CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 02962/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 31228-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 19, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, ADER - AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, in persona del Presidente pro tempore elettivamente domiciliate in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che le rappresenta e difende ope legis; - controricorrend - avverso la sentenza n. 3602/2021 della [OSCURATO:PERSONA] depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA]; Ric. 2021 n. 31228 sez. MT - ud. 15-12-2022 -2- Rg. n. 31228/2021 [OSCURATO:PERSONA] ci Agenzia delle Entrate Ritenuto che: [OSCURATO:PERSONA] ricorre per la cassazione della sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Campania, indicata in epigrafe, in controversia su impugnazione di estratto di ruolo relativo a n. 5 cartelle di pagamento di cui il contribuente lamentava l'omessa notifica. Con la sentenza impugnata la [OSCURATO:PERSONA] della Campania ha accolto l'appello dell'Agenzia, ritenendo, contrariamente a quanto statuito dalla [OSCURATO:PERSONA], gli atti legittimamente notificati e gli estratti di ruolo provvedimenti non assoggettabili ad autonomo gravarne. Avverso tale statuizione il contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, cui ha replicato l'Agenzia delle Entrate costituendosi nel presente giudizio. Considerato che: Con l'unico motivo si deduce la violazione dell'art. 19 d.lgs. 546/92 ex art. 360 n. 3 e n. 5 c.p.c., per avere la CTR ritenuto non impugnabile l'estratto di ruolo. Rilevato che: Non sussiste evidenza decisoria in mancanza di specifici precedenti giurisprudenziali P.Q.M. Rinvia la causa a nuovo ruolo dinanzi alla sezione tributaria.