CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 13133/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: '[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di VENEZIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lettehseati4e le conclusioni del PG Letta la requisitoria del dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, con cui è stata chiesta la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di Venezia in composizione monocratica, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha riconosciuto, in parziale accoglimento della richiesta di unificazione in executivis, presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], il vincolo della continuazione tra i reati già unificati di cui alle sentenze menzionate nell'ordinanza del Tribunale di Treviso in composizione collegiale del 2/07/2019 e i reati di cui ad altre due sentenze esecutive, rispettivamente del Tribunale di Treviso in composizione collegiale e del Tribunale di Venezia in composizione monocratica, determinando nella misura di anni tre di reclusione ed euro 700,00 di multa la pena complessiva quale aumento per la continuazione. Ha, quindi, rideterminato la complessiva pena da espiare in anni ventidue, mesi due di reclusione ed euro 8.050,00 di multa. 2. Avverso tale ordinanza propone ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore, [OSCURATO:PERSONA], deducendo violazione degli artt. 671 cod. proc. pen. e 81 cod. pen. e vizio di motivazione. In particolare, la difesa premette di avere chiesto il riconoscimento della continuazione in sede esecutiva tra i reati di cui alle sentenze già unificate con l'ordinanza del Tribunale di Treviso in data 2/07/2019 e quelli di cui ad altre tre sentenze esecutive. Lamenta il difensore che il Tribunale di Venezia, pur investito della richiesta di riconoscere la continuazione tra i reati di cui alla suddetta ordinanza e quelli di cui alla sentenza del Tribunale di Venezia del 26/03/2021 (n.4), non abbia adempiuto a tale compito, ritenendo in relazione a detti reati la continuazione già riconosciuta in sede cognitiva e individuando l'aumento di pena per gli stessi in mesi nove di reclusione. Rileva il difensore che, comunque, risulta erroneamente calcolata la pena complessiva da espiare. Ed insiste, pertanto, per l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. L'ordinanza impugnata ha, invero, correttamente rilevato come il vincolo della continuazione sia stato già riconosciuto in sede di cognizione fra i reati di cui alla sentenza del Tribunale di Venezia in composizione monocratica in data 26/03/2021 (n.4) e i reati di cui alla sentenza del G.i.p. del Tribunale di Venezia in data 3/02/2015, già oggetto di unificazione in sede esecutiva, come da ordinanza del Tribunale di Treviso in composizione collegiale in data 2/07/2019, che ha rideterminato la pena complessiva in anni diciotto, mesi cinque di reclusione ed euro 6.950,00 di multa. Ha, altrettanto correttamente, limitato la valutazione del vincolo della continuazione con i reati già unificati con l'ordinanza in ultimo menzionata ai soli reati di cui alle altre due sentenze oggetto di richiesta, rispettivamente del Tribunale di Treviso in composizione collegiale del 18/10/2016, confermata dalla Corte di appello di Venezia con sentenza del 5/02/2018, irrevocabile il 21/05/2018, e del Tribunale di Venezia in composizione monocratica del 21/09/2017, confermata dalla Corte di appello di Venezia con sentenza del 17/10/2019, irrevocabile in data 6/04/2021. Ha, quindi, individuato l'aumento di pena per i primi in anni due, mesi sei di reclusione ed euro 700,00 di multa, e per i secondi in mesi sei di reclusione, da aggiungersi alla pena di anni diciotto, mesi cinque di reclusione ed euro 6.950,00 di multa di cui alla summenzionata ordinanza del Tribunale di Treviso in composizione collegiale e alla pena di mesi nove di reclusione ed euro 400,00 di multa quale aumento per la continuazione, con i reati di cui alla sentenza del G.i.p. del Tribunale di Venezia del 3/02/2015, irrevocabile il 27/06/2015, inflitto con la sentenza del Tribunale di Venezia in composizione monocratica in data 26/03/2021, irrevocabile il 21/06/2021. Ha così correttamente rideterminato la pena complessiva da espiare in anni ventidue, mesi due di reclusione ed euro 8.050 di multa. Ne deriva l'inammissibilità per manifesta infondatezza e aspecificità delle censure difensive che si oppongono a dette argomentazioni, scevre da vizi logici e giuridici, nei termini sopra specificati. 2. All'inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna di [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese processuali e di una somma che si ritiene equo determinare in euro tremila a favore della Cassa delle ammende, non ricorrendo le condizioni previste dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci