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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 21589/2026

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sentati edifesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], in virtù di procura speciale in alceal controricorso.-controricorrente-avverso la sentenza n. 980/2024, emessa dalla Corte di appello diMessina, depositata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA].Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21.5.2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 1410/2025Numero sezionale 2266/2026Numero di raccolta generale 21589/20261.

Con atto di citazione, la Società d’Ambito [OSCURATO:PERSONA] 1D aSta. pu.bAbli cianzio ne 24/06/2026liquidazione, proponeva opposizione avverso il decretoingiuntivo n. 265/2011, emesso dal Tribunale di Patti, Sez.distaccata di S. Agata di Militello, provvisoriamente esecutivo,con il quale le era stato ingiunto il pagamento della sommacomplessiva di euro 227.999,72, in favore dei professionistiIng. [OSCURATO:PERSONA] e Geom. [OSCURATO:PERSONA] percompensi, al netto degli acconti ricevuti, oltre interessi legali emoratori.

Il titolo del credito trovava fondamento nella notaprot. n. 584 del 14.1.2011 del RUP dell’ATO, Ing.

Monteleone,con la quale veniva riconosciuto in favore dei suddettiprofessionisti l’importo, comprensivo di IVA, di euro227.616,64.

Si trattava di compensi per l’affidamento aiprofessionisti di due incarichi per la realizzazione di unimpianto di valorizzazione delle frazioni secche, provenientidalla raccolta differenziata sito nel Comune di Acquedolci, C.daInganno e l’adeguamento del progetto, per rilocalizzazione nelComune di Mistretta, C.da Magazzinazzo, con un successivoaggiornamento di questo secondo progetto.

Con sentenza del19 novembre 2021 n. 858, il Giudice di primo grado revocavail decreto ingiuntivo opposto, affermando che il mancatoesperimento di procedure selettive per l’affidamento degliincarichi aveva determinato la nullità degli incarichi stessi, inquanto relativi ad importi superiori ai 100.000,00 euro, IVAesclusa.

Rigettava, altresì, la domanda riconvenzionaleformulata dall’[OSCURATO:SOCIETA]. di condanna degli opposti allarestituzione delle somme ricevute a titolo di acconto, permancata prova dell’avvenuto pagamento.2.

I due professionisti soccombenti proponevano appello,chiedendone la riforma, e, di conseguenza, la conferma delprovvedimento monitorio revocato. [OSCURATO:PERSONA] 1 S.p.A.,2 di 9Numero registro generale 1410/2025Numero sezionale 2266/2026costituendosi in giudizio, contestava il gravame e proponeva,Numero di raccolta generale 21589/2026in subordine, appello incidentale.

La Corte d’ApDpatea plluobb licdaziio ne 24/06/2026Messina, con la sentenza odiernamente gravata, accoglieval’appello principale, riconoscendo il diritto dei due appellanti apercepire i compensi oggetto del decreto ingiuntivo, concondanna della parte appellata al pagamento delle speseprocessuali.3. [OSCURATO:PERSONA] d’Ambito [OSCURATO:PERSONA] 1 S.p.A. in liquidazione,proponeva ricorso in cassazione avverso detta sentenza dellaCorte di appello di Messina, proponendo quattro motivi diimpugnazione.4.

Resistevano nel giudizio [OSCURATO:PERSONA] e SalvatoreCalcagno.5.

La ricorrente depositava memoria difensiva.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo, la ricorrente denunzia la illegittimità e/onullità della sentenza impugnata per violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 17 della l. n. 109 del 1994, nel testorecepito in Sicilia con l.r. n. 7 del 2002, per erroneità neipresupposti di fatto e di diritto, illogicità manifesta, erroneapronuncia, error in iudicando, omesso esame circa un fattodecisivo per il giudizio.

Denunzia, altresì, la violazione delprocedimento per la violazione o falsa applicazione di norme didiritto, per erroneità della sentenza di secondo grado peromessa motivazione in ordine all’eccepita nullità deldisciplinare di incarico, sottoscritto in data 30 giugno 2004, traATO [OSCURATO:SOCIETA]. ed i signori Persano e Calcagno, nonché dellaprodromica determinazione di conferimento incarico n.03/2004, prot. n. 303, adottata dal Presidente dell’[OSCURATO:PERSONA] 1S.p.A. e dei successivi provvedimenti di integrazionedell’incarico, specificati con il ricorso per decreto ingiuntivo ed3 di 9Numero registro generale 1410/2025Numero sezionale 2266/2026allegati a corredo del relativo fascicolo di produzione, sotto ilNumero di raccolta generale 21589/2026profilo della violazione dell’art. 17 della l. n. 109 del 94D natea lp utbebslictaozio ne 24/06/2026recepito e vigente in Sicilia per effetto della l.r.

Sic. n. 7 del2002 e s.m.i.

In particolare, secondo la ricorrente, la sentenzaimpugnata appare illegittima, erronea ed ingiusta nella parte incui il Giudice del gravame ha ritenuto di accogliere il motivo diappello dei due professionisti, sul presupposto che, nel caso dispecie, la mancanza di procedure selettive per il conferimentodell’incarico non aveva determinato la nullità dello stesso perviolazione dell’art. 17 della l. n. 109 del 1994, per superamentodella soglia ivi prevista di euro 100.000,00, come inveceritenuto dal Giudice di prime cure.2.

Il primo motivo di impugnazione è inammissibile.3.

La ricorrente, infatti, mescola contestazioni di nullità dellasentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell’art.17 della l. n. 109 del 1994 nel testo recepito dalla l.r.

Sicilia n.7 del 2002, erroneità nei presupposti di fatto e di diritto,illogicità manifesta, erronea pronuncia, error in iudicando,omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, violazionedel procedimento e/o violazione o falsa applicazione di normedi diritto, erroneità della sentenza di secondo grado per omessamotivazione, senza alcuna indicazione puntuale rispetto adogni contestazione relativa al disciplinare di incarico tra leodierne parti in causa del 30.4.2004 ed alla presuppostadeterminazione di incarico n. 3 del 2004 e dei successiviprovvedimenti.

In proposito questa Corte regolatrice, congiurisprudenza consolidata, ha chiarito che, in tema di ricorsoper cassazione, è inammissibile la mescolanza e lasovrapposizione di mezzi d'impugnazione eterogenei, facentiriferimento alle diverse ipotesi contemplate dall'art. 360,comma 1, c.p.c., non essendo consentita la prospettazione diuna medesima questione sotto profili incompatibili.4 di 9Numero registro generale 1410/2025Numero sezionale 2266/2026L'esposizione diretta e cumulativa delle questioni concernentiNumero di raccolta generale 21589/2026l'apprezzamento delle risultanze acquisite al proceDsastao p ubebli caizlio ne 24/06/2026merito della causa mira a rimettere al giudice di legittimità ilcompito di isolare le singole censure teoricamente proponibili,onde ricondurle ad uno dei mezzi d'impugnazione enunciatidall'art. 360 c.p.c., per poi ricercare quale o quali disposizionisarebbero utilizzabili allo scopo, così attribuendo,inammissibilmente, al giudice di legittimità il compito di dareforma e contenuto giuridici alle lagnanze del ricorrente, al finedi decidere successivamente su di esse.

Rimane generico,pertanto, il profilo di legittimità contestato rispetto allevalutazioni operate dalla Corte di appello sulla mancanza diprocedure selettive per il superamento della soglia di €100.000,00, relativamente ai rapporti contrattuali tra le parti,e si pone, pertanto, come una contestazione di merito,concernente la individuazione fattuale della pluralità o meno dirapporti e di determinazione delle tariffe applicabili.

Le propostecensure richiamano norme e principi di diritto per sollecitareuna inammissibile rilettura del fatto, per un sindacato chesfugge al controllo di legittimità.4.

Con il secondo motivo di impugnazione, la ricorrente denunziala erroneità della sentenza ed insufficienza della motivazionenonché la sua illogicità manifesta; denunzia, altresì, laviolazione del procedimento e/o violazione o falsa applicazionedi norme di diritto, vizi di legittimità di cui all’art. 360, comma1, nn. 3) e 5), c.p.c. per omesso esame circa un fatto decisivoper il giudizio nonché violazione del procedimento e/oviolazione o falsa applicazione di norme di diritto; si duole,inoltre, per erroneità della sentenza di secondo grado peromessa motivazione in ordine al rigetto delle istanze istruttorie,violazione e/o falsa applicazione sotto altro profilo dell’art. 17legge n. 109/1994, nel testo recepito in Sicilia con l.r. n. 7 del5 di 9Numero registro generale 1410/2025Numero sezionale 2266/2026Numero di raccolta generale 21589/20262002 e artt. 2231 e 1419 c.c. ed erroneità nei presupposti diData pubblicazione 24/06/2026fatto e di diritto, illogicità manifesta ed erronea pronuncia dirigetto dell’appello incidentale sulla eccepita nullità dell’incaricoprofessionale conferito congiuntamente a ingegnere egeometra, in associazione temporanea di professionisti, conripartizione orizzontale al 50%, in violazione della normaimperativa che determina la nullità dell’intero contratto ovesiano affidate al geometra attività di competenza degli iscrittiall’albo degli ingegneri.5.

Il secondo motivo di impugnazione è inammissibile.6.

Infatti, la genericità delle contestazioni, derivante dallamescolanza dei motivi sollevati sotto diversi profili, ai sensidell’art. 360, comma 1, c.p.c., ed il mancato confronto dellaricorrente con la ratio della sentenza, rende inammissibile ilmotivo.

Infatti, la Corte di appello fonda la propria decisione dirigetto sulla impugnazione incidentale, affermando “Ma inverità, a giudizio della Corte, più a monte occorre considerarequanto segue.

Nel caso in esame, a fronte di un unico incaricoconferito da parte del committente ATO ai due professionisti,che lo hanno svolto altrettanto unitariamente, con previsionedi unico compenso, intanto l’appellato non ha dedotto néprovato – come ben argomentato dal primo giudice - che nonavrebbe concluso il contratto senza la parte affidata algeometra, risultando implicitamente il contrario: invero, ritienela Corte che sia decisiva la specifica indicazione all’art. 1 delladelibera di incarico delle professionalità dei due soggetti e deirispettivi curricula; e nel contratto di conferimento del mandatodel 30 giugno 2004 (in fasc. appellante) è indicataanaliticamente la tipologia di oggetti del mandato (con unadescrizione dettagliata delle attività richieste).

Tutto ciò fapresumere, analizzando nel loro complesso i documenti inquestione, che – in difetto di contrari elementi - la stessa ATO6 di 9Numero registro generale 1410/2025Numero sezionale 2266/2026Numero di raccolta generale 21589/2026abbia inteso conferire un incarico che ciascuno avrebbe potutoData pubblicazione 24/06/2026e dovuto eseguire secondo le rispettive competenze, pur nelcontesto di un unico progetto.

In tale contesto, non può, infatti,dubitarsi che alcune delle attività indicate in contratto e nellanota spesa siano esclusive di un ingegnere (calcoli preliminaridelle strutture e degli impianti), ma che altre (es.: elaboratigrafici, rilievi planoaltimetrici, computo metrico estimativo)potevano essere svolte da un geometra” (vds. pag. 18 percome riportato dalla stessa ricorrente).

La ricorrente, invece,non tenendo conto di dette statuizioni, insiste nel censurare laparte esecutiva dell’accordo, senza, peraltro, distinguere leprestazioni rese dai due professionisti e limitandosi a dedurreche il contratto era al 50% dell’attività da svolgersi.

Nessunaindicazione contraria viene fornita sulla effettività della volontàdella Amministrazione di voler conferire l’incarico a dueprofessionisti con distinte competenze.7.

Con il terzo motivo di impugnazione, la ricorrente denunzia laerroneità della sentenza, la erroneità ed insufficienza dellamotivazione, l’illogicità manifesta per violazione delprocedimento e/o violazione o falsa applicazione di norme didiritto, vizi di legittimità ex art. 360, comma 1 nn. 3) e 5), c.p.c.In particolare, la ricorrente censura la erroneità della sentenzadi secondo grado, per omessa motivazione in ordine al rigettodegli altri motivi dichiarati assorbiti e perché affetta da error iniudicando e/o illegittima nella parte in cui il Giudice del gravamenon ha ritenuto meritevole di accoglimento l’appello incidentaleavverso la sentenza di primo grado, che aveva respinto ilmotivo di opposizione a d.i., incentrato sulla non debenza dellesomme per carenza dei presupposti della liquidità, certezza e,comunque, dell’esigibilità del credito nonché sul rigetto delladomanda di ripetizione.8.

Il motivo è inammissibile.7 di 9Numero registro generale 1410/2025Numero sezionale 2266/20269.

A parte la circostanza che la ricorrente non specifica “gliNumero di raccolta generale 21589/2026ulteriori motivi” rispetto ai quali contesta l’assorbimeDnattao p udbbeliclalazio ne 24/06/2026decisione, la stessa ricorrente riproduce una mescolanza dimotivi sollevati sotto i diversi profili dell’art. 360, comma 1,c.p.c., al fine di sottoporre una nuova rivalutazione del merito,che, tuttavia, è inammissibile in sede di legittimità.

Nel caso dispecie, le circostanze a supporto del motivo di impugnazionesono tutte fattuali, quali la scadenza del termine neldisciplinare, il finanziamento dell’opera, la debenza dellesomme secondo il disciplinare di incarico.

E’ opportunoricordare, inoltre, rispetto alla astratta contestazione di cuiall’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. che la Suprema Corte,secondo un consolidato orientamento ha sempre affermato che“il novellato art. 360, n. 5, c.p.c. configura un vizio specificorelativo all'omesso esame di un fatto storico, principale osecondario, risultante dalla sentenza o dagli atti processuali,che sia decisivo e sia stato oggetto di discussione tra le parti,di modo che, ove il fatto storico rilevante sia stato comunqueconsiderato dal giudice, non è riconducibile a tale paradigmal'omesso esame di singoli elementi istruttori - ancorché lasentenza non dia conto di tutte le risultanze probatorie -, né ilcattivo esercizio, da parte del giudice di merito, del potere divalutazione delle prove non aventi natura legale” (Cass. n.30837 del 25.11.2025).10.

Con il quarto motivo si denunzia la erronea condanna allespese di lite.

In particolare, il ricorrente censura la sentenzaimpugnata per l’erronea condanna alle spese di lite, dispostacon la sentenza impugnata per entrambi i gradi di giudizio inluogo della compensazione.11.

Il motivo è inammissibile poiché la mancatacompensazione delle spese di lite non è censurabile incassazione (Cass. Sez. 3, n. 26544 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]).8 di 9Numero registro generale 1410/2025Numero sezionale 2266/202612.

Il ricorso, va, dunque, respinto.Numero di raccolta generale 21589/202613.

Le spese, liquidate come da dispositivo, devonDoa tap pourbbsliic aazio ne 24/06/2026carico della ricorrente in virtù della soccombenza.

P.Q.MLa Corte respinge il ricorso.Condanna la ricorrente al pagamento delle spese processualiliquidate in € 5.500,00, oltre € 200,00 per esborsi ed accessori dilegge nella misura massima.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002,inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dellaricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stessoarticolo 13.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della PrimaSezione in data 21.5.2026.Il PresidenteLuigi Abete9 di 9

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
sentati edifesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], in virtù di procura speciale in alceal controricorso.-controricorrente-avverso la sentenza n. 980/2024, emessa dalla Corte di appello diMessina, depositata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA].Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21.5.2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 1410/2025Numero sezionale 2266/2026Numero di raccolta generale 21589/20261. Con atto di citazione, la Società d’Ambito [OSCURATO:PERSONA] 1D aSta. pu.bAbli cianzio ne 24/06/2026liquidazione, proponeva opposizione avverso il decretoingiuntivo n. 265/2011, emesso dal Tribunale di Patti, Sez.distaccata di S. Agata di Militello, provvisoriamente esecutivo,con il quale le era stato ingiunto il pagamento della sommacomplessiva di euro 227.999,72, in favore dei professionistiIng. [OSCURATO:PERSONA] e Geom. [OSCURATO:PERSONA] percompensi, al netto degli acconti ricevuti, oltre interessi legali emoratori. Il titolo del credito trovava fondamento nella notaprot. n. 584 del 14.1.2011 del RUP dell’ATO, Ing. Monteleone,con la quale veniva riconosciuto in favore dei suddettiprofessionisti l’importo, comprensivo di IVA, di euro227.616,64. Si trattava di compensi per l’affidamento aiprofessionisti di due incarichi per la realizzazione di unimpianto di valorizzazione delle frazioni secche, provenientidalla raccolta differenziata sito nel Comune di Acquedolci, C.daInganno e l’adeguamento del progetto, per rilocalizzazione nelComune di Mistretta, C.da Magazzinazzo, con un successivoaggiornamento di questo secondo progetto. Con sentenza del19 novembre 2021 n. 858, il Giudice di primo grado revocavail decreto ingiuntivo opposto, affermando che il mancatoesperimento di procedure selettive per l’affidamento degliincarichi aveva determinato la nullità degli incarichi stessi, inquanto relativi ad importi superiori ai 100.000,00 euro, IVAesclusa. Rigettava, altresì, la domanda riconvenzionaleformulata dall’[OSCURATO:SOCIETA]. di condanna degli opposti allarestituzione delle somme ricevute a titolo di acconto, permancata prova dell’avvenuto pagamento.2. I due professionisti soccombenti proponevano appello,chiedendone la riforma, e, di conseguenza, la conferma delprovvedimento monitorio revocato. [OSCURATO:PERSONA] 1 S.p.A.,2 di 9Numero registro generale 1410/2025Numero sezionale 2266/2026costituendosi in giudizio, contestava il gravame e proponeva,Numero di raccolta generale 21589/2026in subordine, appello incidentale. La Corte d’ApDpatea plluobb licdaziio ne 24/06/2026Messina, con la sentenza odiernamente gravata, accoglieval’appello principale, riconoscendo il diritto dei due appellanti apercepire i compensi oggetto del decreto ingiuntivo, concondanna della parte appellata al pagamento delle speseprocessuali.3. [OSCURATO:PERSONA] d’Ambito [OSCURATO:PERSONA] 1 S.p.A. in liquidazione,proponeva ricorso in cassazione avverso detta sentenza dellaCorte di appello di Messina, proponendo quattro motivi diimpugnazione.4. Resistevano nel giudizio [OSCURATO:PERSONA] e SalvatoreCalcagno.5. La ricorrente depositava memoria difensiva.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo, la ricorrente denunzia la illegittimità e/onullità della sentenza impugnata per violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 17 della l. n. 109 del 1994, nel testorecepito in Sicilia con l.r. n. 7 del 2002, per erroneità neipresupposti di fatto e di diritto, illogicità manifesta, erroneapronuncia, error in iudicando, omesso esame circa un fattodecisivo per il giudizio. Denunzia, altresì, la violazione delprocedimento per la violazione o falsa applicazione di norme didiritto, per erroneità della sentenza di secondo grado peromessa motivazione in ordine all’eccepita nullità deldisciplinare di incarico, sottoscritto in data 30 giugno 2004, traATO [OSCURATO:SOCIETA]. ed i signori Persano e Calcagno, nonché dellaprodromica determinazione di conferimento incarico n.03/2004, prot. n. 303, adottata dal Presidente dell’[OSCURATO:PERSONA] 1S.p.A. e dei successivi provvedimenti di integrazionedell’incarico, specificati con il ricorso per decreto ingiuntivo ed3 di 9Numero registro generale 1410/2025Numero sezionale 2266/2026allegati a corredo del relativo fascicolo di produzione, sotto ilNumero di raccolta generale 21589/2026profilo della violazione dell’art. 17 della l. n. 109 del 94D natea lp utbebslictaozio ne 24/06/2026recepito e vigente in Sicilia per effetto della l.r. Sic. n. 7 del2002 e s.m.i. In particolare, secondo la ricorrente, la sentenzaimpugnata appare illegittima, erronea ed ingiusta nella parte incui il Giudice del gravame ha ritenuto di accogliere il motivo diappello dei due professionisti, sul presupposto che, nel caso dispecie, la mancanza di procedure selettive per il conferimentodell’incarico non aveva determinato la nullità dello stesso perviolazione dell’art. 17 della l. n. 109 del 1994, per superamentodella soglia ivi prevista di euro 100.000,00, come inveceritenuto dal Giudice di prime cure.2. Il primo motivo di impugnazione è inammissibile.3. La ricorrente, infatti, mescola contestazioni di nullità dellasentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell’art.17 della l. n. 109 del 1994 nel testo recepito dalla l.r. Sicilia n.7 del 2002, erroneità nei presupposti di fatto e di diritto,illogicità manifesta, erronea pronuncia, error in iudicando,omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, violazionedel procedimento e/o violazione o falsa applicazione di normedi diritto, erroneità della sentenza di secondo grado per omessamotivazione, senza alcuna indicazione puntuale rispetto adogni contestazione relativa al disciplinare di incarico tra leodierne parti in causa del 30.4.2004 ed alla presuppostadeterminazione di incarico n. 3 del 2004 e dei successiviprovvedimenti. In proposito questa Corte regolatrice, congiurisprudenza consolidata, ha chiarito che, in tema di ricorsoper cassazione, è inammissibile la mescolanza e lasovrapposizione di mezzi d'impugnazione eterogenei, facentiriferimento alle diverse ipotesi contemplate dall'art. 360,comma 1, c.p.c., non essendo consentita la prospettazione diuna medesima questione sotto profili incompatibili.4 di 9Numero registro generale 1410/2025Numero sezionale 2266/2026L'esposizione diretta e cumulativa delle questioni concernentiNumero di raccolta generale 21589/2026l'apprezzamento delle risultanze acquisite al proceDsastao p ubebli caizlio ne 24/06/2026merito della causa mira a rimettere al giudice di legittimità ilcompito di isolare le singole censure teoricamente proponibili,onde ricondurle ad uno dei mezzi d'impugnazione enunciatidall'art. 360 c.p.c., per poi ricercare quale o quali disposizionisarebbero utilizzabili allo scopo, così attribuendo,inammissibilmente, al giudice di legittimità il compito di dareforma e contenuto giuridici alle lagnanze del ricorrente, al finedi decidere successivamente su di esse. Rimane generico,pertanto, il profilo di legittimità contestato rispetto allevalutazioni operate dalla Corte di appello sulla mancanza diprocedure selettive per il superamento della soglia di €100.000,00, relativamente ai rapporti contrattuali tra le parti,e si pone, pertanto, come una contestazione di merito,concernente la individuazione fattuale della pluralità o meno dirapporti e di determinazione delle tariffe applicabili. Le propostecensure richiamano norme e principi di diritto per sollecitareuna inammissibile rilettura del fatto, per un sindacato chesfugge al controllo di legittimità.4. Con il secondo motivo di impugnazione, la ricorrente denunziala erroneità della sentenza ed insufficienza della motivazionenonché la sua illogicità manifesta; denunzia, altresì, laviolazione del procedimento e/o violazione o falsa applicazionedi norme di diritto, vizi di legittimità di cui all’art. 360, comma1, nn. 3) e 5), c.p.c. per omesso esame circa un fatto decisivoper il giudizio nonché violazione del procedimento e/oviolazione o falsa applicazione di norme di diritto; si duole,inoltre, per erroneità della sentenza di secondo grado peromessa motivazione in ordine al rigetto delle istanze istruttorie,violazione e/o falsa applicazione sotto altro profilo dell’art. 17legge n. 109/1994, nel testo recepito in Sicilia con l.r. n. 7 del5 di 9Numero registro generale 1410/2025Numero sezionale 2266/2026Numero di raccolta generale 21589/20262002 e artt. 2231 e 1419 c.c. ed erroneità nei presupposti diData pubblicazione 24/06/2026fatto e di diritto, illogicità manifesta ed erronea pronuncia dirigetto dell’appello incidentale sulla eccepita nullità dell’incaricoprofessionale conferito congiuntamente a ingegnere egeometra, in associazione temporanea di professionisti, conripartizione orizzontale al 50%, in violazione della normaimperativa che determina la nullità dell’intero contratto ovesiano affidate al geometra attività di competenza degli iscrittiall’albo degli ingegneri.5. Il secondo motivo di impugnazione è inammissibile.6. Infatti, la genericità delle contestazioni, derivante dallamescolanza dei motivi sollevati sotto diversi profili, ai sensidell’art. 360, comma 1, c.p.c., ed il mancato confronto dellaricorrente con la ratio della sentenza, rende inammissibile ilmotivo. Infatti, la Corte di appello fonda la propria decisione dirigetto sulla impugnazione incidentale, affermando “Ma inverità, a giudizio della Corte, più a monte occorre considerarequanto segue. Nel caso in esame, a fronte di un unico incaricoconferito da parte del committente ATO ai due professionisti,che lo hanno svolto altrettanto unitariamente, con previsionedi unico compenso, intanto l’appellato non ha dedotto néprovato – come ben argomentato dal primo giudice - che nonavrebbe concluso il contratto senza la parte affidata algeometra, risultando implicitamente il contrario: invero, ritienela Corte che sia decisiva la specifica indicazione all’art. 1 delladelibera di incarico delle professionalità dei due soggetti e deirispettivi curricula; e nel contratto di conferimento del mandatodel 30 giugno 2004 (in fasc. appellante) è indicataanaliticamente la tipologia di oggetti del mandato (con unadescrizione dettagliata delle attività richieste). Tutto ciò fapresumere, analizzando nel loro complesso i documenti inquestione, che – in difetto di contrari elementi - la stessa ATO6 di 9Numero registro generale 1410/2025Numero sezionale 2266/2026Numero di raccolta generale 21589/2026abbia inteso conferire un incarico che ciascuno avrebbe potutoData pubblicazione 24/06/2026e dovuto eseguire secondo le rispettive competenze, pur nelcontesto di un unico progetto. In tale contesto, non può, infatti,dubitarsi che alcune delle attività indicate in contratto e nellanota spesa siano esclusive di un ingegnere (calcoli preliminaridelle strutture e degli impianti), ma che altre (es.: elaboratigrafici, rilievi planoaltimetrici, computo metrico estimativo)potevano essere svolte da un geometra” (vds. pag. 18 percome riportato dalla stessa ricorrente). La ricorrente, invece,non tenendo conto di dette statuizioni, insiste nel censurare laparte esecutiva dell’accordo, senza, peraltro, distinguere leprestazioni rese dai due professionisti e limitandosi a dedurreche il contratto era al 50% dell’attività da svolgersi. Nessunaindicazione contraria viene fornita sulla effettività della volontàdella Amministrazione di voler conferire l’incarico a dueprofessionisti con distinte competenze.7. Con il terzo motivo di impugnazione, la ricorrente denunzia laerroneità della sentenza, la erroneità ed insufficienza dellamotivazione, l’illogicità manifesta per violazione delprocedimento e/o violazione o falsa applicazione di norme didiritto, vizi di legittimità ex art. 360, comma 1 nn. 3) e 5), c.p.c.In particolare, la ricorrente censura la erroneità della sentenzadi secondo grado, per omessa motivazione in ordine al rigettodegli altri motivi dichiarati assorbiti e perché affetta da error iniudicando e/o illegittima nella parte in cui il Giudice del gravamenon ha ritenuto meritevole di accoglimento l’appello incidentaleavverso la sentenza di primo grado, che aveva respinto ilmotivo di opposizione a d.i., incentrato sulla non debenza dellesomme per carenza dei presupposti della liquidità, certezza e,comunque, dell’esigibilità del credito nonché sul rigetto delladomanda di ripetizione.8. Il motivo è inammissibile.7 di 9Numero registro generale 1410/2025Numero sezionale 2266/20269. A parte la circostanza che la ricorrente non specifica “gliNumero di raccolta generale 21589/2026ulteriori motivi” rispetto ai quali contesta l’assorbimeDnattao p udbbeliclalazio ne 24/06/2026decisione, la stessa ricorrente riproduce una mescolanza dimotivi sollevati sotto i diversi profili dell’art. 360, comma 1,c.p.c., al fine di sottoporre una nuova rivalutazione del merito,che, tuttavia, è inammissibile in sede di legittimità. Nel caso dispecie, le circostanze a supporto del motivo di impugnazionesono tutte fattuali, quali la scadenza del termine neldisciplinare, il finanziamento dell’opera, la debenza dellesomme secondo il disciplinare di incarico. E’ opportunoricordare, inoltre, rispetto alla astratta contestazione di cuiall’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. che la Suprema Corte,secondo un consolidato orientamento ha sempre affermato che“il novellato art. 360, n. 5, c.p.c. configura un vizio specificorelativo all'omesso esame di un fatto storico, principale osecondario, risultante dalla sentenza o dagli atti processuali,che sia decisivo e sia stato oggetto di discussione tra le parti,di modo che, ove il fatto storico rilevante sia stato comunqueconsiderato dal giudice, non è riconducibile a tale paradigmal'omesso esame di singoli elementi istruttori - ancorché lasentenza non dia conto di tutte le risultanze probatorie -, né ilcattivo esercizio, da parte del giudice di merito, del potere divalutazione delle prove non aventi natura legale” (Cass. n.30837 del 25.11.2025).10. Con il quarto motivo si denunzia la erronea condanna allespese di lite. In particolare, il ricorrente censura la sentenzaimpugnata per l’erronea condanna alle spese di lite, dispostacon la sentenza impugnata per entrambi i gradi di giudizio inluogo della compensazione.11. Il motivo è inammissibile poiché la mancatacompensazione delle spese di lite non è censurabile incassazione (Cass. Sez. 3, n. 26544 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]).8 di 9Numero registro generale 1410/2025Numero sezionale 2266/202612. Il ricorso, va, dunque, respinto.Numero di raccolta generale 21589/202613. Le spese, liquidate come da dispositivo, devonDoa tap pourbbsliic aazio ne 24/06/2026carico della ricorrente in virtù della soccombenza. P.Q.MLa Corte respinge il ricorso.Condanna la ricorrente al pagamento delle spese processualiliquidate in € 5.500,00, oltre € 200,00 per esborsi ed accessori dilegge nella misura massima.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002,inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dellaricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stessoarticolo 13.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della PrimaSezione in data 21.5.2026.Il PresidenteLuigi Abete9 di 9
Sentenza Cassazione n. 21589/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris