CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 18984/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
IA il 01/02/1965 avverso la sentenza del 24/03/2025 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];n. 48/RG 35541 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza in epigrafe indicata che l'ha condannato per il delitto di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale 2. Il ricorso è inammissibile. Esso è interamente reiterativo delle medesime questioni in relazione alle quali la Corte di appello ha fornito succinta ma congrua argomentazione, con la quale vi è solo un generico confronto. La sentenza impugnata, infatti, ha reso adeguata motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche (pag. 6 e 7), dando atto della assenza di resipiscenza e di elementi di segno positivo atti a giustificare la concessione di tale beneficio. Si tratta di valutazione nient'affatto arbitraria e del tutto aderente alla consolidata giurisprudenza di questa Corte. A tal uopo, è il caso di ribadire il costante orientamento di legittimità, secondo cui il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche non costituisce un diritto dell'imputato, ma va fondato su elementi positivi non emersi a fronte degli argomenti utilizzati dalla Corte di merito. Analogamente è scevra da vulnus motivazionali la valutazione dei Giudici di merito quanto al diniego della istanza volta alla concessione delle pene sostitutive. E' stata, infatti, congruamente valutata la negativa personalità del Lonconte:«i numerosi precedenti della stessa indole e una recente sentenza di condanna per plurime violazioni delle sorveglianza speciale non consentono di formulare una prognosi positiva quanto al rispetto delle prescrizioni» (pag. 7). 3. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in euro tremila, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186/2000). P.Q.M P.Q.M