CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 gennaio 2025
Cassazione n. 06436/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/06/2024 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che i primi due motivi, che evocano in maniera promiscua e cumulativa categorie attinenti a vizi di motivazione dotati per contro di specifiche peculiarità, ripropongono in questa sede tematiche già sollevate (con l'appello di altro difensore) nella fase precedente, e correttamente e compiutamente risolte dalla sentenza (cfr. pg . 5); osservato che si tratta di motivi che, oltre che manifestamente infondati, sono diretti alla rivalutazione del materiale probatorio, nel tentativo di ottenere un terzo grado di giudizio di merito, pratica non consentita in questa sede (art. 606, comma 3, cod. proc. pen.) e conseguentemente inammissibile; considerato, quanto al terzo motivo, attinente all'applicazione dell'ar.t 131 bis cod. pen. al reato di rapina, esso è manifestamente infondato per le ragioni già indicate (pg. 5); ritenuto che anche l'ultimo motivo è inammissibile, per genericità, non confrontandosi compiutamente con la motivazione fornita a pg. 6 dell'impugnato provvedimento, che spiega le ragioni per cui, anche nel merito, la circostanza attenuante di costruzione pretoria sulla particolare tenuità in relazione al reato di rapina, non possa trovare accoglimento; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 21/01/2025 Il C