Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 29049/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

o la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 27 ottobre 1980 Avverso l'ordinanza resa dal Tribunale di Sassari il 24 novembre 2022 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto e dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha insistito nei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Sassari, decidendo sulla richiesta di riesame avanzata dall'indagato [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza resa dal GIP del Tribunale di Sassari il 4 novembre 2022 con cui sono stati applicati nei suoi confronti gli arresti domiciliari, ha respinto l'istanza di riesame e confermato la misura.

Avverso detta ordinanza propone ricorso [OSCURATO:PERSONA], deducendo : 2.1 manifesta illogicità della motivazione in ordine al giudizio di gravità indiziaria poiché il tribunale ha ritenuto che elemento fortemente indiziante a sostegno della corretta individuazione da parte della persona offesa dell'indagato è rappresentato dall'emissione durante la rapina di versi gutturali utilizzati come tecnica per distorcere o dissimulare il tono della voce; inoltre ha osservato che l'unico capo di abbigliamento indossato dal rapinatore apparentemente poco compatibile con quanto sequestrato dalla Polizia a casa dell'indagato sarebbe costituito dai pantaloni beige, mentre deve rilevarsi che al Sedda è stato sequestrato un giubbotto nero e un cappuccio di colore bordeaux che nulla hanno a che vedere con la felpa scura e il passamontagna indossato dal rapinatore.

Il tribunale peraltro ha ritenuto di giustificare il diverso colore dei pantaloni del rapinatore affermando che, le modalità della aggressione e le condizioni di luce determinate dall'orario in ci è stata consumata, nonché la concitazione del momento possono avere influito sulla percezione della persona offesa.

Inoltre il tribunale pone a carico dell'indagato una lacuna investigativa costituita dalla mancanza delle videoriprese del sistema di videosorveglianza relative alla fascia oraria antecedente alle 07:27, valorizzando tale carenza come elemento da cui desumere che l'assunto difensivo dell'indagato, di essere uscito una prima volta da casa per portare fuori il cane sia infondato.

Infine il tribunale ha valorizzato la reazione rabbiosa dell'indagato che proferiva minacce nei confronti di chi lo aveva denunciato, desumendone un indizio di colpevolezza mentre si tratta di un areazione normale di fronte ad una falsa accusa. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile perché generico e manifestamente infondato.

In punto di diritto va rilevato che, nella fase cautelare, si richiede non la prova piena del reato contestato (secondo i criteri di cui all'articolo 192 cod. proc.pen) ma solo la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza.

Pertanto ai fini dell'adozione di una misura cautelare è sufficiente qualunque elemento probatorio idoneo a fondare un giudizio di qualificata probabilità sulla responsabilità dell'indagato in ordine ai reati addebitatigli e gli indizi non devono essere valutati secondo gli stessi criteri richiesti per il giudizio di merito dall'art. 192 comma 2 cod.proc.pen., come si desume dell'art. 273 comma 1.bis cod.proc.pen. che richiama i commi terzo e quarto dell'articolo 192 citato ma non il comma due dello stesso articolo, che richiede una particolare qualificazione degli indizi.

Inoltre va sottolineato che il ricorso per cassazione il quale deduca insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e assenza delle esigenze cautelari è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando, come nel caso di specie, propone e sviluppa censure che riguardano la ricostruzione dei fatti, vero che si risolvono in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito.

Nel caso in esame nessuno di questi vizi - violazione di legge o vizio di motivazione rilevante ex art. 606 cod.proc.pen. comma uno lett.E - risulta essersi verificato, a fronte di una motivazione diffusamente prospettata in modo logico, senza irragionevolezza, con completa e coerente giustificazione di supporto alla affermata persistenza della misura e della sua adeguatezza.

Di contro deve rilevarsi che il ricorso è generico poiché non si confronta in modo specifico con la struttura complessiva della ordinanza impugnata e si limita a censurare alcuni passaggi della motivazione, senza considerare l'intero compendio indiziario, che nella ricostruzione offerta dal tribunale supera il necessario requisito della gravità.

Deve in particolare sottolinearsi che il tribunale ha fondato il giudizio di gravità indiziaria soprattutto sulle dichiarazioni della persona offesa, che ha affermato di avere riconosciuto con certezza nell'aggressore l'odierno indagato, nonostante avesse il volto coperto, per le movenze e i suoni emessi, in quanto aveva lavorato per qualche tempo alle sue dipendenze.

Il ricorrente non censura questo elemento probatorio e il positivo giudizio di attendibilità formulato nei confronti della persona offesa, le cui dichiarazioni già da sole, specie in questa fase cautelare, appaiono idonee a giustificare il ritenuto presupposto della gravità indiziaria.

Gli altri elementi di fatto, e in particolare il rinvenimento di alcuni capi di abbigliamento nel corso della perquisizione a casa dell'indagato, che presentano caratteristiche compatibili con l'abbigliamento indossato dal rapinatore, costituiscono riscontro della attendibilità del riconoscimento.

In modo analogo l'assenza di videoriprese non consente di ritenere provato l'alibi offerto dall'indagato e offre un ulteriore indizio a suo carico.

Il ricorrente ripropone in sostanza le stesse censure che sono state avanzate in sede di riesame, mentre il tribunale ha fornito una esaustiva e non manifestamente illogica valutazione di tutte le convergenti emergenze indiziarie, che confermano la credibilità della persona offesa e del suo riconoscimento.

Per queste considerazioni si impone la dichiarazione di inammissibilità del ricorso con le conseguenti statuizioni.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 comma 1 ter disp.att. cod.proc.pen.

Roma 19 aprile 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA],sid [OSCURATO:PERSONA] r /-) r DE

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 27 ottobre 1980 Avverso l'ordinanza resa dal Tribunale di Sassari il 24 novembre 2022 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto e dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha insistito nei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Sassari, decidendo sulla richiesta di riesame avanzata dall'indagato [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza resa dal GIP del Tribunale di Sassari il 4 novembre 2022 con cui sono stati applicati nei suoi confronti gli arresti domiciliari, ha respinto l'istanza di riesame e confermato la misura. Avverso detta ordinanza propone ricorso [OSCURATO:PERSONA], deducendo : 2.1 manifesta illogicità della motivazione in ordine al giudizio di gravità indiziaria poiché il tribunale ha ritenuto che elemento fortemente indiziante a sostegno della corretta individuazione da parte della persona offesa dell'indagato è rappresentato dall'emissione durante la rapina di versi gutturali utilizzati come tecnica per distorcere o dissimulare il tono della voce; inoltre ha osservato che l'unico capo di abbigliamento indossato dal rapinatore apparentemente poco compatibile con quanto sequestrato dalla Polizia a casa dell'indagato sarebbe costituito dai pantaloni beige, mentre deve rilevarsi che al Sedda è stato sequestrato un giubbotto nero e un cappuccio di colore bordeaux che nulla hanno a che vedere con la felpa scura e il passamontagna indossato dal rapinatore. Il tribunale peraltro ha ritenuto di giustificare il diverso colore dei pantaloni del rapinatore affermando che, le modalità della aggressione e le condizioni di luce determinate dall'orario in ci è stata consumata, nonché la concitazione del momento possono avere influito sulla percezione della persona offesa. Inoltre il tribunale pone a carico dell'indagato una lacuna investigativa costituita dalla mancanza delle videoriprese del sistema di videosorveglianza relative alla fascia oraria antecedente alle 07:27, valorizzando tale carenza come elemento da cui desumere che l'assunto difensivo dell'indagato, di essere uscito una prima volta da casa per portare fuori il cane sia infondato. Infine il tribunale ha valorizzato la reazione rabbiosa dell'indagato che proferiva minacce nei confronti di chi lo aveva denunciato, desumendone un indizio di colpevolezza mentre si tratta di un areazione normale di fronte ad una falsa accusa. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile perché generico e manifestamente infondato. In punto di diritto va rilevato che, nella fase cautelare, si richiede non la prova piena del reato contestato (secondo i criteri di cui all'articolo 192 cod. proc.pen) ma solo la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza. Pertanto ai fini dell'adozione di una misura cautelare è sufficiente qualunque elemento probatorio idoneo a fondare un giudizio di qualificata probabilità sulla responsabilità dell'indagato in ordine ai reati addebitatigli e gli indizi non devono essere valutati secondo gli stessi criteri richiesti per il giudizio di merito dall'art. 192 comma 2 cod.proc.pen., come si desume dell'art. 273 comma 1.bis cod.proc.pen. che richiama i commi terzo e quarto dell'articolo 192 citato ma non il comma due dello stesso articolo, che richiede una particolare qualificazione degli indizi. Inoltre va sottolineato che il ricorso per cassazione il quale deduca insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e assenza delle esigenze cautelari è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando, come nel caso di specie, propone e sviluppa censure che riguardano la ricostruzione dei fatti, vero che si risolvono in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito. Nel caso in esame nessuno di questi vizi - violazione di legge o vizio di motivazione rilevante ex art. 606 cod.proc.pen. comma uno lett.E - risulta essersi verificato, a fronte di una motivazione diffusamente prospettata in modo logico, senza irragionevolezza, con completa e coerente giustificazione di supporto alla affermata persistenza della misura e della sua adeguatezza. Di contro deve rilevarsi che il ricorso è generico poiché non si confronta in modo specifico con la struttura complessiva della ordinanza impugnata e si limita a censurare alcuni passaggi della motivazione, senza considerare l'intero compendio indiziario, che nella ricostruzione offerta dal tribunale supera il necessario requisito della gravità. Deve in particolare sottolinearsi che il tribunale ha fondato il giudizio di gravità indiziaria soprattutto sulle dichiarazioni della persona offesa, che ha affermato di avere riconosciuto con certezza nell'aggressore l'odierno indagato, nonostante avesse il volto coperto, per le movenze e i suoni emessi, in quanto aveva lavorato per qualche tempo alle sue dipendenze. Il ricorrente non censura questo elemento probatorio e il positivo giudizio di attendibilità formulato nei confronti della persona offesa, le cui dichiarazioni già da sole, specie in questa fase cautelare, appaiono idonee a giustificare il ritenuto presupposto della gravità indiziaria. Gli altri elementi di fatto, e in particolare il rinvenimento di alcuni capi di abbigliamento nel corso della perquisizione a casa dell'indagato, che presentano caratteristiche compatibili con l'abbigliamento indossato dal rapinatore, costituiscono riscontro della attendibilità del riconoscimento. In modo analogo l'assenza di videoriprese non consente di ritenere provato l'alibi offerto dall'indagato e offre un ulteriore indizio a suo carico. Il ricorrente ripropone in sostanza le stesse censure che sono state avanzate in sede di riesame, mentre il tribunale ha fornito una esaustiva e non manifestamente illogica valutazione di tutte le convergenti emergenze indiziarie, che confermano la credibilità della persona offesa e del suo riconoscimento. Per queste considerazioni si impone la dichiarazione di inammissibilità del ricorso con le conseguenti statuizioni. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 comma 1 ter disp.att. cod.proc.pen. Roma 19 aprile 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA],sid [OSCURATO:PERSONA] r /-) r DE
Sentenza Cassazione n. 29049/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris