CassazionedecretoSezione 6
Cassazione n. 06668/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
RETO R.G. 23237/2021 Roma, sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'Avv.to [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in atti; RICORRENTE [OSCURATO:PERSONA], in persona le del legale rappresentante pro-tempore INTIMATA avverso: sentenza della Corte di Appello di Cagliari — Sezione Distaccata di Sassari — nr. 110/2021 pubblicata in data 26.05.2021 IL PRESIDENTE letto l'atto di rinuncia; ritenuto che sussistono i presupposti per estinguere il giudizio; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art. 391 cpc come modificato dal d.l. 68 del 2016 convertito con modificazioni in 1. 197/16; ritenuto che sulle spese non debba provvedersi, stante la mancanza di attività difensiva da parte dell'intimata P.Q.M. la Corte dichiara estinto il giudizio, nulla spese. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l'udienza. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] - 1 M R 7fl1? Pres. [OSCURATO:PERSONA] INCELLIF E iPL O (21) Rci M3ss, lt