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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 48211/2022

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a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 23/05/19155 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/02/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni rese per iscritto dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di Appello di Messina ha confermato la pronuncia emessa dal Tribunale di Messina nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], che li aveva giudicati responsabili di concorso nell'illecita detenzione di cocaina, hashish e marijuana e li aveva condannati alla pena ritenuta per ciascuno equa.

2. Ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza di secondo grado con unitario atto [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del comune difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA].

2.1. Con un primo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 73 T.U.

Stup. e all'affermazione di responsabilità, perché la Corte di appello ha fondato il giudizio nei confronti della Caggegi su un asserito contributo morale e materiale del quale non ha dato alcun riscontro motivazionale e senza dare risposta alle argomentazioni proposte con l'appello, nel quale si era evidenziato che i due imputati all'epoca dei fatti non erano coabitanti e che il Demuro si era detto unico titolare delle sostanze illecite.

Inoltre, è mancante la prova della destinazione di queste allo spaccio e non possono essere condivise le conclusioni cui è pervenuta la Corte di appello.

2.2. Con un secondo motivo si lamenta il vizio di motivazione in ordine alla richiesta di riconoscimento delle attenuanti generiche, rimasta senza considerazione alcuna nella sentenza impugnata, nonostante la difesa avesse indicato i fattori che in positivo militano per tale riconoscimento. [OSCURATO:PERSONA]

1. I ricorsi vanno rigettati.

1.1. Il primo motivo propone una ricostruzione dei fatti distonica rispetto a quella emergente dalla sentenza impugnata.

Vale ricordare che compito di questa Corte non è quello di ripetere l'esperienza conoscitiva del Giudice di merito, bensì quello di verificare se il ricorrente sia riuscito a dimostrare, in questa sede di legittimità, l'incompiutezza strutturale della motivazione della Corte di merito; incompiutezza che derivi dalla presenza di argomenti viziati da evidenti errori di applicazione delle regole della logica, o fondati su dati contrastanti con il senso della realtà degli appartenenti alla collettività, o connotati da vistose e insormontabili incongruenze tra loro ovvero dal non aver il decidente tenuto presente fatti decisivi, di rilievo dirompente dell'equilibrio della decisione impugnata, oppure dall'aver assunto dati inconciliabili con "atti del processo", specificamente indicati dal ricorrente e che siano dotati autonomamente di forza esplicativa o dimostrativa tale che la loro rappresentazione disarticoli l'intero ragionamento svolto, determinando al suo interno radicali incompatibilità cosi da rfl vanificare o da rendere manifestamente incongrua la motivazione (Cass. Sez. 2, n. 13994 del 23/03/2006, P.M. in proc.

Napoli, Rv. 233460; Cass. Sez. 1, n. 20370 del 20/04/2006, Simonetti ed altri, Rv. 233778; Cass. Sez. 2, n. 19584 del 05/05/2006, Capri ed altri, Rv. 233775; Cass. Sez. 6, n. 38698 del 26/09/2006, imp.

Moschetti ed altri, Rv. 234989).

Pertanto, il ricorso per cassazione è ammesso per vizi della motivazione riconducibili solo, e tassativamente, alla motivazione totalmente mancante o apparente, manifestamente illogica o contraddittoria intrinsecamente o rispetto ad atti processuali specificamente indicati, nei casi in cui il giudice abbia affermato esistente una prova in realtà mancante o, specularmente, ignorato una prova esistente, nell'uno e nell'altro caso quando tali prove siano in sé determinanti per condurre a decisione diversa da quella adottata.

Il giudice di legittimità non può conoscere del contenuto degli atti processuali per verificarne l'adeguatezza dell'apprezzamento probatorio, perché ciò è estraneo alla sua cognizione: sono pertanto irrilevanti, perché non possono essere oggetto di alcuna valutazione, tutte le deduzioni che introducano direttamente nel ricorso parti di contenuto probatorio, tanto più se articolate, in concreto ponendo direttamente la Corte di cassazione in contatto con i temi probatori e il materiale loro pertinente al fine di ottenerne un apprezzamento diverso da quello dei giudici del merito e conforme a quello invece prospettato dalla parte ricorrente (in tal senso anche Sez. 7, n. 12406 del 19/02/2015 - dep. 24/03/2015, Miccichè, Rv. 262948).

La Corte di appello ha affermato che la sostanza stupefacente attribuita agli imputati era da entrambi occultata sia in fase di trasporto che presso la loro abitazione, ove erano rinvenuti anche oggetti atti alla pesatura e al confezionamento della stessa.

Tale affermazione non è stata censurata rinvenendo in essa uno dei vizi della motivazione di cui all'art. 606, comma 1 lett. e) cod. proc. pen.; l'esponente si è limitato a sostenere che essa non costituisce adeguata risposta alle argomentazioni formulate con l'appello; le quali si concretano nella rappresentazione di una coabitazione della Caggegi con i genitori in [OSCURATO:PERSONA], senza alcuna dimostrazione dell'assunto.

Quanto alla motivazione relativa alla destinazione allo spaccio della droga rinvenuta agli odierni ricorrenti, il motivo è anche per tale profilo non consentito, poiché esso si concreta nella affermazione che le conclusioni cui è pervenuta la Corte di appello non possono essere condivise e che essa non giustifica adeguatamente tali conclusioni.

In tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo, sicché sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Rv. 280747).

1.2. Il secondo motivo è infondato.

Il difetto di motivazione, quale causa di nullità della sentenza, non può essere ravvisato sulla base di una critica frammentaria dei singoli punti di essa, costituendo la pronuncia un tutto coerente ed organico, per cui, ai fini del controllo critico sulla sussistenza di una valida motivazione, ogni punto di essa va posto in relazione agli altri,, potendo la ragione di una determinata statuizione anche risultare da altri punti della sentenza ai quali sia stato fatto richiamo, sia pure implicito (Sez. 4, n. 4491 del 17/10/2012 - dep. 29/01/2013, Pg in proc.

Spezzacatena e altri„ Rv. 255096).

Nel caso di specie, con l'atto di appello, la richiesta di riconoscimento delle attenuanti generiche in favore della Caggegi era stata sostenuta dall'indicazione, in guisa di elementi deponenti in tal senso, dello stato di incensuratezza dell'imputata, dalla sua estraneità ad ogni circuito criminale, dall'atteggiamento di collaborazione manifestato sin dalla perquisizione.

Orbene, la Corte di appello ha escluso che l'imputata fosse del tutto estranea a circuiti criminali; ha infatti affermato che "il contesto della vicenda appare escludere il fatto occasionale".

Quanto alla collaborazione data alle indagini, si tratta di fattore all'evidenza di nessuna consistenza, atteso che al rinvenimento dello stupefacente si addivenne grazie alla diretta osservazione da parte degli operanti del gesto eseguito dal [OSCURATO:PERSONA], che cercò di disfarsi di quanto era in suo possesso; gesto al quale seguì, da parte della Caggegi, la consegna di quanto ella aveva in borsa (quanto al resto, venne eseguita perquisizione domiciliare).

Ben si comprende, quindi, come - a fronte di dati apertamente esclusi o irrilevanti (l'incensuratezza, in sé) - sia adeguata la motivazione resa dalla Corte di appello laddove si esprime per la già elevata mitezza della pena inflitta dal primo giudice, evidenziando in tal modo la insussistenza di fattori che possano valere una ulteriore attenuazione.

Giova rammentare, al riguardo, che la ragion d'essere della previsione normativa recata dall'art. 62-bis cod. pen. è quella di consentire al giudice un adeguamento, in senso più favorevole all'imputato, della sanzione prevista dalla legge, in considerazione di peculiari e non codificabili connotazioni tanto del fatto quanto del soggetto che di esso si è reso responsabile.

Ne deriva che la meritevolezza di detto adeguamento non può mai essere data per scontata o per presunta, sì da dar luogo all'obbligo, per il giudice, ove questi ritenga invece di escluderla, di giustificarne sotto ogni possibile profilo, l'affermata insussistenza.

Al contrario, è la suindicata meritevolezza che necessita essa stessa, quando se ne affermi l'esistenza, di apposita motivazione dalla quale emergano, in positivo, gli elementi che sono stati ritenuti atti a giustificare la mitigazione del trattamento sanzionatorio; trattamento la cui esclusione risulta, per converso, adeguatamente motivata alla sola condizione che il giudice,, a fronte di specifica richiesta dell' imputato volta all'ottenimento delle attenuanti in questione, indichi delle plausibili ragioni a sostegno del rigetto di detta richiesta, senza che ciò comporti tuttavia la stretta necessità della contestazione o della invalidazione degli elementi sui quali la richiesta stessa si fonda (in tali termini già Sez. 1, n. 11361 del 19/10/1992, Gennuso, Rv. 192381 e più di recente Sez. 1, n. 46568 del 18/05/2017 - dep. 11/10/2017, Lamin, Rv. 271315).

2. Segue al rigetto dei ricorsi la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamen

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 23/05/19155 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/02/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni rese per iscritto dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di Appello di Messina ha confermato la pronuncia emessa dal Tribunale di Messina nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], che li aveva giudicati responsabili di concorso nell'illecita detenzione di cocaina, hashish e marijuana e li aveva condannati alla pena ritenuta per ciascuno equa. 2. Ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza di secondo grado con unitario atto [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del comune difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA]. 2.1. Con un primo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 73 T.U. Stup. e all'affermazione di responsabilità, perché la Corte di appello ha fondato il giudizio nei confronti della Caggegi su un asserito contributo morale e materiale del quale non ha dato alcun riscontro motivazionale e senza dare risposta alle argomentazioni proposte con l'appello, nel quale si era evidenziato che i due imputati all'epoca dei fatti non erano coabitanti e che il Demuro si era detto unico titolare delle sostanze illecite. Inoltre, è mancante la prova della destinazione di queste allo spaccio e non possono essere condivise le conclusioni cui è pervenuta la Corte di appello. 2.2. Con un secondo motivo si lamenta il vizio di motivazione in ordine alla richiesta di riconoscimento delle attenuanti generiche, rimasta senza considerazione alcuna nella sentenza impugnata, nonostante la difesa avesse indicato i fattori che in positivo militano per tale riconoscimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi vanno rigettati. 1.1. Il primo motivo propone una ricostruzione dei fatti distonica rispetto a quella emergente dalla sentenza impugnata. Vale ricordare che compito di questa Corte non è quello di ripetere l'esperienza conoscitiva del Giudice di merito, bensì quello di verificare se il ricorrente sia riuscito a dimostrare, in questa sede di legittimità, l'incompiutezza strutturale della motivazione della Corte di merito; incompiutezza che derivi dalla presenza di argomenti viziati da evidenti errori di applicazione delle regole della logica, o fondati su dati contrastanti con il senso della realtà degli appartenenti alla collettività, o connotati da vistose e insormontabili incongruenze tra loro ovvero dal non aver il decidente tenuto presente fatti decisivi, di rilievo dirompente dell'equilibrio della decisione impugnata, oppure dall'aver assunto dati inconciliabili con "atti del processo", specificamente indicati dal ricorrente e che siano dotati autonomamente di forza esplicativa o dimostrativa tale che la loro rappresentazione disarticoli l'intero ragionamento svolto, determinando al suo interno radicali incompatibilità cosi da rfl vanificare o da rendere manifestamente incongrua la motivazione (Cass. Sez. 2, n. 13994 del 23/03/2006, P.M. in proc. Napoli, Rv. 233460; Cass. Sez. 1, n. 20370 del 20/04/2006, Simonetti ed altri, Rv. 233778; Cass. Sez. 2, n. 19584 del 05/05/2006, Capri ed altri, Rv. 233775; Cass. Sez. 6, n. 38698 del 26/09/2006, imp. Moschetti ed altri, Rv. 234989). Pertanto, il ricorso per cassazione è ammesso per vizi della motivazione riconducibili solo, e tassativamente, alla motivazione totalmente mancante o apparente, manifestamente illogica o contraddittoria intrinsecamente o rispetto ad atti processuali specificamente indicati, nei casi in cui il giudice abbia affermato esistente una prova in realtà mancante o, specularmente, ignorato una prova esistente, nell'uno e nell'altro caso quando tali prove siano in sé determinanti per condurre a decisione diversa da quella adottata. Il giudice di legittimità non può conoscere del contenuto degli atti processuali per verificarne l'adeguatezza dell'apprezzamento probatorio, perché ciò è estraneo alla sua cognizione: sono pertanto irrilevanti, perché non possono essere oggetto di alcuna valutazione, tutte le deduzioni che introducano direttamente nel ricorso parti di contenuto probatorio, tanto più se articolate, in concreto ponendo direttamente la Corte di cassazione in contatto con i temi probatori e il materiale loro pertinente al fine di ottenerne un apprezzamento diverso da quello dei giudici del merito e conforme a quello invece prospettato dalla parte ricorrente (in tal senso anche Sez. 7, n. 12406 del 19/02/2015 - dep. 24/03/2015, Miccichè, Rv. 262948). La Corte di appello ha affermato che la sostanza stupefacente attribuita agli imputati era da entrambi occultata sia in fase di trasporto che presso la loro abitazione, ove erano rinvenuti anche oggetti atti alla pesatura e al confezionamento della stessa. Tale affermazione non è stata censurata rinvenendo in essa uno dei vizi della motivazione di cui all'art. 606, comma 1 lett. e) cod. proc. pen.; l'esponente si è limitato a sostenere che essa non costituisce adeguata risposta alle argomentazioni formulate con l'appello; le quali si concretano nella rappresentazione di una coabitazione della Caggegi con i genitori in [OSCURATO:PERSONA], senza alcuna dimostrazione dell'assunto. Quanto alla motivazione relativa alla destinazione allo spaccio della droga rinvenuta agli odierni ricorrenti, il motivo è anche per tale profilo non consentito, poiché esso si concreta nella affermazione che le conclusioni cui è pervenuta la Corte di appello non possono essere condivise e che essa non giustifica adeguatamente tali conclusioni. In tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo, sicché sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Rv. 280747). 1.2. Il secondo motivo è infondato. Il difetto di motivazione, quale causa di nullità della sentenza, non può essere ravvisato sulla base di una critica frammentaria dei singoli punti di essa, costituendo la pronuncia un tutto coerente ed organico, per cui, ai fini del controllo critico sulla sussistenza di una valida motivazione, ogni punto di essa va posto in relazione agli altri,, potendo la ragione di una determinata statuizione anche risultare da altri punti della sentenza ai quali sia stato fatto richiamo, sia pure implicito (Sez. 4, n. 4491 del 17/10/2012 - dep. 29/01/2013, Pg in proc. Spezzacatena e altri„ Rv. 255096). Nel caso di specie, con l'atto di appello, la richiesta di riconoscimento delle attenuanti generiche in favore della Caggegi era stata sostenuta dall'indicazione, in guisa di elementi deponenti in tal senso, dello stato di incensuratezza dell'imputata, dalla sua estraneità ad ogni circuito criminale, dall'atteggiamento di collaborazione manifestato sin dalla perquisizione. Orbene, la Corte di appello ha escluso che l'imputata fosse del tutto estranea a circuiti criminali; ha infatti affermato che "il contesto della vicenda appare escludere il fatto occasionale". Quanto alla collaborazione data alle indagini, si tratta di fattore all'evidenza di nessuna consistenza, atteso che al rinvenimento dello stupefacente si addivenne grazie alla diretta osservazione da parte degli operanti del gesto eseguito dal [OSCURATO:PERSONA], che cercò di disfarsi di quanto era in suo possesso; gesto al quale seguì, da parte della Caggegi, la consegna di quanto ella aveva in borsa (quanto al resto, venne eseguita perquisizione domiciliare). Ben si comprende, quindi, come - a fronte di dati apertamente esclusi o irrilevanti (l'incensuratezza, in sé) - sia adeguata la motivazione resa dalla Corte di appello laddove si esprime per la già elevata mitezza della pena inflitta dal primo giudice, evidenziando in tal modo la insussistenza di fattori che possano valere una ulteriore attenuazione. Giova rammentare, al riguardo, che la ragion d'essere della previsione normativa recata dall'art. 62-bis cod. pen. è quella di consentire al giudice un adeguamento, in senso più favorevole all'imputato, della sanzione prevista dalla legge, in considerazione di peculiari e non codificabili connotazioni tanto del fatto quanto del soggetto che di esso si è reso responsabile. Ne deriva che la meritevolezza di detto adeguamento non può mai essere data per scontata o per presunta, sì da dar luogo all'obbligo, per il giudice, ove questi ritenga invece di escluderla, di giustificarne sotto ogni possibile profilo, l'affermata insussistenza. Al contrario, è la suindicata meritevolezza che necessita essa stessa, quando se ne affermi l'esistenza, di apposita motivazione dalla quale emergano, in positivo, gli elementi che sono stati ritenuti atti a giustificare la mitigazione del trattamento sanzionatorio; trattamento la cui esclusione risulta, per converso, adeguatamente motivata alla sola condizione che il giudice,, a fronte di specifica richiesta dell' imputato volta all'ottenimento delle attenuanti in questione, indichi delle plausibili ragioni a sostegno del rigetto di detta richiesta, senza che ciò comporti tuttavia la stretta necessità della contestazione o della invalidazione degli elementi sui quali la richiesta stessa si fonda (in tali termini già Sez. 1, n. 11361 del 19/10/1992, Gennuso, Rv. 192381 e più di recente Sez. 1, n. 46568 del 18/05/2017 - dep. 11/10/2017, Lamin, Rv. 271315). 2. Segue al rigetto dei ricorsi la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamen
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