Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 25 maggio 2026

Cassazione n. 16007/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

l difensore;- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] n. 4 (già via Comizi n. 6) inTorre del Greco, in persona del suo amministratore pro –tempore;- intimato -avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli n.3288/2019, pubblicata il 14 giugno 2019, notificata a mezzo PECil 3 ottobre 2019;udita la relazione della causa svolta nella camera diconsiglio del 3 marzo 2026 dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]Trapuzzano;Numero registro generale 37452/2019Numero sezionale 514/2026Numero di raccolta generale 16007/2026Data pubblicazione 25/05/2026viste le conclusioni rassegnate dal Pubblico Ministero, nellapersona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA],ai sensi dell’art. 380-bis.1., primo comma, secondo periodo,c.p.c., che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;letta la memoria illustrativa depositata nell’interesse delricorrente, ai sensi dell’art. 380-bis.1., primo comma, terzoperiodo, c.p.c.1.– Esperito procedimento cautelare anticipatorio ante causamex art. 700 c.p.c., volto ad ottenere la disponibilità della sommaportata dal libretto di deposito a risparmio n. 257.707 per vecchielire 215.444.897, con atto di citazione notificato il 1° ottobre1996, il [OSCURATO:PERSONA] di via Comizi n. 6 in Torre del Grecoconveniva, davanti al Tribunale di Torre del Greco, FrancescoPaolo [OSCURATO:PERSONA], chiedendo che il convenuto – nella sua qualità diex amministratore condominiale – fosse condannato alpagamento, in favore del [OSCURATO:PERSONA], della somma di vecchie lire215.444.897, oltre interessi sino al soddisfo, somma portata dallibretto di risparmio nominativo intestato all’amministratore n.257.707.Si costituiva in giudizio [OSCURATO:PERSONA], il qualechiedeva il rigetto della domanda spiegata, perché infondata infatto e in diritto.Nel corso del giudizio era assunta la prova orale ammessa.All’udienza di precisazione delle conclusioni del 27 febbraio2013, dopo aver dato atto che con il provvedimento d’urgenza illibretto condominiale era stato effettivamente consegnato alNumero registro generale 37452/2019Numero sezionale 514/2026Numero di raccolta generale 16007/2026Data pubblicazione 25/05/2026nuovo amministratore, il [OSCURATO:PERSONA] chiedeva la restituzionedella somma di euro 18.075,99, quale reductio dell’originariadomanda proposta, sostenendo che tale importo fosse statoindebitamente trattenuto dal precedente amministratore.Quindi, il Tribunale adito, con sentenza n. 818/2013,depositata il 17 luglio 2013, in accoglimento della domandaspiegata, condannava [OSCURATO:PERSONA] alla restituzione,in favore del [OSCURATO:PERSONA], della somma di euro 18.075,99 sulpresupposto che detta pretesa dovesse essere inquadrata qualereductio ammissibile dell’originaria domanda di restituzione dellasomma portata sul libretto condominiale.2.– Con atto di citazione notificato il 23 dicembre 2013,di prime cure, lamentando: 1) l’erronea interpretazione delladomanda quale reductio della pretesa originaria; 2) l’omessoesame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti,ossia del fatto che l’importo di vecchie lire 215.444.897, oggettodella domanda originaria, rappresentava il saldo attivo tra leentrate e le uscite del [OSCURATO:PERSONA], già al netto del prelievo divecchie lire 35.000.000, sicché la domanda restitutoria delineatain sede di precisazione delle conclusioni doveva considerarsinuova; 3) l’erroneo accoglimento della domanda, sulla scorta didocumentazione depositata tardivamente; 4) l’erronearegolamentazione delle spese di lite.Si costituiva nel giudizio d’impugnazione il [OSCURATO:PERSONA] dipiazza [OSCURATO:PERSONA] n. 4 (già via Comizi n. 6), il quale instava peril rigetto dell’appello, con la conseguente conferma della sentenzaimpugnata.Numero registro generale 37452/2019Numero sezionale 514/2026Numero di raccolta generale 16007/2026Data pubblicazione 25/05/2026Decidendo sul gravame interposto, la Corte d’appello diNapoli, con la sentenza di cui in epigrafe, accoglieval’impugnazione e, per l’effetto, in riforma della pronunciaappellata, previa conferma dell’ordinanza cautelare resa antecausam ai sensi dell’art. 700 c.p.c., dichiarava l’inammissibilitàdella domanda restitutoria dell’ulteriore importo di euro18.075,99, compensando le spese di lite relative ad entrambi igradi di giudizio nella misura di un sesto e condannandol’appellante alla refusione, in favore dell’appellato, dei residuicinque sesti.A sostegno dell’adottata pronuncia la Corte di merito rilevavaper quanto di interesse in questa sede: a) che i motivi di censuranon involgevano l’obbligo dell’appellante di restituire il librettorecante il saldo di vecchie lire 215.444.897, restituzione cuil’appellante aveva pacificamente già provveduto in esecuzionedell’ordinanza cautelare emessa ante causam; b) cheerroneamente il Tribunale aveva ritenuto che l’importo richiesto insede di precisazione delle conclusioni, in quanto minore rispetto aquello originariamente preteso, rendesse ammissibile talemodificazione, essenzialmente ricondotta ad una riduzionedell’originaria domanda, poiché non aveva tenuto adeguatamenteconto delle risultanze documentali e, in particolare, del decisivorilievo, costituente oggetto dei motivi di gravame, secondo cui lasomma richiesta sia in fase cautelare sia in quella di merito, pari avecchie lire 215.444.897, era quella risultante dal saldo dellibretto di deposito a risparmio, al netto del prelievo di vecchie lire35.000.000 operato dal [OSCURATO:PERSONA] il 7 aprile 1995; c) che, invece,risultava ex actis che l’importo richiesto in sede di precisazioneNumero registro generale 37452/2019Numero sezionale 514/2026Numero di raccolta generale 16007/2026Data pubblicazione 25/05/2026delle conclusioni era un importo ulteriore, che si andava adaggiungere e non a sostituire a quello specificamente etempestivamente richiesto ed oggetto della consegna in corso dicausa; d) che, pertanto, la domanda proposta in sede diprecisazione delle conclusioni era inammissibile; e) che, tenutoconto dell’esito complessivo della lite, della doverosità dellarestituzione del libretto di risparmio, il cui saldo attivo erapacificamente indicato in vecchie lire 215.444.897,dell’inammissibilità dell’ulteriore domanda di restituzione propostaall’udienza di precisazione delle conclusioni, era giustificata unaparziale compensazione delle spese di lite nella misura di unsesto, con la condanna dell’appellante, la cui soccombenza erasenz’altro prevalente, alla rifusione dei residui cinque sesti di talispese, che si liquidavano come da dispositivo in favore delCondominio appellato.3.– Avverso la sentenza d’appello ha proposto ricorso percassazione, affidato a sette motivi, [OSCURATO:PERSONA].È rimasto intimato il [OSCURATO:PERSONA] di piazza [OSCURATO:PERSONA] n. 4 inTorre del Greco.4.– Il Pubblico Ministero ha rassegnato le proprie conclusioninella memoria depositata, come innanzi trascritte.Il ricorrente ha depositato memoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1.– Con il primo motivo il ricorrente denuncia, ai sensidell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenzaper violazione dell’art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c. edell’art. 111 Cost., con motivazione meramente apparente, perNumero registro generale 37452/2019Numero sezionale 514/2026Numero di raccolta generale 16007/2026Data pubblicazione 25/05/2026avere la Corte di merito compensato nella misura di un sesto lespese di lite di entrambi i gradi di giudizio, ponendo i restanticinque sesti – ovvero la quasi totalità delle spese – a carico del DiDonna, benché questi fosse stato integralmente vittorioso nelgiudizio di gravame.Osserva l’istante che la motivazione adottata sul puntosarebbe stata meramente apparente nella misura in cui ilgiudicante, nella ricostruzione di cui alla sentenza, non avevareso assolutamente percepibile il fondamento della decisione e,quindi, il ragionamento seguito per la formazione del proprioconvincimento, in relazione principalmente alla asseritadoverosità della restituzione del libretto di risparmio, fonte disoccombenza prevalente del [OSCURATO:PERSONA], a fronte della limitazionedel thema decidendum e del thema probandum dell’interogiudizio esclusivamente alla domanda restitutoria di vecchie lire35.000.000, ritenuta nuova e inammissibile, così escludendosiche tra le questioni trattate e decise in primo grado nonché tra icapi appellabili vi fosse quello relativo ad una presunta doverositàdella restituzione del libretto.2.– Con il secondo motivo il ricorrente prospetta, ai sensidell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenzaper violazione dell’art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c. edell’art. 111 Cost., con motivazione anomala per contrastoirriducibile tra affermazioni inconciliabili, per avere la Corteterritoriale premesso che la domanda per come formulata inprimo grado dal [OSCURATO:PERSONA] e per come interpretata dalTribunale fosse unica ad avesse ad oggetto la restituzionedell’importo di vecchie lire 35.000.000, ritenuta dall’attore qualeNumero registro generale 37452/2019Numero sezionale 514/2026Numero di raccolta generale 16007/2026Data pubblicazione 25/05/2026reductio dell’originaria domanda di vecchie lire 215.444.897, conla conseguente rilevazione che la modifica dell’originariadomanda – volta ad adattarla alle nuove e sopravvenute esigenze– avesse comportato l’implicita rinuncia alla precedente domandadi restituzione del libretto recante l’importo di vecchie lire215.444.897, per sostenere poi la formulazione in giudizio non diun’unica domanda, ma di due domande cumulativamenteproposte dal [OSCURATO:PERSONA] e decise dal Tribunale: una primadomanda avente ad oggetto la restituzione del libretto, sullaquale l’ex amministratore sarebbe risultato soccombente, e unaseconda domanda avente ad oggetto la restituzione di vecchielire 35.000.000, sulla quale sarebbe risultato soccombente ilCondominio; elementi da cui è stata ricavata la valutazione circal’integrazione di una fattispecie di soccombenza reciproca.Obietta l’istante che, secondo la stessa ricostruzione fattapropria dalla Corte d’appello, la domanda di restituzione dellibretto sarebbe stata considerata dal Tribunale implicitamenterinunciata a cura del [OSCURATO:PERSONA] e sostituita dall’unica domandadi restituzione della somma di vecchie lire 35.000.000, intesaquale reductio/modifica ammissibile del petitum originario, con laconseguente esclusione dal thema decidendum della domandaoriginaria di restituzione del libretto, il che avrebbe dovutocondurre alla dichiarazione di integrale soccombenza delCondominio.3.– Con il terzo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art.360, primo comma, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza perviolazione dell’art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c. e dell’art.111 Cost., con motivazione illogica e incomprensibile, per avereNumero registro generale 37452/2019Numero sezionale 514/2026Numero di raccolta generale 16007/2026Data pubblicazione 25/05/2026la Corte distrettuale illogicamente ritenuto che la materia delcontendere avesse ad oggetto l’obbligo restitutorio del libretto, inrealtà assente dall’oggetto del giudizio, con la conseguenteindividuazione nella sentenza di primo grado di una statuizionenon appellata, idonea a divenire stabile ed avente ad oggettodetto obbligo, mentre sia il petitum originario della domanda, siala pronuncia di primo grado avrebbero evidenziato materialmentee oggettivamente l’assenza, nel corso dell’intero giudizio, diqualsivoglia domanda e di qualsivoglia decisione in ordine allarestituzione del libretto.Assume l’istante che l’obbligo di restituzione del librettosarebbe stato contemplato nella sola ordinanza cautelare antecausam del 7 dicembre 1995, divenuta inefficace per mancataproposizione del giudizio di merito nel termine ultimo previsto e acui il [OSCURATO:PERSONA] aveva comunque ottemperato ancora prima dellaseconda istanza d’urgenza proposta dal [OSCURATO:PERSONA], che si eraconclusa con l’ordinanza del 16 luglio 1996, la quale avevadisposto la restituzione al [OSCURATO:PERSONA] della somma di vecchie lire215.444.897, come depositata sul libretto di deposito a risparmiolibero n. 257.707, cui seguiva il giudizio di merito avente adoggetto la restituzione di tale ultimo importo, poi ridotto avecchie lire 35.000.000.4.– Con il quarto motivo il ricorrente contesta, ai sensidell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 2909 c.c., per avere la Corte del gravameritenuto che l’appellante non avesse mosso alcuna censuraavverso l’obbligo di restituzione del libretto recante il saldo divecchie lire 215.444.897, con il conseguente consolidamento diNumero registro generale 37452/2019Numero sezionale 514/2026Numero di raccolta generale 16007/2026Data pubblicazione 25/05/2026un giudicato interno sul predetto capo, relativo all’obbligo direstituzione, fonte di soccombenza prevalente del [OSCURATO:PERSONA],mentre, in realtà, la domanda sarebbe stata limitata allarestituzione di vecchie lire 35.000.000, in sostituzionedell’originaria domanda di restituzione dell’importo maggiore divecchie lire 215.444.897, sicché, nel rispetto del principio delladomanda ex art. 99 c.p.c. e di corrispondenza tra chiesto epronunciato ex art. 112 c.p.c., l’oggetto della pronuncia avrebbedovuto reputarsi circoscritto alla richiesta di restituzione delminor importo indicato, con il rigetto di ogni altra domanda,eccezione e richiesta.5.– Con il quinto motivo il ricorrente censura, ai sensi dell’art.360, primo comma, n. 5, c.p.c., l’omessa valutazione di un fattodecisivo risultante dagli atti di causa e oggetto di discussione, peravere la Corte d’appello, in sede di regolamentazione delle spesedi lite, considerato la fondatezza della domanda relativa allarichiesta di restituzione del libretto di deposito contenente lasomma di vecchie lire 215.444.897, errando sulla individuazionedel momento di consegna del libretto al nuovo amministratore,che in realtà era stato già restituito al [OSCURATO:PERSONA] ben prima delricorso ex art. 700 c.p.c., come ammesso dal Condominiomedesimo e come risultante dal ricorso ex art. 700 c.p.c.depositato il 18 giugno 1996, dalla sentenza di primo grado edalla memoria di replica del [OSCURATO:PERSONA] nel giudizio d’appello.6.– Con il sesto motivo il ricorrente si duole, ai sensi dell’art.360, primo comma, n. 3, c.p.c., della violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 92, secondo comma, c.p.c. per insussistenzadella reciproca soccombenza, per avere la CorteNumero registro generale 37452/2019Numero sezionale 514/2026Numero di raccolta generale 16007/2026Data pubblicazione 25/05/2026dell’impugnazione ritenuto che vi fosse la soccombenzaprevalente del [OSCURATO:PERSONA], tale da giustificare la compensazioneparziale delle spese di lite, mentre, a fronte della proposizionedell’unica domanda di restituzione dell’importo di vecchie lire35.000.000, come modificata rispetto all’originaria domandaspiegata di restituzione del maggior importo riportato nel libretto,l’inammissibilità di detta pretesa avrebbe implicato lasoccombenza integrale del [OSCURATO:PERSONA].7.– Il settimo, subordinato, motivo del ricorso investe, aisensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e/ofalsa applicazione dell’art. 92, secondo comma, c.p.c. perinosservanza del principio di causalità, per avere la Cortepartenopea considerato prevalentemente soccombente il DiDonna, benché il protrarsi della causa dovesse attribuirsiesclusivamente alla condotta temeraria del [OSCURATO:PERSONA], il quale –una volta ricevuto il libretto addirittura nell’anno 1996 – avevainsistito in una nuova inammissibile domanda di restituzionedell’importo di vecchie lire 35.000.000.8.– I primi sei motivi – che possono essere scrutinaticongiuntamente, in quanto avvinti da evidenti ragioni diconnessione logica e giuridica – sono fondati mentre il settimosubordinato motivo è assorbito.Infatti, la sentenza impugnata ha compensato le spese di litesulla scorta di una ritenuta soccombenza reciproca tra le partibenché l’unica domanda proposta – di condanna alla restituzionedelle somme trattenute dall’ex amministratore –, comemodificata all’udienza di precisazione delle conclusioni, fossestata dichiarata inammissibile, in quanto nuova (avendo adNumero registro generale 37452/2019Numero sezionale 514/2026Numero di raccolta generale 16007/2026Data pubblicazione 25/05/2026oggetto non già la somma portata dal libretto di risparmiointestato all’amministratore, bensì una somma ulterioreasseritamente incassata dallo stesso).Pertanto, a fronte della declaratoria di inammissibilitàdell’unica domanda proposta (e modificata), vi era lasoccombenza esclusiva del [OSCURATO:PERSONA], il che non avrebbegiustificato alcuna ponderazione circa la integrazione di unasoccombenza reciproca, rispetto ad una pretesa di restituzionedel libretto oggetto dell’ordine di cui alla ordinanza cautelare antecausam, ma non reiterata nel giudizio di merito, né contemplatadalla pronuncia di primo grado del Tribunale (che si è limitato adisporre la condanna del [OSCURATO:PERSONA] al pagamento della minoresomma di vecchie lire 35.000.000, senza alcuna statuizioneulteriore).Ora, in tema di condanna alle spese processuali, il principiodella soccombenza va inteso nel senso che la parte interamentevittoriosa non può essere condannata – nemmeno in minimaparte – al pagamento delle stesse; ne consegue che il sindacatodella Corte di cassazione può riguardare l’accertamento dellamancata violazione di detto principio, secondo il quale appunto lespese non possono essere poste, neanche in parte, a carico dellaparte vittoriosa (Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 9860 del15/04/2025; Sez. 1, Ordinanza n. 19613 del 04/08/2017; Sez. 3,Sentenza n. 25270 del 01/12/2009; Sez. 1, Sentenza n. 17145del 22/07/2009; Sez. 3, Sentenza n. 406 del 11/01/2008), comeaccaduto nel caso di specie per quanto anzidetto.Sicché la sentenza impugnata va cassata, limitatamente aimotivi accolti, con rinvio della causa alla Corte d’appello diNumero registro generale 37452/2019Numero sezionale 514/2026Numero di raccolta generale 16007/2026Data pubblicazione 25/05/2026Napoli, in diversa composizione, che deciderà uniformandosi aglienunciati principi di diritto e tenendo conto dei rilievi svolti,provvedendo anche alla pronuncia sulle spese del giudizio dicassazione.

P.Q.MLa Corte Suprema di Cassazioneaccoglie il primo, il secondo, il terzo, il quarto, il quinto e ilsesto motivo del ricorso, dichiara assorbito il restante motivo,cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinviala causa alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione,anche per la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SecondaSezione civile, in data 3 marzo 2026.Il PresidenteGiuseppe Tedesco

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
l difensore;- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] n. 4 (già via Comizi n. 6) inTorre del Greco, in persona del suo amministratore pro –tempore;- intimato -avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli n.3288/2019, pubblicata il 14 giugno 2019, notificata a mezzo PECil 3 ottobre 2019;udita la relazione della causa svolta nella camera diconsiglio del 3 marzo 2026 dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]Trapuzzano;Numero registro generale 37452/2019Numero sezionale 514/2026Numero di raccolta generale 16007/2026Data pubblicazione 25/05/2026viste le conclusioni rassegnate dal Pubblico Ministero, nellapersona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA],ai sensi dell’art. 380-bis.1., primo comma, secondo periodo,c.p.c., che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;letta la memoria illustrativa depositata nell’interesse delricorrente, ai sensi dell’art. 380-bis.1., primo comma, terzoperiodo, c.p.c.1.– Esperito procedimento cautelare anticipatorio ante causamex art. 700 c.p.c., volto ad ottenere la disponibilità della sommaportata dal libretto di deposito a risparmio n. 257.707 per vecchielire 215.444.897, con atto di citazione notificato il 1° ottobre1996, il [OSCURATO:PERSONA] di via Comizi n. 6 in Torre del Grecoconveniva, davanti al Tribunale di Torre del Greco, FrancescoPaolo [OSCURATO:PERSONA], chiedendo che il convenuto – nella sua qualità diex amministratore condominiale – fosse condannato alpagamento, in favore del [OSCURATO:PERSONA], della somma di vecchie lire215.444.897, oltre interessi sino al soddisfo, somma portata dallibretto di risparmio nominativo intestato all’amministratore n.257.707.Si costituiva in giudizio [OSCURATO:PERSONA], il qualechiedeva il rigetto della domanda spiegata, perché infondata infatto e in diritto.Nel corso del giudizio era assunta la prova orale ammessa.All’udienza di precisazione delle conclusioni del 27 febbraio2013, dopo aver dato atto che con il provvedimento d’urgenza illibretto condominiale era stato effettivamente consegnato alNumero registro generale 37452/2019Numero sezionale 514/2026Numero di raccolta generale 16007/2026Data pubblicazione 25/05/2026nuovo amministratore, il [OSCURATO:PERSONA] chiedeva la restituzionedella somma di euro 18.075,99, quale reductio dell’originariadomanda proposta, sostenendo che tale importo fosse statoindebitamente trattenuto dal precedente amministratore.Quindi, il Tribunale adito, con sentenza n. 818/2013,depositata il 17 luglio 2013, in accoglimento della domandaspiegata, condannava [OSCURATO:PERSONA] alla restituzione,in favore del [OSCURATO:PERSONA], della somma di euro 18.075,99 sulpresupposto che detta pretesa dovesse essere inquadrata qualereductio ammissibile dell’originaria domanda di restituzione dellasomma portata sul libretto condominiale.2.– Con atto di citazione notificato il 23 dicembre 2013,di prime cure, lamentando: 1) l’erronea interpretazione delladomanda quale reductio della pretesa originaria; 2) l’omessoesame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti,ossia del fatto che l’importo di vecchie lire 215.444.897, oggettodella domanda originaria, rappresentava il saldo attivo tra leentrate e le uscite del [OSCURATO:PERSONA], già al netto del prelievo divecchie lire 35.000.000, sicché la domanda restitutoria delineatain sede di precisazione delle conclusioni doveva considerarsinuova; 3) l’erroneo accoglimento della domanda, sulla scorta didocumentazione depositata tardivamente; 4) l’erronearegolamentazione delle spese di lite.Si costituiva nel giudizio d’impugnazione il [OSCURATO:PERSONA] dipiazza [OSCURATO:PERSONA] n. 4 (già via Comizi n. 6), il quale instava peril rigetto dell’appello, con la conseguente conferma della sentenzaimpugnata.Numero registro generale 37452/2019Numero sezionale 514/2026Numero di raccolta generale 16007/2026Data pubblicazione 25/05/2026Decidendo sul gravame interposto, la Corte d’appello diNapoli, con la sentenza di cui in epigrafe, accoglieval’impugnazione e, per l’effetto, in riforma della pronunciaappellata, previa conferma dell’ordinanza cautelare resa antecausam ai sensi dell’art. 700 c.p.c., dichiarava l’inammissibilitàdella domanda restitutoria dell’ulteriore importo di euro18.075,99, compensando le spese di lite relative ad entrambi igradi di giudizio nella misura di un sesto e condannandol’appellante alla refusione, in favore dell’appellato, dei residuicinque sesti.A sostegno dell’adottata pronuncia la Corte di merito rilevavaper quanto di interesse in questa sede: a) che i motivi di censuranon involgevano l’obbligo dell’appellante di restituire il librettorecante il saldo di vecchie lire 215.444.897, restituzione cuil’appellante aveva pacificamente già provveduto in esecuzionedell’ordinanza cautelare emessa ante causam; b) cheerroneamente il Tribunale aveva ritenuto che l’importo richiesto insede di precisazione delle conclusioni, in quanto minore rispetto aquello originariamente preteso, rendesse ammissibile talemodificazione, essenzialmente ricondotta ad una riduzionedell’originaria domanda, poiché non aveva tenuto adeguatamenteconto delle risultanze documentali e, in particolare, del decisivorilievo, costituente oggetto dei motivi di gravame, secondo cui lasomma richiesta sia in fase cautelare sia in quella di merito, pari avecchie lire 215.444.897, era quella risultante dal saldo dellibretto di deposito a risparmio, al netto del prelievo di vecchie lire35.000.000 operato dal [OSCURATO:PERSONA] il 7 aprile 1995; c) che, invece,risultava ex actis che l’importo richiesto in sede di precisazioneNumero registro generale 37452/2019Numero sezionale 514/2026Numero di raccolta generale 16007/2026Data pubblicazione 25/05/2026delle conclusioni era un importo ulteriore, che si andava adaggiungere e non a sostituire a quello specificamente etempestivamente richiesto ed oggetto della consegna in corso dicausa; d) che, pertanto, la domanda proposta in sede diprecisazione delle conclusioni era inammissibile; e) che, tenutoconto dell’esito complessivo della lite, della doverosità dellarestituzione del libretto di risparmio, il cui saldo attivo erapacificamente indicato in vecchie lire 215.444.897,dell’inammissibilità dell’ulteriore domanda di restituzione propostaall’udienza di precisazione delle conclusioni, era giustificata unaparziale compensazione delle spese di lite nella misura di unsesto, con la condanna dell’appellante, la cui soccombenza erasenz’altro prevalente, alla rifusione dei residui cinque sesti di talispese, che si liquidavano come da dispositivo in favore delCondominio appellato.3.– Avverso la sentenza d’appello ha proposto ricorso percassazione, affidato a sette motivi, [OSCURATO:PERSONA].È rimasto intimato il [OSCURATO:PERSONA] di piazza [OSCURATO:PERSONA] n. 4 inTorre del Greco.4.– Il Pubblico Ministero ha rassegnato le proprie conclusioninella memoria depositata, come innanzi trascritte.Il ricorrente ha depositato memoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1.– Con il primo motivo il ricorrente denuncia, ai sensidell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenzaper violazione dell’art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c. edell’art. 111 Cost., con motivazione meramente apparente, perNumero registro generale 37452/2019Numero sezionale 514/2026Numero di raccolta generale 16007/2026Data pubblicazione 25/05/2026avere la Corte di merito compensato nella misura di un sesto lespese di lite di entrambi i gradi di giudizio, ponendo i restanticinque sesti – ovvero la quasi totalità delle spese – a carico del DiDonna, benché questi fosse stato integralmente vittorioso nelgiudizio di gravame.Osserva l’istante che la motivazione adottata sul puntosarebbe stata meramente apparente nella misura in cui ilgiudicante, nella ricostruzione di cui alla sentenza, non avevareso assolutamente percepibile il fondamento della decisione e,quindi, il ragionamento seguito per la formazione del proprioconvincimento, in relazione principalmente alla asseritadoverosità della restituzione del libretto di risparmio, fonte disoccombenza prevalente del [OSCURATO:PERSONA], a fronte della limitazionedel thema decidendum e del thema probandum dell’interogiudizio esclusivamente alla domanda restitutoria di vecchie lire35.000.000, ritenuta nuova e inammissibile, così escludendosiche tra le questioni trattate e decise in primo grado nonché tra icapi appellabili vi fosse quello relativo ad una presunta doverositàdella restituzione del libretto.2.– Con il secondo motivo il ricorrente prospetta, ai sensidell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenzaper violazione dell’art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c. edell’art. 111 Cost., con motivazione anomala per contrastoirriducibile tra affermazioni inconciliabili, per avere la Corteterritoriale premesso che la domanda per come formulata inprimo grado dal [OSCURATO:PERSONA] e per come interpretata dalTribunale fosse unica ad avesse ad oggetto la restituzionedell’importo di vecchie lire 35.000.000, ritenuta dall’attore qualeNumero registro generale 37452/2019Numero sezionale 514/2026Numero di raccolta generale 16007/2026Data pubblicazione 25/05/2026reductio dell’originaria domanda di vecchie lire 215.444.897, conla conseguente rilevazione che la modifica dell’originariadomanda – volta ad adattarla alle nuove e sopravvenute esigenze– avesse comportato l’implicita rinuncia alla precedente domandadi restituzione del libretto recante l’importo di vecchie lire215.444.897, per sostenere poi la formulazione in giudizio non diun’unica domanda, ma di due domande cumulativamenteproposte dal [OSCURATO:PERSONA] e decise dal Tribunale: una primadomanda avente ad oggetto la restituzione del libretto, sullaquale l’ex amministratore sarebbe risultato soccombente, e unaseconda domanda avente ad oggetto la restituzione di vecchielire 35.000.000, sulla quale sarebbe risultato soccombente ilCondominio; elementi da cui è stata ricavata la valutazione circal’integrazione di una fattispecie di soccombenza reciproca.Obietta l’istante che, secondo la stessa ricostruzione fattapropria dalla Corte d’appello, la domanda di restituzione dellibretto sarebbe stata considerata dal Tribunale implicitamenterinunciata a cura del [OSCURATO:PERSONA] e sostituita dall’unica domandadi restituzione della somma di vecchie lire 35.000.000, intesaquale reductio/modifica ammissibile del petitum originario, con laconseguente esclusione dal thema decidendum della domandaoriginaria di restituzione del libretto, il che avrebbe dovutocondurre alla dichiarazione di integrale soccombenza delCondominio.3.– Con il terzo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art.360, primo comma, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza perviolazione dell’art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c. e dell’art.111 Cost., con motivazione illogica e incomprensibile, per avereNumero registro generale 37452/2019Numero sezionale 514/2026Numero di raccolta generale 16007/2026Data pubblicazione 25/05/2026la Corte distrettuale illogicamente ritenuto che la materia delcontendere avesse ad oggetto l’obbligo restitutorio del libretto, inrealtà assente dall’oggetto del giudizio, con la conseguenteindividuazione nella sentenza di primo grado di una statuizionenon appellata, idonea a divenire stabile ed avente ad oggettodetto obbligo, mentre sia il petitum originario della domanda, siala pronuncia di primo grado avrebbero evidenziato materialmentee oggettivamente l’assenza, nel corso dell’intero giudizio, diqualsivoglia domanda e di qualsivoglia decisione in ordine allarestituzione del libretto.Assume l’istante che l’obbligo di restituzione del librettosarebbe stato contemplato nella sola ordinanza cautelare antecausam del 7 dicembre 1995, divenuta inefficace per mancataproposizione del giudizio di merito nel termine ultimo previsto e acui il [OSCURATO:PERSONA] aveva comunque ottemperato ancora prima dellaseconda istanza d’urgenza proposta dal [OSCURATO:PERSONA], che si eraconclusa con l’ordinanza del 16 luglio 1996, la quale avevadisposto la restituzione al [OSCURATO:PERSONA] della somma di vecchie lire215.444.897, come depositata sul libretto di deposito a risparmiolibero n. 257.707, cui seguiva il giudizio di merito avente adoggetto la restituzione di tale ultimo importo, poi ridotto avecchie lire 35.000.000.4.– Con il quarto motivo il ricorrente contesta, ai sensidell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 2909 c.c., per avere la Corte del gravameritenuto che l’appellante non avesse mosso alcuna censuraavverso l’obbligo di restituzione del libretto recante il saldo divecchie lire 215.444.897, con il conseguente consolidamento diNumero registro generale 37452/2019Numero sezionale 514/2026Numero di raccolta generale 16007/2026Data pubblicazione 25/05/2026un giudicato interno sul predetto capo, relativo all’obbligo direstituzione, fonte di soccombenza prevalente del [OSCURATO:PERSONA],mentre, in realtà, la domanda sarebbe stata limitata allarestituzione di vecchie lire 35.000.000, in sostituzionedell’originaria domanda di restituzione dell’importo maggiore divecchie lire 215.444.897, sicché, nel rispetto del principio delladomanda ex art. 99 c.p.c. e di corrispondenza tra chiesto epronunciato ex art. 112 c.p.c., l’oggetto della pronuncia avrebbedovuto reputarsi circoscritto alla richiesta di restituzione delminor importo indicato, con il rigetto di ogni altra domanda,eccezione e richiesta.5.– Con il quinto motivo il ricorrente censura, ai sensi dell’art.360, primo comma, n. 5, c.p.c., l’omessa valutazione di un fattodecisivo risultante dagli atti di causa e oggetto di discussione, peravere la Corte d’appello, in sede di regolamentazione delle spesedi lite, considerato la fondatezza della domanda relativa allarichiesta di restituzione del libretto di deposito contenente lasomma di vecchie lire 215.444.897, errando sulla individuazionedel momento di consegna del libretto al nuovo amministratore,che in realtà era stato già restituito al [OSCURATO:PERSONA] ben prima delricorso ex art. 700 c.p.c., come ammesso dal Condominiomedesimo e come risultante dal ricorso ex art. 700 c.p.c.depositato il 18 giugno 1996, dalla sentenza di primo grado edalla memoria di replica del [OSCURATO:PERSONA] nel giudizio d’appello.6.– Con il sesto motivo il ricorrente si duole, ai sensi dell’art.360, primo comma, n. 3, c.p.c., della violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 92, secondo comma, c.p.c. per insussistenzadella reciproca soccombenza, per avere la CorteNumero registro generale 37452/2019Numero sezionale 514/2026Numero di raccolta generale 16007/2026Data pubblicazione 25/05/2026dell’impugnazione ritenuto che vi fosse la soccombenzaprevalente del [OSCURATO:PERSONA], tale da giustificare la compensazioneparziale delle spese di lite, mentre, a fronte della proposizionedell’unica domanda di restituzione dell’importo di vecchie lire35.000.000, come modificata rispetto all’originaria domandaspiegata di restituzione del maggior importo riportato nel libretto,l’inammissibilità di detta pretesa avrebbe implicato lasoccombenza integrale del [OSCURATO:PERSONA].7.– Il settimo, subordinato, motivo del ricorso investe, aisensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e/ofalsa applicazione dell’art. 92, secondo comma, c.p.c. perinosservanza del principio di causalità, per avere la Cortepartenopea considerato prevalentemente soccombente il DiDonna, benché il protrarsi della causa dovesse attribuirsiesclusivamente alla condotta temeraria del [OSCURATO:PERSONA], il quale –una volta ricevuto il libretto addirittura nell’anno 1996 – avevainsistito in una nuova inammissibile domanda di restituzionedell’importo di vecchie lire 35.000.000.8.– I primi sei motivi – che possono essere scrutinaticongiuntamente, in quanto avvinti da evidenti ragioni diconnessione logica e giuridica – sono fondati mentre il settimosubordinato motivo è assorbito.Infatti, la sentenza impugnata ha compensato le spese di litesulla scorta di una ritenuta soccombenza reciproca tra le partibenché l’unica domanda proposta – di condanna alla restituzionedelle somme trattenute dall’ex amministratore –, comemodificata all’udienza di precisazione delle conclusioni, fossestata dichiarata inammissibile, in quanto nuova (avendo adNumero registro generale 37452/2019Numero sezionale 514/2026Numero di raccolta generale 16007/2026Data pubblicazione 25/05/2026oggetto non già la somma portata dal libretto di risparmiointestato all’amministratore, bensì una somma ulterioreasseritamente incassata dallo stesso).Pertanto, a fronte della declaratoria di inammissibilitàdell’unica domanda proposta (e modificata), vi era lasoccombenza esclusiva del [OSCURATO:PERSONA], il che non avrebbegiustificato alcuna ponderazione circa la integrazione di unasoccombenza reciproca, rispetto ad una pretesa di restituzionedel libretto oggetto dell’ordine di cui alla ordinanza cautelare antecausam, ma non reiterata nel giudizio di merito, né contemplatadalla pronuncia di primo grado del Tribunale (che si è limitato adisporre la condanna del [OSCURATO:PERSONA] al pagamento della minoresomma di vecchie lire 35.000.000, senza alcuna statuizioneulteriore).Ora, in tema di condanna alle spese processuali, il principiodella soccombenza va inteso nel senso che la parte interamentevittoriosa non può essere condannata – nemmeno in minimaparte – al pagamento delle stesse; ne consegue che il sindacatodella Corte di cassazione può riguardare l’accertamento dellamancata violazione di detto principio, secondo il quale appunto lespese non possono essere poste, neanche in parte, a carico dellaparte vittoriosa (Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 9860 del15/04/2025; Sez. 1, Ordinanza n. 19613 del 04/08/2017; Sez. 3,Sentenza n. 25270 del 01/12/2009; Sez. 1, Sentenza n. 17145del 22/07/2009; Sez. 3, Sentenza n. 406 del 11/01/2008), comeaccaduto nel caso di specie per quanto anzidetto.Sicché la sentenza impugnata va cassata, limitatamente aimotivi accolti, con rinvio della causa alla Corte d’appello diNumero registro generale 37452/2019Numero sezionale 514/2026Numero di raccolta generale 16007/2026Data pubblicazione 25/05/2026Napoli, in diversa composizione, che deciderà uniformandosi aglienunciati principi di diritto e tenendo conto dei rilievi svolti,provvedendo anche alla pronuncia sulle spese del giudizio dicassazione. P.Q.MLa Corte Suprema di Cassazioneaccoglie il primo, il secondo, il terzo, il quarto, il quinto e ilsesto motivo del ricorso, dichiara assorbito il restante motivo,cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinviala causa alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione,anche per la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SecondaSezione civile, in data 3 marzo 2026.Il PresidenteGiuseppe Tedesco
Sentenza Cassazione n. 16007/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris