CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 22186/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da 1) Procuratore generale presso la Corte di appello di Brescia 2) [OSCURATO:PERSONA] movimento di Lotta per la Salute nel procedimento a carico di 3) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 4) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 5) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 03/05/194 6) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 7) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 8) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 9) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 10) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Libia) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/01/2020 della Corte di appello di Brescia avente ad oggetto la richiesta di correzione di errore materiale della sentenza n. 32860/21, relativamente al procedimento n. 29371/2020 r.g. della Corte di Cassazione, visti gli atti, il provvedimento impugnato e l'istanza; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la correzione dell'errore materiale nei termini indicati nel ricorso lette le richieste delle parti civili [OSCURATO:PERSONA] s.p.a, [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] di Lotta per la Salute, che hanno concluso chiedendo il rigetto dell'istanza [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con istanza del 4 ottobre 2021 il responsabile civile [OSCURATO:SOCIETA], nonché [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], già imputati nel procedimento penale sub n. 29371/2020 r.g., sulla premessa che: a) con sentenza di questa Corte di Cassazione n. 32860 del 7 aprile 2021 la sentenza impugnata nei confronti degli imputati - pronunciata dalla Corte di Appello di Brescia il 20 gennaio 2020 - era stata annullata, agli effetti penali, limitatamente alla posizione del lavoratore [OSCURATO:PERSONA] per intervenuta prescrizione del reato di omicidio colposo e, agli effetti civili, con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di ippello, in ordine alla quantificazione delle pretese risarcitorie civilistiche; b) già con atto del 27 marzo 2015 il responsabile civile aveva concluso un contratto di "transazione generale" con gli eredi Katia e [OSCURATO:PERSONA], in esito al quale era infine intervenuta revoca della costituzione di parte civile; c) in proposito già la Corte di Appello di Brescia, con sentenza n. 397 del 29 aprile 2016, aveva disposto la revoca delle statuizioni civili disposte dal primo Giudice per intervenuta revoca delle costituzioni di numerose parti civili, ivi compresi gli eredi e prossimi congiunti del Ballesini; d) pertanto doveva considerarsi cessata la materia del contendere; e) l'indicazione del rinvio al Giudice civile doveva considerarsi un mero refuso, qualificabile come errore materiale dal momento che la sua eliminazione non avrebbe comportato una modificazione essenziale dell'atto; f) la conseguente correzione dell'errore avrebbe impedito un ulteriore inutile giudizio; insistevano affinché questa Corte di Cassazione volesse provvedere a correggere tale affermato errore materiale, altresì emettendo ordinanza integratrice della sentenza e annullando il rinvio al Giudice civile d'appello per gli effetti civili in relazione alla posizione del lavoratore [OSCURATO:PERSONA]. 2. Con separate memorie le parti civili costituite [OSCURATO:PERSONA] s.p.a, [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] di Lotta per la Salute hanno concluso chiedendo il rigetto dell'istanza, osservando di essere state costituite parti civili ab origine con riferimento a tutti i reati contestati a tutti gli imputati, ed in relazione a tutte le posizioni, ivi compresa quella del Ballesini. 3. Il Procuratore generale ha concluso nel senso della correzione dell'errore. 4. Ciò complessivamente posto, l'istanza è infondata. 5. Vero è, anzitutto, che la procedura di correzione di errore materiale è consentita esclusivamente ove si tratti di rimediare ad una disarmonia tra la formale espressione di una decisione e il suo reale contenuto, mentre, invece, è preclusa ove' la correzione si risolva nella sostituzione o nella modificazione essenziale della decisione (Sez. 5, n. 11064 del 07/11/2017, dep. 2018, Puliga e altri, Rv. 272658). 6. In specie, ed in esito ad ampia disamina della vicenda di omicidio colposo per esposizione dei lavoratori ad amianto, la sentenza corrigenda ebbe a concludere, "con riguardo al reato di omicidio colposo contestato in danno di [OSCURATO:PERSONA], consumatosi in data 20 gennaio 2003, tenuto conto dell'unica causa di sospensione del corso della prescrizione nella specie applicabile [...] lo stesso si è estinto il 18 giugno 2018. Nei confronti degli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], la sentenza impugnata deve pertanto essere annullata sul punto, agli effetti penali, per essere tale reato estinto per intervenuta prescrizione. Ai fini civili, la sentenza va invece in parte qua annullata con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello, per nuovo giudizio, da compiersi alla stregua dei principi sopra esposti sub §§. 3 ss. Al giudice del rinvio è rimessa anche la regolamentazione delle spese sostenute nel presente processo dalle parti civili costituite". Tutto ciò con rigetto nel resto dei ricorsi, proposti tra gli altri anche dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA]. 6.1. In proposito, quindi, non si ravvisa alcuna disarmonia nella sentenza così censurata, ed il richiesto intervento correttivo ad altro non condurrebbe che ad una modifica sostanziale del provvedimento. Per un verso la documentazione dimessa in questa sede ha infatti dato conto delle costituzioni, non revocate e senza apparente distinzione tra le posizioni dei singoli lavoratori, di più parti civili (una delle quali addirittura ricorrente) diverse dagli eredi Ballesini, e per le quali dovrà provvedersi anche in ordine alla regolamentazione delle spese del grado; d'altro canto la stessa intestazione della sentenza n. 32860 cit. reca la presenza di più parti civili, ivi compreso altresì il Comune di Mantova, parimenti senza specifiche distinzioni. 6.2. Ogni ulteriore questione, legata alle invocate statuizioni civili risarcitorie, è così devoluta al competente Giudice del rinvio. 7. L'infondatezza dell'istanza non può quindi che comportarne il rigetto, con la condanna degli istanti al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta la richiesta di correzione di errore materiale e condanna gli istanti al pagamento delle spese processu