CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 34185/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/12/2020 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo che la Corte voglia dichiarare inammissibile il ricorso con ogni conseguente statuizione di legge. Udito il difensore avv.to [OSCURATO:PERSONA] per la parte civile che insiste per l'annullamento e deposita conclusioni e nota spese. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 Con sentenza in data 17 dicembre 2020, la corte di appello di Torino, dichiarava inammissibile l'appello proposto dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del 20 gennaio 2015 del tribunale di Aosta che aveva assolto [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] dal reato di truffa loro in concorso contestato. 1.2 Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione la parte civile, tramite atto del procuratore speciale avv.to Ghillino che, dopo una premessa circa lo svolgimento dei fatti e del procedimento, deduceva, con unico motivo, violazione dell'art. 606 lett. b) cod.proc.pen. in relazione all'art. 82 cod.proc.pen. per essere stata erroneamente ritenuta tacitamente revocata la costituzione di parte civile senza adeguata indagine circa la diversità della causa petendi e del petitum tra il procedimento penale e l'autonoma causa civile nonché violazione dell'art. 606 lett. e) cod.proc.pen. per carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione con particolare riferimento agli atti della causa civile posto che nel giudizio civile si era sempre e solo domandato il risarcimento del danno morale da reato causato dalla svendita dell'immobile e non anche quello avanzato in sede penale. Diversi erano quindi i petita delle due azioni così come le causae petendí. Con motivi aggiunti depositati in cancelleria la difesa della parte civile insisteva nell'eccezione di nullità della sentenza basata sulla diversità delle azioni sotto il profilo delle causae petendi e dei rispettivi provvedimenti richiesti. [OSCURATO:PERSONA] 2.1 Il ricorso è manifestamente infondato e deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile. La corte di appello di Torino, con le osservazioni svolte al punto 4.1 della impugnata sentenza, ha specificato come in sede civile, e precisamente con l'atto datato 20 dicembre 2019, la Celati avesse proposto domanda di risarcimento nei confronti degli stessi imputati del procedimento penale, Tropiano e Ghibaudo, estesa al:" risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, alla stessa cagionati.....e per i danni esistenziali e morali...". Correttamente, pertanto, a fronte di una siffatta domanda sopravvenuta in sede civile avente ad oggetto l'espressa richiesta di risarcimento di tutti i danni, il giudice di appello del procedimento penale riteneva sussistere l'ipotesi di cui alla seconda parte del comma secondo dell'art. 82 cod.proc.pen. ove espressamente si stabilisce che la costituzione di parte civile si intende revocata se è proposta l'azione dinanzi al giudice civile. Al proposito questa Corte di cassazione ha affermato come sussistono i presupposti della revoca "tacita" della costituzione di parte civile, qualora nell'atto di citazione, successivamente proposto davanti al giudice civile, non siano determinati gli elementi di autonomia che contraddistinguono la diversità della nuova domanda risarcitoria o restitutoria, in guisa da realizzare una inequivoca coincidenza fra le due domande civili e, quindi, un duplice esercizio della medesima azione che integra l'ipotesi della revoca di cui all'art. 82, comma secondo, cod. proc. pen.. (Sez. 5, n. 28753 del 08/06/2005 Rv. 232298 - 01). Difatti il trasferimento dell'azione civile comporta la revoca della costituzione di parte civile e l'estinzione del rapporto processuale civile nel processo penale, impedendo al giudice penale di ulteriormente decidere sulle statuizioni civili di una sentenza relativa a un rapporto processuale ormai estinto (Sez. 5, n. 38741 del 10/07/2019 Rv. 276649 - 01). E con specifico riferimento al contenuto delle domande si è precisato che in tema di costituzione di parte civile, la revoca tacita consegue se la parte civile promuove davanti al giudice civile la medesima azione "per le restituzioni e il risarcimento del danno", prevista dall'art. 74 cod. proc. pen. (Sez. 4, n. 9334 del 11/06/1999, Rv. 214254 - 01). L'applicazione dei sopra esposti principi al caso in esame comporta proprio affermare la completa correttezza della decisione della corte di appello di Torin.o che ha verificato la. coincidenza, quantomeno in una fase temporale in cui pendeva l'appello penale, di due giudizi aventi ad oggetto le medesime domande nei confronti degli stessi soggetti, con conseguente revoca tacita della costituzione di parte civile ed inammissibilità dell'appello della Celati. In conclusione, l'impugnazione deve ritenersi inammissibile a norma dell'art. 606 comma terzo cod.proc.pen.; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Rom , 9 giugn