CassazionedecretoSezione 2Decisione del 29 marzo 2023
Cassazione n. 09976/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso 28913-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA alla [OSCURATO:PERSONA] 18, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 103, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]. 2019 n. 28913 sez. S2 -Ad. 29-03-2023 -2- [OSCURATO:PERSONA], e rappresentata difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura in calce al controricorso; -controricorrente - avverso il decreto del TRIBUNALE di BOLOGNA, depositato il 25/07/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/03/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] DELLA DECISIONE 1. [OSCURATO:PERSONA], quale chiamata all’eredità del defunto coniuge [OSCURATO:PERSONA], ha impugnato il decreto del Tribunale di Bologna del 12 dicembre 2018, con il quale, su istanza dell’altra chiamata [OSCURATO:PERSONA], le era stato fissato ex art. 481 c.c. il termine per dichiarare se intendeva o meno accettare l’eredità devoluta. Il Tribunale di Bologna, in composizione collegiale, con decreto del 25/7/2019 ha rigettato il reclamo rilevando che doveva ritenersi corretta la notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza ex art. 481 c.c., attesa l’esatta indicazione dell’indirizzo per la notifica ed il rilievo che la notifica era stata validamente eseguita con immissione dell’avviso nella corrispondente cassetta postale intestata alla reclamante nello stabile, sicché la contestazione in merito all’effettiva esecuzione di tali operazioni da parte del messo notificatore doveva essere veicolata con la querela di falso. Del pari infondato era il rilievo circa la necessità di dover poi notificare il provvedimento che aveva fissato il termine alla [OSCURATO:PERSONA], in quanto rimasta contumace, atteso che l’atto de quo Ric. 2019 n. 28913 sez. S2 -Ad. 29-03-2023 -3- non rientrava tra quelli per i quali era prevista la notifica al contumace ex art. 292 c.p.c. Infine, era da rilevarsi che il termine era spirato senza che fosse stata dimostrata l’accettazione dell’eredità, non potendo annettersi tale efficacia alla negoziazione di un assegno da parte della reclamante, ed essendo irrilevante la dichiarazione formale di accettazione intervenuta in data successiva alla scadenza del termine fissato dal Tribunale. 2. [OSCURATO:PERSONA] h a proposto ricorso per cassazione avverso tale decreto sulla base di quattro motivi, lamentando con il primo la violazione degli artt. 739 e 749 c.p.c. nonché dell’art. 292 c.p.c., quanto alla mancata notifica d el provvedimento con il quale era stato fissato il termine per la dichiarazione di accettazione dell’eredità, con il secondo la violazione degli artt. 474, 476 e 481 c.c. per la mancata valorizzazione del comportamento concludente della ricorrente che aveva in tal modo accettato l’eredità del marito, con omessa disamina di fatti decisivi per il giudizio, con il terzo la violazione e falsa applicazione degli artt. 88 c.p.c. e 1175 c.c., in relazione alla condotta della [OSCURATO:PERSONA] che, pur a conoscenza dell’avvenuta accettazione dell’eredità da parte della ricorrente, aveva comunque richiesto la fissazione del termine ex art. 481 c.c., ed, infine , con il quarto , l’omessa disamina di un fatto decisivo per il giudizio costituito dalla irregolare notifica delricorso introduttivo. 3.Il ricorso è inammissibile. Ric. 2019 n. 28913 sez. S2 -Ad. 29-03-2023 -4- Occorre ricordare che i provvedimenti giurisdizionali emessi in forma diversa dalla sentenza sono impugnabili con il ricorso straordinario per cassazione, ai sensi dell' , soltanto quando presentino, per la loro disciplina ed il loro contenuto, i caratteri della definitività e della decisorietà, ossia quando non siano soggetti, per quanto attiene al primo profilo, ad alcun altro rimedio, e siano altresì diretti, con riferimento al secondo requisito, alla risoluzione di una controversia concernente diritti soggettivi o "status", con piena attitudine a produrre, con efficacia di giudicato, effetti di diritto sostanziale e processuale, così che la loro eventuale ingiustizia comporterebbe per le parti un pregiudizio definitivo ed irreparabile, ove non fosse loro consentito q uel controllo di legittimità garantito dalla norma costituzionale richiamata (cfr. da ultimo in motivazione,Cass. S.U. n. 1914/2016). Alla luce di tali principi, appare evidente la non ricorribilità del provvedimento impugnato che si è limitato a confermare la fissazione al chiamato all’eredità del termine per la dichiarazione di accettazione dell’eredità ex art. 481 c.c. Il provvedimento in questione si caratterizza, invero , per l'efficacia meno intensa propria dei provvedimenti camerali di volontaria giurisdizione, i quali, come è noto, pur potendo riguardare posizioni di diritto soggettivo, chiudono un procedimento di tipo non contenzioso e sono soggetti a modifica o revoca da parte dello stesso giudice che li ha emessi sia per motivi sopravvenuti che per circostanze preesistenti (cfr. Cass. n. 2099/2001). Ric. 2019 n. 28913 sez. S2 -Ad. 29-03-2023 -5- Con specifico riferimento ai provvedimenti di cui all’art. 749 c.p.c., cui si riconduce anche l’ipotesi disciplinata dall’art. 481 c.c., è stato di recente ribadito che (Cass. n. 14202/2017) l'ordinanza con cui il tribunale provveda, in sede di reclamo, a revocare il provvedimento del tribunale in composizione monocratica che aveva fissato al legatario un termine ex art.749 c.c. entro il quale assolvere all'onere testamentario, non ha contenuto decisorio, non incidendo in via definitiva su posizioni di diritto soggettivo in conflitto, e, pertanto, non è impugnabile con il ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. (conf. Cass. n. 5958/1988; Cass. n. 20132/2014; Cass. n. 13820/2016). L’inidoneità di tali provvedimenti ad assumere carattere decisorio, non incidendo in via definitiva su posizioni di diritto soggettivo in conflitto (e ciò ancorché possa verificarsi che una delle parti interessate si opponga alla richiesta del richiedente), non legittima peraltro nemmeno l’adozione di statuizioni in tema di spese, occorrendo a tal fine ricordare che, sempre secondo la giurisprudenza di questa Corte (Cass.n. 15131/2015), il provvedimento in materia di volontaria giurisdizione non contenziosa (nella specie il decreto emesso nel procedimento avverso il rifiuto del Conservatore dei registri immobiliari di eseguire una trascrizione, previsto dall'art. 745 c.p.c., cui rinvia l'art. 113 bis disp. att. c.c.) non avendo esso ad oggetto la risoluzione di un conflitto di interessi, esclude la possibilità di ravvisare una parte vittoriosa o soccombente, tanto che il presidente del tribunale Ric. 2019 n. 28913 sez. S2 -Ad. 29-03-2023 -6- si limita a "sentire" il Conservatore e non può, pertanto, in tale provvedimento, provvedersi alla condanna alle spese, che, se assunta, legittima al ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 111 Cost., avendo tale pronuncia valenza decisoria. E’ con riferimento a tale ultima precisazione che vanno correttamente intesi i riferimenti fatti in ricorso alla asserita ammissibilità del ricorsostraordinario ex art. 111 co. 7 Cost., dovendosi effettivamente ritenere ricorribile per cassazione il decreto in materia di volontaria giurisdizione non contenziosa che abbia erroneamente statuito anche sulle spese di lite, essendo viceversa preclusa la ricorribilità nel caso in cui correttamente sia stata omessa la regolamentazione delle spese di lite, in ragione della natura non contenziosa del procedimento (in tal senso si veda altresì Cass. n. 24140/2004; Cass. n. 3246/1998; Cass. n. 4030/1994 che precisa che, nel caso di erronea liquidazione delle spese, la medesima sia censurabile solo con il ricorso straordinario in cassazione e non anche con il reclamo). Tuttavia, il provvedimento impugnato consiste in una decisione emessa all’esito del reclamo, in relazione al quale è stato affermato che (Cass. n. 28331/2017) è legittima la condanna alle spese giudiziali nel procedimento promosso in sede di reclamo, ex art. 739 c.p.c., avverso provvedimento reso in camera di consiglio, atteso che ivi si profila comunque un conflitto tra parte impugnante e parte destinataria del reclamo, la cui soluzione implica una soccombenza che resta sottoposta alle regole dettate dagli artt. 91 e ss. c.p.c. e che, Ric. 2019 n. 28913 sez. S2 -Ad. 29-03-2023 -7- inoltre, se lo sviluppo del procedimento nella fase di impugnazione non può ovviamente conferire al procedimento stesso carattere contenzioso in senso proprio, si deve tuttavia riconoscere che in tale fase le posizioni delle parti con riguardo al provvedimento dato assumono un rilievo formale autonomo, che dà fondamento all’applicazione estensiva dell'art. 91 cit. (conf. Cass. n. 18459/2007, in materia di ordinanza emessa in sede di reclamo avverso provvedimento pronunciato ai sensi dell’art. 750 c.p.c., che ha ritenuto ammissibile il ricorso in cassazione esclusivamente per il capo relativo alle spese; Cass. n. 11320/2007; Cass. n. 1856/2006; Cass. n. 11503/2010). Tuttavia, non risulta avanzata alcuna specifica censura che attinga direttamente le statuizioni in punto di regolamentazione delle spese di lite (che viceversa sarebbe stata ammissibile), investendo invece i motivi la formale regolarità della procedura ed il mancato rilievo dell’avvenuta accettazione da parte della ricorrente in data anteriore alla scadenza del termine, e cioè question i che attenendo alla tutela di diritti soggettivi, come quello concernente l’avvenuto acquisto della qualità di erede e l’inidoneità della decorrenza del termine fissato dal giudice a determinare la perdita della possibilità di accettare l’eredità, in quanto già perfezionatosi il procedimento di acquisto dell’eredità, sono comunque suscettibili di essere ripropost e nell’ambito di un giudizio a cognizione piena, nel quale far valere l’irreversibilità dell’acquisto della qualità di erede e quindi l’irrilevanza del Ric. 2019 n. 28913 sez. S2 -Ad. 29-03-2023 -8- decorso del temine ex art. 481 c.c., trattandosi quest’ultima di verifica evidentemente sottratta alla cognizione del giudice in sede di volontaria giurisdizione, che deve semplicemente limitarsi a fissare il termine, senza essere anche onerato del riscontro circa il suo rispetto da parte del destinatario. Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile. 4. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. 5. Poiché il ricorso è dichiarato inammissibile , sussistono le condizioni per dare atto –ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1-quater dell’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - della sussistenza dei presupposti processuali dell’obbligo di versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione. P. Q. M. La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna l a ricorrente al rimborso delle spese che liquida in complessivi € 3.700,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese generali pari al 15 % sui compensi, ed accessori di legge; ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, inserito dall’art. 1, co. 17, l. n. 228/12, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore Ric. 2019 n. 28913 sez.