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CassazionedecretoSezione 6Decisione del 9 giugno 2021

Cassazione n. 31375/2021

Testo disponibile della fonte

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seguente ORDINANZA sul ricorso 3808-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] E L'[OSCURATO:PERSONA], in persona del Liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 104, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] tí ( - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 34, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] - controficorrente- avverso la sentenza n. 1023/2019 della CORTE D'APPELLO di ANCONA, depositata il 18/06/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 09/06/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ricorso in atti l'A.S.F.O. impugna l'epigrafata sentenza con la quale la Corte d'Appello di Ancona, rigettandone l'appello, ha confermato la revoca del decreto ingiuntivo inteso conseguire il pagamento da parte della Regione [OSCURATO:PERSONA] yel delle somme dovute a saldo dei progetti di formazione professionali organizzati da essa ricorrente in forza della convenzione con la medesima Regione [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e ne chiede la cassazione sul rilievo dell'omesso esame di un fatto decisivo, posto che, contrariamente a quanto affermato dal decidente che, ravvisandone la rilevanza ai fini della decisione, aveva rigettato il gravame in quanto agli atti di causa non era stata rinvenuta copia del documento riportante la convenzione, il documento in parola era stato prodotto da essa ricorrente in allegato al ricorso monitorio e alla comparsa di costituzione e risposta nel giudizio di primo grado e dalla Regione in allegato all'atto di citazione in opposizione.

Al proposto ricorso resiste la Regione [OSCURATO:PERSONA] con controricorso. [OSCURATO:PERSONA]

2. L'unico motivo a supporto del ricorso deve reputarsi inammissibile.

Esso, rettamente inteso, è volto a denunciare non già l'omesso esame di un fatto decisivo, ma un errore revocatorio.

E' invero opinione di questa Corte che <d'affermazione contenuta nella sentenza circa l'inesistenza, nei fascicoli processuali (d'ufficio o di parte), di un documento che, invece, risulti esservi incontestabilmente inserito, non si concreta in un errore di giudizio, bensì in una mera Ric. 2020 n. 03808 sez.

M1 - ud. 09-06-2021 -2- svista di carattere materiale, costituente errore di fatto e, quindi, motivo di revocazione a norma dell'art. 395, n. 4, c.p.c., e non di ricorso per cassazione» (Cass., Sez.

IV, 28/09/2016, n. 19174).

Orbene poiché nella sentenza impugnata si legge che il documento portante la citata convenzione «non si rinviene né nel fascicolo di parte appellante ASFO ... né altresì in quello dell'appellata Regione [OSCURATO:PERSONA]», risultandone così preclusa la delibazione ancorché l'analisi e l'interpretazione di essa risultasse dirimente ai fini della decisione, è palese che la Corte decidente sia perciò incorsa non già in un errore di giudizio ma nella negazione di un fatto di cui la ricorrente reputa invece provata la positiva verità, onde nella specie non è riscontrabile il dedotto vizio motivazionale, ma un errore di fatto denunciabile solo alla stregua dell'art. 395, n. 4, cod. proc. civ. e 398, comma 1, cod. proc. civ. avanti al giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata.

3. Va dunque dichiarata l'inammissibilità del ricorso.

4. Le spese vanno integralmente compensate definendosi il gravame in considerazioni di una ragione non sviluppata dalla controricorrente.

Doppio contributo ove dovuto.

PQM Dichiara il ricorso inammissibile e compensa le spese di lite.

Ai sensi del dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, ove dovuto, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello riscosso per il ricorso.

Cosi deciso in Roma nella camera di consiglio della VI-I sezione civile il 9.6.2021. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. giacinto Bi gni '.

ILCA

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso 3808-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] E L'[OSCURATO:PERSONA], in persona del Liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 104, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] tí ( - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 34, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] - controficorrente- avverso la sentenza n. 1023/2019 della CORTE D'APPELLO di ANCONA, depositata il 18/06/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 09/06/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ricorso in atti l'A.S.F.O. impugna l'epigrafata sentenza con la quale la Corte d'Appello di Ancona, rigettandone l'appello, ha confermato la revoca del decreto ingiuntivo inteso conseguire il pagamento da parte della Regione [OSCURATO:PERSONA] yel delle somme dovute a saldo dei progetti di formazione professionali organizzati da essa ricorrente in forza della convenzione con la medesima Regione [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e ne chiede la cassazione sul rilievo dell'omesso esame di un fatto decisivo, posto che, contrariamente a quanto affermato dal decidente che, ravvisandone la rilevanza ai fini della decisione, aveva rigettato il gravame in quanto agli atti di causa non era stata rinvenuta copia del documento riportante la convenzione, il documento in parola era stato prodotto da essa ricorrente in allegato al ricorso monitorio e alla comparsa di costituzione e risposta nel giudizio di primo grado e dalla Regione in allegato all'atto di citazione in opposizione. Al proposto ricorso resiste la Regione [OSCURATO:PERSONA] con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 2. L'unico motivo a supporto del ricorso deve reputarsi inammissibile. Esso, rettamente inteso, è volto a denunciare non già l'omesso esame di un fatto decisivo, ma un errore revocatorio. E' invero opinione di questa Corte che <d'affermazione contenuta nella sentenza circa l'inesistenza, nei fascicoli processuali (d'ufficio o di parte), di un documento che, invece, risulti esservi incontestabilmente inserito, non si concreta in un errore di giudizio, bensì in una mera Ric. 2020 n. 03808 sez. M1 - ud. 09-06-2021 -2- svista di carattere materiale, costituente errore di fatto e, quindi, motivo di revocazione a norma dell'art. 395, n. 4, c.p.c., e non di ricorso per cassazione» (Cass., Sez. IV, 28/09/2016, n. 19174). Orbene poiché nella sentenza impugnata si legge che il documento portante la citata convenzione «non si rinviene né nel fascicolo di parte appellante ASFO ... né altresì in quello dell'appellata Regione [OSCURATO:PERSONA]», risultandone così preclusa la delibazione ancorché l'analisi e l'interpretazione di essa risultasse dirimente ai fini della decisione, è palese che la Corte decidente sia perciò incorsa non già in un errore di giudizio ma nella negazione di un fatto di cui la ricorrente reputa invece provata la positiva verità, onde nella specie non è riscontrabile il dedotto vizio motivazionale, ma un errore di fatto denunciabile solo alla stregua dell'art. 395, n. 4, cod. proc. civ. e 398, comma 1, cod. proc. civ. avanti al giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata. 3. Va dunque dichiarata l'inammissibilità del ricorso. 4. Le spese vanno integralmente compensate definendosi il gravame in considerazioni di una ragione non sviluppata dalla controricorrente. Doppio contributo ove dovuto. PQM Dichiara il ricorso inammissibile e compensa le spese di lite. Ai sensi del dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, ove dovuto, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello riscosso per il ricorso. Cosi deciso in Roma nella camera di consiglio della VI-I sezione civile il 9.6.2021. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. giacinto Bi gni '. ILCA
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