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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 ottobre 2024

Cassazione n. 42092/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/03/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto, a mezzo del difensore, da [OSCURATO:PERSONA], ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito del reato di cui all'ad, 186, comma 2, iett. b) e 2-sexies cod. strada.

Rilevato che la difesa ha articolato due motivi di ricorso, nei quali si duole:

1. del trattamento sanzionatorio per non avere i giudici di merito riconosciuto il minimo della pena e concesso le circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sull'aggravante;

2. della inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 131-bis cod. pen.; mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione.

Considerato che la causa di non punibilità di cui all'art 131-bis cod. pen. è stata validamente esclusa in sentenza alla luce del rilevato disvalore oggettivo della condotta accertata, elemento apprezzato con argomentare immune da incongruenze logiche e coerente con le risultanze istruttorie, tale da portare la decisione adottata in parte qua al riparo da censure prospettabilí in sede di legittimità; considerato che le valutazioni espresse in ordine alla gravità del fatto (constatazione da parte della Polizia di uno stato di palese alterazione; forte odore di alcol proveniente dalla vettura; guida in orario notturno con esposizione a maggior pericolo degli altri utente della strada) sono estensibili al profilo riguardante i trattamento sanzionatorio, sicchè è possibiie desumere dal complesso argomentativo della sentenza che la Corte di merito abbia ritenuto equa e adeguata la pena stabilita dal primo giudice anche in relazione al giudizio di bilanciamento.

Considerato che il giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (ex multis Sez. 3, n. 26908 del 22/04/2004, Ronzoni, Rv. 229298; Sez. 3, n. 9836 del 17/11/2015, dep. 2016, Piliero, Rv. 266460). ).

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente ai pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente ai pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso ! 17 ottobre 2024 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/03/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto, a mezzo del difensore, da [OSCURATO:PERSONA], ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito del reato di cui all'ad, 186, comma 2, iett. b) e 2-sexies cod. strada. Rilevato che la difesa ha articolato due motivi di ricorso, nei quali si duole: 1. del trattamento sanzionatorio per non avere i giudici di merito riconosciuto il minimo della pena e concesso le circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sull'aggravante; 2. della inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 131-bis cod. pen.; mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. Considerato che la causa di non punibilità di cui all'art 131-bis cod. pen. è stata validamente esclusa in sentenza alla luce del rilevato disvalore oggettivo della condotta accertata, elemento apprezzato con argomentare immune da incongruenze logiche e coerente con le risultanze istruttorie, tale da portare la decisione adottata in parte qua al riparo da censure prospettabilí in sede di legittimità; considerato che le valutazioni espresse in ordine alla gravità del fatto (constatazione da parte della Polizia di uno stato di palese alterazione; forte odore di alcol proveniente dalla vettura; guida in orario notturno con esposizione a maggior pericolo degli altri utente della strada) sono estensibili al profilo riguardante i trattamento sanzionatorio, sicchè è possibiie desumere dal complesso argomentativo della sentenza che la Corte di merito abbia ritenuto equa e adeguata la pena stabilita dal primo giudice anche in relazione al giudizio di bilanciamento. Considerato che il giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (ex multis Sez. 3, n. 26908 del 22/04/2004, Ronzoni, Rv. 229298; Sez. 3, n. 9836 del 17/11/2015, dep. 2016, Piliero, Rv. 266460). ). Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente ai pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente ai pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso ! 17 ottobre 2024 [OSCURATO:PERSONA]
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