CassazionesentenzaSezione LDecisione del 22 giugno 2023
Cassazione n. 22637/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 14002-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 101, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 20, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - controricorrente - Oggetto R.G.N. 14002/2019 Cron. Rep. Ud. 22/06/2023 CC avverso la sentenza n. 185/2018 della CORTE D'APPELLO di CAMPOBASSO, depositata il 30/10/2018 R.G.N. 140/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/06/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. FATTO E DIRITTO Con sentenza in data 1.12.2016 il tribunale di Campobasso dichiarava prescritte le pretese retributive fino al 19/09/2007 e condannava la parte resistente [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] (d’ora in avanti Caseificio) al pagamento in favore di [OSCURATO:PERSONA] delle somme dovute, a partire dal 20/9/2012, a titolo di maggiorazione di cui all'art. 63 CCNL nella misura di 18 ore di lavoro domenicale mensile e di 6 ore di lavoro notturno mensile, oltre interessi e rivalutazione. La Corte d'appello di Campobasso, con la sentenza in atti, accogliendo l'appello proposto dal Caseificio ed in parziale riforma della sentenza impugnata, che nel resto confermava, rigettava la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] a titolo di differenze retributive (per lavoro domenicale e notturno) innanzi al tribunale di Campobasso.A fondamento della sentenza, la Corte richiamava il contenuto testuale della CTU contabile depositata nel giudizio di appello ed affermava che “il dipendente è stato ampiamente soddisfatto del lavoro prestato seppure in busta paga non siano state corrisposte le maggiorazioni per lavoro notturno e per lavoro festivo domenicale”. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] con tre motivi ai quali ha resistito il Caseificio con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.- Il primo motivo deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 2 della legge n. 4 del 5.1.1953 nonché degli artt. 2727, 2734,2735 e 2697 c.c., ex art. 360 n. 3 c.p.c., nella parte in cui la sentenza impugnata, senza alcuna ricostruzione organica dei fatti e senza chiarire le ragioni complessive della propria decisione, riteneva determinanti le risultanze della CTU acquisita nel corso del grado di appello, omettendo di valutare e considerare le censure mosse dall'odierno ricorrente nel giudizio di appello. 2. Il secondo motivo censura la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 c.c. e 194 c.p.c. ex art. 360 n. 3 c.c. nella parte in cui la sentenza impugnata nel far proprie le conclusioni indicate dal CTU, espressamente contestate dal ricorrente, ometteva di considerare come la CTU avrebbe dovuto argomentare e confutare analiticamente le contestazioni del lavoratore nel giudizio di appello. 3. Il terzo motivo lamenta l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ai sensi dell'art. 360 n. 5 c.p.c. nella parte in cui la sentenza ommetteva di valutare la produzione documentale (buste paga) allegata dal ricorrente nel giudizio dinanzi al tribunale Campobasso. 4.- I tre motivi di ricorso possono essere decisi unitariamente per la connessione delle censure e sono infondati. Deve essere in primo luogo chiarito che, come risulta dalla sentenza impugnata, il giudice di appello ha rigettato la domanda svolta perché, come era emerso attraverso la CTU, il lavoratore aveva già ricevuto una retribuzione complessivamente satisfattiva anche di quanto richiesto in giudizio a titolo di lavoro domenicale e festivo, seppure in busta paga non risultasse l’imputazione di compensi per gli stessi titoli. Il CTUaveva infatti conteggiato il lavoro svolto sulla base dell’orario accertato in giudizio e delle spettanze maturate, anche a titolo di lavoro festivo e notturno, ed aveva affermato che la somma erogata fosse assorbente del lavoro svolto anche per gli stessi titoli. 5.- Ciò posto, deve essere in primo luogo rilevato che, come risulta dallo stesso ricorso, al CTU, sulla scorta delle censure sollevate con l'atto di appello, era stato demandato dai giudici del gravame “il compito di accertare, sulla base della documentazione in atti, la corresponsione o meno nel periodo di cui alla sentenza del primo grado, delle voci retributive dal foro indicate in tale sentenza”. Va considerato pure che, come da atto il ricorso, nell'atto d'appello era stato dedotto dal Caseificio che nulla fosse dovuto al dipendente a titolo di lavoro domenicale e notturno poiché gli importi mensilmente corrisposti sarebbero stati già satisfattivi del lavoro svolto; ovvero si sosteneva, come conferma la stessa sentenza impugnata, la non debenza delle somme rivendicate dal lavoratore evincendosi dalle buste paga in atti la adeguatezza/superiorità della retribuzione da quest’ultimo percepita.6.- E’ dunque pacifico, alla stregua delle premesse, che l'accertamento demandato al CTU fosse connotato dalla ampiezza commisurata alle contrapposte allegazioni sollevate nella controversia da entrambe le parti; e dunque risulta errato affermare che il CTU si dovesse limitare semplicemente a constatare se fossero stati corrisposti specifici emolumenti a titolo di lavoro festivo o di lavoro notturno secondo la tesi del lavoratore; dovendo altresì verificare, secondo la tesi datoriale, se gli importi mensilmente corrisposti fossero satisfattivi delle stesse voci rivendicate dal dipendente, nella misura oraria individuata dalla sentenza di primo grado. A questo mandato ha risposto il CTU il quale ha appunto sostenuto che “il dipendente è stato ampiamente soddisfatto del lavoro prestato seppure in busta paga non siano state corrisposte le maggiorazioni per lavoro notturno e per lavoro festivo domenicale”. 7.- Nessuno sconfinamento del CTU si è perciò verificato rispetto al compito di cui era stato investito dal giudice di appello. 8.- Neppure è possibile sostenere con fondamento che il CTU non abbia risposto alle richieste di chiarimenti o alle contestazioni sollevate dalla difesa del lavoratore atteso che, al contrario, il CTU è stato convocato dalla Corte di merito proprio per fornire le delucidazioni rispetto a quanto sostenuto dalla difesa del lavoratore. La Corte ha infatti esortato il consulente ad esaminare attentamente le contestazioni mosse dal lavoratore nei verbali di udienza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] e del 06/04/2018. E lo stesso CTU rispondendo alle contestazioni mosse dal lavoratore confermava che in effetti le buste paga così come predisposte presenti in atti dimostravano che il credito azionato dal lavoratore fosse compreso nell'importo già corrisposto come risultante dalle buste paga. 9.- Va pure aggiunto che il CTU ha operato sempre sotto la direzione attenta della Corte di merito. Dopo una prima elaborazione, a seguito dei rilievi di entrambe le parti, ha ulteriormente approfondito l’indagine contabile che ha portato al risultato di cui si è detto. Risulta dallo stesso ricorso che sia stata assicurata ampia discussione ed un pieno contraddittorio sugli aspetti contabili in discussione con il confronto delle tesi ed il richiamo del CTUa chiarimenti da parte del collegio. Il CTU ha presentato una relazione supplementare ed inoltre è stata effettuata una sua ulteriore audizione in udienza collegiale. 10.- Infine nessuna violazione in materia di onere della prova è stata consumata per aver la Corte accertato attraverso la CTU contabile il quantum complessivo dei compensi erogati dal datore al lavoratore nel rispetto della quantità e qualità del lavoro svolto, secondo l’accertamento istruttorio operato nel corso della causa da cui risulta che il lavoratore, avesse lavorato 3 giorni e 20 ore settimanali mentre aveva dedotto nella domanda di aver lavorato 6 giorni alla settimana e 14 ore al giorno. Sicché le sue pretese sono rimaste più che dimezzate. 11.- Non comporta violazione di alcun tipo l’accertamento, dal punto di vista contabile, che il quantum erogato al lavoratore fosse comprensivo dell’importo richiesto a titolo di lavoro domenicale e di lavoro notturno. 12.- Se è vero che le buste paga non possono fare prova a favore del datore, è pur vero che nel presente giudizio è sempre stato privo di contestazione che il lavoratore abbia percepito il quantum desumibile dalle buste paga ed accertato come corrisposto dal CTU.13. Inoltre, secondo la giurisprudenza costante di questa Corte, fermo restando l’obbligo del datore di consegnare, allo atto della corresponsione della retribuzione, un prospetto contenente l'indicazione di tutti gli elementi costitutivi della retribuzione, ciò non esclude che il datore possa fornire la prova rigorosa dei relativi pagamenti che abbia in effetti eseguito in relazione ai singoli crediti vantati dal lavoratore nei limiti in cui sia stata acquisita dimostrazione in giudizio (Cass. n. 1484/ 986; n. 4512/ 1992; n. 5965/1998). Non è perciò inibito al datore di lavoro dimostrare che la retribuzione corrisposta corrisponda alla prestazione contrattuale, nel rispetto del principio di adeguatezza e dei minimi costituzionali; mentre va pure ricordato che il principio di proporzionalità della retribuzione alla quantità e qualità del lavoro prestato, fissato dall'art. 36 Cost., deve esser riferito alla retribuzione complessiva e non a singole voci dell'intero compenso elargito al lavoratore. 14.- Non è quindi in discussione nel giudizio l’attitudine alla prova della busta paga, né delle indicazioni contenute, né degli importi corrisposti. Non essendo oggetto di contestazione né quanto corrisposto dal datore, nè quanto ricevuto dal lavoratore. 15.- La questione che occorreva piuttosto dedurre non è tanto di carattere probatorio, ma sostanziale; non avendo il lavoratore mai allegato in giudizio, tanto meno in questa sede, alcun titolo (di miglior favore) in grado di spiegare per quale motivo avrebbe dovuto percepire più di quanto gli sia stato erogato in concreto come corrispettivo del lavoro svolto in base al contratto; che è tale, va ribadito, da comprendere anche quanto rivendicato in giudizio a titolo di maggiorazione per lavoro notturno o per lavoro domenicale 16.- Al contrario, come già rilevato, è rimasto piuttosto accertato in giudizio che le pretese dedotte dal lavoratore siano state ampiamente ridimensionate anzitutto in termini di lavoro svolto (lavorava, in sostanza, come un part timer per 3 giorni 20 ore settimanali e veniva retribuito alla stregua di un lavoratore full time); e che, inoltre, quanto già erogato dal datore al lavoratore nel corso del rapporto fosse ampiamente remunerativo del lavoro svolto, dato che nel giudizio è stato ricostruito l’orario di lavoro e le giornate effettive di lavoro, come pure il lavoro festivo e notturno effettivamente prestato. 17.- Alcun rilievo ha invece la censura secondo cui la Corte di appello avrebbe omesso di fornire le dovute spiegazioni ai rilievi critici sollevati dal ricorrente sulle conclusioni del CTU atteso che la censura è priva di autosufficienza e comunque si tratta di una generica doglianza sollevata in punto di efficacia probatoria delle buste paga che non ha alcuna rilevanza alla luce di quanto fin qui osservato. 18.- Pure priva di autosufficienza è l’analoga censura sollevata nei confronti del CTU dal momento che non si precisa quali fossero le presunte critiche né si intuisce di quali omissioni si parli. 19.- Neppure v i è stata alcuna omissione nella valutazione di un fatto decisivo perché le buste paga sono state ampiamente prese in considerazione nel giudizio e semmai viene in discussione il loro contenuto e la loro rilevanza giuridica. Nessuno mette in discussione che il lavoratore abbia percepito un quantum determinato e che lo stesso fosse addirittura superiore rispetto al lavoro svolto, anche in termini di lavoro festivo e notturno; di cui il lavoratore pretende di ricevere di nuovo la relativa indennità sostenendo soltanto che nella busta paga non fosse riportato il titolo specificamente riferito al lavoro notturno e festivo. Ma, come già detto, questa carente indicazione non rileva affatto una volta accertato che nella busta paga fosse comunque ricompreso il relativo corrispettivo. Soprattutto non spiega il lavoratore per quale titolo dovesse ricevere una paga superiore a quella che ha percepito per il lavoro effettivamente svolto ed ampiamente satisfattiva anche del lavoro festivo e notturno come da ctu. Non si vede su cosa si fondino quindi le pretese del ricorrente: non sulle buste paga essendo stato chiarito che l’importo in discussione è proprio quello riportato in busta paga, mentre la mancata specificazione in buste paga di specifici titoli non esclude che possa essere comunque dimostrato aliunde l’adeguatezza e la proporzionalità della retribuzione corrisposta. 20.- Infine va dichiarata l’inammissibilità delle conclusioni con cui si chiede a questa Corte di dichiarare dovuta alla somma di 2.375,45 così come indicata dal consulente nella relazione del 9.9.17 per la mancanza di mancanza di autosufficienza e specificità ed anche per contrasto con il contenuto della CTU e della sentenza che la richiama la quale dà atto che il dipendente è stato ampiamente soddisfatto del lavoro prestato, senza alcun residua somma. 21.- Per tutte le ragioni fin qui esposte il ricorso deve essere respinto. 22.- Le spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza; ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale , a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in euro 4.000,00 per compensi e in euro 200,00 per esborsi, oltre 15% per spese generali e accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processua