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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 30 marzo 2022

Cassazione n. 15506/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA di CALTANISSETTAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1.Con ordinanza in data 11 gennaio 2021 il Tribunale di Caltanisetta, pronunciando ex art. 310 cod. proc. pen., ha respinto l'impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Gela che aveva rigettato la richiesta di sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari per i reati di cui agli artt. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 commessi tra maggio e giugno 2019.

2. Avverso l'ordinanza indicata l'imputato, mediante il difensore di fiducia, ha presentato ricorso per cassazione affidato ad un motivo.

Con detta censura lamenta la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod.proc.pen. in relazione all'art. 284 cod.proc.pen. deducendo che l'ordinanza impugnata ha ritenuto rilevante ai fini del rigetto dell'istanza la valutazione della personalità del ricorrente desunta dalla condotta tenuta in "carcere, segnatamente un diverbio con un agente penitenziario da cui è derivata la denuncia per i reati di cui agli artt. 336 e 341 bis cod. pen. 3.

Il Procuratore generale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 motivo è manifestamente infondato.

Ed invero l'ordinanza impugnata ha fondato il rigetto dell'appello sulla persistenza delle originarie esigenze cautelari evidenziando che il mero decorso del tempo e l'intervenuta ammissione dei fatti non sono circostanze nuove che consentono una diversa valutazione.

Ad avvalorare tale giudizio vi è poi, quale ulteriore elemento, la prognosi negativa desunta dalle condotte tenute dal Domicoli durante la permanenza in carcere, comprovata dall'emissione dell'avviso ex art. 415 bis cod. proc. pen. per i reati di cui agli artt. 336 e 341 bis cod. pen. Ed a riguardo giova sottolineare che in tema di misure cautelari personali, il giudice, investito della richiesta di sostituzione della custodia cautelare in carcere con altra misura meno afflittiva, è chiamato a valutare l'adeguatezza di quest'ultima rispetto alle esigenze di prevenzione di cui all'art. 274, comma 1, lett. c), cod.proc.pen. anche in relazione alla prognosi di spontaneo adempimento degli obblighi e delle prescrizionì eventualmente ad essa collegati, avendo particolare riguardo alla pericolosità sociale dell'indagato.

Quanto ai profili di adeguatezza e di proporzionalità della misura, il Tribunale ha altresì escluso, con motivazione adeguata, che le esigenze possano essere soddisfatte mediante una cautela domiciliare, in ragione della personalità del prevenuto e dell'insufficienza di un presidio lasciato all'autocontrollo dello stesso, in ragione delle spinte criminali da lui manifestate ed a prescindere dalla disponibilità di un domicilio idoneo. 2.Per le considerazioni svolte il ricorso, palesemente infondato, va dichiarato inammissibile.

Consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in C 3000,00.

Essendo l'imputato in custodia cautelare in carcere per i reati interessati dal presente ricorso, la cancelleria provvederà agli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

Così deciso il 30/03/2022. [OSCURATO:PERSONA] nsore [OSCURATO:PERSONA] vij fk-t DEPO6ITATO [OSCURATO:PERSONA] oggi, O

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA di CALTANISSETTAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1.Con ordinanza in data 11 gennaio 2021 il Tribunale di Caltanisetta, pronunciando ex art. 310 cod. proc. pen., ha respinto l'impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Gela che aveva rigettato la richiesta di sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari per i reati di cui agli artt. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 commessi tra maggio e giugno 2019. 2. Avverso l'ordinanza indicata l'imputato, mediante il difensore di fiducia, ha presentato ricorso per cassazione affidato ad un motivo. Con detta censura lamenta la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod.proc.pen. in relazione all'art. 284 cod.proc.pen. deducendo che l'ordinanza impugnata ha ritenuto rilevante ai fini del rigetto dell'istanza la valutazione della personalità del ricorrente desunta dalla condotta tenuta in "carcere, segnatamente un diverbio con un agente penitenziario da cui è derivata la denuncia per i reati di cui agli artt. 336 e 341 bis cod. pen. 3. Il Procuratore generale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 motivo è manifestamente infondato. Ed invero l'ordinanza impugnata ha fondato il rigetto dell'appello sulla persistenza delle originarie esigenze cautelari evidenziando che il mero decorso del tempo e l'intervenuta ammissione dei fatti non sono circostanze nuove che consentono una diversa valutazione. Ad avvalorare tale giudizio vi è poi, quale ulteriore elemento, la prognosi negativa desunta dalle condotte tenute dal Domicoli durante la permanenza in carcere, comprovata dall'emissione dell'avviso ex art. 415 bis cod. proc. pen. per i reati di cui agli artt. 336 e 341 bis cod. pen. Ed a riguardo giova sottolineare che in tema di misure cautelari personali, il giudice, investito della richiesta di sostituzione della custodia cautelare in carcere con altra misura meno afflittiva, è chiamato a valutare l'adeguatezza di quest'ultima rispetto alle esigenze di prevenzione di cui all'art. 274, comma 1, lett. c), cod.proc.pen. anche in relazione alla prognosi di spontaneo adempimento degli obblighi e delle prescrizionì eventualmente ad essa collegati, avendo particolare riguardo alla pericolosità sociale dell'indagato. Quanto ai profili di adeguatezza e di proporzionalità della misura, il Tribunale ha altresì escluso, con motivazione adeguata, che le esigenze possano essere soddisfatte mediante una cautela domiciliare, in ragione della personalità del prevenuto e dell'insufficienza di un presidio lasciato all'autocontrollo dello stesso, in ragione delle spinte criminali da lui manifestate ed a prescindere dalla disponibilità di un domicilio idoneo. 2.Per le considerazioni svolte il ricorso, palesemente infondato, va dichiarato inammissibile. Consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in C 3000,00. Essendo l'imputato in custodia cautelare in carcere per i reati interessati dal presente ricorso, la cancelleria provvederà agli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 30/03/2022. [OSCURATO:PERSONA] nsore [OSCURATO:PERSONA] vij fk-t DEPO6ITATO [OSCURATO:PERSONA] oggi, O
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