CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 7 gennaio 2023
Cassazione n. 18977/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 9539/2017 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliato ex lege in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] N.57, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. PIEMONTE n. 331/2016 depositata il 09/03/2016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/05/2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale di Torino, con sentenza n. 331/16, depositata il 9.3.2016, giudicando in sede di rinvio dalla Cassazione, ha rigettato l’appello dell’Ufficio ritenendo illegittimo il diniego del rimborso dell’IRAP richiesto dalla [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia, con un motivo. Ha resistito con controricorso la società contribuente. [OSCURATO:PERSONA] Va premesso che, in data 7.1.2023 la resistente ha depositato istanza di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, con compensazione delle spese, ritualmente sottoscritta da entrambe le parti. In data 14.3.2023 analoga istanza di estinzione del giudizio è stata depositata dall’Agenzia delle Entrate, sebbene per evidente errore materiale nella stessa si faccia riferimento all’art. 6 del d.l. n. 119/2018. Il processo deve pertanto essere dichiarato estinto, per effetto dell’intervenuta cessazione della materia del contendere, a spese compensate, come inteso dalle parti. Non sussistono i presupposti processuali per l'applicazione del pagamento del cd. doppio contributo unificato, di cui all'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002. P.Q.M. la Corte dichiara l’estinzione del giudiz