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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 11633/2025

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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/02/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo rinammissibilita del ricorso.

Non è presente l'avvocato D'ANTONIO nonostante avesse chieSto la trattazione in presenza e fosse stato autorizzato con provvedimento del Presidente [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la senten a in epigrafe indicata, con la quale la Corte di appello di Napoli, a seguito annullamento con rinv o da parte della Corte di Cassazione, ha riformato in punto di trattamento sanzionatorio la sentenza emessa dal giudice di primo grado di condanna per i reati di cui agli artt. 81 cod. p n., 73, commi 1 e 4, D.P.R.309/1990 in relazione alla detenzione di grammi 100 di hash sh, di 10 grammi di marijuana e di 1 grammo di cocaina.

La Corte di appello ha ridetermina o la pena in anni due di reclusione ed euro 8000 di multa. 2.11 ricorrente deduce, con unico motivo di ricorso, violazione di legge e vizio della motivazione in ordine alla determinazione del trattamento sanzionato io, avendo la Corte territoriale, in sede rescissoria e disattendendo le indicazioni della sent nza di annullamento della Corte di cassazione, omesso di indicare la pena base dalla quale partita per giungere alla pena finale di anni due di reclusione.

Il giudice di merito ha altres omesso di indicare i criteri di calcolo, né ha indicato in che misura è stata applicata la dinninuz one per le circostanze attenuanti generiche già riconosciute dal primo giudice, e specificato se sono state concesse nella massima estensione o meno, pur giungendo ad una pena finale inf riore rispetto a quella determinata dal Tribunale.

Inoltre, manca la motivazione in ordine al discostamento dal minimo dittale, anzi, in modo contraddittorio, la Corte territoriale ha richiamato il buon compor amento processuale dell'imputato e ritenuto di voler rideterminare in senso più favor vole il trattamento sanzionatorio.

Neppure è stato indicato il quantum di aumento di pena applicato per la continuazione, limitandosi il giudice a quo a enunciare la sussistenza del vincolo tra le co dotte contestate.

3. Il Procuratore generale presso questa Corte ha chiesto dichiarar i l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

Si premette che il giudice di primo grado aveva disatteso la richiest di qualificazione dei fatti ai sensi del quinto comma dell'art. 73 d.P.R.309/1990 e, pertanto, esclusa la contestata recidiva e riconosciute le circostanze attenuanti generiche, ritenuta più grave la detenzione a fini di cessione della cocaina, è partito dalla pena base corrispondente al minimo edittale pari ad anni sei di reclusione ed euro 25.822 di multa, in ragione del modesto i uantitativo di cocaina detenuto.

Il giudice di primo grado ha poi ridotto la pena base ad anni quattro di reclusione ed euro 17.215 di multa ai sensi dell'art. 62 bis cod. pen. e, ritenendo songruo l' aumento ex art. 81 cod. pen. di anni quattro e mesi cinque di reclusione ed euro 8.500 di multa per la detenzione dell'hashish e della marijuana, trattandosi di un conside evole quantitativo di stupefacente, era giunto alla pena finale, ridotta per la scelta del rito, iella reclusione di anni due, mesi undici e giorni dieci e di euro 12.333 di multa.

La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 11/11/2022, in parziale riforma della pronuncia del primo giudice, aveva riqualificato i fatti nell'ipotesi di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R.309/1990, limitatamente alla detenzione della cocaina e aveva c nfermato nel resto la sentenza di primo grado in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 4, d. .R.309/1990.

La Corte di Cassazione, Sez. 4, con sentenza n.31552/2023, in acco limento del motivo di 2 ricorso proposto dal [OSCURATO:PERSONA], relativo all'omessa giustificazione del tra utamento sanzionatorio determinato in misura pari o eccedente il medio edittale, ha annullato la entenza della Corte di appello di Napoli del 11/11/2022 limitatamente al trattamento sanzionato io, con declaratoria di irrevocabilità quanto all'affermazione della penale responsabilità.

La Corte territoriale, in sede rescissoria, con la sentenza oggi inn ugnata, alla luce del corretto comportamento processuale e attesa l'intervenuta riqualifica ione della detenzione dello stupefacente del tipo cocaina nell'ipotesi di lieve entità, 'volendo applicare una riduzione della pena complessiva irrogata dal giudice di prime cure, ha affermato assumere una pena edittale inferiore come pena base per la più grave ipotesi di detenzi ne di cocaina (ormai qualificata ai sensi del quinto comma dell'art. 73 d.P.R.309/1990).

Per anto, considerate le circostanze attenuanti generiche, assumendo la pena base di due anni e esi otto di reclusione ed euro 10.000 di multa, aumentata ad anni tre di reclusione ed euro

12. 00 di multa ex art. 81 cod. pen. ed infine ridotia per la scelta del rito, è giunta alla pena finale di anni due di reclúsione e euro 8.000 di multa.

Tanto premesso, si osserva che risulta'ormai definitiva la configurazi ne giuridica attribuita alla fattispecie in disamina secondo la quale nel caso di specie ci si trova in presenza di due reati, un reato ex art. 73, comma 5, d.P.R.309/1990 relativamente alla dete zione della cocaina, e un delitto ex art. 73 comma 4, d.P.R.309/1990, relativamente alla de enzione di hashish e marijuana.

Ne deriva tra i due reati, il più grave è quello ex art. 73 com a 4, d.P.R.309/1990.

Ciò posto, risulta non esplicitata dalla sentenza la pena prevista p •r il reato base cui si collega la successiva riduzione operata per le attenuanti generiche, con co seguenti ripercussioni sulla comprensione dell'intero computo e sul rispetto della relativa motiva ione quanto alla pena concretamente adottata ex art. 133 cod. pen.: se infatti si ritenesse indivi uata come pena base dalla Corte di appello una pena da rapportare, come parrebbe affermato, a reato di cui al comma 5 dell'art. 73 in relazione alla detenzione della cocaina (reato tuttavia, va sservato, meno grave rispetto a quello del comma 4 rimasto inalterato per la detenzione •ell'hashish e quindi, evidentemente, incongruamente individuato come reato satellite), la fo bice edittale per tale reato si situerebbe tra mesi sei e cinque anni di reclusione e tra euro 1.032 e 10.329 di multa; se, invece, la si dovesse rapportare al reato, più grave di cui al comma 4, a forbice si situerebbe tra due e sei anni di reclusione e 5.164 e 77.468 di multa.

Ciò comporta la necessità di una motivazione che chiarisca, nel rispet o delle diverse norme, i criteri adottati così fornendo adeguata giustificazione della sanzione da irrogare in concreto PQM Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezion della Corte di appello di Napoli limitatamente al trattamento sanzionatorio.

Così deciso in Roma, all'udienza de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/02/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo rinammissibilita del ricorso. Non è presente l'avvocato D'ANTONIO nonostante avesse chieSto la trattazione in presenza e fosse stato autorizzato con provvedimento del Presidente [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la senten a in epigrafe indicata, con la quale la Corte di appello di Napoli, a seguito annullamento con rinv o da parte della Corte di Cassazione, ha riformato in punto di trattamento sanzionatorio la sentenza emessa dal giudice di primo grado di condanna per i reati di cui agli artt. 81 cod. p n., 73, commi 1 e 4, D.P.R.309/1990 in relazione alla detenzione di grammi 100 di hash sh, di 10 grammi di marijuana e di 1 grammo di cocaina. La Corte di appello ha ridetermina o la pena in anni due di reclusione ed euro 8000 di multa. 2.11 ricorrente deduce, con unico motivo di ricorso, violazione di legge e vizio della motivazione in ordine alla determinazione del trattamento sanzionato io, avendo la Corte territoriale, in sede rescissoria e disattendendo le indicazioni della sent nza di annullamento della Corte di cassazione, omesso di indicare la pena base dalla quale partita per giungere alla pena finale di anni due di reclusione. Il giudice di merito ha altres omesso di indicare i criteri di calcolo, né ha indicato in che misura è stata applicata la dinninuz one per le circostanze attenuanti generiche già riconosciute dal primo giudice, e specificato se sono state concesse nella massima estensione o meno, pur giungendo ad una pena finale inf riore rispetto a quella determinata dal Tribunale. Inoltre, manca la motivazione in ordine al discostamento dal minimo dittale, anzi, in modo contraddittorio, la Corte territoriale ha richiamato il buon compor amento processuale dell'imputato e ritenuto di voler rideterminare in senso più favor vole il trattamento sanzionatorio. Neppure è stato indicato il quantum di aumento di pena applicato per la continuazione, limitandosi il giudice a quo a enunciare la sussistenza del vincolo tra le co dotte contestate. 3. Il Procuratore generale presso questa Corte ha chiesto dichiarar i l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. Si premette che il giudice di primo grado aveva disatteso la richiest di qualificazione dei fatti ai sensi del quinto comma dell'art. 73 d.P.R.309/1990 e, pertanto, esclusa la contestata recidiva e riconosciute le circostanze attenuanti generiche, ritenuta più grave la detenzione a fini di cessione della cocaina, è partito dalla pena base corrispondente al minimo edittale pari ad anni sei di reclusione ed euro 25.822 di multa, in ragione del modesto i uantitativo di cocaina detenuto. Il giudice di primo grado ha poi ridotto la pena base ad anni quattro di reclusione ed euro 17.215 di multa ai sensi dell'art. 62 bis cod. pen. e, ritenendo songruo l' aumento ex art. 81 cod. pen. di anni quattro e mesi cinque di reclusione ed euro 8.500 di multa per la detenzione dell'hashish e della marijuana, trattandosi di un conside evole quantitativo di stupefacente, era giunto alla pena finale, ridotta per la scelta del rito, iella reclusione di anni due, mesi undici e giorni dieci e di euro 12.333 di multa. La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 11/11/2022, in parziale riforma della pronuncia del primo giudice, aveva riqualificato i fatti nell'ipotesi di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R.309/1990, limitatamente alla detenzione della cocaina e aveva c nfermato nel resto la sentenza di primo grado in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 4, d. .R.309/1990. La Corte di Cassazione, Sez. 4, con sentenza n.31552/2023, in acco limento del motivo di 2 ricorso proposto dal [OSCURATO:PERSONA], relativo all'omessa giustificazione del tra utamento sanzionatorio determinato in misura pari o eccedente il medio edittale, ha annullato la entenza della Corte di appello di Napoli del 11/11/2022 limitatamente al trattamento sanzionato io, con declaratoria di irrevocabilità quanto all'affermazione della penale responsabilità. La Corte territoriale, in sede rescissoria, con la sentenza oggi inn ugnata, alla luce del corretto comportamento processuale e attesa l'intervenuta riqualifica ione della detenzione dello stupefacente del tipo cocaina nell'ipotesi di lieve entità, 'volendo applicare una riduzione della pena complessiva irrogata dal giudice di prime cure, ha affermato assumere una pena edittale inferiore come pena base per la più grave ipotesi di detenzi ne di cocaina (ormai qualificata ai sensi del quinto comma dell'art. 73 d.P.R.309/1990). Per anto, considerate le circostanze attenuanti generiche, assumendo la pena base di due anni e esi otto di reclusione ed euro 10.000 di multa, aumentata ad anni tre di reclusione ed euro 12. 00 di multa ex art. 81 cod. pen. ed infine ridotia per la scelta del rito, è giunta alla pena finale di anni due di reclúsione e euro 8.000 di multa. Tanto premesso, si osserva che risulta'ormai definitiva la configurazi ne giuridica attribuita alla fattispecie in disamina secondo la quale nel caso di specie ci si trova in presenza di due reati, un reato ex art. 73, comma 5, d.P.R.309/1990 relativamente alla dete zione della cocaina, e un delitto ex art. 73 comma 4, d.P.R.309/1990, relativamente alla de enzione di hashish e marijuana. Ne deriva tra i due reati, il più grave è quello ex art. 73 com a 4, d.P.R.309/1990. Ciò posto, risulta non esplicitata dalla sentenza la pena prevista p •r il reato base cui si collega la successiva riduzione operata per le attenuanti generiche, con co seguenti ripercussioni sulla comprensione dell'intero computo e sul rispetto della relativa motiva ione quanto alla pena concretamente adottata ex art. 133 cod. pen.: se infatti si ritenesse indivi uata come pena base dalla Corte di appello una pena da rapportare, come parrebbe affermato, a reato di cui al comma 5 dell'art. 73 in relazione alla detenzione della cocaina (reato tuttavia, va sservato, meno grave rispetto a quello del comma 4 rimasto inalterato per la detenzione •ell'hashish e quindi, evidentemente, incongruamente individuato come reato satellite), la fo bice edittale per tale reato si situerebbe tra mesi sei e cinque anni di reclusione e tra euro 1.032 e 10.329 di multa; se, invece, la si dovesse rapportare al reato, più grave di cui al comma 4, a forbice si situerebbe tra due e sei anni di reclusione e 5.164 e 77.468 di multa. Ciò comporta la necessità di una motivazione che chiarisca, nel rispet o delle diverse norme, i criteri adottati così fornendo adeguata giustificazione della sanzione da irrogare in concreto PQM Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezion della Corte di appello di Napoli limitatamente al trattamento sanzionatorio. Così deciso in Roma, all'udienza de
Sentenza Cassazione n. 11633/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris