CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 aprile 2022
Cassazione n. 18425/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/04/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Torino, con sentenza emessa in data 06/04/2022, confermava la sentenza resa dal Tribunale di Torino in data 10/05/2018, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati di tentata estorsione aggravata in concorso e, il solo Palmini, di evasione. Avverso la sentenza di appello hanno proposto ricorso per cassazione entrambi gli imputati. [OSCURATO:PERSONA] ha eccepito il vizio di motivazione: per il rigetto della richiesta di acquisizione dei fotogrammi della videosorveglianza, trattandosi di prova decisiva per escludere la sua responsabilità; per il rigetto della richiesta di non punibilità per inidoneità della condotta, in relazione alle circostanze che la caratterizzarono; per il trattamento sanzionatorio, eccessivo, senza riconoscimento di circostanze attenuanti generiche. [OSCURATO:PERSONA] ha del pari censurato la motivazione ritenendola illogica in ordine alla sua responsabilità concorsuale per la tentata rapina. I motivi di ricorso, con cui si contesta la manifesta illogicità della motivazione relativamente al giudizio di penale responsabilità per il reato di tentata rapina in concorso, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità poiché costituiti da mere doglianze in punto di fatto, peraltro pedissequamente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici da parte del giudice di merito. Sul punto, si vedano, in particolare, pagg. 4 e ss. della sentenza impugnata circa il compendio probatorio a carico degli imputati, costituito dall'individuazione fotografica espletata in presenza dei Carabinieri, dalle dichiarazioni della persona offesa, dai successivi atti d'indagine, escludendosi la necessità di ulteriori acquisizioni istruttorie per accertare la responsabilità per la tentata rapina, eseguita con comportamento minaccioso nei confronti di una persona ultrasessantacinquenne. Anche i rilievi sulla pena sono generici, avendo la corte territoriale confermato il diniego delle circostanze attenuanti generiche sulla base della gravità della condotta e della personalità negativa del Palmini, evaso dagli arresti donniciliari per commettere la rapina. I ricorsi devono essere dichiarati pertanto inammissibile con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 04/0