur se riferite ad altro contesto temporale; ma emerge anche il pieno ed integrale coinvolgimento del ricorrente nei momenti di conflittualità con il gruppo antagonista, denominato "IV° sistema". In parte qua, il tenore delle dette conversazioni risulta letto e interpretato dal Tribunale senza incorrere in vizi di manifesta illogicità o contraddittorietà intrinseca del relativo argomentare o estrinseca, rispetto al portato immediato del dato da interpretare, in assenza dei quali la relativa valutazione di merito resta estranea al sindacato di legittimità. Vizi non adeguatamente puntualizzati, del resto, dal ricorso, il cui tenore si sostanzia, piuttosto, in una non consentita lettura alternativa del relativo dato indiziario, peraltro smentita dal portato dei colloqui trascritti nel provvedimento impugnato. Tra gli elementi valorizzati dal provvedimento gravato, assume un rilievo decisivo l'intercettazione riportata alla pagina 7, che vede il ricorrente quale immediato protagonista della conversazione captata, letta dalla difesa in termini riduttivi, poco coerenti allo stesso portato letterale della relativa trascrizione. Di contro, in linea con le indicazioni argomentative tracciate dal Tribunale, nel corso del relativo colloquio Visciano ebbe a mostrarsi pienamente coinvolto nelle dinamiche associative, interloquendo apertamente sul rischio che, appartenenti al "clan" rivale, potessero ordire azioni violente a suoi danni (sintomo logico della consapevolezza del suo ruolo anche in capo al gruppo associativo contrapposto). In tale senso si rivela emblematico il passaggio, sottolineato nell'ordinanza cautelare, nel quale l'indagato ebbe ad affermare che per fronteggiare il "clan" rivale sarebbe stato pronto a "buttare a terra" la palazzina di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto il vertice dell'associazione antagonista. 4. In conclusione, il quadro indiziario delineato dal provvedimento impugnato -vieppiù corroborato dalla assenza di rilievi prospettati dall'impugnazione che occupa in direzione del reato di detenzione di armi da fuoco contestato al capo 24) della rubrica provvisoria- descrive Visciano quale soggetto all'evidenza inserito nel contesto associativo di riferimento, immediatamente coinvolto nelle relative dinamiche criminali anche alla luce del ruolo di custode delle armi del sodalizio dallo stesso assunto. Compito, questo, di strategica importanza all'interno della relativa struttura criminale (ancor di più alla luce del rimarcato livello di contingente conflittualità che impegnava in quel frangente il gruppo di interesse nella lotta relativa al controllo del territorio), che suggella definitivamente il giudizio di gravità indiziaria perchè presuppone un grado non indifferente di fiducia conferita dai sodali, nel caso coerente anche ai legami di affinità che legano l'indagato ai vertici del clan "[OSCURATO:PERSONA]" ( per essere il cognato di [OSCURATO:PERSONA] perché marito della sorella, a sua volta figlia di [OSCURATO:PERSONA], indicato dai collaboranti escussi, in termini di reciproca conferma, quale originario referente dell'indagato con riguardo, per l'appunto, ad identiche incombenze). 5. Alla inammissibilità del ricorso seguono le pronunce di cui all'art 616 cod. proc. pen. definite come da dispositivo. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art 94 comma I- ter disp. att. cod. proc. pen
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