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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 16903/2024

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seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 10009/2023 del ruolo generale, proposto DA F ONDAZIONE L UIGI P ORRO ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), con sede in Barlassina (MB), alla [OSCURATO:PERSONA] n. 17, in persona del suo Presidente e legale rappresentante, [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, in ragione di procura speciale e nomina poste in calce al ricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Monza (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 71T27 I625 G) e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Monza (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 70E65 B729 M), domiciliati, ai sensi dell’art. 366, secondo comma, cod. proc. civ., presso la cancelleria della Corte di cassazione. - RICORRENTE – CONTRO ilC [OSCURATO:PERSONA] S EVESO ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), con sede in [OSCURATO:PERSONA] n. 3/5, in persona del Sindaco pro - tempore , [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente ed in IMU- [OSCURATO:PERSONA] .157 D .

L . 34/2020– [OSCURATO:PERSONA] ’ virtù di procura speciale e nomina poste in calce al controricorso, dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Velletri (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 59S21 I535 C) e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 55L44 H 501 S) con studio in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 3. - CONTRORICORRENTE – per la cassazione della sentenza n. 4173/2022 della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, depositata il 2 novembre 2022, non notificata; U DITA la relazione svolta all’udienza camerale del 15 maggio 2024 dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] :

1. oggetto di controversia è l’avviso di accertamento IMU per l’anno d’imposta 2015 emesso in data 12 febbraio 2021 dal Comune di Seveso per l’importo di 38.759,00 € e notificato il 18 febbraio 2021 in relazione ai beni immobili, posseduti dalla ricorrente, indicati nell’atto impugnato;

2. la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, rigettava l’appello proposto dalla contribuente, assumendo che: - alla luce del termine quinquennale previsto dall’art. 1, comma 161, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 «[ …] il Comune di Seveso era ancora nei termini per notificare l’atto di accertamento, che per l’anno di imposta 2015 scadeva il 26 marzo 2021, sommando 85 giorni al termine ordinario (5 anni), a causa della sospensione dell’attività legata alla emergenza Covid (dall’8 marzo al 31 maggio 2020)», come chiarito dalla risoluzione del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 6 del 15 giugno 2020, secondo cui i dal 1° giugno i comuni poteva riprendere la notifica degli atti di accertamento, con riferimento a tutte le annualità accertabili; -corretta ed esaustiva era stata la motivazione dei Giudici di prime cure «in quanto a seguito dell’istanza avanzata dal Presidente della Fondazione corredata dalla relazione tecnica del professionista incaricato dalla Fondazione stessa, l’[OSCURATO:PERSONA] ha provveduto a verificare lo stato dell’immobile e a negare la richiesta sulla base di un sopralluogo nel corso del quale il tecnico comunale aveva rilevato l’obsolescenza funzionale dell’immobile superabile con un intervento di manutenzione straordinaria», osservando che «[…] l’art. 4, comma 2, del Regolamento IUC 2015 – componente IMU del Comune di Seveso – approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 14 maggio 2015, prevede che l’inagibilità o inabitabilità di un immobile consiste in uno stato di degrado strutturale non superabile con interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria (sentenze n. 24890/2016 e n. 4182/2018 della Suprema Corte)» (così nella sentenza impugnata);

3. la [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la predetta pronuncia, con atto notificato tramite posta elettronica in data 28 aprile 2023, sulla base di due motivi, depositando in data 2 maggio 2024 memoria ex art. 380-bis1. cod. proc. civ.;

4. il Comune di Seveso ha resistito con controdeduzioni depositate il 7 giugno 2023; [OSCURATO:PERSONA] :

1. con il primo motivo di impugnazione la [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto la violazione o falsa applicazione della norma di diritto relativa all’accertamento e notificazione dell’IMU 2015, e segnatamente la violazione del termine di cui all’art. 1, comma 161, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e di quanto previsto dal d.l. 19 maggio 2020, n. 34, con conseguente mancata dichiarazione di intervenuta prescrizione dell’imposta ai sensi dell’art. 2948 cod. civ.

1.1. l’istante, nel precisare che l’avviso impugnato era stato emesso il 12 febbraio 2020, ha richiamato la previsione dell’art. 157 d.l. 19 maggio 2020, n. 34, che ha scisso il termine di adozione degli atti di accertamento, scadenti tra l’8 marzo 2020 ed il 31 dicembre 2020, stabilendolo che dovessero essere emessi entro il 31 dicembre 2020, dal termine di notifica, prorogato al 31 dicembre 2021, lamentando che anche il Giudice di secondo grado non aveva preso in considerazione detto dato normativo, affidandosi ai contenuti non vincolanti della citata risoluzione n. 6/2020;

2. con il secondo motivo di impugnazione l’istante ha dedotto la violazione o falsa applicazione delle norme di diritto relative al d.l. 6 dicembre 2011, n. 201 e la falsa applicazione delle disposizioni previste dal d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, ponendo in evidenza di aver contestato la valutazione del Comune che, all’esito di sopralluogo ed in base al regolamento per la disciplina della IUC (che prevede la riduzione dell’imposta solo per le condizioni di degrado del bene, non superabili con interventi di manutenzione ordinaria e non correlabili con lo stato di abandono del bene), aveva accertato uno stato di obsolescenza funzionale dipeso dallo stato di abbandono del bene e superabili con lavori di ordinaria manutenzione;

3. il primo motivo d’impugnazione pone una questione di rilevanza monofilattica, che giustifica la rimessione della causa in pubblica u

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 10009/2023 del ruolo generale, proposto DA F ONDAZIONE L UIGI P ORRO ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), con sede in Barlassina (MB), alla [OSCURATO:PERSONA] n. 17, in persona del suo Presidente e legale rappresentante, [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, in ragione di procura speciale e nomina poste in calce al ricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Monza (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 71T27 I625 G) e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Monza (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 70E65 B729 M), domiciliati, ai sensi dell’art. 366, secondo comma, cod. proc. civ., presso la cancelleria della Corte di cassazione. - RICORRENTE – CONTRO ilC [OSCURATO:PERSONA] S EVESO ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), con sede in [OSCURATO:PERSONA] n. 3/5, in persona del Sindaco pro - tempore , [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente ed in IMU- [OSCURATO:PERSONA] .157 D . L . 34/2020– [OSCURATO:PERSONA] ’ virtù di procura speciale e nomina poste in calce al controricorso, dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Velletri (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 59S21 I535 C) e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 55L44 H 501 S) con studio in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 3. - CONTRORICORRENTE – per la cassazione della sentenza n. 4173/2022 della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, depositata il 2 novembre 2022, non notificata; U DITA la relazione svolta all’udienza camerale del 15 maggio 2024 dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] : 1. oggetto di controversia è l’avviso di accertamento IMU per l’anno d’imposta 2015 emesso in data 12 febbraio 2021 dal Comune di Seveso per l’importo di 38.759,00 € e notificato il 18 febbraio 2021 in relazione ai beni immobili, posseduti dalla ricorrente, indicati nell’atto impugnato; 2. la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, rigettava l’appello proposto dalla contribuente, assumendo che: - alla luce del termine quinquennale previsto dall’art. 1, comma 161, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 «[ …] il Comune di Seveso era ancora nei termini per notificare l’atto di accertamento, che per l’anno di imposta 2015 scadeva il 26 marzo 2021, sommando 85 giorni al termine ordinario (5 anni), a causa della sospensione dell’attività legata alla emergenza Covid (dall’8 marzo al 31 maggio 2020)», come chiarito dalla risoluzione del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 6 del 15 giugno 2020, secondo cui i dal 1° giugno i comuni poteva riprendere la notifica degli atti di accertamento, con riferimento a tutte le annualità accertabili; -corretta ed esaustiva era stata la motivazione dei Giudici di prime cure «in quanto a seguito dell’istanza avanzata dal Presidente della Fondazione corredata dalla relazione tecnica del professionista incaricato dalla Fondazione stessa, l’[OSCURATO:PERSONA] ha provveduto a verificare lo stato dell’immobile e a negare la richiesta sulla base di un sopralluogo nel corso del quale il tecnico comunale aveva rilevato l’obsolescenza funzionale dell’immobile superabile con un intervento di manutenzione straordinaria», osservando che «[…] l’art. 4, comma 2, del Regolamento IUC 2015 – componente IMU del Comune di Seveso – approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 14 maggio 2015, prevede che l’inagibilità o inabitabilità di un immobile consiste in uno stato di degrado strutturale non superabile con interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria (sentenze n. 24890/2016 e n. 4182/2018 della Suprema Corte)» (così nella sentenza impugnata); 3. la [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la predetta pronuncia, con atto notificato tramite posta elettronica in data 28 aprile 2023, sulla base di due motivi, depositando in data 2 maggio 2024 memoria ex art. 380-bis1. cod. proc. civ.; 4. il Comune di Seveso ha resistito con controdeduzioni depositate il 7 giugno 2023; [OSCURATO:PERSONA] : 1. con il primo motivo di impugnazione la [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto la violazione o falsa applicazione della norma di diritto relativa all’accertamento e notificazione dell’IMU 2015, e segnatamente la violazione del termine di cui all’art. 1, comma 161, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e di quanto previsto dal d.l. 19 maggio 2020, n. 34, con conseguente mancata dichiarazione di intervenuta prescrizione dell’imposta ai sensi dell’art. 2948 cod. civ. 1.1. l’istante, nel precisare che l’avviso impugnato era stato emesso il 12 febbraio 2020, ha richiamato la previsione dell’art. 157 d.l. 19 maggio 2020, n. 34, che ha scisso il termine di adozione degli atti di accertamento, scadenti tra l’8 marzo 2020 ed il 31 dicembre 2020, stabilendolo che dovessero essere emessi entro il 31 dicembre 2020, dal termine di notifica, prorogato al 31 dicembre 2021, lamentando che anche il Giudice di secondo grado non aveva preso in considerazione detto dato normativo, affidandosi ai contenuti non vincolanti della citata risoluzione n. 6/2020; 2. con il secondo motivo di impugnazione l’istante ha dedotto la violazione o falsa applicazione delle norme di diritto relative al d.l. 6 dicembre 2011, n. 201 e la falsa applicazione delle disposizioni previste dal d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, ponendo in evidenza di aver contestato la valutazione del Comune che, all’esito di sopralluogo ed in base al regolamento per la disciplina della IUC (che prevede la riduzione dell’imposta solo per le condizioni di degrado del bene, non superabili con interventi di manutenzione ordinaria e non correlabili con lo stato di abandono del bene), aveva accertato uno stato di obsolescenza funzionale dipeso dallo stato di abbandono del bene e superabili con lavori di ordinaria manutenzione; 3. il primo motivo d’impugnazione pone una questione di rilevanza monofilattica, che giustifica la rimessione della causa in pubblica u
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