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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 17 luglio 2020

Cassazione n. 10364/2024

Testo disponibile della fonteAnonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 2842-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 110, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 172, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; -controricorrente - avverso la sentenza n. 1507/2020 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 17/07/2020 R.G.N. 2400/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/02/2024 dal Consigliere Dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] R.G.N.2842/2021 Cron. Rep. Ud.21/02/2024 [OSCURATO:PERSONA] 1.la Corte di Appello di Roma, con la sentenza impugnata, nell’ambito di un procedimento ex lege n. 92 del 2012, in riforma della pronuncia di prime cure, ha dichiarato “illegittimo ed ingiustificato il licenziamento del 21/7/2017” intimato a [OSCURATO:PERSONA], autista addetto a mansioni di consegna, ritiro e trasporto di plichi o colli, e conseguentemente ha ordinato alla [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. di reintegrare il dipendente nel posto di lavoro e ha condannato la società al risarcimento del danno mediante il pagamento di una indennità commisurata all’ultima retribuzione di riferimento per il TFR dal giorno del licenziamento sino a quello della effettiva reintegrazione, oltre al versamento dei corrispondenti contributi previdenziali ed assicurativi; 2.per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso la soccombente società, in data 18 gennaio 2021, con cinque motivi;ha resistito con controricorso l’intimato; all’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni; [OSCURATO:PERSONA] 1. è stata acquisita agli atti del giudizio la comunicazione dell’[OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma dalla quale risulta che l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (unico difensore della società odierna ricorrente) “è stata cancellata dall’Albo degli Avvocati di Roma, a domanda, in data 21/10/2021”, successivamente al deposito del ricorso per cassazione; 2. occorre, quindi, fare applicazione, al caso di specie, dell’orientamento fatto proprio dalla giurisprudenza di questa Corte, ai sensi del quale, nel giudizio di cassazione, la sospensione disciplinare a tempo indeterminato dell'unico difensore (e, a fortiori, la relativa cancellazione dall’Albo professionale) non comporta l'interruzione del giudizio ma, eventualmente, consente alla Corte di cassazione, per garantire l'effettività del diritto di difesa, di rinviare il processo ad altra udienza (od adunanza), dovendo la parte attivarsi, con la necessaria diligenza e a fronte della personale comunicazione dell'ordinanza di differimento, per nominare un nuovo difensore (v. Cass. n. 11300 del 2023, con i precedenti ivi citati); fermo restando che ove la parte, una volta ricevuta tale comunicazione, rimanga inerte e non provveda alla nomina di un nuovo difensore, vengono meno i presupposti per reiterare gli adempimenti prescritti dall'art. 377, secondo comma, cod. proc. civ. (Cass. SS.UU. n. 1206 del 2006); la necessità che la parte personalmente venga esplicitamente edotta della facoltà di nominare un nuovo difensore rende insufficiente allo scopo la comunicazione della fissazione dell’adunanza in camera di consiglio già effettuata dalla cancelleria al rappresentante legale della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., in mancanza, però, di tale espresso avviso; P.Q.M. La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo, mandando alla Cancelleria di dare comunicazione della fissazione della successiva nuova adunanza alla parte ricorrente personalmente, onde consentirle di provvedere all’eventuale nomina di un nuovo difen
Sentenza Cassazione n. 10364/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris