CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 38903/2021
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/05/2018 della CORTE APPELLO di VENEZIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo 2 (594,«.0.-etRA.)-0-t-tTo <o& 3-ti -tt Vtia (1-1?-14tetdì rtu-st 0_102.0-0,{ ik I [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con sentenza emessa in data 10 gennaio 2017 il Tribunale di Verona ha affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al delitto di incendio doloso oggetto di contestazione (per fatto avvenuto il 2 luglio del 2012 in Verona). La pena è stata quantificata in quella di anni sei di reclusione, con relative pene accessorie. 1.1 In data 28 maggio 2018 la Corte di Appello ha confermato la prima decisione, quanto al giudizio di responsabilità ed alla qualificazione del fatto. La pena è stata ridotta ad anni quattro di reclusione, fermo restando il diniego delle circostanze attenuanti generiche. 2. In sintesi, le decisioni di merito, in un contesto probatorio che identifica senza dubbio alcuno l'attuale ricorrente nell'autore della condotta materiale (in ragione delle prime verifiche sulla sua persona e sugli abiti da lui indossati, richiamate nella decisione di primo grado) hanno preso in esame le caratteristiche obiettive del fatto a fini di qualificazione giuridica del reato, posto che la fattispecie di incendio doloso richiede una particolare intensità e capacità diffusiva del fuoco. Sul punto il Tribunale evidenzia che vi sono stati ingenti danni al locale oggetto di intervento (il fuoco è stato appiccato all'interno del bar posto al piano terra con ingresso dalla strada) e l'esplosione (derivata dall'utilizzo della benzina in modo improprio) ha 'invaso' la carreggiata stradale prospiciente. La pericolosità viene correlata anche alla collocazione del locale in ambito 'condominiale'. 2.1 La Corte di Appello, tornando sul tema, evidenzia in fatto che le fiamme (sempre all'interno del locale) sono divampate 'violente ed alte', come è dimostrato dall'annerimento delle travi di legno adibite a controsoffittatura, con tracce di cedimento strutturale (di un muro perimetrale). Vi sono segni di 'annerimento' anche all'esterno del locale, nonchè estesa distruzione degli arredi. Sono intervenuti i vigili del fuoco per domare le fiamme. Ci si sofferma inoltre sulla pericolosità della deflagrazione, che ha divelto la saracinesca, con frammenti di vetro arrivati dal lato opposto della strada. Vengono ritenute significative le stesse ustioni (al 15% del corpo) riportate dall'imputato e la dichiarazione di inagibilità della struttura. Si conclude pertanto per la ricorrenza di un incendio in senso tecnico-giuridico. La volontà iniziale, si afferma, era quella di danneggiare il locale con uso del fuoco ma nel concreto dispiegarsi dell'azione le quantità di liquido impiegate e la distribuzione del medesimo in più punto denotano l'insorgenza quantomeno del dolo eventuale di provocare un vero e proprio incendio. 3. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - [OSCURATO:PERSONA]. Il ricorso è affidato a tre motivi.3.1 Al primo motivo si deduce erronea applicazione di legge in riferimento alla qualificazione giuridica del fatto. La verifica dell'elemento soggettivo del reato, finalizzato esclusivamente al danneggiamento, avrebbe dovuto determinare la qualificazione del fatto nella meno grave ipotesi di reato di cui all'art.424 co.1 o co.2 cod.pen. . I giudici del merito avrebbero eccessivamente valorizzato il profilo delle conseguenze del fatto mentre l'indagine andava concretata sull'elemento volitivo. 3.2 Al secondo e al terzo motivo si deduce erronea applicazione di legge in riferimento al mantenimento delle pene accessorie. La riduzione di pena operata in secondo grado rende illegittima la interdizione perpetua dai pubblici uffici e la interdizione legale. 4. Il ricorso è fondato limitatamente al punto delle pene accessorie. 4.1 Quanto al tema della qualificazione giuridica del fatto, il ricorso è infondato. Le decisioni di merito, specie in secondo grado, hanno correttamente desunto la prova del dolo dalle modalità del fatto, in linea con gli insegnamenti giurisprudenziali sul tema (su tale aspetto, per tutte, Sez. U. n. 38343 del 29.4.2014 ove si afferma che le difficoltà connesse alla dimostrazione di un dato «così poco estrinseco» come l'atteggiamento interiore non possono dar luogo a schemi presuntivi, ma postulano l'adozione di un ragionamento indiziario di particolare complessità «dovendosi inferire fatti interni o spirituali attraverso un procedimento che parte dall id quod plerumque accidit e considera le circostanze esteriori, caratteristiche del caso concreto, che normalmente costituiscono l'espressione o accompagnano o sono comunque collegate agli stati psichici»). In un contesto dimostrativo che indubbiamente appare orientato, quale finalità primaria, al danneggiamento, l'utilizzo di mezzi di particolare pericolosità e tesi a determinare effetti distruttivi non controllabili sostiene - senza vizi logici - la ricorrenza del dolo eventuale di incendio, aspetto che determina la integrazione della fattispecie di cui all'art.423 cod.pen., così come ritenuto nella decisione impugnata. La verifica della diffusività e degli effetti lesivi è stata, pertanto, funzionale alla ricostruzione della direzione del dolo(Sé, 11 41. 2';i29 ,I,E3 D/051321'fI v. 4.2 Fondate sono le deduzioni relative alle pene accessorie, dato il ridimensionamento quantitativo della pena principale. Val dunque/ esclusa, previo annullamento con rinvio della sentenza in tale parte, la interdizione legale e riportata alla dimensione temporanea la interdizione dai pubblici uffici, come da dispositivo. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alle pene accessorie e, per l'effetto, elimina l'interdizione legale e sostituisce la interdizione perpetua dai pubblici uffici con quella temporanea per anni cinque. Rigetta nel resto il ricorso. Cos