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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 04876/2022

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a seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 11605-2020 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. 0663391001, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso la quale è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Giuseppina e [OSCURATO:PERSONA] Nicola; - controricorrente - avverso la sentenza n. 7882/15/2019 della Commissione tributaria regionale della CAMPANIA, depositata il 21/10/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 19/10/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che:

1. L'Agenzia delle entrate emetteva un avviso di accertamento nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. per l'anno d'imposta 2012 a seguito di recupero a tassazione di costi che sosteneva non essere stati documentati.

Emetteva inoltre distinti avvisi di accertamento nei confronti dei soci [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per recupero a tassazione di maggiori redditi di partecipazione nella predetta società, ex art. 5 del d.P.R. n. 917 del 1986.

2. Con sentenza n. 2722 del 2018 depositata in data 29/05/2018 la CTR della Campania annullava l'avviso di accertamento societario all'esito del giudizio promosso dalla sola società.

3. Il giudizio separatamente promosso dai soci veniva deciso dalla medesima CTR con la sentenza in epigrafe indicata.

La CTR, dando atto della pronuncia emessa nel giudizio avverso l'avviso di accertamento societario, annullava gli atti impositivi emessi nei confronti dei soci sostenendo che l'Agenzia delle entrate non aveva fornito la prova che i costi ripresi a tassazione fossero sproporzionati o incongrui.

4. Avverso tale statuizione l'Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui non replicano gli intimati.

5. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio.

Considerato che:

1. Con il primo motivo di ricorso, con cui viene dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 295 cod. proc. civ. e 5, comma 1, del d.P.R. n. 917 del 1986, la difesa erariale sostiene che i giudici di appello avrebbero dovuto sospendere il presente giudizio «in attesa della formazione del giudicato pregiudiziale relativo alla società».

2. Con il secondo motivo deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 109 del d.P.R. n. 917 del 1986 in combinato disposto dall'art. 2697 cod. civ. sostenendo che la CTR aveva erroneamente invertito l'onere probatorio spettando al contribuente e non all'amministrazione finanziaria dimostrare l'inerenza e la congruità dei costi d'impresa.

3. Ciò posto, deve preliminarmente rilevarsi che il giudizio avente ad oggetto l'avviso di accertamento societario emesso nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. pende dinanzi a questa Corte (R.G. n. 11606 del 2020) sicché appare opportuno disporre il rinvio del presente giudizio a nuovo ruolo per la trattazione congiunta dei ricorsi, all'evidenza tra loro strettamente connessi.

P.Q.M. rinvia la causa a nuovo ruolo per la trattazione congiunta con il ricorso iscritto al n. 11606/2020 R.G.

Così deciso in Roma il 19/10/2021 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 11605-2020 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. 0663391001, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso la quale è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Giuseppina e [OSCURATO:PERSONA] Nicola; - controricorrente - avverso la sentenza n. 7882/15/2019 della Commissione tributaria regionale della CAMPANIA, depositata il 21/10/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 19/10/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. L'Agenzia delle entrate emetteva un avviso di accertamento nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. per l'anno d'imposta 2012 a seguito di recupero a tassazione di costi che sosteneva non essere stati documentati. Emetteva inoltre distinti avvisi di accertamento nei confronti dei soci [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per recupero a tassazione di maggiori redditi di partecipazione nella predetta società, ex art. 5 del d.P.R. n. 917 del 1986. 2. Con sentenza n. 2722 del 2018 depositata in data 29/05/2018 la CTR della Campania annullava l'avviso di accertamento societario all'esito del giudizio promosso dalla sola società. 3. Il giudizio separatamente promosso dai soci veniva deciso dalla medesima CTR con la sentenza in epigrafe indicata. La CTR, dando atto della pronuncia emessa nel giudizio avverso l'avviso di accertamento societario, annullava gli atti impositivi emessi nei confronti dei soci sostenendo che l'Agenzia delle entrate non aveva fornito la prova che i costi ripresi a tassazione fossero sproporzionati o incongrui. 4. Avverso tale statuizione l'Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui non replicano gli intimati. 5. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio. Considerato che: 1. Con il primo motivo di ricorso, con cui viene dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 295 cod. proc. civ. e 5, comma 1, del d.P.R. n. 917 del 1986, la difesa erariale sostiene che i giudici di appello avrebbero dovuto sospendere il presente giudizio «in attesa della formazione del giudicato pregiudiziale relativo alla società». 2. Con il secondo motivo deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 109 del d.P.R. n. 917 del 1986 in combinato disposto dall'art. 2697 cod. civ. sostenendo che la CTR aveva erroneamente invertito l'onere probatorio spettando al contribuente e non all'amministrazione finanziaria dimostrare l'inerenza e la congruità dei costi d'impresa. 3. Ciò posto, deve preliminarmente rilevarsi che il giudizio avente ad oggetto l'avviso di accertamento societario emesso nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. pende dinanzi a questa Corte (R.G. n. 11606 del 2020) sicché appare opportuno disporre il rinvio del presente giudizio a nuovo ruolo per la trattazione congiunta dei ricorsi, all'evidenza tra loro strettamente connessi. P.Q.M. rinvia la causa a nuovo ruolo per la trattazione congiunta con il ricorso iscritto al n. 11606/2020 R.G. Così deciso in Roma il 19/10/2021 [OSCURATO:PERSONA]
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