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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 19818/2026

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o [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/10/2025 della Corte di appello di Napoli dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dalla [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Napoli con la quale, in data 22 ottobre 2025, in parziale riforma della pronuncia del Gup del Tribunale di Nola, ha revocato la confisca del denaro in sequestro e confermato nel resto la pena come determinata nei suoi confronti, in relazione al reato di cui all'art. 73 e 80 lett. b) d.P.R. n. 309/1990 per avere detenuto, in concorso con un minorenne, sostanza stupefacente del tipo cocaina e crack già suddivisa in involucri e stecchette pronte per essere cedute a terzi.

Avverso detta sentenza l'imputato propone, a mezzo del difensore di fiducia, ricorso per cassazione deducendo il vizio di motivazione quanto alla mancata esclusione della circostanza aggravante di cui all'art. 80 comma 2 d.P.R. n. 309/1990.

In tesi difensiva la sentenza ha travisato il ragionamento difensivo che si sviluppava sulla consapevolezza della natura oggettiva dell'aggravante inquestione e conclude per la consapevolezza da parte del [OSCURATO:PERSONA] della minore età di uno dei giovani sulla scorta di un non dimostrato rapporto tra spacciatore e fornitore, non considerando che il contatto del ricorrente con i tre giovani (di cui uno diciassettenne) è durato pochi secondi.

Il motivo di ricorso non è consentito dalla legge in sede di legittimità in quanto meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non è scandito dalla necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata a pagina 2 della motivazione.

La Corte territoriale ha ricostruito la vicenda processuale argomentando in maniera non illogica e coerente con le emergenze acquisite che i ragazzi, tra cui il minorenne, in occasione dell'arresto, si avvicinavano al [OSCURATO:PERSONA] chiedendogli il "blu" e il "fumo" e che il ricorrente, apriva lo scantinato dentro cui si trovavano i box contenenti la droga.

E' stato evidenziato che i tre giovani erano stati visti spacciare in precedenza nel piazzale Taranto, noto luogo di spaccio e al momento dell'arresto di due di essi, recavano in dosso droga destinata allo spaccio.

Da quanto detto la Corte territoriale ha inferito che [OSCURATO:PERSONA], ben lungi dal cedere stupefacente a tre "clienti" operasse in sinergia con costoro i quali, finite le dosi, tornavano al deposito all'interno del quale si trovavano centinaia di dosi di sostanza stupefacente di diversa natura, già singolarmente confezionate, per ricevere dal ricorrente altra droga da spacciare.

La motivazione è dunque connotata da lineare e coerente logicità, conforme all'esauriente disamina dei dati probatori.

Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichia P.Q.M29 026

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/10/2025 della Corte di appello di Napoli dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dalla [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Napoli con la quale, in data 22 ottobre 2025, in parziale riforma della pronuncia del Gup del Tribunale di Nola, ha revocato la confisca del denaro in sequestro e confermato nel resto la pena come determinata nei suoi confronti, in relazione al reato di cui all'art. 73 e 80 lett. b) d.P.R. n. 309/1990 per avere detenuto, in concorso con un minorenne, sostanza stupefacente del tipo cocaina e crack già suddivisa in involucri e stecchette pronte per essere cedute a terzi. Avverso detta sentenza l'imputato propone, a mezzo del difensore di fiducia, ricorso per cassazione deducendo il vizio di motivazione quanto alla mancata esclusione della circostanza aggravante di cui all'art. 80 comma 2 d.P.R. n. 309/1990. In tesi difensiva la sentenza ha travisato il ragionamento difensivo che si sviluppava sulla consapevolezza della natura oggettiva dell'aggravante inquestione e conclude per la consapevolezza da parte del [OSCURATO:PERSONA] della minore età di uno dei giovani sulla scorta di un non dimostrato rapporto tra spacciatore e fornitore, non considerando che il contatto del ricorrente con i tre giovani (di cui uno diciassettenne) è durato pochi secondi. Il motivo di ricorso non è consentito dalla legge in sede di legittimità in quanto meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non è scandito dalla necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata a pagina 2 della motivazione. La Corte territoriale ha ricostruito la vicenda processuale argomentando in maniera non illogica e coerente con le emergenze acquisite che i ragazzi, tra cui il minorenne, in occasione dell'arresto, si avvicinavano al [OSCURATO:PERSONA] chiedendogli il "blu" e il "fumo" e che il ricorrente, apriva lo scantinato dentro cui si trovavano i box contenenti la droga. E' stato evidenziato che i tre giovani erano stati visti spacciare in precedenza nel piazzale Taranto, noto luogo di spaccio e al momento dell'arresto di due di essi, recavano in dosso droga destinata allo spaccio. Da quanto detto la Corte territoriale ha inferito che [OSCURATO:PERSONA], ben lungi dal cedere stupefacente a tre "clienti" operasse in sinergia con costoro i quali, finite le dosi, tornavano al deposito all'interno del quale si trovavano centinaia di dosi di sostanza stupefacente di diversa natura, già singolarmente confezionate, per ricevere dal ricorrente altra droga da spacciare. La motivazione è dunque connotata da lineare e coerente logicità, conforme all'esauriente disamina dei dati probatori. Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichia P.Q.M29 026
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