CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 luglio 2023
Cassazione n. 36320/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/06/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma, che ha confermato la condanna riportata in primo grado dalla predetta in ordine al reato di cui all'art. 56, 624, 625 n. 4 e n. 8-bis cod. pen.; Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con cui si lamentano carenze motivazionali circa l'affermazione di responsabilità, è generico per indeterminatezza, ossia - predisposto con espressioni di puro stile, disancorate dalle argomentazioni del provvedimento impugnato - privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 12 luglio 2023 [OSCURATO:PERSONA] estensore Il Presidente