Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 novembre 2023

Cassazione n. 51522/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/10/2022 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che l'unico motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge in relazione al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, è manifestamente infondato in quanto da un lato la ritenuta prevalenza delle attenuanti generiche rispetto alla recidiva reiterata incontra un divieto espresso nell'art. 69, quarto comma, cod. pen., dall'altro la Corte territoriale, respingendo la doglianza formulata nell'atto di appello, ha fornito un'adeguata motivazione logico-giuridica all'applicazione della recidiva reiterata specifica contestata e al giudizio di bilanciamento (si veda, in proposito, pag. 4 della sentenza impugnata); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in data 21 novembre 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/10/2022 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che l'unico motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge in relazione al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, è manifestamente infondato in quanto da un lato la ritenuta prevalenza delle attenuanti generiche rispetto alla recidiva reiterata incontra un divieto espresso nell'art. 69, quarto comma, cod. pen., dall'altro la Corte territoriale, respingendo la doglianza formulata nell'atto di appello, ha fornito un'adeguata motivazione logico-giuridica all'applicazione della recidiva reiterata specifica contestata e al giudizio di bilanciamento (si veda, in proposito, pag. 4 della sentenza impugnata); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 21 novembre 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 51522/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris