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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 28 aprile 2023

Cassazione n. 27004/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] DI FIRENZEnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 01HYC3R) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di FIRENZEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA]'OLIO, che ha concluso chiedendo annullarsi con rinvio l'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza indicata nel preambolo, il Tribunale di Firenze, in funzione di giudice dell'esecuzione, non ha accolto la richiesta, avanzata dal Pubblico ministero, di revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena concesso a [OSCURATO:PERSONA] con la sentenza, in data 14 marzo 2011, di condanna per il reato di cui all'art. 495 cod. pen.

A ragione della decisione osserva che la sentenza del Tribunale di Firenze, in data 27 settembre 2021, indicata come causa della revoca, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per un delitto contro la persona, che non è della "stessa indole" della violazione accertata con la condanna che aveva concesso il beneficio, così come previsto dall'art. 168, comma primo, n. 1) cod. pen. 2.

Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso il Procuratore della Repubblica del Tribunale di Firenze, chiedendone l'annullamento sulla base di un unico motivo con il quale lamenta la violazione dell'art. 168, primo comma, n. 1), cod. pen.

Il giudice dell'esecuzione - sostiene il ricorrente - non ha considerato che la "medesima indole" tra i reati, necessaria per la revoca della sospensione condizionale‘ è, dall'art. 168 cod. pen.,Xrichiesta esclusivamente quando il reato successivamente commesso sia costituito da una contravvenzione.

La limitazione non opera quando il nuovo reato sia costituito da delitto.

3. Il ricorso è fondato.

L'art. 168, primo comma, n. 1), cod. pen., per quanto qui rileva, dispone che la sospensione condizionale della pena è revocata di diritto qualora, nei termini stabiliti, il condannato commetta un delitto ovvero una contravvenzione della stessa indole, per cui venga inflitta una pena detentiva.

Il giudice dell'esecuzione ha, invece, letto il riferimento alla "stessa indole" operato dalla norma come diretto indiscriminatamente alle contravvenzioni e ai delitti.

Tale interpretazione è in contrasto con quella, consolidata e condivisa dal Collegio,che pertanto la ribadisce, secondo cui, ai fini della revoca della sospensione condizionale della pena prevista dall'art. 168, primo comma, n. 1, cod. pen., l'identità dell'indole del reato commesso nei termini stabiliti opera soltanto con riguardo alle contravvenzioni e, quindi, non si estende ai delitti, con la conseguenza che l'ulteriore delitto è sempre causa di revoca, quale che sia la sua natura (Sez. 1, n. 49696 del 30/9/2019, Rinaldi, non mass.; Sez. 1, n. 44604 del 27/6/2018, Belhi, non mass.; Sez. 6, n. 19507 del 23/3/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 273383 - 01; Sez. 6, n. 10349 del 6/2/2013, Grassetti, Rv. 254688 - 01; Sez. 1, n. 31365 del 2/7/2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 240679 - 01).

L'opzione prescelta dal giudice dell'esecuzione muove, dunque, da una diversa esegesi della suindicata norma che contrasta con quella ora esposta e, siccome non adduce alcun argomento di carattere giuridico idoneo a destrutturarne l'inquadramento e la ratio, non merita condivisione.

4. L'ordinanza impugnata va, dunque, annullata con rinvio, per nuovo giudizio, al giudice dell'esecuzione che, attenendosi ai principi di diritto enucleati, dovrà nuovamente verificare la sussistenza delle condizioni legittimanti la revoca della sospensione condizionale della pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] con la sentenza emessa in data 14 marzo 2011, dal Tribunale di Firenze per il reato di cui all'art.495 cod. pen.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Firenze..

Così deciso, in Roma il 28 aprile 2023 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] DI FIRENZEnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 01HYC3R) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di FIRENZEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA]'OLIO, che ha concluso chiedendo annullarsi con rinvio l'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata nel preambolo, il Tribunale di Firenze, in funzione di giudice dell'esecuzione, non ha accolto la richiesta, avanzata dal Pubblico ministero, di revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena concesso a [OSCURATO:PERSONA] con la sentenza, in data 14 marzo 2011, di condanna per il reato di cui all'art. 495 cod. pen. A ragione della decisione osserva che la sentenza del Tribunale di Firenze, in data 27 settembre 2021, indicata come causa della revoca, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per un delitto contro la persona, che non è della "stessa indole" della violazione accertata con la condanna che aveva concesso il beneficio, così come previsto dall'art. 168, comma primo, n. 1) cod. pen. 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso il Procuratore della Repubblica del Tribunale di Firenze, chiedendone l'annullamento sulla base di un unico motivo con il quale lamenta la violazione dell'art. 168, primo comma, n. 1), cod. pen. Il giudice dell'esecuzione - sostiene il ricorrente - non ha considerato che la "medesima indole" tra i reati, necessaria per la revoca della sospensione condizionale‘ è, dall'art. 168 cod. pen.,Xrichiesta esclusivamente quando il reato successivamente commesso sia costituito da una contravvenzione. La limitazione non opera quando il nuovo reato sia costituito da delitto. 3. Il ricorso è fondato. L'art. 168, primo comma, n. 1), cod. pen., per quanto qui rileva, dispone che la sospensione condizionale della pena è revocata di diritto qualora, nei termini stabiliti, il condannato commetta un delitto ovvero una contravvenzione della stessa indole, per cui venga inflitta una pena detentiva. Il giudice dell'esecuzione ha, invece, letto il riferimento alla "stessa indole" operato dalla norma come diretto indiscriminatamente alle contravvenzioni e ai delitti. Tale interpretazione è in contrasto con quella, consolidata e condivisa dal Collegio,che pertanto la ribadisce, secondo cui, ai fini della revoca della sospensione condizionale della pena prevista dall'art. 168, primo comma, n. 1, cod. pen., l'identità dell'indole del reato commesso nei termini stabiliti opera soltanto con riguardo alle contravvenzioni e, quindi, non si estende ai delitti, con la conseguenza che l'ulteriore delitto è sempre causa di revoca, quale che sia la sua natura (Sez. 1, n. 49696 del 30/9/2019, Rinaldi, non mass.; Sez. 1, n. 44604 del 27/6/2018, Belhi, non mass.; Sez. 6, n. 19507 del 23/3/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 273383 - 01; Sez. 6, n. 10349 del 6/2/2013, Grassetti, Rv. 254688 - 01; Sez. 1, n. 31365 del 2/7/2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 240679 - 01). L'opzione prescelta dal giudice dell'esecuzione muove, dunque, da una diversa esegesi della suindicata norma che contrasta con quella ora esposta e, siccome non adduce alcun argomento di carattere giuridico idoneo a destrutturarne l'inquadramento e la ratio, non merita condivisione. 4. L'ordinanza impugnata va, dunque, annullata con rinvio, per nuovo giudizio, al giudice dell'esecuzione che, attenendosi ai principi di diritto enucleati, dovrà nuovamente verificare la sussistenza delle condizioni legittimanti la revoca della sospensione condizionale della pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] con la sentenza emessa in data 14 marzo 2011, dal Tribunale di Firenze per il reato di cui all'art.495 cod. pen. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Firenze.. Così deciso, in Roma il 28 aprile 2023 [OSCURATO:PERSONA]
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