CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 29307/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
RDINANZA sul ricorso iscritto al n. 6345/2017R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ambedue rappresentate e difese dall’Avv . [OSCURATO:PERSONA]Andria, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Roma, viale [OSCURATO:PERSONA], n. 262/264. –ricorrente– contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato. –controricorrente– Avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Umbria, n. 396/01/16, depositata il 30 agosto 2016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del22 settembre 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che:1.A seguito delle informazioni acquisite presso l’Amministrazione fiscale francese - consistenti nella documentazione bancaria (la c.d. “lista Falciani”) frutto del trafugamento,da parte di un funzionario della HSBC [OSCURATO:PERSONA] di Ginevra, dei dati ( la “scheda-cliente”, o “fiche”) della banca sulla clientela straniera, poi acquisiti dalle autorità francesi e da questa divulgati ad altri Paesi dell'UE a fini di contrasto dell'evasione fiscale-la Guardia di Finanza elevò due processi verbali di constatazione, rispettivamente a carico di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], relativi alla costituzione di disponibilità finanziarie all’estero, ed in particolare presso l’istituto di credito elvetico, negli anni d’imposta 2005, 2006 e 2007, non dichiarate nel quadro RW delle rispettive dichiarazioni dei redditi e recuperate a tassazione in base al disposto dell’art. 12, comma 2, d.l. n. 78 del 2 009, secondo cui gli investimenti e le attività di natura fi nanziaria detenute nei paesi e territori a regime fiscale privilegiato (ivi compresa la Svizzera), in violazione degli obblighi di dichiarazione exart. 4 d.l. n. 1 67 del 199 0, conv ertito nella legge n. 227 del 1990, ai finifiscali si presumono costituiti – salva prova contraria – mediante redditi sottratti a tassazione. L’ ’Agenzia delle Entrate notificò quindi, relativamente all’anno d’imposta 2007, i conseguenti avvisi d’accertamento, con i quali recuperava la maggiore Irpef, oltre agli interessi ed alle sanzioni, a ciascuna delle due contribuenti. Avverso il rispettivo atto impositivo ciascuna delle contribuenti ha presentato autonomo ricorso innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Perugia che, dopo aver riunito i giudizi per connessione oggettiva, ha rigettato. Contro tale decisione le contribuenti ha nno allora proposto appello, che l ’adit a Commissione tributaria regionale dell’Umbria, con la sentenza di cui all’ epigrafe, ha rigettato. Le contribuenti hanno quindi proposto ricorso, affidato a tre motivi (il primo dei quali articolato invero in due censure) , per la cassazione della predetta sentenza d’appello. L’Agenzia si è costituita con controricorso. Considerato che: 1.Con il primo motivo le contribuenti denunciano, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la violazione e la falsa applicazione degli artt.99 e 112 cod. proc. civ., per avere la CTR omesso di pronunciarsi sul quarto motivo del loro appello, censurando “il mancato esame, da parte dei secondi giudici, in concreto e mediante raffronto con le specifiche contestazioni operate dalle contribuenti nell’atto d’appello, dell’attendibilità contenutistica e soggettiva dei dati della scheda-cliente HSBC che rappresentano esclusivo riferimento, anche quantitativo, degli atti impositivi ad esse notificati.”. 1.1. Con un “sottoparagrafo” del primo motivo le contri buenti denunciano, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e la falsa applicazione degli artt. 37, 38 e 41, nonché 31 e 32, d.P.R. n. 600 del 1973; 12, comma 2, d.l. n. 78 del 2000 e 6 del d.l. n. 167 del 1990, in relazione agli artt. 3 e 53 Cost.; 42 d.P.R. n. 600 del 1973 e 7 legge n. 212 del 2000. Lamentano le contribuenti, nella sostanza, che l’attività di accertamento avrebbe violato i principi fondamentali che la regolano, in quanto la “scheda - c liente” non potrebbe considerarsi attendibile e potrebbe costituire al più fonte di innesco di ulteriore attività istruttoria dell’Ufficio. 2.Con il secondo motivo le contribuenti denunciano, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 e n. 4, cod. proc. civ., la violazione e la falsa applicazione del principio del contraddittorio preventivo e degli artt. 2697, 2727 e 2729 cod. civ., in relazione agli artt. 24 e 111 Cost. ed all’art. 6 CEDU; nonché la violazione e la falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. Lamentano,nella sostanza, le ricorrenti e “ la mancata valutazione nel caso concreto dell’attendibilità di contenuto e soggettiva dei fondamentali diritti di difesa, di giusto procedimento – mediante il necessario contraddittorio preventivo con l’Agenzia - e di giusto processo”. 3.Con il terzo motivo le contribuenti denunciano, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e la falsa applicazione dell’art. 61 d.lgs. n. 300 del 1999, in relazione agli artt.101 e 113 Cost.; nonché la violazione e la falsa applicazione del combinato disposto dell’art. 31-bis d.P.R. n. 600 del 1973 e 7 dello statuto del contribuente. Lamentano, nella sostanza, le ricorrenti che il giudice d’appello avrebbe errato nel ritenere “lalegittimità dell’utilizzazione sempre e comunque ai fini dell’accertamento di fonte illecita e la non accessibilità della documentazione trasmessa da parte dei contribuenti”. 4.Preliminarmente, va rilevato che la ricorrente [OSCURATO:PERSONA] ha prodotto in giudizio istanza disospensione del giudizio per la presentazione della domanda di definizione della controversia, relativa all’avviso d’accertamento (n. T3N051401142/2011) sub iudiceche l’ha attinta personalmente, ai sensi dell’art. 6 d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito con modificazioni nella legge 17 dicembre 2018, n. 136, allegando sia la domanda stessa, con la prova del suo inoltro all’Amministrazione; sia un modello F24 relativo al pagamento della prima rata dell’importo dovuto per la definizione. Successivamente la stessa contribuente ha depositato istanza di estinzione del giudizio, reiterando anche la produzione dei relativi allegati [OSCURATO:PERSONA], dando seguito a quanto già ritenuto da questa Corte (Cass. 02/05/2019, n. 11540, ex plurimis), prende atto che l’Ufficio non ha depositato memoria in relazione alla trattazione nell'odierna adunanza, nulla ha osservato ed in particolare nulla ha eccepito sulla mancata notificazione, ai sensi dell'art. 372, secondo comma, cod. proc. civ., dei documenti prodotti con la predetta nota che, evidentemente, devono ritenersi comunque conosciuti, per cui di essi si può̀e si deve tenere conto. Risulta, dunque, integrata, ma nei confronti della sola [OSCURATO:PERSONA], la fattispecie di estinzione del giudizio di cui all’art. 6 d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, per effetto del pagamento della prima rata della somma dovuta per la definizione. Nulla sulle relative spese, che restano a carico della parte che le ha anticipate, in applicazione del principio di cui agli artt. 46 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 e 6, comma 13, d.l. n. 119 del 2018, e della considerazione che il contenuto della definizione agevolata assorbe il costo del processo pendente. Il giudizio prosegue invece nei confronti della contribuente Timpson che, secondo quanto dedotto nelle predette istanze della ricorrente [OSCURATO:PERSONA], è madre di quest’ultima ed è deceduta in corso di giudizio, circostanza che non determina l’interruzione del procedimento introdotto con il ricorso per cassazione (Cass. 29/01/2016, n. 1757, ex plurimis). 5.Tanto premesso, relativamente al ricorso della contribuente Timpson, i motivi di impugnazione, per la loro connessione e, in parte, sovrapponibilità, vanno trattati congiuntamente. Appare utile riassumere gli approdi giurisprudenziali, consolidati, cui è prevenuta questa Corte a proposito della fattispecie sub iudice, ormai comunemente nota come “lista Falciani”, con riferimento al nome del funzionario bancario che si è procurato la documentazione contabile (le schede clienti, relative a depositi presso l’istituto di credito svizzero) in questione, poi pervenuta all’autorità fiscale francese e da quest’ultima trasmesse a quella italiana; nonché a proposito di fattispecie, e “liste”, diverse ma analoghe. Tra le medesime parti per cui è causa e con riferimento alla stessa fattispecie, ma con riguardo ad altro anno d’imposta, è stato infatti già affermato che “In tema di accertamento tributario, l'Amministrazione finanziaria, nell'attività di contrasto dell'evasione fiscale, può avvalersi di ogni elemento di valore indiziario, con esclusione di quelli la cui inutilizzabilità discenda dalla legge tributaria o dalla violazione di diritti fondamentali di rango costituzionale. Ne consegue che sono utilizzabili, anche nel contenzioso con il contribuente, i dati bancari, ottenuti mediante gli strumenti di cooperazione comunitaria, dal dipendente di una banca residente all'estero, il quale li abbia acquisiti trasgredendo i doveri di fedeltà verso il datore di lavoro e di riservatezza, privi di copertura costituzionale e tutela legale nei confronti del fisco italiano.” (Cass.19/08/2015, n. 16951). La pronuncia è corredata peraltro di ampia motivazione, alla quale si rimanda, in particolare per quanto riguarda l’evocata violazione dell’art. 6 CEDU: “Pur ipotizzandosi l'operatività dell'art. 6 CEDU anche in materia di sanzioni fiscali come per quelle penali (Engels criteria) la Corte europea ha più volte affermato che l'utilizzazione processuale di proveillegalmente acquisite non costituisce di per sé stessa violazione convenzionale dovendosi valutare se l'intero giudizio, nel suo complesso e nel concreto, sia improntata al giusto processo (Cass. 19/08/2015, n. 16951, in motivazione, pagg. 4 ss., con riferimenti alla giurisprudenza CEDU ed a quella francese, costituzionale tedesca e nazionale di legittimità in materia penale). Nello stesso senso del precedente appena richiamato , si è poi ribadito che “L'Amministrazione finanziaria, nell'attività di contrasto e accertamento dell'evasione fiscale, può, in linea di principio, avvalersi di qualsiasi elemento di valore indiziario, anche unico, ancorché acquisito illegittimamente secondo l'ordinamento processuale penale, con esclusione di quelli la cui inutilizzabilità discenda da una specifica disposizione della legge tributaria o dal fatto di essere acquisiti in violazione di diritti fondamentali di rango costituzionale, stante la netta differenziazione tra processo penale e tributario, secondo un principio sancito non solo dalle norme sui reati tributari (art. 12 del d.l. n. 429 del 1982, successivamente confermato dall'art. 20 del d.lgs. n. 74 del 2000), ma anche dalle disposizioni generali dettate dagli artt. 2 e 654 c.p.p. ed espressamente dall'art. 220 disp. att. c.p.p., che impone l'obbligo del rispetto delle disposizioni del codice di procedura penale quando, nel corso di attività ispettive, emergano indizi di reato ma soltanto ai fini dell'applicazione della legge penale.” (Cass.29/11/2019, n. 31243). Pertanto, questa Corte ha confermato l'utilizzabilità delle risultanze della “lista Falciani”, in quanto “ In tema di accertamento tributario, è legittima l'utilizzazione di qualsiasi elemento con valore indiziario, anche acquisito in modo irrituale, ad eccezione di quelli la cui inutilizzabilità discende da specifica previsione di legge e salvi i casi in cui venga in considerazione la tutela di diritti fondamentali di rango costituzionale. Ne consegue che sono utilizzabili ai fini della pretesa fiscale, nel contraddittorio con il contribuente, i dati bancari trasmessi dall'autorità finanziaria francese a quella italiana, ai sensi della direttiva 77/799/CEE, senza onere di preventiva verifica da parte dell'autorità destinataria, sebbene acquisiti con modalità illecite ed in violazione del diritto alla riservatezza bancaria.” (Cass. 05/12/2019, n. 31779). L’indirizzo giurisprudenziale in questione, al quale si intende in questa sede dare ulteriore continuità, si riannoda del resto ad un principio generale, in materia di prova nell’ordinamento civile, che trascende la materia fiscale, avendo questa Corte chiarito, in generale, che “La categoria dell'inutilizzabilità prevista ex art. 191 c.p.p. in ambito penale non rileva in quello civile, nel quale le prove atipiche sono comunque ammissibili, nonostante siano state assunte in un diverso processo in violazione delle regole a quello esclusivamente applicabili, poiché il contraddittorio è assicurato dalle modalità tipizzate di introduzione della prova nel giudizio. Resta precluso, invece, anche in sede civile, l'accesso alle prove la cui acquisizione concreti una diretta lesione di interessi costituzionalmente garantiti della parte contro la quale esse siano usate.” (Cass.05/05/2020, n. 8459). Non mancano, tuttavia, nella giurisprudenza di legittimità, espresse declinazioni del medesimo principio generale anche in materia tributaria: “In tema di accertamento tributario, sia con riguardo alle imposte dirette sia all'IVA, è legittimo l'utilizzo di elementicomunque acquisiti e, quindi, anche di prove atipiche o dati ottenuti con forme diverse da quelle regolamentate, comprese le informazioni scambiate ai sensi della Convenzione fra Italia e Svizzera in tema di assistenza giudiziaria in sede penale del 20 aprile 1959, atteso che detta Convenzione consente, in seguito al protocollo addizionale del 10 settembre 1998, entrato in vigore il 1° giugno 2003, di fornire tale assistenza anche qualora il procedimento riguardi fatti che costituiscono truffa in materia fiscale, così come definita dal diritto dello Stato richiesto.” (Cass. 22/01/2021, n. 1318). Date tali premesse in ordine all’utilizzabilità della “lista Falciani” al fine di dimostrare l’esistenza e la riconducibilità al contribuente di investimenti e attività di natura finanziaria negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato, deve ricordarsi quanto questa Corteha già avuto modo di affermare a proposito della presunzione legale ( di cui all’art. 12, comma 2, d.l. n. 78 del 2009, convertito, con modifiche, dalla legge n. 102 del 2009, in vigore dall’1 luglio 2009) di evasione, conseguente alla mancata dichiarazione al fisco di tali disponibilità,.E’ stato infatti già chiarito che“La presunzione di evasione sancita, con riferimento agli investimenti ed alle attività di natura finanziaria negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato, dall'art. 12, comma 2, del d.l. n. 78 del 2009, conv., con modif., dalla l. n. 102 del 2009, in vigore dal 1° luglio 2009, non ha efficacia retroattiva, in quanto non può attribuirsi alla stessa natura processuale, essendo le norme in tema di presunzioni collocate, tra quelle sostanziali, nel codice civile, ed inoltre perché una differente interpretazione potrebbe -in contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost.-pregiudicare l'effettività del diritto di difesa del contribuente rispetto alla scelta in ordine alla conservazione di un certo tipo di documentazione.” (Cass. 02/02/2018, n. 2662; nello stessosenso Cass.14/11/2019, n. 29632). Tuttavia, è stato anche precisato che, nonostante l’inapplicabilità retroattiva della presunzione legale in questione rispetto agli anni di imposta antecedenti la sua entrata in vigore, comunque l’ Amministrazione può apprezzare le medesime circostanze poste a fondamento della suddetta presunzione legale (ovvero l’esistenza di redditi non dichiarati occultamente detenuti in Paesi a fiscalità privilegiata) quali elementi indiziari di una presunzione semplicedi corrispondente evasione fiscale. Si è detto infatti che “In tema di accertamento tributario, sebbene la presunzione di evasione sancita dall'art. 12, comma 2, del d.l. n. 78 del 2009, conv., con modif., dalla l. n. 102 del 2009, con riferimento agli investimenti e alle attività di natura finanziaria negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato, non sia suscettibile di essere applicata retroattivamente agli anni di imposta antecedenti alla sua entrata in vigore (prevista dal 1° luglio 2009), stante la naturasostanziale e non procedimentale delle presunzioni, l'Ufficio può ricorrere ai medesimi fatti oggetto della suddetta presunzione legale (redditi non dichiarati occultamente detenuti in Paesi a fiscalità privilegiata) "sub specie" di presunzione semplice. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto corretta la decisione del giudice di merito che aveva ritenuto provata la pretesa tributaria sulla base del dato – emergente dalla c.d. "lista Falciani" –che il contribuente fosse intestatario di un conto corrente in un Paese a fiscalità privilegiata).” (Cass. 29/11/2019, n. 31243, cit.; nello stesso Cass. 19/12/2019, n. 33893). Del resto, è stato chiarito, con riferimento proprio alle risultanze della cd. "lista Falciani”, che, in tema di accertamento tributario, l'Amministrazione finanziaria può fondare la propria pretesa anche su un unico indizio, se grave e preciso, cioè dotato di elevata valenza probabilistica (Cass. n. 8605 e n. 806 del 28/04/2015; Cass. 12/02/2018, n. 3276; Cass. 25/02/2020, n. 4984; Cass. 22/03/2021, n. 7957). Più in generale, poi, si era già detto che “Gli elementi assunti a fonte di presunzione, ai sensi dell'art. 2729 8 cod. civ., non debbono essere necessariamente più d'uno, potendo il convincimento del giudice fondarsi anche su di un solo elemento -purché grave e preciso -, e dovendosi il requisito della 'concordanza' ritenere menzionato dalla legge solo in previsione di un eventuale, ma non necessario, concorso di più elementi presuntivi.” (Cass. 26/03/2003, n. 4472). Pertanto, premesso che, come giàchiarito (Cass., sez. 6-5, ord. 13 maggio 2015, n. 9760), la c.d. scheda clienti non può̀essere valutata alla stregua di un foglio anonimo, l'onere di giustificare l'incoerenza tra il reddito dichiarato e l'ammontare delle disponibilità̀ in paese estero a fiscalit à̀ privilegiata , secondo il Fisco facenti capo al contribuente sulla base delle risultanze della lista Falciani, incombe al contribuente, stante la valenza presuntiva degli elementi desumibili dalla lista Falciani (Cass.25/02/2020, n. 4984, cit.; Cass. 22/03/2021, n. 7957, cit.). 5.1. In applicazione dei consolidati principi sinora illustrati, deve allora ritenersi che la CTR non abbia errato nel ritenere, nel caso di specie, l’utilizzabilità, ai fini istruttori dell’ accertamento e del conseguente giudizio, della “lista Falciani”, ed in particolare della “schede cliente” ricondotta alla contribuente, essendo pertanto infondata la relativa censura (condensata dalla ricorrente nella formula critica della “utilizzabilità sempre e comunque” delle risultanze della lista e della asserita “prevalenza della sostanza sulla forma”), che la contribuente ha riproposto in tutti i motivi e soprattutto nel terzo. 5.2. Allo stesso modo è infondata la censura, che connota soprattutto il seco ndo motivo, relativa alla pretesa violazione del diritto delle contribuenti al contraddittorio preventivo. Invero, come evidenzia il corpo del secondo motivo, la censura delle ricorrenti non attinge sostanzialmente l’eventuale mancanza di una fase di contraddittorio preventivo all’emissione dell’avviso d’accertamento, quanto piuttosto la circostanza che l’Amministrazione prima, recependo le risultanze del p.v.c. della Guardia di finanza, e la CTR poi, motivando la sentenza impugnata, non avrebbero verificato in concreto l’attendibilità dei dati posti a base dell’accertamento, ed in particolare delle “schede clienti”, criticata dalle contribuenti. Fermo restando che la questione quindi attiene, piuttosto, alla valutazione in fatto dell’attendibilità della “lista Falciani” nel caso di specie, sulla quale infrasi dirà, deve comunque essere rilevato che l’accertamento controverso ha per oggetto l’Irpef e non tributi armonizzati e non è stato dedotto che esso sia stato preceduto da accesso presso locali della contribuente, e non sia stato quindi eseguito “a tavolino”.Va quindi ricordato che in tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, non sussiste, in generale, per l'Amministrazione finanziaria alcun obbligo di contraddittorio endoprocedimentale per gli accertamenti in materia di contributi non “armonizzati” ed assoggettati esclusivamente alla normativa nazionale, vertendosi in ambito di indagini cd. "a tavolino" ( cfr. Cass., Sez. Un., 09/12/2015, n. 24823). Ed è opportuno comunque aggiungere che, anche in tema di tributi armonizzati, la violazione dell’obbligo del contraddittorio endoprocedimentale potrebbe comportare l'invalidità dell'atto solo ove il contribuente avesse assolto all'onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere e non abbia proposto un'opposizione meramente pretestuosa " ( cfr. Cass., Sez. Un., 09/12/2015, n. 24823). Nel caso di specie, che comunque non attiene a tributi armonizzati, la ricorrente neppure ha specificato tali ragioni in concreto, limitandosi a dedurre, astrattamente e globalmente, che la documentazione da essa prodotta nei giudizi di merito avrebbe dimostrato, al contrario di quanto deciso, l’inattendibilità della “fiche” in ordine alla disponibilità della somma accertata, con ciò attingendo, comunque genericamente, il relativo giudizio della CTR, sul quale infra. Giova poi sottolineare che ( come chiarito già nel precedente espressamente richiamato ante, al punto 5), a proposito dell’art. 6 CEDU, l'utilizzazione processuale di prove illegalmente acquisite non costituisce di per sé stessa violazione convenzionale, dovendosi valutare se l'intero giudizio, nel suo complesso e nel concreto, sia improntato al giusto processo . Lo stesso principio è del resto espressamente richiamato nel secondo motivo di ricorso, limitandosi tuttavia la contribuente a ribadire la “necessità” di tale valutazione, senza dedurre puntualmente quali sarebbero state, nel caso di specie, le discrasie rispetto al “giusto processo”, ma sostanzialmente ribadendo la necessità di una valutazione in concreto dell’attendibilità delle risultanze della “lista Falciani”, argomento sul quale infra si dirà. Per le medesime ragioni sinora argomentate, oltre che per quanto ancora si dirà infraa proposito della valutazione espressa dalla CTR, non si ravvisano, nel caso di specie, le violazioni degli artt. 24 e 111 della Cost. evocate, invero genericamente, nel secondo motivo di ricorso. 5.3. Neppure sussiste l’omessa pronuncia denunciata dalla ricorrente nel primo motivo, in ordine al preteso mancato esame dell’attendibilità - in ordine ad an e quantum del deposito de quo ed all’evasione in conseguenza contestata - dei dati ricavati dalla “scheda-cliente” in questione. Invero, la motivazione della sentenza impugnata (nelle pagg. 16 ss.) espressamente valuta criticamente l’attendibilità della documentazione in questione, anche con riferimento alle circostanza che la “scheda” non è intestata all’istituto di credito presso cui sono costituite le relative disponibilità finanziarie e che essa proviene da un dipendente della stessa banca, che l’ha acquisita (per quanto illegalmente) comunque presso quest’ultima. Non sussiste, pertanto, l’omessa pronuncia relativa all’attendibilità della documentazione in questione, lamentata dalla ricorrente nel primo motivo. Invero, con il complesso del primo mezzo, la ricorrente, sia pur sotto la rubrica dell’omessa pronuncia e della violazione di legge, mira piuttosto a censurare la valutazione, in punto di fatto, operata dalla CTR, ma “È inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito.” (Cass., Sez. Un., 27/12/2019). Tanto più tale rivalutazione deve ritenersi preclusa quando, come nel caso di specie, è inammissibile anche la censura di omesso esame di un fatto, vertendosi nell’ipotesi di cd. doppia conformità delle due decisioni di merito e non avendo, comunque, la ricorrente evidenziato l’ipotetica differenza tra le ragioni di fatto sulle quali si fondano le sentenze di primo e di secondo grado. Infatti “Nell’ipotesi di “doppia conforme”, prevista dall’art. 348-ter, comma 5, c.p.c. (applicabile, ai sensi dell’art. 54, comma 2, del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, ai giudizi d’appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal giorno 11 settembre 2012), il ricorrente in cassazione -per evitare l’inammissibilità del motivo di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. (nel testo riformulato dall’art. 54, comma 3, del d.l. n. 83 cit. ed applicabile alle sentenze pubblicate dal giorno 11 settembre 2012) -deve indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse.” (Cass. 22/12/2016, n. 26774). Inammissibile è anche, in particolare nel secondo motivo, la denuncia della pretesa violazione dell’art. 2697 cod. civ. e degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., proposta contestualmente dalla ricorrente, senza peraltro un’ adeguata differenziazione delle relative censure, sebbene tra loro ontologicamente differenti e non conciliabili.Infatti, « In tema di ricorso per cassazione, la violazione dell'art. 2697 c.c. si configura soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella su cui esso avrebbe dovuto gravare secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni mentre, per dedurre la violazione dell'art. 115 c.p.c., occorre denunziare che il giudice, contraddicendo espressamente o implicitamente la regola posta da tale disposizione, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli, non anche che il medesimo, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività consentita dall'art. 116 c.p.c.» (Cass. 23/10/2018, n. 26769). Né comunque,nel caso di specie, vi è stata inversione dell’onere della prova, che, come emerge dalla motivazione della sentenza impugnata già richiamata, il giudice di appello ha ritenuto soddisfatta, da parte dell’Ufficio, all’esito della valutazione degli elementi istruttori forniti dall’Amministrazione, ed in particolare della “scheda-cliente “in questione. Pertanto, pur nel difetto di una esplicita premessa di principio in ordine all’inapplicabilità retroattiva , nel caso di specie (che riguarda un periodo d’imposta antecedente all’1 luglio 2009), della presunzione legale di cui all’art. 12, comma 2, d.l. n. 78 del 2009, in concreto comunque il giudice a quoha dato mostra di valutare, ai fini di accertare l’evasione contestata, in concreto il dato indiziario offerto dall’Ufficio, alla stregua di una prova critica, argomentando sulla sua rilevanza inferenziale, anche attraverso il riscontro delle difese del contribuente, e non di una presunzione legale. Quanto poi alla pretesa violazione degli artt. 2727 e 2729 cod. civ., la relativa censura è inammissibile, in quanto « In sede di legittimità è possibile censurare la violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c. solo allorché ricorra il cd. vizio di sussunzione, ovvero quando il giudice di merito, dopo avere qualificato come gravi, precisi e concordanti gli indizi raccolti, li ritenga, però, inidonei a fornire la prova presuntiva oppure qualora, pur avendoli considerati non gravi, non precisi e non concordanti, li reputi, tuttavia, sufficienti a dimostrare il fatto controverso.» (Cass. 13/02/2020, n. 3541), fattispecie che non è stata denunciata e che comunque non ricorre nel caso di specie.Né è stata denunciata puntualmente una specifica fallacia del ragionamento inferenziale sul quale si fonda la prova critica in questione, che comunque, per le ragioni già esposte, risulta applicato ad una fattispecie concreta ascrivibile alla norma dell’art. 2729 cod. civ. Neppure può essere censurata in sede di legittimità la scelta operata dal giudice del merito -ai fini della valutazione della pregnanza di un determinato elemento indiziario, come anche di un coacervo di elementi- circa la scelta e la valutazione degli elementi, rientrando tali attività (di apprezzamento e di valutazione dell'idoneità degli elementi presuntivi) nei poteri del giudice del merito, incensurabili in sede di legittimità, se sorretti da adeguata e corretta motivazione sotto il profilo logico e giuridico (Cass.14/11/2019, n. 29540; Cass. 16/05/2017, n. 12002). Così come è incensurabile in sede di legittimità l'apprezzamento del giudice del merito circa la valutazione della ricorrenza dei requisiti di precisione, gravità e concordanza richiesti dalla legge per valorizzare elementi di fatto come fonti di presunzione (Cass. 17/01/2019, n. 1234). Tanto meno è ammissibile la censura, proposta sotto il profilo della pretesa violazione di legge, secondo la quale il giudice di appello non avrebbe preso in esame mezzi di prova dedotti da parte contribuente, atteso che il giudice del merito è tenuto ad evidenziare le prove ritenute idonee e sufficienti a suffragare la decisione adottata, ovvero la carenza di esse, senza che sia necessaria l'analitica confutazione delle tesi non accolte o la particolare disamina degli elementi di giudizio non ritenuti significativi. (Cass., 30/01/2020, n. 2153). Ferma l’inapplicabilità retroattiva della presunzione legale di cui all’art. 12, comma 2, d.l. n. 78 del 2009, e dato atto che essa non è stata di fatto applicata nel caso di specie, deve rilevarsi peraltro la genericità della violazione degli artt. 3 e 53 Cost., evocata nel primo motivo. Tanto meno, proprio per la mancata applicabilità ed applicazione (nella ratio decidendi sostanzialmente espressa dalla CTR) della presunzione legale de qua, assume nel caso concreto rilevanza l’evocazione, invero generica ed astratta, nel primo motivo, della violazione del TFUE in materia di libera circolazione dei capitali, che la ricorrente riconnette invece espressamente all’”applicazione retroattiva della disposizione di cui all’art. 12”. 5.4. Infine, deve darsi atto che la censura, contenuta nel contesto del primo motivo, relativa alla pretesa violazione degli “obblighi di motivazione dell’accertamento”, è inammissibile in quanto generica, non trascrivendo, ma neppure individuando, una specifica parte motiva dell’atto impositivo che dovrebbe ritenersi carente, né, comunque, puntualmente argomentando in ordine alla stessa carenza ed alla sua eventuale rilevanza in termini di formale invalidità dell’accertamento. Invero, come emerge dalla lettura del corpo del mezzo, la ricorrente, anche con la censura in questione, torna ad attingere la valutazione effettuata dall’Amministrazione prima, e comunque dalla CTP e dalla CTR successivamente, in ordine all’attendibilità, nel caso di specie, della documentazione relativa ai dati provenienti dalla “lista Falciani”. Sicché il vizio in questione non pertiene la motivazione dell'avviso, che individua la causa giustificativa della pretesa impositiva ed è requisito formale di validità dell'atto, ma l'effettiva sussistenza degli elementi dimostrativi dei fatti costitutivi della pretesa tributaria, l'indicazione dei quali è disciplinata dalle regole processuali dell'istruzione probatoria operanti nell'eventuale giudizio avente ad oggetto detta pretesa (Cass.09/03/2020, n. 6524, ex plurimis). E la censura della ricorrente in ordine alla valutazione dei predetti elementi istruttori è stata già trattata ante. 6.Non sussiste infine, nel caso specifico, l’interesse attuale ad una decisione che in questa sede attingaanche le sanzioni irrogate alla contribuente Timpson, atteso che quest’ultima è deceduta e che le sanzioni tributarie non si trasferiscono agli eredi ai sensi dell’art. 8 d.lgs. 18 dicembre 1997, n.472 (ex plurimis, Cass. 24/08/2022 n. 25315). 7.Le spese relative al ricorso di [OSCURATO:PERSONA] seguono la soccombenza. P.Q.M. Pronunciando sul ricorso di [OSCURATO:PERSONA] dichiara estinto il giudizio; rigetta il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e condanna quest’ultima al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.800,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17