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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 24149/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Pubblico ministero presso il Tribunale di Caltanissetta nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Caltanissetta, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza in data 12 ottobre 2021 il Tribunale di Caltanissetta ha accolto la richiesta di riesame presentata da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza in data 18 agosto 2021 del GIP del Tribunale di Caltanissetta che gli aveva applicato la misura della custodia cautelare in carcere per il reato del capo 94), consistente nel concorso esterno al clan Sanfilippo, appartenente alla Stidda, e ne ha ordinato l'immediata scarcerazione se non detenuto per altro.

2. Il Pubblico ministero presso il Tribunale di Caltanissetta presenta due motivi di ricorso per cassazione.

Con il primo denuncia il vizio di motivazione in merito all'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, perché il clan stiddaro Sanfilippo era un sodalizio mafioso la cui esistenza era stata accertata con plurime sentenze passate in giudicato.

Quindi, il Tribunale del riesame aveva confuso il profilo dell'esistenza del sodalizio con la specifica incolpazione del presente procedimento per il reato dell'art. 416-bis cod. pen.

Pertanto, il Guerra ben poteva rafforzare il sodalizio mafioso, fin dal gennaio - marzo 2017, ancorché non fosse stato ancora contestato il reato dell'art. 416-bis cod. pen.

Con il secondo lamenta il vizio di motivazione in merito alla valutazione dell'elemento oggettivo, poiché la corresponsione della "paga" ai familiari del Sanfilippo, dopo che era stato incarcerato, era fortemente indicativa del concorso nell'associazione mafiosa. [OSCURATO:PERSONA]

3. Il ricorso è treetteslar l, per carenza di interesse ad agire.

E' pacifico in giurisprudenza che il pubblico ministero che impugni l'ordinanza che, in sede di riesame, abbia escluso il presupposto della gravità indiziarla deve indicare, a pena di inammissibilità, le ragioni a sostegno dell'attualità e concretezza delle esigenze cautelari che possono ritenersi implicitamente sussistenti solo nel caso in cui la misura sia stata richiesta con riguardo ai reati per i quali opera la presunzione dell'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. (Cass., Sez. 3, n. 13284 del 25/02/2021, Acanfora, Rv. 281010 - 01 e Sez. 6, n. 46129 del 25/11/2021, Marcus, Rv. 282355).

Nel caso in esame, il Pubblico ministero ha impugnato solo sui gravi indizi di colpevolezza e nulla ha argomentato sulle esigenze cautelari, ancorché sia consolidato l'orientamento di legittimità per cui il concorso esterno non è equiparato all'associazione di stampo mafioso ai fini della presunzione assoluta in punto di adeguatezza della custodia cautelare in carcere, in quanto l'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., come modificato dall'art. 4, comma 1, legge 16 aprile 2015, n. 47, deve essere interpretato conformemente alla sentenza della Corte costituzionale n. 48 del 2015 che, nel vigore della previgente disciplina, aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'equiparazione del concorso esterno alla partecipazione al reato associativo (Cass., Sez. 1, n. 10946 del 16/12/2020, dep. 2021, Fiore, Rv. 280757-01).

In ogni caso, per completezza, anche al di là degli assorbenti rilievi fin qui svolti, il ricorso non ha consistenza nel merito.

Infatti, la dimostrazione dell'esistenza di un sodalizio criminale in una determinata epoca storica sulla base di sentenze irrevocabili non assolve alla prova dell'esistenza anche nel periodo successivo (Cass., Sez. 2, n. 680 del 19/11/2019, dep. 2020, D'Alessandro, Rv. 277788).

D'altra parte, il Tribunale del riesame ha reso una motivazione non manifestamente illogica o contraddittoria, allorché ha escluso la consapevolezza della prestazione di un contributo agevolatore in favore del clan mafioso, al fine di accrescerne il potere economico criminale, valorizzando come ulteriori elementi il fatto che non era emerso un coinvolgimento dei sodali del clan Sanfilippo negli affari del Guerra, la cui associazione aveva continuato a operare anche dopo la carcerazione di [OSCURATO:PERSONA]; il fatto che non vi era alcuna evidenza che il denaro corrisposto dal Guerra al Sanfilippo fosse destinato alla conservazione del clan Mazzarino con cui nessuno dei Guerra aveva avuto rapporti o affari illeciti; che dalle conversazioni tra Medicea e [OSCURATO:PERSONA] era chiaro che la "paga" corrisposta dal Guerra spettava al loro congiunto perché era la quota mensile che percepiva quand'era in libertà; che, ad un certo punto, il flusso di denaro si era interrotto poiché il Sanfilippo non offriva più nessun contributo concreto alla gestione dei traffici di [OSCURATO:PERSONA].

A fronte di tali argomenti, il Pubblico ministero ha proposto una lettura alternativa dei fatti, che non ha una maggiore forza persuasiva rispetto alla ricostruzione compiuta dal Tribunale del riesame.

Alla stregua delle considerazioni svolte, il ricorso del Pubblico ministero è pertanto inammissibile.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso Così deciso, il 9

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Pubblico ministero presso il Tribunale di Caltanissetta nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Caltanissetta, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 12 ottobre 2021 il Tribunale di Caltanissetta ha accolto la richiesta di riesame presentata da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza in data 18 agosto 2021 del GIP del Tribunale di Caltanissetta che gli aveva applicato la misura della custodia cautelare in carcere per il reato del capo 94), consistente nel concorso esterno al clan Sanfilippo, appartenente alla Stidda, e ne ha ordinato l'immediata scarcerazione se non detenuto per altro. 2. Il Pubblico ministero presso il Tribunale di Caltanissetta presenta due motivi di ricorso per cassazione. Con il primo denuncia il vizio di motivazione in merito all'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, perché il clan stiddaro Sanfilippo era un sodalizio mafioso la cui esistenza era stata accertata con plurime sentenze passate in giudicato. Quindi, il Tribunale del riesame aveva confuso il profilo dell'esistenza del sodalizio con la specifica incolpazione del presente procedimento per il reato dell'art. 416-bis cod. pen. Pertanto, il Guerra ben poteva rafforzare il sodalizio mafioso, fin dal gennaio - marzo 2017, ancorché non fosse stato ancora contestato il reato dell'art. 416-bis cod. pen. Con il secondo lamenta il vizio di motivazione in merito alla valutazione dell'elemento oggettivo, poiché la corresponsione della "paga" ai familiari del Sanfilippo, dopo che era stato incarcerato, era fortemente indicativa del concorso nell'associazione mafiosa. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso è treetteslar l, per carenza di interesse ad agire. E' pacifico in giurisprudenza che il pubblico ministero che impugni l'ordinanza che, in sede di riesame, abbia escluso il presupposto della gravità indiziarla deve indicare, a pena di inammissibilità, le ragioni a sostegno dell'attualità e concretezza delle esigenze cautelari che possono ritenersi implicitamente sussistenti solo nel caso in cui la misura sia stata richiesta con riguardo ai reati per i quali opera la presunzione dell'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. (Cass., Sez. 3, n. 13284 del 25/02/2021, Acanfora, Rv. 281010 - 01 e Sez. 6, n. 46129 del 25/11/2021, Marcus, Rv. 282355). Nel caso in esame, il Pubblico ministero ha impugnato solo sui gravi indizi di colpevolezza e nulla ha argomentato sulle esigenze cautelari, ancorché sia consolidato l'orientamento di legittimità per cui il concorso esterno non è equiparato all'associazione di stampo mafioso ai fini della presunzione assoluta in punto di adeguatezza della custodia cautelare in carcere, in quanto l'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., come modificato dall'art. 4, comma 1, legge 16 aprile 2015, n. 47, deve essere interpretato conformemente alla sentenza della Corte costituzionale n. 48 del 2015 che, nel vigore della previgente disciplina, aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'equiparazione del concorso esterno alla partecipazione al reato associativo (Cass., Sez. 1, n. 10946 del 16/12/2020, dep. 2021, Fiore, Rv. 280757-01). In ogni caso, per completezza, anche al di là degli assorbenti rilievi fin qui svolti, il ricorso non ha consistenza nel merito. Infatti, la dimostrazione dell'esistenza di un sodalizio criminale in una determinata epoca storica sulla base di sentenze irrevocabili non assolve alla prova dell'esistenza anche nel periodo successivo (Cass., Sez. 2, n. 680 del 19/11/2019, dep. 2020, D'Alessandro, Rv. 277788). D'altra parte, il Tribunale del riesame ha reso una motivazione non manifestamente illogica o contraddittoria, allorché ha escluso la consapevolezza della prestazione di un contributo agevolatore in favore del clan mafioso, al fine di accrescerne il potere economico criminale, valorizzando come ulteriori elementi il fatto che non era emerso un coinvolgimento dei sodali del clan Sanfilippo negli affari del Guerra, la cui associazione aveva continuato a operare anche dopo la carcerazione di [OSCURATO:PERSONA]; il fatto che non vi era alcuna evidenza che il denaro corrisposto dal Guerra al Sanfilippo fosse destinato alla conservazione del clan Mazzarino con cui nessuno dei Guerra aveva avuto rapporti o affari illeciti; che dalle conversazioni tra Medicea e [OSCURATO:PERSONA] era chiaro che la "paga" corrisposta dal Guerra spettava al loro congiunto perché era la quota mensile che percepiva quand'era in libertà; che, ad un certo punto, il flusso di denaro si era interrotto poiché il Sanfilippo non offriva più nessun contributo concreto alla gestione dei traffici di [OSCURATO:PERSONA]. A fronte di tali argomenti, il Pubblico ministero ha proposto una lettura alternativa dei fatti, che non ha una maggiore forza persuasiva rispetto alla ricostruzione compiuta dal Tribunale del riesame. Alla stregua delle considerazioni svolte, il ricorso del Pubblico ministero è pertanto inammissibile. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso Così deciso, il 9
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