CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 18 giugno 2026
Cassazione n. 20733/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
HIA Carla, già rappresentata e difesa in appello dall’avv.[OSCURATO:PERSONA]Numero registro generale 12675/2020Numero sezionale 4128/2026Numero di raccolta generale 20733/2026Data pubblicazione 18/06/2026Equitalia Giustizia [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del Direttore pro tempore-intimata-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Lazio n.6587/2019 depositata in data 26.11.2019.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14.05.2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. In data [OSCURATO:DATA_NASCITA], Carla CASAVECCHIA impugnava la cartella dipagamento n. 108220150000629492 emessa su richiesta dell’Ufficio delGiudice di Pace di Roma da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., relativa all’omessoversamento di contributo unificato e connessa sanzione, relativo alprocedimento n. 57307/08 davanti al Giudice di Pace di Roma tra lamedesima contribuente e il Comune di Roma ed avente ad oggetto atto dicitazione in opposizione ex art. 615 c.p.c.2. In particolare, la contribuente sosteneva l’applicabilità dell’esenzionein base al combinato disposto di cui agli artt. 10 del d.P.R. n. 115 del 2002e 23, comma 10, della l. n. 689 del 1981.3. L’Ufficio del Giudice di Pace, costituitosi, sosteneva che l’esenzionein questione non fosse applicabile al caso di specie, avente ad oggettoun’opposizione all’esecuzione e non un’opposizione ad ordinanzaingiunzione ex l. 689 del 1981.4. [OSCURATO:PERSONA] di Riscossione si costituiva eccependo la proprialegittimazione passiva a favore di [OSCURATO:SOCIETA]5. La C.T.P. respingeva il ricorso.Numero registro generale 12675/2020Numero sezionale 4128/2026Numero di raccolta generale 20733/2026Data pubblicazione 18/06/20266. A seguito di appello della contribuente davanti alla CommissioneTributaria Regionale di Roma, la cartella veniva annullata, con la seguentemotivazione: «L’impugnata sentenza ha errato nel ritenere che l’esenzionedal contributo unificato non si applica ai procedimenti ex art. 615, primocomma, c.p.c. concernenti l’opposizione a sanzioni amministrative.Viceversa, il Collegio ritiene, come anche affermato dalla CorteCostituzionale (sent. 98/2004 e Cass. a S.U. n. 22080/2017) chel’esenzione del contributo unificato va riferita alla situazione sostanzialededotta in giudizio e non al rito. Ne consegue che, in base alle regole deldiritto intertemporale, va ritenuta operante l’esenzione in questione,essendo l’abrogazione della stessa riferita ai soli procedimenti iscritti a ruoloa far data dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] e non già a quelli antecedentemente iscritti, qualeil presente procedimento».7. Avverso la sentenza di secondo grado proponevano ricorso percassazione il Ministero della Giustizia e l’[OSCURATO:PERSONA] dei Crediti delGiudice di Pace di Roma, affidando le proprie doglianze ad un unico motivodi ricorso.8. La contribuente ed Equitalia sono rimaste intimate.9. È stata, pertanto, fissata l’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA].RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con unico di ricorso, l’Ufficio ricorrente deduce violazione dell’art. 23,comma 10, della l. n. 689 del 1981, nella sua formulazione rationetemporis, in relazione all’art. 360, prima comma , n. 3, c.p.c.2. Secondo il ricorrente, è pacifica e consolidata l’interpretazione dellagiurisprudenza di legittimità in merito all’ambito applicativo dell’art. 10 deld.P.R. n. 115 del 2002 ratione temporis, limitato alle sole cause concernentiNumero registro generale 12675/2020Numero sezionale 4128/2026Numero di raccolta generale 20733/2026Data pubblicazione 18/06/2026le opposizioni ad ordinanza ingiunzione di cui all’art. 23 della l. n. 689 del1981, in quanto norma di stretta interpretazione.3. Il motivo è fondato.3.1. Conformemente alla giurisprudenza citata nel ricorso, anche daultimo questa Corte si è espressa nel senso dell’interpretazione stringentedell’art. 10 del d.P.R. n. 115 del 2022 (applicabile ratione temporis)invocata dal ricorrente e che disattende l’approdo cui è giunto la sentenzadi secondo grado.Cass. n. 23692/2020 ha confermato che: «In tema di agevolazionitributarie, l'esenzione dal pagamento del contributo unificato previstadall'art. 10 del d.P.R. n. 115 del 2002 (ratione temporis applicabile, neltesto anteriore alle modifiche apportate dalla l. n. 191 del 2009) si applicaal giudizio di opposizione a ordinanza-ingiunzione ex art. 22 della l. n. 689del 1981, ma non al procedimento di opposizione all'esecuzione di sanzioneamministrativa ex art. 615 c.p.c., atteso che le norme che introduconoagevolazioni o esenzioni, in quanto eccezionali, sono soggette al criterio distretta interpretazione».3.2. In parte motiva la Corte, nella pronuncia richiamata, ha fatto propriprincipi già espressi in precedenti pronunce e conformi a interpretazionedella normativa all’epoca vigente formulata dall’Agenzia delle Entrate concircolare n. 266/E e dal Ministero della Giustizia nella nota n. 123240 del09.10.2009, ritenuta condivisibile: «Disciplinando il giudizio di opposizioneall'ordinanza/ingiunzione, l'art. 23, comma 10, della Legge 24 novembre1981 n. 689 (ora abrogato dall'art. 34, comma 1, del D.L.vo 1 settembre2011 n. 150) stabilisce che «gli atti del processo e la decisione sono esentida ogni tassa e imposta». Ora, anche in considerazione dell'inserimentodella previsione esentativa nell'ambito dell'art. 23 della Legge 24 novembre1981 n. 689, il collegio ritiene che essa trovi esclusiva applicazione conNumero registro generale 12675/2020Numero sezionale 4128/2026Numero di raccolta generale 20733/2026Data pubblicazione 18/06/2026riguardo al giudizio di "opposizione all'ordinanza-ingiunzione", a prescinderedal grado, ma non possa estendersi al giudizio di opposizione all'esecuzione.Difatti, tale processo è caratterizzato dalla previsione di un rito speciale edi un trattamento tributario di favore. Il regime di esenzione di cui si trattaè strettamente collegato alla specificità del processo disciplinato dalla Legge24 novembre 1981 n. 689 e non può, quindi, essere esteso ai giudizi diopposizione all'esecuzione, che trovano il proprio fondamento normativonelle disposizioni del codice di procedura civile.».4. In conclusione, il ricorso va accolto e, poiché non vi sono accertamentidi merito da demandare al giudice del rinvio, può essere deciso ex art. 384c.p.c. con il rigetto dell’originario ricorso.5. Sussistono i presupposti per la compensazione delle spese dell’interogiudizio, in quanto all’epoca del ricorso non si era formato un precisoindirizzo giurisprudenziale in merito alla questione decisa. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo lacausa nel merito ex art. 384 c.p.c., rigetta l'originario ricorso dellacontribuente.Compensa integralmente tra le parti le spese dell’intero giudizio.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 14.05.2026.Il PresidenteMilena Balsamo